Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.
Commentari • 2
- 1. Si può licenziare chi protesta per il trattamento economico?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 giugno 2022
- 2. Stalkerizza collega di lavoro, licenziato (Cass.1890/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27004 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
AULA 'A' T 24 OTT, 201827004/ 18 I R I D E T N E S E L L Oggetto REPUBBLICA ITALIANA U B E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E N O I LA CORTE SUPREMA DI Z CASSAZIONE A R.G. N. 2857/2017 R T S I G E Cron. 27004 SEZIONE LAVORO R E T N E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: * Rep. Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Presidente Ud. 30/05/2018 Consigliere PU Dott. MATILDE LORITO Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Rel. Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere Dott. CARLA PONTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2857-2017 proposto da: EPM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA INGANGI, giusta delega in atti;
ricorrente 2018 contro 2195 DI EO AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA MONTI e FRANCESCO GRILLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 7448/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2016, R.G.N. 2127/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per e in subordine per il rigetto del l'inammissibilità, ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRA INGANGI;
udito l'Avvocato FRANCESCO GRILLO. r.g. n.2857/2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dalla società E.P.M. s.r.l. ed ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato l'ordinanza dello stesso ufficio che a sua volta aveva ritenuto nullo il licenziamento intimato in data 24 luglio 2015 dalla società a NC Di MA, ne aveva ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì del licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. Il giudice di secondo grado ha premesso in fatto che il ricorrente aveva sottoscritto un finanziamento con la società Futura s.p.a. per l'importo di € 7.185,16 da estinguere tramite la cessione del quinto dello stipendio erogato dalla E.P.M. s.p.a.. Che gli assegni erano stati incassati e che, tuttavia, le somme non erano mai state trattenute dallo stipendio senza che di tale circostanza il lavoratore avesse fatto menzione alcuna al datore di lavoro, tanto che questi si era visto notificare un decreto ingiuntivo. Ha quindi constatato che al Di MA era stato contestato dalla datrice di lavoro che non era mai stato sottoscritto il benestare per la cessione del quinto dello stipendio né in favore del lavoratore né in favore della società finanziaria Futura s.p.a.e che, conseguentemente, nessuna trattenuta era stata operata sullo stipendio. Che tuttavia il Di MA che aveva contratto il debito, aveva incassato gli assegni e non aveva segnalato alla società datrice la mancanza delle trattenute. Tanto premesso la Corte ha ritenuto che non ricorresse la violazione prevista dall'art. 48 lett. B) del c.c.n.l. atteso che elemento costitutivo di tale disposizione collettiva è l'esistenza di un grave nocumento morale o materiale, nella specie non ravvisabile atteso che da un canto il lavoratore aveva integralmente versato alla società finanziaria la somma dovuta e, dall'altro, che nessuna prova di altro e diverso grave nocumento era stata offerta dalla società datrice. Pertanto la Corte di merito ha ritenuto correttamente era stata esclusa la sussistenza del fatto contestato ed era stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione. Infine ha ritenuto che ai fini della validità della cessione del credito era irrilevante il consenso del debitore ceduto, essendo sufficiente l'accordo tra il creditore originario ed il cessionario. Quanto alla notificazione del credito al debitore ceduto (ai sensi 3 ゆ r.g. n.2857/2017 dell'art. 1264 cod. civ.) la Corte ha rammentato che si tratta di atto a forma libera che può essere effettuato anche con la notifica di un decreto ingiuntivo.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società E.P.M. s.r.l. affidato a tre motivi. Resiste con controricorso NC Di MA. La E.P.M. s.r.l. ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell' art. 2106 cod. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che oggetto della contestazione disciplinare fosse la sola mancata segnalazione della omessa trattenuta sullo stipendio. Così facendo ha trascurato di considerare che al Di MA era stato contestato anche che non erano state espletate tutte le formalità necessarie per rendere operativa la trattenuta del quinto dello stipendio. Rammenta che la sottoscrizione del benestare alla trattenuta depositato, era stata disconosciuta dal legale rappresentante della società e che non ne era stata chiesta la verificazione. Sottolinea che, come evidenziato già nel giudizio di merito, nella cessione del quinto dello stipendio l'assenso del datore di lavoro è elemento costitutivo della fattispecie. Evidenzia che la mancata conoscenza della cessione aveva reso possibile la concessione di altre richieste di prestito. La Corte di merito, poi, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza, allegata, che il ricorrente pur avendo ceduto a terzi una quota del suo stipendio, consapevole di non averne titolo aveva continuato a percepire l'importo indebitamente senza segnalare la mancata trattenuta. Osserva la società ricorrente che l'aver escluso l'esistenza di un'appropriazione indebita non priva di rilievo la circostanza da valutare nel complessivo contesto dell'addebito formulato e non, come è avvenuto, con riguardo alla solo mancata segnalazione della trattenuta.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1175, 1375, 2119 e 2727 cod. civ. e dell'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che correttamente ricostruita la fattispecie, anche con riguardo alla consapevolezza della condotta tenuta, essa integra una violazione dei 4 r.g. n.2857/2017 doveri di correttezza e buona fede che giustifica la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. Sostiene infatti che nel ricorso erano state allegate circostanze di fatto che se prese in considerazione dal giudice di merito avrebbero dovuto convincerlo dell'esistenza di un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario. Sottolinea infatti che non ha rilievo la tenuità del danno né la circostanza che il lavoratore abbia poi pagato, peraltro dopo il licenziamento, le somme dovute alla società finanziaria. Ad avviso della società, infatti, la condotta, in sé considerata, è sintomatica dell' atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
6. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 48 lett. B del c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e dell'art. 2727 cod. civ. con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza muove da un'errata lettura dell'art. 48 lett. B citato il quale sanziona con il licenziamento senza preavviso il lavoratore che "provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge". In sostanza si duole del fatto che si sarebbe esaminata solo una delle due ipotesi alternative previste (il grave nocumento morale o materiale) trascurando l'altra ( il compimento di azioni che costituiscono delitto a norma di legge). Con riguardo a tale seconda ipotesi sottolinea che la stessa ricomprende qualunque tipo di illecito e non necessariamente una condotta che integri un reato. A tal fine osserva che, in disparte la qualificazione della condotta come appropriazione indebita, in ogni caso il comportamento tenuto - l'avere per oltre quattro anni continuato a percepire stipendio nella consapevolezza di aver dato disposizione di cederne un quinto viola i doveri di correttezza e buona fede - nell'esecuzione del rapporto. Evidenzia che la condotta ha arrecato alla società datrice anche un grave nocumento morale e materiale. Morale perché a cagione di tale omessa segnalazione, la società che ha omesso di operare le trattenute e di versarle al terzo cessionario è incorsa, incolpevolmente ma reiteratamente, in una grave violazione dell'obbligazione nei confronti della finanziaria alla quale il pagamento andava eseguito. Denuncia poi la violazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 osservando che, comunque, ove pure ammessa l'illegittimità del licenziamento, al caso in esame avrebbe dovuto essere applicato il quinto comma della citata disposizione e dunque, esclusa la reintegrazione, il lavoratore avrebbe potuto beneficiare della sola tutela indennitaria. 5 切 r.g. n.2857/2017 7. Tanto premesso rileva il Collegio che mentre il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il secondo motivo è invece fondato e ne resta assorbito l'esame del terzo.
7.1. Ed infatti con il primo motivo, pur essendo denunciando accanto all'omesso esame di fatto decisivo anche la violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella sostanza si pretende da questa Corte una diversa valutazione dei fatti che non è consentita al giudice di legittimità. In realtà la Corte territoriale ha dato conto della articolazione della contestazione di addebito e l'ha valutata, in relazione alla fattispecie dettata dal contratto collettivo, per escludere in concreto l'esistenza di quel grave nocumento che ne integra il contenuto. Per tale aspetto, la Corte di appello, ha ritenuto illegittimo il licenziamento. Tuttavia, pur esclusa la violazione della disposizione collettiva, la Corte ha trascurato di esaminare la rilevanza della condotta contestata in relazione all'art. 2119 cod. civ.. 7.2. Come è noto quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. 08/06/2017 n. 14321 ed ivi le richiamate Cass. 12/02/2016 n. 2830 e 07/05/2015 n. 9223).
7.3. Il giudice, chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a maggior ragione nel caso in cui a tale disposizione si sia fatto espresso riferimento nel corso del procedimento disciplinare, incontra solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (cfr. oltre a Cass. n. 14321 del 2017 cit. anche Cass. 30/03/2016 n. 6165 e 29/09/2005 n. 19053).
7.4. Al giudice del merito è consentito, perciò, di escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avuto riguardo sia alle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato sia alla compatibilità con il principio di 6 め r.g. n.2857/2017 proporzionalità. Stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, il giudice è sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo, ma anche, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, se il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass. 26/04/2012 n. 6498). Ciò che viene in rilievo nel valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di recesso non è tanto, e soltanto, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma piuttosto la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 19/08/2004 n. 16260 e più recentemente Cass. 05/04/2017 n. 8816). Come è stato affermato da questa Corte (cfr. Cass. 16/04/2018 n. 9396), infatti, la scala di valori recepita dai contratti collettivi, esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Queste ultime possono anche non coincidere completamente o esaurirsi nelle previsioni della contrattazione collettiva.
7.5. Ne discende che il giudice deve verificare la condotta in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono anche al di là della fattispecie contrattuale prevista e, per tale aspetto, non avendovi la Corte provveduto, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del merito che procederà ad un esame dei fatti anche nella prospettiva dell'art. 2119 cod. civ.
8. Resta assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso con il quale è denunciata una non corretta applicazione della tutela reintegratoria disciplinata dall'art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie, in luogo di quella meramente indennitaria dettata dal comma 5 della citata norma .
9. Al giudice del rinvio è demandata poi la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo. 7 ка r.g. n.2857/2017 Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizia Garri Adriano Piergiovanni PattiAdrian"Metf Talone Pew II Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria oggi, 24 OTI.2018 11 zionario Giudiziario Dosts Decantly COLETTA 8