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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6765/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6765/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6765/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANDREOLI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BUON PASTORE 70 41100 MODENApresso il difensore avv. ANDREOLI PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMAGGI Controparte_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CADUTI IN GUERRA N.1 41100 MODENApresso il difensore avv. COMAGGI MARCO
SORIDENT SERVIZI MEDICODENTALI INTEGRATI S.R.L. (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'APOTE VINCENZO ARMANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 5 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. D'APOTE VINCENZO ARMANDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio il dr. Parte_1
e Controparte_1 Controparte_1 per sentirli dichiarare tenuti e condannati in solido a titolo di responsabilità professionale del primo in conseguenza delle prestazioni odontoiatriche esplicate a favore della ricorrente nel mese di giugno 2020.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa veniva espletata c.t.u. medico-odontoiatrica.
II. La domanda avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto accertamento della responsabilità medico professionale dell'odontoiatra dr. per avere eseguito interventi CP_1 odontoiatrici di riabilitazione funzionale ed estetica dell'arcata inferiore della paziente, è infondata e va reietta.
Va rimarcato che, tanto l'a.t.p. espletato ante causam ad opera dei dr. Pelosi e prof. quanto la c.t.u. espletata Persona_1 su richiesta della in corso di causa, hanno sortito univoco Pt_1 ed omogeneo esito;
ovvero, il riscontro di assenza di malpractice medica in capo al convenuto dr. . CP_1
Questi univoci esiti peritali avrebbero suggerito e ragionevolmente consigliato parte ricorrente ad abbandonare la causa.
A questo riguardo, scrive la dr. a p. 23 dell'elaborato: Tes_1
“l'operato del Dottor , nelle fasi di diagnosi iniziale, CP_1 progettazione del piano di terapie, chirurgia ambulatoriale ed assistenza e follow-up della paziente, risulta improntato alla massima diligenza e prudenza, non evidenziandosi elementi di criticità”.
Ebbene, l'Ufficio condivide tali univoche conclusioni, motivate ed ampiamente argomentate.
Posto che la medesima c.t.u. ha evidenziato nella condotta della ricorrente post intervento, una condotta colpevole, laddove la stessa c.t.u. riferisce: “mi sentii molto amareggiata e offesa dal suo
pagina 3 di 5 comportamento, tanto che decisi di disdire l'appuntamento che mi era stato fissato per il successivo controllo e di non sottopormi più alle sue cure, visto che ormai aveva perso fiducia nel suo operato e nel suo inspiegabile atteggiamento verso di me”. Commenta la c.t.u.:
“ergo fu certamente la ricorrente che, sentitasi è offeso dalle parole del Dottor in uno scambio verbale piuttosto intenso, CP_1 decise lucidamente di non tornare al successivo controllo ambulatoriale e di disdire l'appuntamento già programmato”.
La c.t.u. ha evidenziato “l'oggettiva importanza del completo abbandono terapeutico verificatosi per volontà esclusiva della paziente” (pp. 28 e 29).
In assenza di responsabilità in capo all'odontoiatra, va rigettata la domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito Parte_1 semplificato in data 8 novembre 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dal dr. che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 7350 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.u., nonché di c.t.p. sostenute nell'a.t.p. e nella c.t.u.;
3. dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute da Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.350 (di cui €
[...]
100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 17 aprile 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6765/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6765/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANDREOLI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BUON PASTORE 70 41100 MODENApresso il difensore avv. ANDREOLI PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMAGGI Controparte_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CADUTI IN GUERRA N.1 41100 MODENApresso il difensore avv. COMAGGI MARCO
SORIDENT SERVIZI MEDICODENTALI INTEGRATI S.R.L. (C.F. ), con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'APOTE VINCENZO ARMANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 5 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. D'APOTE VINCENZO ARMANDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio il dr. Parte_1
e Controparte_1 Controparte_1 per sentirli dichiarare tenuti e condannati in solido a titolo di responsabilità professionale del primo in conseguenza delle prestazioni odontoiatriche esplicate a favore della ricorrente nel mese di giugno 2020.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa veniva espletata c.t.u. medico-odontoiatrica.
II. La domanda avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto accertamento della responsabilità medico professionale dell'odontoiatra dr. per avere eseguito interventi CP_1 odontoiatrici di riabilitazione funzionale ed estetica dell'arcata inferiore della paziente, è infondata e va reietta.
Va rimarcato che, tanto l'a.t.p. espletato ante causam ad opera dei dr. Pelosi e prof. quanto la c.t.u. espletata Persona_1 su richiesta della in corso di causa, hanno sortito univoco Pt_1 ed omogeneo esito;
ovvero, il riscontro di assenza di malpractice medica in capo al convenuto dr. . CP_1
Questi univoci esiti peritali avrebbero suggerito e ragionevolmente consigliato parte ricorrente ad abbandonare la causa.
A questo riguardo, scrive la dr. a p. 23 dell'elaborato: Tes_1
“l'operato del Dottor , nelle fasi di diagnosi iniziale, CP_1 progettazione del piano di terapie, chirurgia ambulatoriale ed assistenza e follow-up della paziente, risulta improntato alla massima diligenza e prudenza, non evidenziandosi elementi di criticità”.
Ebbene, l'Ufficio condivide tali univoche conclusioni, motivate ed ampiamente argomentate.
Posto che la medesima c.t.u. ha evidenziato nella condotta della ricorrente post intervento, una condotta colpevole, laddove la stessa c.t.u. riferisce: “mi sentii molto amareggiata e offesa dal suo
pagina 3 di 5 comportamento, tanto che decisi di disdire l'appuntamento che mi era stato fissato per il successivo controllo e di non sottopormi più alle sue cure, visto che ormai aveva perso fiducia nel suo operato e nel suo inspiegabile atteggiamento verso di me”. Commenta la c.t.u.:
“ergo fu certamente la ricorrente che, sentitasi è offeso dalle parole del Dottor in uno scambio verbale piuttosto intenso, CP_1 decise lucidamente di non tornare al successivo controllo ambulatoriale e di disdire l'appuntamento già programmato”.
La c.t.u. ha evidenziato “l'oggettiva importanza del completo abbandono terapeutico verificatosi per volontà esclusiva della paziente” (pp. 28 e 29).
In assenza di responsabilità in capo all'odontoiatra, va rigettata la domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito Parte_1 semplificato in data 8 novembre 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dal dr. che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 7350 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.u., nonché di c.t.p. sostenute nell'a.t.p. e nella c.t.u.;
3. dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute da Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.350 (di cui €
[...]
100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 17 aprile 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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