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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 9.12.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 935 dell'anno 2021, pendente
TRA
, Parte_1
DIFENSORE: avv. BARSOTTI NICOLA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv. MOLINARI LUCA
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto Separazione giudiziale
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE Parte_1
Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: − Pronunciare la separazione dei coniugi
e ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile del Comune di LE;
− Assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; − Parte_1 Determinare quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00 che Pt_1 sarà accreditata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto su conto corrente intestato alla ricorrente che verrà comunicato da quest'ultima entro la prima udienza di comparizione e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
− Determinare quale
P a g . 1 | 4 contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 ovvero la Persona_1 diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto su conto corrente intestato a e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, almeno sin tanto che Persona_1 la stessa non avrà trovato idonea occupazione lavorativa. Ordinare al resistente di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.a.p. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
PER PARTE RESISTENTE Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - con sentenza non definitiva, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinandone l'annotazione al competente ufficio dello Stato civile del Comune di LE;
[...]
- Respingere la domanda attrice di porre a carico del convenuto il pagamento di un assegno a titolo di mantenimento in favore di e in quanto infondata in fatto e Parte_1 Persona_1 diritto e comunque non provata, revocando i provvedimenti economici temporanei presi in corso di causa dal IG.Presidente del Tribunale. - Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso dinanzi all'intestato Tribunale per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni come in epigrafe.
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato in seguito a provvedimento esecutivo di variazione tabellare del 21.10.24.
All'udienza del 18.7.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
espone di aver contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
LE (MI) in data 15.2.1993, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Comune di LE al n. 4, parte I, anno 1993. Dalla loro unione era nata la figlia (20.12.1991). Per_1
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e non essendo stata opposta da alcuno la riconciliazione.
Quanto al contributo economico al mantenimento, , provvisoriamente Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio, non ha allegato alcuna documentazione reddituale-fiscale. Nel 2021 ella percepiva il reddito di cittadinanza di € 637,00 mensili (doc. 1 parte ricorrente). È in atti, inoltre, il contratto di locazione a uso abitativo di cui è intestataria la figlia con la quale la ricorrente Per_1 dichiara di convivere, a seguito di sfratto per morosità (doc. 5 ricorrente). riferisce di essere stato disoccupato dal 2020 al 2023, percependo in tale Controparte_1 periodo la SP (allega ISEE 2022 doc. 3)
Successivamente, era stato assunto a tempo determinato da REA s.r.l. con mansioni di trasfertista, percependo stipendio medio di € 1.000,00 (doc. 1). Il rapporto era venuto meno ad agosto 2024. In tale periodo, era stato conduttore di una stanza di albergo nella provincia di Firenze, con CP_1 canone mensile di € 400 (doc.2). Attualmente, il resistente dichiara di essere percettore di SP e in cerca di nuova occupazione. ha oggi 34 anni e, dal 2022, è assunta part-time da “Caffe di Lucca s.r.l.” a Capannori, Per_1 percependo uno stipendio mensile di € 1.000,00 (doc.3 parte ricorrente). È inoltre conduttrice dell'immobile sito in via Nottolini n. 304 a Lucca, con canone mensile di € 900,00 (doc.2 parte ricorrente).
P a g . 2 | 4 A detta del poi, la figlia percepirebbe ulteriori redditi sommersi, grazie allo svolgimento CP_1 dell'attività di scrittrice, fatto, tuttavia, contestato dalla ricorrente, la quale dichiara trattarsi di attività amatoriale.
Tanto premesso, evidentemente la domanda di assegnazione della casa familiare è inammissibile, vista l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autonoma.
In proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come l'assegnazione della casa familiare risponda esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi dei figli a permanere nel medesimo ambiente in cui sono cresciuti (sul punto si vedano, ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006; Cass. civ. Sez. I n. 32151/2023).
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata dalla , si osserva che l'assegno in questione è Pt_1 correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Pertanto, “nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
Deve poi evidenziarsi che il precedente tenore di vita non si identifica con quello di cui la coppia godeva in corso di convivenza, nell'ambito della quale si determinavano economie di scala che permettevano di incrementare il reddito effettivamente disponibile, ma in quello che è più vicino al precedente tenore di vita, tenendo conto che con la separazione le spese aumentano.
Ora, sul punto, non risulta assolto dalla l'onere della prova – invero neppure in punto di mera Pt_1 allegazione – di talché la domanda deve essere respinta.
Allo stesso modo, non può accogliersi la domanda di contributo al mantenimento di ormai una Per_1 donna adulta e certamente inserita nel mondo del lavoro (fatto incontestato).
Le spese di lite seguono la soccombenza (operata la compensazione per un quarto, in ragione dell'accoglimento della domanda di separazione) e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Totale variazioni in diminuzione - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
P a g . 3 | 4 IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 935 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e confronti Parte_1 CP_1
[...] ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
CONDANNA a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida – operata la compensazione per un quarto– in complessivi € 3.808, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 09.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 4 | 4