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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia e in grado di appello iscritta al n. 7010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.04.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato LORUSSO
PIERO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per delega in atti- C.F._2
APPELLANTE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Parte_2 C.F._4
(c.f. Parte_3 C.F._5
(c.f. ) Parte_4 C.F._6
Tutti quali eredi di Persona_1
Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
BRUNO MAURIZIO (c.f. ) che li rappresenta e difende per C.F._7
procura in atti- APPELLATI-
OGGETTO: appello di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , , tutti n.q. di eredi di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 avverso la sentenza n. 17220/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in data 29/10/2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 30977/2021- risoluzione per inadempimento di contratto di locazione per uso diverso-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di intimazione di sfratto per morosità depositato il 02.04.2021, Per_1
rassegna le seguenti conclusioni: “ (…) - convalidare l'intimato sfratto per
[...]
morosità di cui è causa con la conseguente condanna del Sig. Parte_1 all'immediato rilascio dell'immobile locato sito in Roma Via del Pianeta Venere 70, a favore del proprietario;
in caso di opposizione pronunciare ordinanza di rilascio;
- emessi i provvedimenti di cui sopra previa conversione di rito ex art. 667 c.p.c. disporre la prosecuzione in giudizio fino alla pronunzia della risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 25/07/2019 e ritualmente registrato, ex art. 1455c.c. per inadempimento continuato alla propria obbligazione da parte del conduttore;
-
Condannare comunque all'immediato rilascio dell'immobile su indicato in favore del proprietario nel termine minimo da fissarsi ex art.56 legge n.392 /78. […] Si richiede contestualmente che il Giudice voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a carico dei convenuti, per l'importo complessivo di € 10.000,00 oltre spese.
Con vittoria di spese competenze e onorari oltre oneri fiscali”.
Con la memoria difensiva depositata il 10.05.2021, si oppone alla Parte_1 convalida dello sfratto e rassegna le seguenti conclusioni: “(…): dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso promosso dal sig. in violazione Parte_5
del principio del ne bis in idem, - dichiarare con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. NEL MERITO — dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità e la nullità delle azioni ex adverso intraprese e rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, Si chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento. Si spiega domanda riconvezionale per € 50.000 per i danni subiti e subendi dai reiterati inadempimenti posti in essere dal proprietario dell'immobile locato. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea si chiede concedersi il termine massimo per l'esecuzione. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di opposizione alla convalida”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 A sostegno della intimazione di sfratto per morosità, allega: Persona_1
- di aver concesso in locazione, a per contratto sottoscritto in data Parte_1
25.07.2019 e ritualmente registrato, l'immobile in Roma, Via del Pianeta Venere
70, costituito dal locale officina di circa 200 mq e descritto nella piantina allegata.
- Il conduttore si è reso moroso del pagamento dei canoni fino a novembre 2020, oggetto di precedente azione di sfratto.
- Successivamente, il conduttore si è reso moroso nel pagamento degli ulteriori canoni scaduti tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021, per la somma complessiva di euro 10.000,00.
- Oggetto della presente intimazione è detto secondo periodo di morosità.
- al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, ha Parte_1
altresì acquistato da , figlia del locatore, numerose attrezzature Controparte_1
ed apparecchiature obsolete, nonché beni di consumo (contratto di compravendita, all. 3 all'intimazione, ed elenco dei beni consumo compravenduti, all. 4 all'intimazione).
eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem e litispendenza del Parte_1
giudizio, in quanto procedimento di sfratto per morosità per lo stesso immobile è già stato instaurato, tra le medesime parti e sarebbe pendente presso il Tribunale civile di
Roma con n. r.g. 2069/2021 (a seguito di mutamento del rito rubricato al r.g. n.
24818/2021) e chiede accertarsi tale litispendenza, con cancellazione della causa dal ruolo. Oppone che il ha preteso, con artifici e raggiri, il pagamento Per_1 dell'importo di euro 30.000,00, mediante sette assegni, intestati a , ma Controparte_1
da imputare in conto locazione, con conseguente non configurabilità della intimata morosità; il ha sottratto energia elettrica dall'utenza intestata al conduttore;
il Per_1 ha impedito, al deducente, il pacifico godimento dell'immobile, apponendo Per_1 una catena dinnanzi all'autolavaggio, e tale condotta, oggetto di un procedimento per la reintegra nel possesso, ha impedito il pacifico godimento dell'immobile, con conseguente preclusione della emissione di una ordinanza di convalida dello sfratto e della ingiunzione di pagamento. Oppone, infine, la impossibilità sopravvenuta della prestazione di pagamento del canone in ragione della grave emergenza da Covid-19.
All'udienza dell'11.05.2021, il dichiara che la morosità del locatore persiste e Per_1 si è era aggravata;
oppone che l'autolavaggio interessato dalla apposizione della catena non è oggetto del contratto di locazione;
che i pagamenti di cui agli assegni intestati a r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 sono inerenti al diverso contrato sottoscritto, da e Controparte_1 Parte_1
, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e beni di consumo. Controparte_1
Viene emessa ordinanza di rilascio dell'immobile; disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 426 c.p.c. e per la introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Deceduto in corso di causa (11.07.2021) , con comparsa depositata il Persona_1
10.09.2021, sono intervenuti nel giudizio i di lui eredi, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.
( , , e ). Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra il Signor
e il Signor il 25.07.2019 (regolarmente registrato il Persona_1 Parte_1
03.08.2019) e relativo all'immobile sito in Roma, Via del Pianeta Venere n. 70, costituito dal locale officina di circa 200 mq, meglio individuato nella pianta di cui all'allegato 2 all'intimazione, per grave inadempimento del conduttore;
conferma
l'ordinanza di rilascio pronunciata in data 11.05.2021; condanna il Signor Pt_1
al pagamento in favore di , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, della somma complessiva di € 10.000,00
[...] Parte_4
a titolo di canoni scaduti tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021; condanna il Signor alla refusione in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, delle spese di lite del presente Parte_3 Parte_4 giudizio, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi ed € 485,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.>>
Queste le ragioni poste a sostegno della decisione.
La eccezione di litispendenza: non è meritevole di accoglimento. Nel procedimento richiamato, ha intimato, a sfratto per morosità nel Persona_1 Parte_1
pagamento dei canoni scaduti fino al novembre 2020, mentre il presente giudizio ha ad oggetto la intimazione di sfratto per morosità del convenuto nel pagamento dei canoni scaduti tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021, dunque vi è totale diversità della causa petendi dei due procedimenti e anche una parziale diversità del petitum (poiché, sebbene in entrambi i procedimenti venga chiesta la convalida dello sfratto, in questo procedimento viene chiesta l'emissione dell'ingiunzione di pagamento unicamente per i canoni scaduti tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Il locatore, con la produzione del titolo (contratto di locazione) ha dimostrato il diritto al pagamento dei canoni di locazione, (locale di circa 200 mq. oltre al piazzale antistante, anch'esso di circa mq. 200, come da planimetria allegata); tali circostanze, oltre che provate dalla società attrice, non sono contestate.
Il conduttore ha contestato la morosità, sostenendo di aver adempiuto al pagamento dei canoni per euro 30.000,00 mediante sette assegni intestati a , ma Controparte_1
l'incasso di tali assegno non configura adempimento della prestazione da parte del conduttore, in quanto il locatore ha dimostrato che tali importi sono stati corrisposti a in esecuzione di un contratto di vendita (all. 3 all'intimazione) Controparte_1 stipulato, da , con in data 25.07.2019, per l'acquisto di Controparte_1 Parte_1 attrezzature presenti all'interno dell'immobile oggetto del contratto di locazione.
“In tema di appalto, il pagamento dell'opera non può, in difetto dei necessari chiarimenti circa la misura dei singoli titoli di credito ed il loro incasso effettivo da parte del creditore, ritenersi comprovato sulla base dell'affermata produzione di una serie di assegni emessi dal committente in favore dell'appaltatore, trattandosi di circostanza che, nella sua assoluta genericità, risulta del tutto inidonea tanto ad assurgere a prova di qualsivoglia pagamento, quanto, e a "fortiori", ad innestare sull'appaltatore l'onere di provare una diversa imputazione dei titoli stessi” (Cass. n.
21908 del 30.08.2019).
Il conduttore lamenta l'impedimento al godimento dell'immobile (per l'avvenuta apposizione di una catena dinnanzi all'autolavaggio, con conseguente impedimento della relativa attività), ma la pianta dell'immobile locato, versata in atti e incontestata, dimostra che l'autolavaggio non è oggetto del contratto di locazione, essendo esterno rispetto all'area individuata a mezzo della pianta allegata al contratto di locazione;
il conduttore non prova il contrario.
Non si ravvisa ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di pagamento dei canoni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19: il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata da causa di forza maggiore;
inoltre il conduttore non ha documentato una contrazione del fatturato tale da impedire il pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie e la morosità intimata attiene a mensilità di canone scadute tra il dicembre 2020 e il marzo
2021, non interessate da limitazione di legge alle attività svolte dal conduttore nell'immobile locato (autofficina, gommista, assistenza tecnica ai veicoli di qualsiasi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 specie e natura, lavaggio vetture all'interno del locale).
Il conduttore non dimostra alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa, dunque il suo inadempimento è accertato e grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. e secondo i principi di cui a Cass. n. 30730 del 26.11.2019, nonché secondo il parametro di cui all'art. 5 della legge n. 392/1978, per il quale “[…] il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile”.
La istruttoria prova un credito del locatore, per il mancato pagamento del canone da parte del conduttore di almeno quattro mensilità di canone (dicembre 2020 – marzo
2021).
deve pagare a , e Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, della somma complessiva di euro 10.000,00 a titolo Parte_4
di canoni scaduti tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021.
Non sono dovuti interessi poiché non richiesti nella domanda spiegata nelle memorie ex art. 426 c.p.c. e “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta” (Cass. sen. n. 21195 del 05.11.2004).
Spese di lite, regolate secondo soccombenza e liquidate secondo dm 55/2014.
L'appellante articola otto motivi di appello.
1) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio del ne bis in idem.
Litispendenza. Violazione del principio del ne bis in idem”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui rigetta l'eccezione di litispendenza. A tal fine, allega la pendenza del procedimento di sfratto per morosità n. R.g. 24818/2021, tra le stesse parti;
per lo stesso contratto;
per il pagamento dei canoni fino a novembre 2020 e per quelli a scadere, con conseguente identità di petitum e di causa petendi.
2) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Disconoscimento di sottoscrizioni. Querela di falso sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di locazione”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta il proprio inadempimento. A tal fine, allega r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 che l'importo di euro 30.000,00 portato dai sette assegni intestati a CP_1
deve essere imputato ai canoni di locazione.
[...]
3) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Disconoscimento di sottoscrizioni. Querela di falso sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di locazione”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene provato il titolo mediante allegazione del contratto di locazione sottoscritto da e Persona_1 Parte_1
L'appellante disconosce e spiega querela di falso sia in relazione alla firma apposta in suo nome sul contratto di locazione sia in relazione alla firma apposta da Per_1
4) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Insussistenza di morosità”. L'appellante censura la decisione di omessa valutazione del pagamento di euro 30.000,00 mediante i sette assegni di cui al punto 2).
5) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. L'appellante censura la decisione per omessa valutazione della rappresentata disponibilità al pagamento della morosità.
6) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Domanda riconvenzionale”. L'appellante censura la decisione di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per euro 50.000.
7) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. L'appellante censura la decisione per omessa pronuncia di improcedibilità del giudizio per mancata partecipazione al procedimento di mediazione a mezzo di un difensore munito di procura notarile.
8) Rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. L'appellante censura la decisione per mancata sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in presenza di una denuncia penale proposta per i fatti di causa.
Sulla questione sollevata d'ufficio in punto di esistenza e validità della procura alle liti dell'appellante, si aderisce ai principi espressi dalle SU della Cassazione nella sentenza
2077/2024 richiamata dal difensore dell'appellante e si accerta la esistenza e la validità di tale procura.
La richiesta dell'appellante di concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. (cfr. note r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 23.04.2025) si respinge, vertendosi in giudizio sottoposto a rito locatizio.
Le censure dell'appellante non hanno pregio.
Passando all'esame del motivi di appello, nell'ordine logico di rilevanza.
Motivo sub 1)
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c. ( cfr. Cass. n. 10183 del
17/04/2023) e nel concreto non è stato opposto alcun giudicato.
Motivo di appello sub 8).
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari ( Cass. n. 11688 del 14/05/2018) e l'appellante si limita a richiamare, genericamente, la esistenza di una denuncia depositata in primo grado, nonché la pendenza di non meglio precisato e documentato procedimento penale.
Motivi di appello sub 2); sub3) e sub 4).
Le censure attengono tutte la valutazione della difesa del conduttore in punto di imputabilità al rapporto di locazione in oggetto del pagamento di euro 30.000,00 portati dai sette assegni emessi in favore della figlia del locatore;
sono connesse tra loro e vengono valutate congiuntamente.
Solo nella parte motiva dell'atto di appello, alla pagina 9, si legge:” UM disconosce ex art. 214 c.p.c. e spiega querela di falso ex art.221 ss c.p.c. Sia in relazione alla firma
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 apposta in suo nome sul contratto di locazione intercorso e partes sia in relazione CP_2
alla firma apposta dal sig. sia in relazione alle sottoscrizioni apposte sul Parte_6
contratto di compravendita di beni, indicandosi in d'ora come mezzo di prova sia la perizia grafologica sia la prova per testi nelle persone già indicate in primo grado e indicando come scritture di comparazione quelle apposte su atti pubblici dai contraenti".
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di locazione e al contratto di vendita di materiale.
Il disconoscimento della sottoscrizione esplicitato, nei termini riportati, solo con l'atto di appello, è tardivo e inammissibile in quanto avente ad oggetto documenti versati in atti sin dal primo grado di giudizio, rispetto alla autenticità della cui sottoscrizione nulla
è stato dedotto nei termini di cui agli artt.214 e 215 comma 2 c.p.c.
Quanto alla querela di falso.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale, quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.].
La querela, nel concreto, è inammissibile in quanto non è proposta personalmente dalla parte e non è proposta da un procuratore speciale con le modalità e le forme di cui all'articolo 221 c.p.c.
La querela è, altresì, inammissibile in quanto non proposta rispetto ad una attestazione di pubblica fede.
Ciò detto.
La sentenza impugnata esclude la riferibilità dei sette assegni al contratto di locazione in oggetto, motivando con la intestazione, degli assegni, a soggetto diverso dal locatore, la di lui figlia, e con la produzione in atti del contratto (quello intercorso tra la figlia del locatore e l'odierno conduttore), che giustifica il pagamento delle somme portate dagli assegni;
i punti di motivazione posti a sostegno della decisione impugnata nella parte in cui esclude la riconducibilità del pagamento eseguito a mezzo dei richiamati sette r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 assegni non sono oggetto di specifiche censure;
irrilevante, generica e inammissibile è la difesa dell'appellante che richiama assertivamente una disponibilità al pagamento dei canoni azionati dal locatore, pacificamente non intervenuto.
Motivo di appello sub 6).
La valutazione della domanda risarcitoria proposta dal conduttore è assorbita dall'accertamento della sua responsabilità in punto di risoluzione del contratto, confermato in questa sede.
Motivo di appello sub 7).
Con l'ordinanza di rilascio dell'immobile è disposto il mutamento del rito, con assegnazione dei termini di cui all'art. 426 c.p.c. e per la introduzione del procedimento di mediazione.
Il procedimento si è concluso negativamente.
Non risultano sollevate nel corso del primo giudizio questioni sulla ritualità del procedimento di mediazione, che in questa fase sono tardive e inammissibili.
Quanto alla domanda proposta, ex art. 96 c.p.c. n. 3, dagli appellati.
La domanda deve ritenersi abbandonata, avendo l'appellato rappresentato il venir meno del proprio interesse alla pronuncia di merito.
In ogni caso, e in ragione dell'applicabilità d'ufficio di tale sanzione, non se ne ravvisano i presupposti.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure, ripetesi, non richiede la domanda di parte e non richiede la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta manifesta infondatezza della impugnazione, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 9532 del 12/04/2017; n. 18036 del 06/06/2022)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata esclusa la fase decisionale, non essendo comparsi gli appellati).
Sanzione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di , , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, i resistenti tutti n.q. di eredi di , avverso la sentenza Parte_4 Persona_1
n. 17220/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in data 29/10/2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 30977/2021, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , tutti n.q., le spese di lite che liquida, in Parte_3 Parte_4
euro 3.899,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12