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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9440 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana C.F._1
Nicolò, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Aversa, alla Via
Atellana n. 3.
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 14/04/2023 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la
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volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 28/12/2022, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato un sollecito ad adempiere, il 31/03/2023. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio in data 12/03/2024, e depositava una memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, in quanto si era proceduto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente, con la convocazione del medesimo presso gli uffici della Questura in data
06/11/2023, con il rilascio anche del titolo di soggiorno temporaneo, consegnato al ricorrente in data 05/12/2023, con una tempistica legata alla necessaria adozione, in maniera legittima, di una procedura di calendarizzazione, in ragione del numero elevatissimo di istanze avanzate dai cittadini extra-UE, anche al fine di riuscire a garantire a ciascuno di essi, sebbene in tempi non brevi, l'accesso per il pieno esercizio del diritto invocato.
All'udienza del 06/02/2025, è comparso il solo difensore di parte ricorrente, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge
46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
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Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt.
35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra.
Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
L'avvenuta formalizzazione della domanda, in epoca successiva alla introduzione della lite, non è stata specificamente contestata dal convenuto.
L'evento in questione, dunque, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., può essere posto a base della decisione e certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass.
26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti da entrambe le parti provano che fin dal
29/12/2022 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di
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essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante i solleciti e l'attesa di oltre dieci mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 06/11/2023.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinché chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto
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dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui
è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);
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l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Napoli, 17/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
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