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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6417/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Francesco CERTOMA', Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO SU REDDITO DI CITTADINANZA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 chiese Parte_1 al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di €.671,52 richiestale dall' – con nota del 17 aprile 2024 – CP_1 con riferimento al REDDITO DI CITTADINANZA erogato nel periodo da novembre
2022 ad aprile 2023.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, essendo emerso che CP_1 parte ricorrente aveva omesso di dichiarare tempestivamente la variazione della situazione occupazionale e della condizione reddituale, in violazione dell'art. 7, comma 4 e comma 6, d.l. n. 4/2019, in relazione ai rapporti di lavoro intrapresi da un componente del suo nucleo familiare (il figlio) da novembre 2022.
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Sentenza R.G. n° 6417/24 La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura CP_1 assistenziale, la quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13915) – allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del
2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive
- siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Sul punto, questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla secondo il quale (cfr. CASS. CP_2
SEZ. VI-LAV. 30 GIUGNO 2020 N° 13223), nell'indebito assistenziale per motivi reddituali e socio-economici (al quale non si applica la disciplina dell'art.
13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, dovendosi invece applicare i principî di settore ricostruiti dalla giurisprudenza, in relazione alle
2
Sentenza R.G. n° 6417/24 singole e diversificate fattispecie esaminate) sono ripetibili solo le prestazioni erogate dopo il provvedimento dell' che accerta l'insussistenza dei CP_1 relativi requisiti, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
-------------------
Orbene, nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell' , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata CP_1 parte ricorrente, risultando anzi dalla documentazione prodotta che effettivamente un componente del suo nucleo familiare (il figlio) aveva intrapreso rapporti di lavoro dal novembre 2022:
Risulta altresì che:
→ la ricorrente ha comunicato solo a maggio 2023 i redditi percepiti dal figlio nel corso del 2022, unitamente a quelli relativi allo stesso anno
2023;
→ risulta comunque superato il limite reddituale di €.3.000,00 previsto dall'art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019, dovendosi altresì rimarcare – invero decisivamente - che l'esenzione dell'obbligo comunicativo sino ad €.3.000,00 per le attività lavorative stagionali o intermittenti è stato introdotto dall'art. 1, comma 317, lett. a), n. 2), della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, quindi successivamente alla omissione comunicativa di cui qui si controverte;
→ ad ogni modo, la norma novellata prevede pur sempre che: «Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente», confermandosi dunque nella specie l'obbligo di tempestiva comunicazione.
In ordine alle predette circostanze di fatto, occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo 3
Sentenza R.G. n° 6417/24 chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6
OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016
N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso
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Sentenza R.G. n° 6417/24 dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_3
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di
5
Sentenza R.G. n° 6417/24 legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Deve quindi farsi applicazione dell'art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4
(“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, secondo cui:
→ co. 4 - «Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito»;
→ co. 6 - «La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso».
Sotto quest'ultimo aspetto, inoltre, rileva anche il disposto di cui all'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/19, secondo cui: «In caso di variazione della condizione
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Sentenza R.G. n° 6417/24 occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. … … L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1 modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. … …».
Ricorrono quindi, all'evidenza, i presupposti previsti dalla legge – ai sensi delle norme sopra riportate – per la sospensione e poi per la revoca del beneficio, essendo la parte ricorrente incorsa nella decadenza ivi sancita.
In merito a disposizioni simili a quella in esame, peraltro, la SUPREMA CORTE ha già avuto modo di esprimersi (cfr. CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 846, in tema di decadenza dalla NASpI per un'analoga omessa comunicazione, da inviare entro il termine di un mese), rimarcandone la legittimità, trattandosi di sanzione relativa al mancato rispetto di uno specifico onere all'evidenza finalizzato – anche nel caso di tratti di attività compatibile con il trattamento - a consentire all' la possibilità di effettuare le necessarie verifiche (cfr. anche CASS. CP_1
LAV. 16 AGOSTO 2023 N° 24644, con riferimento all'integrazione salariale).
In definitiva, trattandosi dell'omissione di specifici adempimenti previstiex lege, deve escludersi qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
Non a caso, in una fattispecie simile, CASS. LAV. 10 AGOSTO 2022 N° 24617 ha precisato che: «In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento».
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Ed occorre altresì rilevare (in ordine alla doglianza attinente al dedotto difetto di motivazione) che: «La natura meramente ricognitiva del
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Sentenza R.G. n° 6417/24 procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N°
20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6417/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Francesco CERTOMA', Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO SU REDDITO DI CITTADINANZA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 chiese Parte_1 al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di €.671,52 richiestale dall' – con nota del 17 aprile 2024 – CP_1 con riferimento al REDDITO DI CITTADINANZA erogato nel periodo da novembre
2022 ad aprile 2023.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, essendo emerso che CP_1 parte ricorrente aveva omesso di dichiarare tempestivamente la variazione della situazione occupazionale e della condizione reddituale, in violazione dell'art. 7, comma 4 e comma 6, d.l. n. 4/2019, in relazione ai rapporti di lavoro intrapresi da un componente del suo nucleo familiare (il figlio) da novembre 2022.
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Sentenza R.G. n° 6417/24 La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura CP_1 assistenziale, la quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13915) – allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del
2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive
- siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Sul punto, questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla secondo il quale (cfr. CASS. CP_2
SEZ. VI-LAV. 30 GIUGNO 2020 N° 13223), nell'indebito assistenziale per motivi reddituali e socio-economici (al quale non si applica la disciplina dell'art.
13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, dovendosi invece applicare i principî di settore ricostruiti dalla giurisprudenza, in relazione alle
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Sentenza R.G. n° 6417/24 singole e diversificate fattispecie esaminate) sono ripetibili solo le prestazioni erogate dopo il provvedimento dell' che accerta l'insussistenza dei CP_1 relativi requisiti, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
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Orbene, nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell' , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata CP_1 parte ricorrente, risultando anzi dalla documentazione prodotta che effettivamente un componente del suo nucleo familiare (il figlio) aveva intrapreso rapporti di lavoro dal novembre 2022:
Risulta altresì che:
→ la ricorrente ha comunicato solo a maggio 2023 i redditi percepiti dal figlio nel corso del 2022, unitamente a quelli relativi allo stesso anno
2023;
→ risulta comunque superato il limite reddituale di €.3.000,00 previsto dall'art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019, dovendosi altresì rimarcare – invero decisivamente - che l'esenzione dell'obbligo comunicativo sino ad €.3.000,00 per le attività lavorative stagionali o intermittenti è stato introdotto dall'art. 1, comma 317, lett. a), n. 2), della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, quindi successivamente alla omissione comunicativa di cui qui si controverte;
→ ad ogni modo, la norma novellata prevede pur sempre che: «Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente», confermandosi dunque nella specie l'obbligo di tempestiva comunicazione.
In ordine alle predette circostanze di fatto, occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo 3
Sentenza R.G. n° 6417/24 chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6
OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016
N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso
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Sentenza R.G. n° 6417/24 dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_3
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di
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Sentenza R.G. n° 6417/24 legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Deve quindi farsi applicazione dell'art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4
(“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, secondo cui:
→ co. 4 - «Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito»;
→ co. 6 - «La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso».
Sotto quest'ultimo aspetto, inoltre, rileva anche il disposto di cui all'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/19, secondo cui: «In caso di variazione della condizione
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Sentenza R.G. n° 6417/24 occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. … … L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo CP_1 modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. … …».
Ricorrono quindi, all'evidenza, i presupposti previsti dalla legge – ai sensi delle norme sopra riportate – per la sospensione e poi per la revoca del beneficio, essendo la parte ricorrente incorsa nella decadenza ivi sancita.
In merito a disposizioni simili a quella in esame, peraltro, la SUPREMA CORTE ha già avuto modo di esprimersi (cfr. CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 846, in tema di decadenza dalla NASpI per un'analoga omessa comunicazione, da inviare entro il termine di un mese), rimarcandone la legittimità, trattandosi di sanzione relativa al mancato rispetto di uno specifico onere all'evidenza finalizzato – anche nel caso di tratti di attività compatibile con il trattamento - a consentire all' la possibilità di effettuare le necessarie verifiche (cfr. anche CASS. CP_1
LAV. 16 AGOSTO 2023 N° 24644, con riferimento all'integrazione salariale).
In definitiva, trattandosi dell'omissione di specifici adempimenti previstiex lege, deve escludersi qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
Non a caso, in una fattispecie simile, CASS. LAV. 10 AGOSTO 2022 N° 24617 ha precisato che: «In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento».
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Ed occorre altresì rilevare (in ordine alla doglianza attinente al dedotto difetto di motivazione) che: «La natura meramente ricognitiva del
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Sentenza R.G. n° 6417/24 procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N°
20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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