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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 24372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24372 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nata in [...] in data [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. D'AURIA GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025, il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda e per la rettifica dell'attribuzione di sesso e nome.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.11.2024, , non coniugata e priva di prole, esponeva di aver Parte_1 vissuto, sin dall'età di 8 anni, una forte discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita ed il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale maschile;
che tale disagio connesso all'identità di genere aveva preso forma in maniera graduale e si era accresciuto notevolmente nel corso del tempo, nonostante i suoi tentativi di nasconderlo, conformandosi ai compagni ed alle richieste R.G. 24372/2024
familiari; che ella aveva preso coscienza della propria condizione anche in ragione di un percorso psicologico affrontato nel tempo nonché di un percorso clinico e terapeutico che aveva accertato la sua disforia di genere;
che ella aveva pertanto cominciato a vivere la sua dimensione identitaria al maschile, tagliando i capelli e cominciando a vestire abiti maggiormente adatti alla propria identità di genere, fino al raggiungimento di un proprio equilibrio interno, con acquisizione della propria piena consapevolezza di genere maschile, ormai accettata come tale anche da amici e familiare;
che gli effetti androgenizzanti del testosterone che stava assumendo con regolarità contribuivano a confermare il senso di sua identità maschile nonchè la positività del percorso di transizione intrapreso.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di disporre la rettifica dell'attribuzione di sesso, attribuendole il sesso “maschile” in luogo di quello attuale “femminile”, sostituendo il prenome di Per_
” in luogo di quello attuale ”. Pt_1
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 07.04.2025 comparivano il padre della ricorrente e la ricorrente con il proprio procuratore;
si procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di avere 20 anni e un diploma di grafico pubblicitario;
di essersi iscritta ad un corso di laurea in scenografia e di essere intenzionata ad iscriversi al conservatorio;
che sin dall'età di 8 anni aveva desiderato essere maschio, preferendo giocattoli maschili;
che in età adolescenziale, aveva notato un'attrazione per le ragazze, aveva iniziato a indossare abiti Per_ maschili, finendo per essere socialmente riconosciuto come;
raccontava di aver vissuto degli attacchi di panico, comprendendo presto che il problema era la necessità di affermare la sua diversa identità di genere, tanto che nel 2023 aveva cominciato il percorso di transizione, dopo colloquio con uno psicologo, con l'appoggio dei genitori e della sorella, presso il Consultorio Incontra, iniziando anche la terapia ormonale, tutt'ora in corso;
dichiarava di aver intenzione nel breve periodo di sottoporsi a intervento chirurgico di mastectomia e che avrebbe riflettuto sull'intervento di riassegnazione del sesso, pur se la sua esigenza primaria era la rettifica dei dati anagrafici e del sesso sui documenti, provando disagio nello spiegare la difformità fra il suo aspetto esteriore e l'identità che risultava dagli stessi.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 29.9.2025 nella modalità della trattazione scritta per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata.
La ricorrente e il Pm concludevano come da note in atti e il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del R.G. 24372/2024
1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile
e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della R.G. 24372/2024
personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32
e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere Parte_1 esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
- dell' del Controparte_1 CP_2
4.7.2023, si evidenzia in una condizione di disforia di genere in soggetto femminile Parte_1 adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transazione.
Nella suddetta relazione, si legge:“…sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali R.G. 24372/2024
dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe infatti consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che a suo dire verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ed esibire i propri documenti di identità. L'utente chiede, inoltre, di accedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali (RCS), laddove tali interventi, tutti volti alla mascolinizzazione dei propri caratteri somatici, non vadano intesi come elementi determinanti per il raggiungimento di un equilibrio somatopsichico, bensì come possibilità che il soggetto può scegliere d di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di mascolinizzazione dell'aspetto estetico…”.
Inoltre, dalla relazione aggiornata del 28.08.2025, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che:
“All'esito della rivalutazione specialistica, è stato possibile confermare il quadro di varianza di genere. E' stata altresì osservata la condizione di equilibrio somato-psichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di Stato civile all'identità di genere maschile vissuta pienamente sul piano individuale relazionale e sociale. Si ribadisce, pertanto, la necessità da parte dell'utente di accedere agli interventi demolitivi EO ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere Maschile, sebbene questi ultimi non vadano intesi come elementi determinanti per il raggiungimento del suddetto equilibrio, bensì come possibilità che il soggetto può scegliere di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di mascolinizzazione dell'aspetto estetico…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
7.4.2025. Nell'occasione ha confermato di aver intenzione nel breve periodo di Parte_1 sottoporsi a intervento chirurgico di mastectomia, nonché, nel più lungo periodo, all'intervento di riassegnazione del sesso, pur evidenziando l'urgenza della rettifica dei dati anagrafici e del sesso sui documenti, provando disagio nello spiegare la difformità fra il suo aspetto esteriore e l'identità anagrafica.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di Pt_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, la cura ormonale cui la ricorrente si sottopone R.G. 24372/2024
continuativamente, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della Per_ ricorrente del nome “ ” in luogo del nome ”. Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Portici (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso Parte_1
Per_ maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in ” (Atto Anno 2005, Pt_1
Numero 6, Parte I, Serie A);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24372 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nata in [...] in data [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. D'AURIA GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 22.9.2025, il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda e per la rettifica dell'attribuzione di sesso e nome.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.11.2024, , non coniugata e priva di prole, esponeva di aver Parte_1 vissuto, sin dall'età di 8 anni, una forte discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita ed il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale maschile;
che tale disagio connesso all'identità di genere aveva preso forma in maniera graduale e si era accresciuto notevolmente nel corso del tempo, nonostante i suoi tentativi di nasconderlo, conformandosi ai compagni ed alle richieste R.G. 24372/2024
familiari; che ella aveva preso coscienza della propria condizione anche in ragione di un percorso psicologico affrontato nel tempo nonché di un percorso clinico e terapeutico che aveva accertato la sua disforia di genere;
che ella aveva pertanto cominciato a vivere la sua dimensione identitaria al maschile, tagliando i capelli e cominciando a vestire abiti maggiormente adatti alla propria identità di genere, fino al raggiungimento di un proprio equilibrio interno, con acquisizione della propria piena consapevolezza di genere maschile, ormai accettata come tale anche da amici e familiare;
che gli effetti androgenizzanti del testosterone che stava assumendo con regolarità contribuivano a confermare il senso di sua identità maschile nonchè la positività del percorso di transizione intrapreso.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di disporre la rettifica dell'attribuzione di sesso, attribuendole il sesso “maschile” in luogo di quello attuale “femminile”, sostituendo il prenome di Per_
” in luogo di quello attuale ”. Pt_1
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 07.04.2025 comparivano il padre della ricorrente e la ricorrente con il proprio procuratore;
si procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di avere 20 anni e un diploma di grafico pubblicitario;
di essersi iscritta ad un corso di laurea in scenografia e di essere intenzionata ad iscriversi al conservatorio;
che sin dall'età di 8 anni aveva desiderato essere maschio, preferendo giocattoli maschili;
che in età adolescenziale, aveva notato un'attrazione per le ragazze, aveva iniziato a indossare abiti Per_ maschili, finendo per essere socialmente riconosciuto come;
raccontava di aver vissuto degli attacchi di panico, comprendendo presto che il problema era la necessità di affermare la sua diversa identità di genere, tanto che nel 2023 aveva cominciato il percorso di transizione, dopo colloquio con uno psicologo, con l'appoggio dei genitori e della sorella, presso il Consultorio Incontra, iniziando anche la terapia ormonale, tutt'ora in corso;
dichiarava di aver intenzione nel breve periodo di sottoporsi a intervento chirurgico di mastectomia e che avrebbe riflettuto sull'intervento di riassegnazione del sesso, pur se la sua esigenza primaria era la rettifica dei dati anagrafici e del sesso sui documenti, provando disagio nello spiegare la difformità fra il suo aspetto esteriore e l'identità che risultava dagli stessi.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 29.9.2025 nella modalità della trattazione scritta per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata.
La ricorrente e il Pm concludevano come da note in atti e il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del R.G. 24372/2024
1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile
e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della R.G. 24372/2024
personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32
e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere Parte_1 esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
- dell' del Controparte_1 CP_2
4.7.2023, si evidenzia in una condizione di disforia di genere in soggetto femminile Parte_1 adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transazione.
Nella suddetta relazione, si legge:“…sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali R.G. 24372/2024
dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe infatti consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che a suo dire verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ed esibire i propri documenti di identità. L'utente chiede, inoltre, di accedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali (RCS), laddove tali interventi, tutti volti alla mascolinizzazione dei propri caratteri somatici, non vadano intesi come elementi determinanti per il raggiungimento di un equilibrio somatopsichico, bensì come possibilità che il soggetto può scegliere d di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di mascolinizzazione dell'aspetto estetico…”.
Inoltre, dalla relazione aggiornata del 28.08.2025, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che:
“All'esito della rivalutazione specialistica, è stato possibile confermare il quadro di varianza di genere. E' stata altresì osservata la condizione di equilibrio somato-psichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di Stato civile all'identità di genere maschile vissuta pienamente sul piano individuale relazionale e sociale. Si ribadisce, pertanto, la necessità da parte dell'utente di accedere agli interventi demolitivi EO ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere Maschile, sebbene questi ultimi non vadano intesi come elementi determinanti per il raggiungimento del suddetto equilibrio, bensì come possibilità che il soggetto può scegliere di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di mascolinizzazione dell'aspetto estetico…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
7.4.2025. Nell'occasione ha confermato di aver intenzione nel breve periodo di Parte_1 sottoporsi a intervento chirurgico di mastectomia, nonché, nel più lungo periodo, all'intervento di riassegnazione del sesso, pur evidenziando l'urgenza della rettifica dei dati anagrafici e del sesso sui documenti, provando disagio nello spiegare la difformità fra il suo aspetto esteriore e l'identità anagrafica.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di Pt_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, la cura ormonale cui la ricorrente si sottopone R.G. 24372/2024
continuativamente, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della Per_ ricorrente del nome “ ” in luogo del nome ”. Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Portici (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso Parte_1
Per_ maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in ” (Atto Anno 2005, Pt_1
Numero 6, Parte I, Serie A);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati