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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 794/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 794/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Mattia Contessa e dall'Avv. Settimi Stefania, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Capponi, con elezione di domicilio presso il suo studio;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto, dall'anno 2015, un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione nascevano i figli in Terni in data 01.05.2017 e in Per_1 Per_2
Terni data 04.12.2020; - che l'abitazione familiare sita in Terni, Via Alberto Guidi 23 è di proprietà del padre, il quale ha trasferito, a decorrere dal mese di luglio 2024, il proprio domicilio presso la casa dei genitori, sita in Terni Via Adda n. 13 quando non dimora presso la di Spoleto Controparte_2 ovvero presso la Caserma Gandin in Roma;
- che la sig.ra è lavoratrice autonoma con reddito annuo di circa euro 5000,00 mentre il CP_1 sig. dall'anno 2003, è un militare in forza presso il 2° reggimento granatieri di Parte_1
Sardegna e percepisce la somma di euro 1.850,00 netti mensili;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli alle seguenti condizioni:
“a) Casa familiare e collocamento
I figli e rimarranno a vivere nell'abitazione familiare, unitamente alla Per_1 Persona_3 madre, Sig. C.F.: , alla quale in ragione del loro collocamento CP_1 CodiceFiscale_3 viene assegnata la casa familiare di proprietà del Sig. Parte_2
C.F. sita in Terni, Via Alberto Guidi n. 23-25 contraddistinta al catasto C.F._1 fabbricati del Comune di Terni al foglio 90 particella 904, sub 25 categoria A/2 classe 7 rendita catastale di € 426,08.
La sig.ra provvederà entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso a volturare tutte CP_1 le utenze dell'immobile a proprio nome sopportandone integralmente il costo, ivi inclusi eventuali canali tv on-demand e spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle pertinenze.
Relativamente all'abitazione familiare il sig. continuerà a versare il mutuo ipotecario Parte_1 sino alla sua estinzione ed ad occuparsi della manutenzione della corte esterna anche non in proprio, ma avvalendosi di terzi estranei, previo accordo del giorno di manutenzione tra i ricorrenti.
b) Affidamento condiviso dei figli, diritto di visita e percorso di mediazione.
I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori.
Il sig. prenderà con sé i figli durante la settimana secondo le seguenti modalità: Parte_1
SE IL MARTEDI RI HA LEZIONE DI JUDO:
Il padre provvederà nella giornata di martedì a riprendere da scuola i figli alle ore 16:00 circa.
Accompagnerà e riprenderà il figlio alla lezione di judo dalle ore 19:15 alle ore 20:30 Per_1 circa, cenerà con i figli e provvederà a pernottare con gli stessi. La mattina del mercoledì provvederà a portare i figli a scuola e a riprenderli alle ore 16:00 circa, cenerà con i figli il mercoledì e provvederà a riportarli a casa dalla madre alle ore 21:00 circa.
SE IL VE RI HA LEZIONE DI JUDO:
Il padre provvederà nella giornata di giovedì a riprendere da scuola i figli alle ore 16:00 circa.
Accompagnerà e riprenderà il figlio alla lezione di judo dalle ore 19:15 alle ore 20:30 Per_1 circa, cenerà con i figli e provvederà a pernottare con gli stessi. La mattina del venerdì provvederà
a portare i figli a scuola.
Il sig. prenderà con sé i figli nei fine settimana secondo le seguenti modalità: Parte_1
Il padre starà con i figli nel fine settimana alternando settimanalmente il venerdì ed il sabato ed il sabato e la domenica secondo il seguente schema:
- Dall'uscita di scuola alle ore 16:00 del venerdì sino alle ore 16:00 del sabato con pernotto incluso dei figli presso il padre. Il padre provvederà a portare a lezione di nuoto il Per_1 venerdì dalle ore 18:30 alle ore 19:30.
- Dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 16:00 della domenica con pernotto del sabato dei figli presso il padre.
Con riferimento alle festività religiose i genitori staranno con i figli: per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando annualmente: dalla cena di Natale al 31 dicembre l'uno e alternativamente l'altro dal primo dell'anno al sette gennaio, quando riaccompagnerà i figli a scuola.
Le parti precisano che il giorno di Natale, attesa l'importanza della festività, i genitori staranno con i figli alternando annualmente il pranzo con l'uno, (con il genitore con cui staranno dal 1 al 7 gennaio) e la cena con l'altro, (con il genitore con cui staranno dal 25 al 31 dicembre compreso), in modo che entrambi i genitori possano trascorrere una parte del Natale insieme ai loro figli.
Stesso discorso per la festività pasquale, tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro, alternando annualmente il lunedì in Albis fermo restando che il giorno di Pasqua i figli staranno con i genitori, alternando annualmente il pranzo con l'uno e la cena con l'altro.
Ogni altra festività calendarizzata seguirà l'alternanza annuale.
Con riferimento alle vacanze estive disporre che ciascun genitore potrà stare con i figli fino a due settimane anche non consecutive, tenuto conto dei giorni di vacanza del calendario scolastico e delle ferie lavorative dei genitori. Ciascun genitore stabilirà le modalità delle ferie con i figli con l'obbligo di concordarle con l'altro genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno, sì da consentire la migliore organizzazione dei genitori compatibilmente al lavoro di entrambi.
La festa di compleanno dei figli verrà festeggiata contestualmente da entrambi i genitori, mentre per il giorno del compleanno dei figli, qualora non ricada in un giorno di festa e non si procede direttamente con la festa di compleanno, si conviene che i figli alterneranno annualmente il pranzo/ la merenda con l'uno e la cena con l'altro genitore.
I ricorrenti concordano che ogni orario e/o giorno di permanenza dei figli con i genitori potrà essere modificato, di comune accordo secondo lo spirito della massima cooperazione e collaborazione, tenendo conto primariamente delle esigenze lavorative dei genitori. I ricorrenti concordano che nei giorni di visita dei figli con il padre, inclusi i pernotti, potranno essere trascorsi nella casa familiare in Terni, Via Alberto Guidi 23 con uscita della sig.ra CP_1 sino al termine degli orari di spettanza del padre. Al tal fine la sig.ra in occasione delle visite CP_1 lascerà le chiavi di accesso di casa al il quale al termine dell'esercizio del diritto di Parte_1 visita le riconsegnerà alla Sig. CP_1
I ricorrenti hanno già avviato un percorso di mediazione familiare, con spese ripartite al 50% tra loro, al fine di migliorare le proprie capacità comunicative e genitoriali. I genitori inoltre hanno concordato e già avviato un percorso di sostegno anche per il figlio , con spese ripartite al Per_1
50% tra i genitori, al fine di sostenerlo nella gestione del distacco e della separazione dei genitori.
Si precisa che entrambi i percorsi dei genitori e del minore sono stati avviati con la Per_1
Dott.ssa con studio in Terni, Viale C. Battisti n. 119. Controparte_3
c) Mantenimento dei figli
Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di Parte_1 euro 380,00 (euro 190,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese versandoli sul conto corrente acceso presso Poste Italiane Iban: IT66 P076 0114 4000 0102 4937201, della sig.ra CP_1
a partire dalla sottoscrizione congiunta del presente ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre continuerà a farsi carico per intero del mutuo acceso sulla casa familiare pari ad € 530,00 al mese.
L'assegno unico per i figli pari attualmente ad € 392,00 complessivamente sarà percepito al 100% solo dalla madre Sig. che provvederà a fare idonea domanda in tal senso e con CP_1 impegno del sig. di agevolare il compimento di tutti gli adempimenti burocratici Parte_1 connessi.
Le spese straordinarie per i figli, per come indicate nel protocollo del Tribunale di Terni prot.
1217/2018, verranno sostenute al 60% dal sig. ed al 40% dalla sig.ra ad Parte_1 CP_1 eccezione delle spese relative alla mensa scolastica di euro 140,00 mensili per i figli che continueranno ad essere corrisposte dal Sig. . Controparte_4
d) Missioni all'estero del Sig. Parte_2
Le parti concordano che nel caso in cui il padre sia assente dall'Italia per ragioni di lavoro, per missione continuativa che comporterà un'assenza prolungata dall'Italia, atteso il lavoro autonomo della madre e la necessità di procurarsi un aiuto per assistere i figli, il Sig. contribuirà Parte_1 fino all'importo di euro 600,00 in aggiunta a quanto stabilito al punto c) al fine di assumere una baby-sitter nei giorni di sua spettanza.
Le spese del presente procedimento vengono ripartite nella misura del 50% tra ciascuno dei ricorrenti mentre vengono compensate tra le parti le spese legali.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 09/04/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate;
pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi dei minori giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al loro diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita dei figli e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli