Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1984, n. 2648
CASS
Sentenza 27 aprile 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della tassabilita' di una convenzione enunciata nell'atto presentato per la registrazione, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 62 registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, puo' ravvisarsi l'enunciazione di una societa' se l'atto contenga elementi rivelatori ed individuanti del rapporto enunciato, con particolare riferimento all'esercizio in comune di un'attivita' imprenditoriale ed agli estremi essenziali del rapporto di societa', in ordine sia alle persone dei soci, sia all'oggetto dell'attivita' sociale, sia ai conferimenti, e l'enunciazione va intesa con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che sia consentito ricavare da fattori estranei la volonta' dei dichiaranti, essendo necessaria una diretta connessione tra la convenzione e le disposizioni dell'atto in cui e' enunciata; pertanto, con riferimento all'atto di acquisto, da parte di due soggetti, di un'azienda industriale, non e' sufficiente, a far ritenere la enunciazione di un contratto di societa', piuttosto che di una semplice comunione di godimento, la mera astratta possibilita' degli acquirenti di gestire in societa' l'azienda, occorrendo che dal contenuto stesso dell'atto risultino concreti elementi che evidenzino la volonta' degli acquirenti di continuare in nome o per conto comune l'esercizio dell'azienda.

Ai fini della tassabilità di una convenzione enunciata nell'atto presentato per la registrazione, ai sensi e sotto il vigore dello art. 62 della legge di registro approvata con R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, può ravvisarsi l'enunciazione di una società se l'atto contenga elementi rivelatori ed individuanti del rapporto enunciato, con particolare riferimento all'Esercizio in comune di un'attività imprenditoriale ed agli estremi essenziali del rapporto di società, in ordine sia alle persone dei soci, sia all'oggetto dell'attività sociale, sia ai conferimenti, e l'enunciazione va intesa con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che sia consentito ricavare da fattori estranei la volontà dei dichiaranti, essendo necessaria una diretta connessione tra la convenzione e le Disposizioni dell'atto in cui è enunciata. Pertanto, con riferimento all'atto di acquisto, da parte di due soggetti, di un'azienda industriale, non è sufficiente, a far ritenere la enunciazione di un contratto di società, piuttosto che di una semplice comunione di godimento, la mera astratta possibilità degli acquirenti di gestire in società l'azienda, occorrendo che dal contenuto stesso dell'atto risultino concreti elementi che evidenzino la volontà degli acquirenti di continuare in nome o per conto comune l'Esercizio dell'azienda. ( V 2897/80, mass n 406629; ( V 2156/79, mass n 398502).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1984, n. 2648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2648
    Data del deposito : 27 aprile 1984

    Testo completo