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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 288/ 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Distrettuale dello Stato appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
- contumaci -
Controparte_3
Avv. Edoardo Chidichimo appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 171/2023 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 10 novembre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Con ricorso depositato nell'ottobre 2022, i tre docenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avevano convenuto il avanti al Tribunale di Prato con una domanda di contenuto complesso nella quale, premesso Parte_1 di essere dipendenti a tempo indeterminato e di non avere assolto volontariamente all'obbligo di vaccinazione nei confronti del COVID-19, senza motivi sanitari ostativi, avevano affermato che:
pagina 1 di 8 - dal 20 dicembre 2021 al 30 marzo 2022 erano stati sospesi dal servizio senza retribuzione né versamento di contribuzione ai sensi del decreto legge 44/2021 convertito in legge 76/2021
- dal 1 aprile 2022 al 15 giugno 2022 erano stati reimmessi in servizio destinati a prestazioni alternative all'insegnamento ai sensi del decreto legge 24/2022 convertito in legge 52/2022, e quindi avevano riottenuto la retribuzione e il versamento della contribuzione;
in tale periodo erano stati addetti allo , nel quale avevano prestato un numero complessivo di Parte_2 ore, variabile da 159 a 165, poiché le attività alternative all'insegnamento non erano più soggette all'orario settimanale di 18 ore (docenza frontale) bensì a quello di 36.
Ciò premesso, in via principale avevano eccepito sotto molteplici profili la illegittimità costituzionale della disciplina ora richiamata, chiedendo al Tribunale di sollevare le relative questioni.
In via subordinata, in caso di ritenuta applicazione della disciplina che aveva comportato prima la loro sospensione dal servizio e poi la riammissione in servizio con destinazione a prestazioni alternative, avevano chiesto:
* il trattamento retributivo e contributivo relativo al periodo di sospensione (20 dicembre 2021 / 30 marzo 2022)
* la retribuzione straordinaria resa nel periodo di riammissione in servizio (1 aprile / 15 giugno 2022) nel quale, invece che l'attività da docente con orario di 18 ore alla settimana, erano stati obbligati a rendere la prestazione alternativa con orario di
36 ore alla settimana
* il risarcimento di ogni danno conseguente (secondo le molteplici voci indicate per ciascuno dei ricorrenti nei prospetti riportati nel testo dell'atto introduttivo, pagg. 62/70, che includevano fra l'altro costo dei tamponi, visite specialistiche psicologiche, cibo e cure veterinarie per gli animali di proprietà, utenze domestiche, costo della interruzione dei lavori di ristrutturazione in un appartamento di proprietà, canone di locazione dell'abitazione ecc.).
Il si era costituito con memoria chiedendo il rigetto integrale del ricorso, sia per le conclusioni di tesi che quelle di Parte_1 ipotesi.
Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale aveva pronunciato le sentenze n. 14, 15 e 16 del febbraio 2023, superando il nucleo delle questioni controverse prospettate in termini di conflitto fra il diritto alla salute individuale e quella collettiva, nonché fra la salute collettiva ed il diritto al lavoro, e confermando la legittimità delle norme.
Con la sentenza appellata, in aggiunta agli argomenti della Consulta, il Tribunale aveva respinto il ricorso anche quanto ai vari profili di illegittimità costituzionale e contrasto con la disciplina euro unitaria sviluppati nei confronti della normativa che aveva stabilito l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 come requisito essenziale per svolgere determinate attività lavorative, imponendo di conseguenza la sospensione in caso di inosservanza volontaria dell'obbligo senza motivi di salute ostativi.
Aveva respinto il ricorso anche per le contestazioni delle valutazioni e dei presupposti scientifici e di opzione politica contenuti nella medesima normativa in tema di proporzione fra l'interesse collettivo ed il sacrificio imposto al singolo.
Invece, aveva accolto la domanda (punto 8 pagg. 11/12) limitatamente alla necessità di riparametrare la retribuzione all'orario di 36 ore svolto nel periodo della riammissione in servizio dal 1 aprile al 15 giugno 2022, con destinazione allo
. Il limitato accoglimento del ricorso era così motivato: Parte_2
An del diritto) non era pertinente l'argomento dei precedenti di merito di segno contrari invocati dal Ministero, secondo il quale l'orario di lavoro dei docenti in 18 ore non esaurisce l'impegno richiesto dalla medesima prestazione, bensì si riferisce pagina 2 di 8 alle sole ore di lezione, alle quali si aggiungono numerosi impegni (fra cui le riunioni presso gli istituti scolastici, il tempo necessario per preparare le lezioni e svolgere le attività successive ecc.); infatti, dal punto di vista temporale, il vero e proprio orario di lavoro di 36 ore non era paragonabile a quello di 18 ore, a cui si aggiungevano impegni organizzativi ed attività di preparazione, di tipo eterogeneo e non sottoposti ad alcun vincolo orario
Quantum del credito) ritenuta l'esistenza di un credito dei docenti alle differenze di retribuzione per il maggiore orario svolto fra le 18 e le 36 ore settimanali, il Tribunale aveva richiesto ai ricorrenti di conteggiare le differenze di retribuzione corrispondenti a tale maggiore prestazione;
il relativo conteggio (euro 3465 per euro 3423 per ed euro CP_3 CP_1
3340 per di non era stato contestato dal , per cui i relativi importi dovevano ritenersi pacifici e vincolavano CP_2 Parte_1 il giudice nella misura del medesimo credito.
In conclusione, il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alle differenze di retribuzione ora indicate, oltre interessi e rivalutazione.
Tuttavia, aveva compensato per intero le spese di lite poiché, in aggiunta alla soccombenza reciproca, ragioni eccezionali in tal senso emergevano dalla novità delle questioni controverse, e dai precedenti di merito contrari (sia in ordine alla sospensione totale dal servizio e dalla contribuzione, sia in ordine alla riammissione in servizio con destinazione a prestazioni alternative sottoposte a diversi orario).
Il aveva appellato la sentenza con due motivi di merito su An e Quantum della domanda retributiva dei lavoratori, Parte_1 ed un ultimo motivo che chiedeva il favore delle spese di entrambi i gradi.
Il solo appellato si era costituito per eccepire in via preliminare che l'appello era Controparte_3 improponibile, e nel merito chiedere la conferma della sentenza.
Invece, gli appellati e erano rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2
§§§
MERITO
Motivo 1) AN del diritto alle differenze di retribuzione
Secondo il appellante, il Tribunale aveva errato nell'accogliere la domanda retributiva relativa alle differenze di Parte_1 orario nel periodo di riammissione in servizio con destinazione allo , contraddicendo la propria stessa Parte_2 motivazione secondo la quale l'intera normativa emergenziale, che aveva imposto le vaccinazioni obbligatorie da COVID-19, era legittima anche quanto alla sospensione dal servizio e dal relativo trattamento retributivo e contributivo (DL 44/2021), nonché alla successiva riammissione in servizio con prestazioni alternative (DL 24/2022).
In particolare, fino al 15 giugno 2022, il DL 24/2022 aveva imposto ai dirigenti scolastici di utilizzare in attività di supporto agli istituti scolastici i docenti che non avessero assolto l'obbligo di vaccinazione, requisito essenziale per le attività didattiche a contatto con gli alunni (art. 4 ter 1 e 4 ter2 che il DL 24/22 aveva introdotto nel DL 44/21).
Di conseguenza, venuto meno il precedente obbligo per l'amministrazione di sospendere dal servizio e dal relativo trattamento i docenti inadempienti alle vaccinazioni, era stato introdotto il diverso obbligo di assegnare il personale al ruoli alternativi che non comportassero il contatto con gli alunni.
Si trattava di un compromesso fra gli interessi coinvolti nella normativa, legittimamente stabilito dal legislatore, come si ricavava dagli argomenti con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto l'intera normativa emergenziale conforme ai principi pagina 3 di 8 di proporzione e ragionevolezza nel rapporto fra salute individuale, salute collettiva e diritto al lavoro. E indubbiamente anche il servizio scolastico va ritenuto essenziale, poiché il diritto all'istruzione era garantito dall'art 34 Cost., motivo per cui non poteva essere sospeso o depotenziato per le scelte individuali dei docenti che si sottraggono all'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi. In conclusione, la scelta di imporre a questi ultimi un ruolo professionale alternativo era stata decisa dal legislatore e non dal singolo dirigente scolastico che, in sede applicativa, si era limitato ad individuare una destinazione nell'ambito dell'istituto scolastico ( ). La mansione alternativa con stipendio integrale rappresentava un Parte_2
“sacrificio” minimo degli interessi dei docenti inadempienti all'obbligo vaccinale, anche perché aveva migliorato in modo significativo la loro condizione rispetto alla precedente scelta normativa della sospensione senza stipendio. Il “sacrifico” era piuttosto quello dell'amministrazione che, per la deliberata violazione di un obbligo legale da parte di un proprio dipendente, aveva dovuto modificare i propri assetti organizzativi, fino ad assumere personale docente precario per sostituire quello stabile che non intendeva vaccinarsi.
Tale scelta normativa, attuata dal dirigente scolastico destinando i lavoratori appellati allo , nemmeno in Parte_2 astratto poteva qualificarsi come demansionamento, secondo la definizione contenuta nel ricorso introduttivo. Al contrario, la violazione deliberata dell'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi aveva fatto mancare un requisito essenziale della docenza, imponendo all'amministrazione di attuare la norma (DL 24/22 modificativo del DL 44/21) che stabiliva lo svolgimento del servizio con destinazione alternativa. E le scelte effettuate dal dirigente scolastico avevano attuato quanto lo stesso aveva stabilito nelle circolari n. 620/2022 e n. 659/2022 attuative dello stesso DL 24/22, norme secondarie Parte_1 che anche il giudice amministrativo aveva ritenuto legittime.
In conclusione, secondo l'appellante, una volta ritenuta la legittimità costituzionale dell'intera normativa emergenziale, il
Tribunale non avrebbe potuto addebitare all'amministrazione la violazione di regole legali o contrattuali per quanto riguardava le mansioni alternative ed il relativo orario e retribuzione.
Passando ad esaminare nel dettaglio il tema del mutato orario conseguente alla mutata prestazione professionale:
- da un lato, l'orario dei docenti non era limitato alle 18 ore, stabilite con riferimento al solo insegnamento frontale, intorno al quale ogni docente era tenuto a svolgere attività funzionali di tipo individuale collettivo, regolate anche dal CCNL
- dall'altro lato, l'orario di 36 ore riguardava più in generale ogni collocazione alternativa alla docenza regolata dal contratto collettivo integrativo per coloro che fossero inidonei temporaneamente all'insegnamento, come anche riguardava il personale docente che a vario titolo non era dedicato all'insegnamento, bensì ad altri compiti.
Quindi, non solo con le mansioni alternative era del tutto legittimo il passaggio ad un diverso regime orario della prestazione, ma nemmeno poteva parlarsi di demansionamento per la destinazione diversa dalla docenza, trattandosi di misura a tutela dei lavoratori (inadempienti) stabilita dalla stessa normativa emergenziale, e non certo di misura afflittiva decisa dal dirigente scolastico.
Addirittura, era stato il DL 24/22 a consentire ai docenti, già sospesi dal servizio secondo il DL 44/21, di scegliere fra conservare tale sospensione fino al giugno 2022, oppure essere reimmessi in servizio fino alla stessa data con impiego alternativo alla docenza.
Motivo 2) Quantum del diritto alle differenze di retribuzione
Secondo il Ministero appellante, il Tribunale aveva errato anche nel recepire il conteggio di parte sulla misura delle pretese pagina 4 di 8 differenze di retribuzione, trattandosi di calcolo abnorme nell'importo e non attendibile per i presupposti.
Tale conteggio non poteva rappresentare prova delle ore effettivamente lavorate, a maggior ragione perché l'orario di lavoro dei docenti che non si componeva solo delle ore di lezione frontale ma anche di compiti aggiuntivi di difficile quantificazione. Era altresì errato avere ritenuto le somme pacifiche in quanto non contestate, dal momento che in primo grado il si era costituito tempestivamente opponendosi al riconoscimento di ciascuna delle molteplici pretese Parte_1 contenute nella domanda dei lavoratori. In nessun caso, quindi la eventuale non contestazione del conteggio aritmetico di un credito retributivo si poteva tradurre in prova dei fatti costitutivi dello stesso credito.
Il Tribunale aveva violato il principio fondamentale per cui erano i ricorrenti a dover dimostrare la misura dell'asserita prestazione oraria eccedente i propri obblighi.
L'appellato aveva resistito all'impugnazione sia in via preliminare che nel merito
In via preliminare, aveva eccepito l'improponibilità dell'appello, sul presupposto che i motivi 1) e 2) censuravano la decisione per avere ritenuto fondati i fatti costitutivi della domanda, e ciò nonostante che si trattasse di circostanze dedotte dai ricorrenti e che il non aveva mai adeguatamente contestato. Infatti, dopo il deposito della memoria di Parte_1 costituzione, non aveva mai partecipato alle numerose udienze, contestato i documenti ulteriori depositati su richiesta del giudice né contraddetto le successive memorie dei ricorrenti, peraltro senza giustificare in alcun modo la mancata partecipazione all'intero giudizio. Insomma, l'appello era improponibile poiché la sentenza si basava su prove acquisite e non contestate, che in nessun modo potevano essere messe in discussione sollevando per la prima volta in appello questioni nuove.
Nel merito, l'appellato aveva chiesto la conferma della decisione poiché:
- motivo 1), la destinazione a mansioni alternative del periodo aprile / giugno 2022 seppur basata su norma primaria (DL
24/22) non poteva derogare il principio di proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 Cost.; le mansioni alternative avevano comportato un incremento oggettivo della prestazione, che doveva necessariamente accompagnarsi ad un aumento di retribuzione poiché, per una scelta punitiva del legislatore, in aggiunta alla modifica delle mansioni, il docente non doveva subire anche il pregiudizio economico derivante dal maggior impegno richiesto;
il mutamento di ruolo di cui al DL 24/22 doveva comunque essere qualificato come demansionamento, dal momento che, anche in situazioni eccezionali come quelle della normativa emergenziale, doveva sempre essere garantita l'equivalenza professionale dei compiti assegnati al lavoratore;
non vi erano dubbi che la modifica delle mansioni che comportava un maggiore orario si dovesse necessariamente accompagnare il relativo aumento della retribuzione;
la riammissione in servizio con destinazione a mansioni alternative che comportavano il raddoppio dell'impegno lavorativo, accettata dai lavoratori per riottenere il trattamento retributivo sospeso nel periodo precedente, non poteva essere compensata con la sola retribuzione ordinaria poiché ciò avrebbe violato il principio costituzionale di proporzionalità e quello euro unitario di parità di trattamento.
- motivo 2), la mancata contestazione da parte del , per assenza della difesa pubblica dal giudizio di primo grado, Parte_1 aveva riguardato non solo il calcolo aritmetico delle differenze di retribuzione rivendicate, ma anche la stessa effettuazione di ore aggiuntive rispetto alle 18 ore settimanali, che rappresentavano il fatto costitutivo del credito rivendicato dai lavoratori è
pagina 5 di 8 riconosciuto in sentenza;
la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che la mera contestazione dell'an di un credito non comportava necessariamente la contestazione del quantum, che doveva essere comunque svolta in modo autonomo ed effettivo dalla parte che resisteva alla domanda;
quindi, pur avendo contestato in sé il diritto alle differenze di retribuzione, il avrebbe dovuto contestare in modo specifico la correttezza dei conteggi effettuati dai lavoratori, sia Parte_1 per il numero di ore aggiuntive sia per le relative differenze ivi calcolate, mentre ciò pacificamente non era avvenuto;
del resto, l'accertamento della misura del lavoro straordinario rappresentava una questione di fatto, sulla quale poteva operare il principio di non contestazione, che nel caso in esame vincolava a ritenere effettuate le ore aggiuntive, oggetto dei conteggi di parte non contestati dal , ai quali si accompagnavano le differenze rivendicate e riconosciute in sentenza per essere Parte_1 mancata ogni replica.
Secondo il Collegio, l'appello è proponibile e fondato nel merito in relazione al motivo 1) sull'an del diritto alle differenze di retribuzione, che assorbe in sé il motivo 2) sul quantum.
Invece, vanno superati gli argomenti preliminari e di merito oggetto delle difese dell'appellato CP_3
Si discute esclusivamente della domanda relativa alle differenze di retribuzione per il periodo dal 1 aprile al 15 giugno 2022 durante il quale, in applicazione del DL 24/22 che aveva modificato sul punto il DL 44/21, i docenti che non avevano assolto l'obbligo vaccinale, senza motivi sanitari ostativi, potevano scegliere di rientrare in servizio (come pacificamente deciso dai tre lavoratori appellati), per essere destinati a mansioni in alternative all'insegnamento che non comportassero contatto diretto con gli alunni (come pacificamente avvenuto per gli stessi appellati, che erano stati destinati allo ). Parte_2
La sentenza appellata è invece passata in giudicato per ogni altro capo, comprese le contestazioni relative alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione del periodo dal 20 dicembre 2021 al 30 marzo 2022
Il Tribunale aveva ritenuto la legittimità dell'intera normativa emergenziale, anche sulla base delle sentenze n. 14, 15 e 16 /
2023 della Corte Costituzionale che, nel frattempo, avevano respinto buona parte delle censure ribadite nel ricorso. Ma aveva concluso che i ricorrenti avevano diritto comunque a differenze di retribuzione per il maggior orario di 36 ore settimanali del medesimo periodo aprile / giugno, poiché come docenti sarebbero tenuti a 18 ore settimanali di lezioni frontali, a cui aggiungere compiti vari, di tipo individuale e collettivo, non quantificabili nel tempo né soggetti ad alcun vincolo orario, ma complessivamente di minore impegno. Aveva quindi condannato il al pagamento delle differenze oggetto del Parte_1 conteggio di parte prodotto dagli stessi appellati, i quali avevano stimato le ore aggiuntive prestate da ciascuno di loro, calcolando il relativo credito differenziale, non contestato dal . Parte_1
L'eccezione di improponibilità è del tutto infondata, come anche le difese di merito dell'appellato poiché la decisione era qui censurata fondamentalmente in diritto, ovvero per avere ritenuto che l'applicazione della normativa emergenziale, con riammissione in servizio e destinazione a mansioni alternative soggette ad un diverso regime orario, potesse fondare un diritto a differenze di retribuzione derivanti da un confronto fra i vincoli orari del docente e quelli del personale destinato ad attività alternative all'insegnamento.
Si trattava di argomenti già compiutamente sviluppati qui nella memoria di costituzione del in primo grado, Parte_1 escludendo ogni possibile dubbio che nel presente giudizio non fosse contestata la fondatezza del preteso credito
La censura oggetto del motivo 1), ribadiva la negazione del credito già dedotta in primo grado.
pagina 6 di 8 Non riguardava il fatto che fosse stata svolta una prestazione nell'ambito dell'orario di 36 ore settimanali adeguato alla collocazioni alternative all'insegnamento (questione sulla quale era sviluppato il motivo 2), bensì negava in diritto la stessa pretesa di qualificare tale prestazione come straordinario, fonte di un compenso aggiuntivo.
Il Collegio non ritiene che nella vicenda in esame si possa prospettare una prestazione straordinaria a cui commisurare ipotetiche differenze di retribuzione (né tantomeno un demansionamento a cui commisurare un risarcimento del danno da parametrare alla retribuzione, peraltro nemmeno richiesto nel presente giudizio).
Nell'ambito della normativa emergenziale, nella versione introdotta dal DL 24/22, il docente non vaccinato per scelta, senza motivi sanitari ostativi, poteva essere assimilato a quello “temporaneamente inidoneo all'insegnamento”, con la conseguente applicabilità del relativo regime del CCNI, relativo ai criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ed al connesso orario lavorativo.
Infatti, la peculiare condizione di chi non osservava un obbligo vaccinale per pura scelta personale, e di conseguenza per legge non poteva insegnare a contatto con gli alunni, nella normativa emergenziale aveva ricevuto una tutela che, superando la precedente sospensione dal servizio senza retribuzione, consentiva mansioni alternative con ripristino del trattamento ordinario. In altri termini, si tratta di una inidoneità all'insegnamento per scelta che, in via eccezionale, la normativa emergenziale aveva assimilato alla inidoneità all'insegnamento per motivi sanitari, già regolata dalla contrattazione integrativa nei termini ora detti.
Ne discende che i docenti non idonei all'insegnamento dovevano essere destinati ad attività alternative di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, fra le quali lo ove da aprile a giugno 2022 erano stati collocati gli appellati, Parte_2 ai quali di conseguenza era stato esteso l'orario di 36 ore settimanali.
Ciò premesso, non si poteva sostenere che in tale condizione il docente avesse diritto a conservare in tale ruolo alternativo il medesimo orario di 18 ore, proprio del solo insegnamento frontale. Infatti, la violazione di un obbligo lo aveva reso non idoneo ai compiti propri, e quindi non poteva fondare un trattamento privilegiato (conservazione dell'orario di 18 ore) rispetto a quello dei colleghi altrimenti inidonei per motivi oggettivi (soggetti invece all'orario di 36 ore).
Inoltre, le 18 ore settimanali non esaurivano comunque l'impegno professionale del docente, ma si riferivano alle sole attività frontali nei confronti della classe, alle quali si accompagnano necessariamente una pluralità di compiti, individuali e di partecipazione a compiti collettivi, vincolanti seppur non soggette a un regime orario definito.
Di conseguenza, non si potrebbe ipotizzare una differenza di orario raffrontando semplicemente 18 ore contro 36 (dal momento che 18 ore non esauriscono la prestazione del docente). Né era comprensibile con quale criterio si fosse ipotizzata una differenza di orario fra 18 ore + compiti aggiuntivi contro 36 (dal momento che i compiti aggiuntivi ontologicamente non si misurano con un orario predeterminato, bensì nella loro varietà consistono a volte anche in adempimenti di risultato come, per esempio, la correzione degli elaborati scritti ecc.).
In conclusione, secondo il Collegio, accolto il motivo 1), la domanda retributiva va respinta perché infondata in diritto, a prescindere da ogni questione di fatto sulla misura oraria della prestazione effettivamente svolta nel periodo di mansioni alternative, e delle relative differenze (motivo 2).
Motivo 3) Spese di lite
Il aveva impugnato anche la compensazione delle spese di lite, ritenendola ingiustificata per l'infondatezza Parte_1
pagina 7 di 8 integrale del ricorso, e perché la domanda retributiva accolta era stata oggetto di soluzione “creativa”, a fronte di nutrito orientamento contrario della giurisprudenza di merito, come riconosciuto dallo stesso Tribunale.
Secondo il Collegio, l'appello in punto spese va accolto, seppur in parte.
Premesso che la domanda era infondata in toto, ed includeva anche una pluralità di improbabili voci di risarcimento del danno, la compensazione parziale nella preponderante misura di 2 / 3 si impone considerando che il giudizio era stato introdotto nell'ottobre 2022, molti mesi prima che nel febbraio 2023 fossero emesse le sentenze n. 14, 15 e 16 della Corte costituzionale, le quali avevano superato i dubbi di legittimità della normativa emergenziale ribaditi anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tuttavia, la domanda accolta in sentenza non solo era del tutto infondata in diritto, ma contrastava con la predominante (e condivisibile) giurisprudenza di merito che aveva ritenuto legittimo che i docenti destinati a mansioni alternative, per avere volutamente violato l'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi, conservassero il trattamento retributivo ordinario pur essendo soggetti a diverso regime orario di riflesso a tale mutamento dei compiti.
Di conseguenza, liquidato l'intero delle spese di primo grado nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media, riferito al complesso delle pretese originarie, sviluppate per oltre 70 pagine su molteplici temi) la quota residua di 1/ 3 che segue la soccombenza dei lavoratori è pari ad €. 2.109,00.
Invece, le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza integrale dei lavoratori, a prescindere dal fatto che siano costituiti o contumaci, e sono liquidate in relazione agli importi minimi dello stesso scaglione di valore del giudizio (€. 5.200
/ €. 26.000) riferito alla sola domanda accolta, ed esclusa la fase istruttoria, che non si è svolta nel presente giudizio esauritosi in un'unica udienza di discussione e decisione sugli atti ed i documenti.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata e, per l'effetto:
- respinge nel merito la domanda di differenze di retribuzione svolta dai lavoratori appellati
- compensa per due terzi le spese di lite di primo grado e condanna i lavoratori appellati, in solido fra di loro, al pagamento in favore del del restante terzo, liquidato in €. 2.109,00 oltre oneri di legge. Parte_1
Condanna gli appellati, in solido fra di loro, al pagamento in favore del delle spese di lite di secondo grado, Parte_1 liquidate in €. 1.984,00 oltre oneri di legge.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 288/ 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Distrettuale dello Stato appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
- contumaci -
Controparte_3
Avv. Edoardo Chidichimo appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 171/2023 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 10 novembre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Con ricorso depositato nell'ottobre 2022, i tre docenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avevano convenuto il avanti al Tribunale di Prato con una domanda di contenuto complesso nella quale, premesso Parte_1 di essere dipendenti a tempo indeterminato e di non avere assolto volontariamente all'obbligo di vaccinazione nei confronti del COVID-19, senza motivi sanitari ostativi, avevano affermato che:
pagina 1 di 8 - dal 20 dicembre 2021 al 30 marzo 2022 erano stati sospesi dal servizio senza retribuzione né versamento di contribuzione ai sensi del decreto legge 44/2021 convertito in legge 76/2021
- dal 1 aprile 2022 al 15 giugno 2022 erano stati reimmessi in servizio destinati a prestazioni alternative all'insegnamento ai sensi del decreto legge 24/2022 convertito in legge 52/2022, e quindi avevano riottenuto la retribuzione e il versamento della contribuzione;
in tale periodo erano stati addetti allo , nel quale avevano prestato un numero complessivo di Parte_2 ore, variabile da 159 a 165, poiché le attività alternative all'insegnamento non erano più soggette all'orario settimanale di 18 ore (docenza frontale) bensì a quello di 36.
Ciò premesso, in via principale avevano eccepito sotto molteplici profili la illegittimità costituzionale della disciplina ora richiamata, chiedendo al Tribunale di sollevare le relative questioni.
In via subordinata, in caso di ritenuta applicazione della disciplina che aveva comportato prima la loro sospensione dal servizio e poi la riammissione in servizio con destinazione a prestazioni alternative, avevano chiesto:
* il trattamento retributivo e contributivo relativo al periodo di sospensione (20 dicembre 2021 / 30 marzo 2022)
* la retribuzione straordinaria resa nel periodo di riammissione in servizio (1 aprile / 15 giugno 2022) nel quale, invece che l'attività da docente con orario di 18 ore alla settimana, erano stati obbligati a rendere la prestazione alternativa con orario di
36 ore alla settimana
* il risarcimento di ogni danno conseguente (secondo le molteplici voci indicate per ciascuno dei ricorrenti nei prospetti riportati nel testo dell'atto introduttivo, pagg. 62/70, che includevano fra l'altro costo dei tamponi, visite specialistiche psicologiche, cibo e cure veterinarie per gli animali di proprietà, utenze domestiche, costo della interruzione dei lavori di ristrutturazione in un appartamento di proprietà, canone di locazione dell'abitazione ecc.).
Il si era costituito con memoria chiedendo il rigetto integrale del ricorso, sia per le conclusioni di tesi che quelle di Parte_1 ipotesi.
Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale aveva pronunciato le sentenze n. 14, 15 e 16 del febbraio 2023, superando il nucleo delle questioni controverse prospettate in termini di conflitto fra il diritto alla salute individuale e quella collettiva, nonché fra la salute collettiva ed il diritto al lavoro, e confermando la legittimità delle norme.
Con la sentenza appellata, in aggiunta agli argomenti della Consulta, il Tribunale aveva respinto il ricorso anche quanto ai vari profili di illegittimità costituzionale e contrasto con la disciplina euro unitaria sviluppati nei confronti della normativa che aveva stabilito l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 come requisito essenziale per svolgere determinate attività lavorative, imponendo di conseguenza la sospensione in caso di inosservanza volontaria dell'obbligo senza motivi di salute ostativi.
Aveva respinto il ricorso anche per le contestazioni delle valutazioni e dei presupposti scientifici e di opzione politica contenuti nella medesima normativa in tema di proporzione fra l'interesse collettivo ed il sacrificio imposto al singolo.
Invece, aveva accolto la domanda (punto 8 pagg. 11/12) limitatamente alla necessità di riparametrare la retribuzione all'orario di 36 ore svolto nel periodo della riammissione in servizio dal 1 aprile al 15 giugno 2022, con destinazione allo
. Il limitato accoglimento del ricorso era così motivato: Parte_2
An del diritto) non era pertinente l'argomento dei precedenti di merito di segno contrari invocati dal Ministero, secondo il quale l'orario di lavoro dei docenti in 18 ore non esaurisce l'impegno richiesto dalla medesima prestazione, bensì si riferisce pagina 2 di 8 alle sole ore di lezione, alle quali si aggiungono numerosi impegni (fra cui le riunioni presso gli istituti scolastici, il tempo necessario per preparare le lezioni e svolgere le attività successive ecc.); infatti, dal punto di vista temporale, il vero e proprio orario di lavoro di 36 ore non era paragonabile a quello di 18 ore, a cui si aggiungevano impegni organizzativi ed attività di preparazione, di tipo eterogeneo e non sottoposti ad alcun vincolo orario
Quantum del credito) ritenuta l'esistenza di un credito dei docenti alle differenze di retribuzione per il maggiore orario svolto fra le 18 e le 36 ore settimanali, il Tribunale aveva richiesto ai ricorrenti di conteggiare le differenze di retribuzione corrispondenti a tale maggiore prestazione;
il relativo conteggio (euro 3465 per euro 3423 per ed euro CP_3 CP_1
3340 per di non era stato contestato dal , per cui i relativi importi dovevano ritenersi pacifici e vincolavano CP_2 Parte_1 il giudice nella misura del medesimo credito.
In conclusione, il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alle differenze di retribuzione ora indicate, oltre interessi e rivalutazione.
Tuttavia, aveva compensato per intero le spese di lite poiché, in aggiunta alla soccombenza reciproca, ragioni eccezionali in tal senso emergevano dalla novità delle questioni controverse, e dai precedenti di merito contrari (sia in ordine alla sospensione totale dal servizio e dalla contribuzione, sia in ordine alla riammissione in servizio con destinazione a prestazioni alternative sottoposte a diversi orario).
Il aveva appellato la sentenza con due motivi di merito su An e Quantum della domanda retributiva dei lavoratori, Parte_1 ed un ultimo motivo che chiedeva il favore delle spese di entrambi i gradi.
Il solo appellato si era costituito per eccepire in via preliminare che l'appello era Controparte_3 improponibile, e nel merito chiedere la conferma della sentenza.
Invece, gli appellati e erano rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2
§§§
MERITO
Motivo 1) AN del diritto alle differenze di retribuzione
Secondo il appellante, il Tribunale aveva errato nell'accogliere la domanda retributiva relativa alle differenze di Parte_1 orario nel periodo di riammissione in servizio con destinazione allo , contraddicendo la propria stessa Parte_2 motivazione secondo la quale l'intera normativa emergenziale, che aveva imposto le vaccinazioni obbligatorie da COVID-19, era legittima anche quanto alla sospensione dal servizio e dal relativo trattamento retributivo e contributivo (DL 44/2021), nonché alla successiva riammissione in servizio con prestazioni alternative (DL 24/2022).
In particolare, fino al 15 giugno 2022, il DL 24/2022 aveva imposto ai dirigenti scolastici di utilizzare in attività di supporto agli istituti scolastici i docenti che non avessero assolto l'obbligo di vaccinazione, requisito essenziale per le attività didattiche a contatto con gli alunni (art. 4 ter 1 e 4 ter2 che il DL 24/22 aveva introdotto nel DL 44/21).
Di conseguenza, venuto meno il precedente obbligo per l'amministrazione di sospendere dal servizio e dal relativo trattamento i docenti inadempienti alle vaccinazioni, era stato introdotto il diverso obbligo di assegnare il personale al ruoli alternativi che non comportassero il contatto con gli alunni.
Si trattava di un compromesso fra gli interessi coinvolti nella normativa, legittimamente stabilito dal legislatore, come si ricavava dagli argomenti con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto l'intera normativa emergenziale conforme ai principi pagina 3 di 8 di proporzione e ragionevolezza nel rapporto fra salute individuale, salute collettiva e diritto al lavoro. E indubbiamente anche il servizio scolastico va ritenuto essenziale, poiché il diritto all'istruzione era garantito dall'art 34 Cost., motivo per cui non poteva essere sospeso o depotenziato per le scelte individuali dei docenti che si sottraggono all'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi. In conclusione, la scelta di imporre a questi ultimi un ruolo professionale alternativo era stata decisa dal legislatore e non dal singolo dirigente scolastico che, in sede applicativa, si era limitato ad individuare una destinazione nell'ambito dell'istituto scolastico ( ). La mansione alternativa con stipendio integrale rappresentava un Parte_2
“sacrificio” minimo degli interessi dei docenti inadempienti all'obbligo vaccinale, anche perché aveva migliorato in modo significativo la loro condizione rispetto alla precedente scelta normativa della sospensione senza stipendio. Il “sacrifico” era piuttosto quello dell'amministrazione che, per la deliberata violazione di un obbligo legale da parte di un proprio dipendente, aveva dovuto modificare i propri assetti organizzativi, fino ad assumere personale docente precario per sostituire quello stabile che non intendeva vaccinarsi.
Tale scelta normativa, attuata dal dirigente scolastico destinando i lavoratori appellati allo , nemmeno in Parte_2 astratto poteva qualificarsi come demansionamento, secondo la definizione contenuta nel ricorso introduttivo. Al contrario, la violazione deliberata dell'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi aveva fatto mancare un requisito essenziale della docenza, imponendo all'amministrazione di attuare la norma (DL 24/22 modificativo del DL 44/21) che stabiliva lo svolgimento del servizio con destinazione alternativa. E le scelte effettuate dal dirigente scolastico avevano attuato quanto lo stesso aveva stabilito nelle circolari n. 620/2022 e n. 659/2022 attuative dello stesso DL 24/22, norme secondarie Parte_1 che anche il giudice amministrativo aveva ritenuto legittime.
In conclusione, secondo l'appellante, una volta ritenuta la legittimità costituzionale dell'intera normativa emergenziale, il
Tribunale non avrebbe potuto addebitare all'amministrazione la violazione di regole legali o contrattuali per quanto riguardava le mansioni alternative ed il relativo orario e retribuzione.
Passando ad esaminare nel dettaglio il tema del mutato orario conseguente alla mutata prestazione professionale:
- da un lato, l'orario dei docenti non era limitato alle 18 ore, stabilite con riferimento al solo insegnamento frontale, intorno al quale ogni docente era tenuto a svolgere attività funzionali di tipo individuale collettivo, regolate anche dal CCNL
- dall'altro lato, l'orario di 36 ore riguardava più in generale ogni collocazione alternativa alla docenza regolata dal contratto collettivo integrativo per coloro che fossero inidonei temporaneamente all'insegnamento, come anche riguardava il personale docente che a vario titolo non era dedicato all'insegnamento, bensì ad altri compiti.
Quindi, non solo con le mansioni alternative era del tutto legittimo il passaggio ad un diverso regime orario della prestazione, ma nemmeno poteva parlarsi di demansionamento per la destinazione diversa dalla docenza, trattandosi di misura a tutela dei lavoratori (inadempienti) stabilita dalla stessa normativa emergenziale, e non certo di misura afflittiva decisa dal dirigente scolastico.
Addirittura, era stato il DL 24/22 a consentire ai docenti, già sospesi dal servizio secondo il DL 44/21, di scegliere fra conservare tale sospensione fino al giugno 2022, oppure essere reimmessi in servizio fino alla stessa data con impiego alternativo alla docenza.
Motivo 2) Quantum del diritto alle differenze di retribuzione
Secondo il Ministero appellante, il Tribunale aveva errato anche nel recepire il conteggio di parte sulla misura delle pretese pagina 4 di 8 differenze di retribuzione, trattandosi di calcolo abnorme nell'importo e non attendibile per i presupposti.
Tale conteggio non poteva rappresentare prova delle ore effettivamente lavorate, a maggior ragione perché l'orario di lavoro dei docenti che non si componeva solo delle ore di lezione frontale ma anche di compiti aggiuntivi di difficile quantificazione. Era altresì errato avere ritenuto le somme pacifiche in quanto non contestate, dal momento che in primo grado il si era costituito tempestivamente opponendosi al riconoscimento di ciascuna delle molteplici pretese Parte_1 contenute nella domanda dei lavoratori. In nessun caso, quindi la eventuale non contestazione del conteggio aritmetico di un credito retributivo si poteva tradurre in prova dei fatti costitutivi dello stesso credito.
Il Tribunale aveva violato il principio fondamentale per cui erano i ricorrenti a dover dimostrare la misura dell'asserita prestazione oraria eccedente i propri obblighi.
L'appellato aveva resistito all'impugnazione sia in via preliminare che nel merito
In via preliminare, aveva eccepito l'improponibilità dell'appello, sul presupposto che i motivi 1) e 2) censuravano la decisione per avere ritenuto fondati i fatti costitutivi della domanda, e ciò nonostante che si trattasse di circostanze dedotte dai ricorrenti e che il non aveva mai adeguatamente contestato. Infatti, dopo il deposito della memoria di Parte_1 costituzione, non aveva mai partecipato alle numerose udienze, contestato i documenti ulteriori depositati su richiesta del giudice né contraddetto le successive memorie dei ricorrenti, peraltro senza giustificare in alcun modo la mancata partecipazione all'intero giudizio. Insomma, l'appello era improponibile poiché la sentenza si basava su prove acquisite e non contestate, che in nessun modo potevano essere messe in discussione sollevando per la prima volta in appello questioni nuove.
Nel merito, l'appellato aveva chiesto la conferma della decisione poiché:
- motivo 1), la destinazione a mansioni alternative del periodo aprile / giugno 2022 seppur basata su norma primaria (DL
24/22) non poteva derogare il principio di proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 Cost.; le mansioni alternative avevano comportato un incremento oggettivo della prestazione, che doveva necessariamente accompagnarsi ad un aumento di retribuzione poiché, per una scelta punitiva del legislatore, in aggiunta alla modifica delle mansioni, il docente non doveva subire anche il pregiudizio economico derivante dal maggior impegno richiesto;
il mutamento di ruolo di cui al DL 24/22 doveva comunque essere qualificato come demansionamento, dal momento che, anche in situazioni eccezionali come quelle della normativa emergenziale, doveva sempre essere garantita l'equivalenza professionale dei compiti assegnati al lavoratore;
non vi erano dubbi che la modifica delle mansioni che comportava un maggiore orario si dovesse necessariamente accompagnare il relativo aumento della retribuzione;
la riammissione in servizio con destinazione a mansioni alternative che comportavano il raddoppio dell'impegno lavorativo, accettata dai lavoratori per riottenere il trattamento retributivo sospeso nel periodo precedente, non poteva essere compensata con la sola retribuzione ordinaria poiché ciò avrebbe violato il principio costituzionale di proporzionalità e quello euro unitario di parità di trattamento.
- motivo 2), la mancata contestazione da parte del , per assenza della difesa pubblica dal giudizio di primo grado, Parte_1 aveva riguardato non solo il calcolo aritmetico delle differenze di retribuzione rivendicate, ma anche la stessa effettuazione di ore aggiuntive rispetto alle 18 ore settimanali, che rappresentavano il fatto costitutivo del credito rivendicato dai lavoratori è
pagina 5 di 8 riconosciuto in sentenza;
la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che la mera contestazione dell'an di un credito non comportava necessariamente la contestazione del quantum, che doveva essere comunque svolta in modo autonomo ed effettivo dalla parte che resisteva alla domanda;
quindi, pur avendo contestato in sé il diritto alle differenze di retribuzione, il avrebbe dovuto contestare in modo specifico la correttezza dei conteggi effettuati dai lavoratori, sia Parte_1 per il numero di ore aggiuntive sia per le relative differenze ivi calcolate, mentre ciò pacificamente non era avvenuto;
del resto, l'accertamento della misura del lavoro straordinario rappresentava una questione di fatto, sulla quale poteva operare il principio di non contestazione, che nel caso in esame vincolava a ritenere effettuate le ore aggiuntive, oggetto dei conteggi di parte non contestati dal , ai quali si accompagnavano le differenze rivendicate e riconosciute in sentenza per essere Parte_1 mancata ogni replica.
Secondo il Collegio, l'appello è proponibile e fondato nel merito in relazione al motivo 1) sull'an del diritto alle differenze di retribuzione, che assorbe in sé il motivo 2) sul quantum.
Invece, vanno superati gli argomenti preliminari e di merito oggetto delle difese dell'appellato CP_3
Si discute esclusivamente della domanda relativa alle differenze di retribuzione per il periodo dal 1 aprile al 15 giugno 2022 durante il quale, in applicazione del DL 24/22 che aveva modificato sul punto il DL 44/21, i docenti che non avevano assolto l'obbligo vaccinale, senza motivi sanitari ostativi, potevano scegliere di rientrare in servizio (come pacificamente deciso dai tre lavoratori appellati), per essere destinati a mansioni in alternative all'insegnamento che non comportassero contatto diretto con gli alunni (come pacificamente avvenuto per gli stessi appellati, che erano stati destinati allo ). Parte_2
La sentenza appellata è invece passata in giudicato per ogni altro capo, comprese le contestazioni relative alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione del periodo dal 20 dicembre 2021 al 30 marzo 2022
Il Tribunale aveva ritenuto la legittimità dell'intera normativa emergenziale, anche sulla base delle sentenze n. 14, 15 e 16 /
2023 della Corte Costituzionale che, nel frattempo, avevano respinto buona parte delle censure ribadite nel ricorso. Ma aveva concluso che i ricorrenti avevano diritto comunque a differenze di retribuzione per il maggior orario di 36 ore settimanali del medesimo periodo aprile / giugno, poiché come docenti sarebbero tenuti a 18 ore settimanali di lezioni frontali, a cui aggiungere compiti vari, di tipo individuale e collettivo, non quantificabili nel tempo né soggetti ad alcun vincolo orario, ma complessivamente di minore impegno. Aveva quindi condannato il al pagamento delle differenze oggetto del Parte_1 conteggio di parte prodotto dagli stessi appellati, i quali avevano stimato le ore aggiuntive prestate da ciascuno di loro, calcolando il relativo credito differenziale, non contestato dal . Parte_1
L'eccezione di improponibilità è del tutto infondata, come anche le difese di merito dell'appellato poiché la decisione era qui censurata fondamentalmente in diritto, ovvero per avere ritenuto che l'applicazione della normativa emergenziale, con riammissione in servizio e destinazione a mansioni alternative soggette ad un diverso regime orario, potesse fondare un diritto a differenze di retribuzione derivanti da un confronto fra i vincoli orari del docente e quelli del personale destinato ad attività alternative all'insegnamento.
Si trattava di argomenti già compiutamente sviluppati qui nella memoria di costituzione del in primo grado, Parte_1 escludendo ogni possibile dubbio che nel presente giudizio non fosse contestata la fondatezza del preteso credito
La censura oggetto del motivo 1), ribadiva la negazione del credito già dedotta in primo grado.
pagina 6 di 8 Non riguardava il fatto che fosse stata svolta una prestazione nell'ambito dell'orario di 36 ore settimanali adeguato alla collocazioni alternative all'insegnamento (questione sulla quale era sviluppato il motivo 2), bensì negava in diritto la stessa pretesa di qualificare tale prestazione come straordinario, fonte di un compenso aggiuntivo.
Il Collegio non ritiene che nella vicenda in esame si possa prospettare una prestazione straordinaria a cui commisurare ipotetiche differenze di retribuzione (né tantomeno un demansionamento a cui commisurare un risarcimento del danno da parametrare alla retribuzione, peraltro nemmeno richiesto nel presente giudizio).
Nell'ambito della normativa emergenziale, nella versione introdotta dal DL 24/22, il docente non vaccinato per scelta, senza motivi sanitari ostativi, poteva essere assimilato a quello “temporaneamente inidoneo all'insegnamento”, con la conseguente applicabilità del relativo regime del CCNI, relativo ai criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ed al connesso orario lavorativo.
Infatti, la peculiare condizione di chi non osservava un obbligo vaccinale per pura scelta personale, e di conseguenza per legge non poteva insegnare a contatto con gli alunni, nella normativa emergenziale aveva ricevuto una tutela che, superando la precedente sospensione dal servizio senza retribuzione, consentiva mansioni alternative con ripristino del trattamento ordinario. In altri termini, si tratta di una inidoneità all'insegnamento per scelta che, in via eccezionale, la normativa emergenziale aveva assimilato alla inidoneità all'insegnamento per motivi sanitari, già regolata dalla contrattazione integrativa nei termini ora detti.
Ne discende che i docenti non idonei all'insegnamento dovevano essere destinati ad attività alternative di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, fra le quali lo ove da aprile a giugno 2022 erano stati collocati gli appellati, Parte_2 ai quali di conseguenza era stato esteso l'orario di 36 ore settimanali.
Ciò premesso, non si poteva sostenere che in tale condizione il docente avesse diritto a conservare in tale ruolo alternativo il medesimo orario di 18 ore, proprio del solo insegnamento frontale. Infatti, la violazione di un obbligo lo aveva reso non idoneo ai compiti propri, e quindi non poteva fondare un trattamento privilegiato (conservazione dell'orario di 18 ore) rispetto a quello dei colleghi altrimenti inidonei per motivi oggettivi (soggetti invece all'orario di 36 ore).
Inoltre, le 18 ore settimanali non esaurivano comunque l'impegno professionale del docente, ma si riferivano alle sole attività frontali nei confronti della classe, alle quali si accompagnano necessariamente una pluralità di compiti, individuali e di partecipazione a compiti collettivi, vincolanti seppur non soggette a un regime orario definito.
Di conseguenza, non si potrebbe ipotizzare una differenza di orario raffrontando semplicemente 18 ore contro 36 (dal momento che 18 ore non esauriscono la prestazione del docente). Né era comprensibile con quale criterio si fosse ipotizzata una differenza di orario fra 18 ore + compiti aggiuntivi contro 36 (dal momento che i compiti aggiuntivi ontologicamente non si misurano con un orario predeterminato, bensì nella loro varietà consistono a volte anche in adempimenti di risultato come, per esempio, la correzione degli elaborati scritti ecc.).
In conclusione, secondo il Collegio, accolto il motivo 1), la domanda retributiva va respinta perché infondata in diritto, a prescindere da ogni questione di fatto sulla misura oraria della prestazione effettivamente svolta nel periodo di mansioni alternative, e delle relative differenze (motivo 2).
Motivo 3) Spese di lite
Il aveva impugnato anche la compensazione delle spese di lite, ritenendola ingiustificata per l'infondatezza Parte_1
pagina 7 di 8 integrale del ricorso, e perché la domanda retributiva accolta era stata oggetto di soluzione “creativa”, a fronte di nutrito orientamento contrario della giurisprudenza di merito, come riconosciuto dallo stesso Tribunale.
Secondo il Collegio, l'appello in punto spese va accolto, seppur in parte.
Premesso che la domanda era infondata in toto, ed includeva anche una pluralità di improbabili voci di risarcimento del danno, la compensazione parziale nella preponderante misura di 2 / 3 si impone considerando che il giudizio era stato introdotto nell'ottobre 2022, molti mesi prima che nel febbraio 2023 fossero emesse le sentenze n. 14, 15 e 16 della Corte costituzionale, le quali avevano superato i dubbi di legittimità della normativa emergenziale ribaditi anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tuttavia, la domanda accolta in sentenza non solo era del tutto infondata in diritto, ma contrastava con la predominante (e condivisibile) giurisprudenza di merito che aveva ritenuto legittimo che i docenti destinati a mansioni alternative, per avere volutamente violato l'obbligo vaccinale senza motivi sanitari ostativi, conservassero il trattamento retributivo ordinario pur essendo soggetti a diverso regime orario di riflesso a tale mutamento dei compiti.
Di conseguenza, liquidato l'intero delle spese di primo grado nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media, riferito al complesso delle pretese originarie, sviluppate per oltre 70 pagine su molteplici temi) la quota residua di 1/ 3 che segue la soccombenza dei lavoratori è pari ad €. 2.109,00.
Invece, le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza integrale dei lavoratori, a prescindere dal fatto che siano costituiti o contumaci, e sono liquidate in relazione agli importi minimi dello stesso scaglione di valore del giudizio (€. 5.200
/ €. 26.000) riferito alla sola domanda accolta, ed esclusa la fase istruttoria, che non si è svolta nel presente giudizio esauritosi in un'unica udienza di discussione e decisione sugli atti ed i documenti.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata e, per l'effetto:
- respinge nel merito la domanda di differenze di retribuzione svolta dai lavoratori appellati
- compensa per due terzi le spese di lite di primo grado e condanna i lavoratori appellati, in solido fra di loro, al pagamento in favore del del restante terzo, liquidato in €. 2.109,00 oltre oneri di legge. Parte_1
Condanna gli appellati, in solido fra di loro, al pagamento in favore del delle spese di lite di secondo grado, Parte_1 liquidate in €. 1.984,00 oltre oneri di legge.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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