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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2734/2024, posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025 promossa da
(C.P.F. n. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Conselheiro Lafayette n. 465, CEP
09550-000;
(C.P.F. n. 055.059.594-58), nata il [...] a Parte_2
Sao Paulo (SP), Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Dom Sebastiao Leme
n. 140, apto 2801 – Gracas, CEP 52011-160, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.P.F. n. Persona_1
172.887.284-71), nata il [...] a [...], Brasile e
[...]
(C.P.F. n. 164.090.744-09), nato il [...] a [...], Parte_3
Brasile, entrambi residenti in [...], Brasile, Rua Dom Sebastiao Leme n. 140, apto 2801 – Gracas, CEP 52011-160;
(C.P.F. n. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._2
(SP), Brasile e residente in [...], Brasil, Rua Le Parc n. 100, Torre Jardim sud, apto 1704 - Imbiribeira, CEP 51160-035;
(C.P.F. n. ), nata l'[...] a [...] Parte_5 C.F._3
Paulo (SP), Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Desembargador Joao Paes
87, Apt 1502, CEP , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Claudio Antonino Laganà (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Reggio Calabria e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._6
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 02.07.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, premettendo di discendere, in linea retta e per linea di sangue paterna, dal cittadino italiano nato il [...] a Persona_2
Venetico (ME), Italia.
Esponevano, altresì, i ricorrenti: che il sig. emigrava in Brasile, Persona_2
senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che, in Brasile, sposava, in data
08.11.1956, la sig.ra che da tale unione coniugale nascevano, in Brasile, Persona_3
il sig. , in data 07.01.1959, e la sig.ra in data Parte_1 Parte_5
11.10.1960. Deducevano, inoltre: che la sig.ra in data 15.05.1982, Parte_5
sposava, in Brasile, il sig. ; che da suddetto matrimonio venivano Persona_4
alla luce, in Brasile, il sig. , in data 11.04.1983, e la sig.ra Parte_4
, in data 12.06.1985; che quest'ultima convolava a nozze, in Parte_2
data 15.04.2017, in Brasile, con il sig. ; che da quest'ultima Parte_6
relazione matrimoniale nascevano, in Brasile, , in Parte_3
data 15.04.2019, e , in data 07.08.2020. Persona_1
Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli odierni ricorrenti precisavano di aver tentato, senza successo, di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, in via amministrativa, per mezzo delle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità amministrative incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Venetico
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegati da n. 5 a n. 13). Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento Parte_7
della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig.
e la sig.ra sono nati gli odierni ricorrenti Persona_2 Persona_3 Parte_1
e e che dal matrimonio tra la sig.ra e il
[...] Parte_5 Parte_5
sig. sono nati i signori e Persona_4 Parte_4 Parte_2
, anch'essi richiedenti. Infine, è stata fornita prova della nascita dei minori
[...]
e , oggi Parte_3 Persona_1
ricorrenti, dalla sig.ra . Parte_2
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 000.298.596.869/2024 di cui all'allegato n. 20), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e Parte_1 Parte_5
e, per mezzo di loro, ai nipoti e;
da Parte_4 Parte_2
ultimo, lo status civitatis italiano è giunto fino ai pronipoti del sig. Persona_2
ossia ai minori e Parte_3 Persona_1
.
[...]
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo Persona_2
Pertanto, la domanda dei richiedenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 26 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2734/2024, posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025 promossa da
(C.P.F. n. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Conselheiro Lafayette n. 465, CEP
09550-000;
(C.P.F. n. 055.059.594-58), nata il [...] a Parte_2
Sao Paulo (SP), Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Dom Sebastiao Leme
n. 140, apto 2801 – Gracas, CEP 52011-160, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.P.F. n. Persona_1
172.887.284-71), nata il [...] a [...], Brasile e
[...]
(C.P.F. n. 164.090.744-09), nato il [...] a [...], Parte_3
Brasile, entrambi residenti in [...], Brasile, Rua Dom Sebastiao Leme n. 140, apto 2801 – Gracas, CEP 52011-160;
(C.P.F. n. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._2
(SP), Brasile e residente in [...], Brasil, Rua Le Parc n. 100, Torre Jardim sud, apto 1704 - Imbiribeira, CEP 51160-035;
(C.P.F. n. ), nata l'[...] a [...] Parte_5 C.F._3
Paulo (SP), Brasile e residente in [...], Brasile, Rua Desembargador Joao Paes
87, Apt 1502, CEP , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Claudio Antonino Laganà (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Reggio Calabria e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._6
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 02.07.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, premettendo di discendere, in linea retta e per linea di sangue paterna, dal cittadino italiano nato il [...] a Persona_2
Venetico (ME), Italia.
Esponevano, altresì, i ricorrenti: che il sig. emigrava in Brasile, Persona_2
senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che, in Brasile, sposava, in data
08.11.1956, la sig.ra che da tale unione coniugale nascevano, in Brasile, Persona_3
il sig. , in data 07.01.1959, e la sig.ra in data Parte_1 Parte_5
11.10.1960. Deducevano, inoltre: che la sig.ra in data 15.05.1982, Parte_5
sposava, in Brasile, il sig. ; che da suddetto matrimonio venivano Persona_4
alla luce, in Brasile, il sig. , in data 11.04.1983, e la sig.ra Parte_4
, in data 12.06.1985; che quest'ultima convolava a nozze, in Parte_2
data 15.04.2017, in Brasile, con il sig. ; che da quest'ultima Parte_6
relazione matrimoniale nascevano, in Brasile, , in Parte_3
data 15.04.2019, e , in data 07.08.2020. Persona_1
Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli odierni ricorrenti precisavano di aver tentato, senza successo, di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, in via amministrativa, per mezzo delle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità amministrative incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Venetico
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegati da n. 5 a n. 13). Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento Parte_7
della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig.
e la sig.ra sono nati gli odierni ricorrenti Persona_2 Persona_3 Parte_1
e e che dal matrimonio tra la sig.ra e il
[...] Parte_5 Parte_5
sig. sono nati i signori e Persona_4 Parte_4 Parte_2
, anch'essi richiedenti. Infine, è stata fornita prova della nascita dei minori
[...]
e , oggi Parte_3 Persona_1
ricorrenti, dalla sig.ra . Parte_2
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 000.298.596.869/2024 di cui all'allegato n. 20), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e Parte_1 Parte_5
e, per mezzo di loro, ai nipoti e;
da Parte_4 Parte_2
ultimo, lo status civitatis italiano è giunto fino ai pronipoti del sig. Persona_2
ossia ai minori e Parte_3 Persona_1
.
[...]
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo Persona_2
Pertanto, la domanda dei richiedenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 26 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.