Articolo 61 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 60Articolo 62
Versione
23 maggio 1958
Art. 61.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 20;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'art. 58, comma primo, n. 6.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958