CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2546/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58567 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente ecclesiastico Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 2379/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2016. I giudici di prime cure avevano motivato il rigetto sostenendo che il contribuente si fosse limitato a dedurre lo svolgimento di attività esenti senza fornire adeguata prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata lamentando, in via preliminare, l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione del concessionario per la riscossione e, nel merito, la violazione e falsa applicazione della normativa sull'esenzione IMU, sostenendo di aver fornito ampia prova della destinazione degli immobili ad attività di culto e religione, prive di natura commerciale. A supporto delle proprie ragioni, l'Ente ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli resi tra le stesse parti per annualità diverse, nonché atti ricognitivi provenienti dallo stesso Comune di Rende e dalla società di riscossione.
Si è costituita in giudizio la M.T. S.p.A., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, insistendo sulla mancanza di prova dei requisiti per l'esenzione e eccependo il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo da parte dell'Ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata, in quanto l'Ente appellante ha idoneamente dimostrato la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
In via preliminare, occorre rilevare che sulla questione oggetto del presente giudizio si è formato un orientamento giurisprudenziale consolidato, anche in seno a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che ha riconosciuto il diritto all'esenzione in favore del Ricorrente_1 per i medesimi immobili, seppur in relazione ad annualità differenti. Specificamente, con le sentenze n.
2892/2022 (IMU 2014), n. 2999/2022 (IMU 2013), n. 730/2023 (IMU 2012), e più recentemente con le pronunce n. 1476/2025 (IMU 2015) e n. 1601/2025 (IMU 2018), è stato accertato che gli immobili di proprietà dell'Ente rientrano nel regime di esenzione poiché destinati allo svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative e di religione. Tale continuità di giudicato esterno, riguardante elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo, esplica efficacia anche per l'annualità 2016 qui in discussione. Nel merito, risulta pacifico il possesso del requisito soggettivo in capo all'appellante, trattandosi di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tale circostanza è stata peraltro riconosciuta dalla stessa società appellata in sede di annullamento in autotutela di avvisi relativi all'imposta sulla pubblicità, ove si attestava la natura di ente che non persegue scopo di lucro.
Quanto al requisito oggettivo, dalla documentazione in atti emerge in modo inequivocabile la destinazione degli immobili all'esercizio del culto, alla formazione del clero e ad attività educative e culturali svolte con modalità non commerciali. In particolare, il verbale di sopralluogo effettuato dalla stessa M.T. S.p.A. in data 25.09.2019 ha accertato che gli immobili censiti in catasto Nominativo_1 e Seminario Teologico) sono destinati ad alloggio dei seminaristi e alla formazione del clero, mentre l'immobile denominato
"Indirizzo_1" è destinato alla realizzazione di convegni e seminari. Inoltre, l'atto di donazione del 23 maggio 2019, sottoscritto con il Comune di Rende, attesta espressamente che i beni in oggetto sono destinati ad attività di culto.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte appellata relativa al mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante e confermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali, a pena di decadenza, è divenuto stringente con la riforma del 2020 o comunque non può essere opposto in presenza di un giudicato che accerti la spettanza del beneficio in relazione agli elementi strutturali dell'esenzione, i quali non hanno subito variazioni rilevanti nell'anno in contestazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e in linea con le recenti pronunce favorevoli al contribuente emesse da questa Corte (sentenze n. 1476/2025 e n. 1601/2025), l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari, Dott. Prof. Difensore_1 e Avv. Difensore_2, nella misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2546/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58567 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente ecclesiastico Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza n. 2379/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2016. I giudici di prime cure avevano motivato il rigetto sostenendo che il contribuente si fosse limitato a dedurre lo svolgimento di attività esenti senza fornire adeguata prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata lamentando, in via preliminare, l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione del concessionario per la riscossione e, nel merito, la violazione e falsa applicazione della normativa sull'esenzione IMU, sostenendo di aver fornito ampia prova della destinazione degli immobili ad attività di culto e religione, prive di natura commerciale. A supporto delle proprie ragioni, l'Ente ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli resi tra le stesse parti per annualità diverse, nonché atti ricognitivi provenienti dallo stesso Comune di Rende e dalla società di riscossione.
Si è costituita in giudizio la M.T. S.p.A., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, insistendo sulla mancanza di prova dei requisiti per l'esenzione e eccependo il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo da parte dell'Ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata, in quanto l'Ente appellante ha idoneamente dimostrato la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
In via preliminare, occorre rilevare che sulla questione oggetto del presente giudizio si è formato un orientamento giurisprudenziale consolidato, anche in seno a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che ha riconosciuto il diritto all'esenzione in favore del Ricorrente_1 per i medesimi immobili, seppur in relazione ad annualità differenti. Specificamente, con le sentenze n.
2892/2022 (IMU 2014), n. 2999/2022 (IMU 2013), n. 730/2023 (IMU 2012), e più recentemente con le pronunce n. 1476/2025 (IMU 2015) e n. 1601/2025 (IMU 2018), è stato accertato che gli immobili di proprietà dell'Ente rientrano nel regime di esenzione poiché destinati allo svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative e di religione. Tale continuità di giudicato esterno, riguardante elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo, esplica efficacia anche per l'annualità 2016 qui in discussione. Nel merito, risulta pacifico il possesso del requisito soggettivo in capo all'appellante, trattandosi di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tale circostanza è stata peraltro riconosciuta dalla stessa società appellata in sede di annullamento in autotutela di avvisi relativi all'imposta sulla pubblicità, ove si attestava la natura di ente che non persegue scopo di lucro.
Quanto al requisito oggettivo, dalla documentazione in atti emerge in modo inequivocabile la destinazione degli immobili all'esercizio del culto, alla formazione del clero e ad attività educative e culturali svolte con modalità non commerciali. In particolare, il verbale di sopralluogo effettuato dalla stessa M.T. S.p.A. in data 25.09.2019 ha accertato che gli immobili censiti in catasto Nominativo_1 e Seminario Teologico) sono destinati ad alloggio dei seminaristi e alla formazione del clero, mentre l'immobile denominato
"Indirizzo_1" è destinato alla realizzazione di convegni e seminari. Inoltre, l'atto di donazione del 23 maggio 2019, sottoscritto con il Comune di Rende, attesta espressamente che i beni in oggetto sono destinati ad attività di culto.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte appellata relativa al mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante e confermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali, a pena di decadenza, è divenuto stringente con la riforma del 2020 o comunque non può essere opposto in presenza di un giudicato che accerti la spettanza del beneficio in relazione agli elementi strutturali dell'esenzione, i quali non hanno subito variazioni rilevanti nell'anno in contestazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e in linea con le recenti pronunce favorevoli al contribuente emesse da questa Corte (sentenze n. 1476/2025 e n. 1601/2025), l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari, Dott. Prof. Difensore_1 e Avv. Difensore_2, nella misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.