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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 300/2025 discussa all'udienza collegiale del 15/7/2025 e vertente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , E Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...]
(avv.ti P.L. Panici e I. Panici)
PARTI APPELLANTI
E
Controparte_1
(avv.ti Maresca e Grassi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1771 del 12/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettavano le domande, proposte da , Parte_1 Parte_2
, , , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e , nei confronti della Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa
[...] Parte_9 Parte_10 Cont (d'ora in poi, breviter, “ o “Società”), volte a: 1) dichiarare illegittimo il recesso/cessazione del rapporto di lavoro disposto dalla Società nei confronti dei ricorrenti e, comunque, la loro estromissione dall'azienda; 2) ordinare alla resistente la reintegrazione nel posto di lavoro degli stessi ricorrenti e, in ogni caso, dichiarare il loro diritto al ripristino e/o prosecuzione del rapporto di lavoro;
e 3) condannare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni perdute dal recesso/cessazione del rapporto, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, a titolo di danno o di adempimento, oltre i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
I lavoratori interponevano appello, cui resisteva la Società.
Udita la discussione, la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Gli appellanti si affidano ad un unico motivo di gravame (evidenziando che la Società non ha riproposto in questa sede, e quindi deve ritenersi oggetto di rinuncia ex art. 346 c.p.c., l'eccezione, disattesa dal Tribunale, di cessazione della materia del contendere, relativamente alle ricorrenti e , Pt_5 Parte_6 per essere state, le stesse, assunte a tempo indeterminato con decorrenza dal 15/4/2024).
In particolare, i lavoratori, rilevando la “erronea applicazione dell'art. 336 c.p.c.” e prospettando la
“assenza di motivazione dell'orientamento della Cassazione disatteso” (integrante il c.d. overruling), sostengono - in buona sostanza - che gli atti di esecuzione relativi alla sentenza di primo grado e di appello per la ovvero il ripristino del rapporto di lavoro, non avrebbero potuto essere “incisi” dalla Pt_10 cassazione della sentenza emessa in sede di gravame e in attesa dell'esito del giudizio di rinvio, sicchè
l'estromissione dall' , operata dal datore di lavoro a seguito della pronuncia del Supremo Collegio, Pt_11 sarebbe illegittima, con tutte le conseguenziali statuizioni reintegratorie e/o risarcitorie di cui sopra.
Tale tesi non merita condivisione.
Al riguardo, è opportuno premettere una ricostruzione delle vicende giudiziarie sottese al presente giudizio (come emergente dalla documentazione versata in atti).
Con la sentenza n. 9349 del 16/11/2017, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle Cont domande, proposte da e altri 14 litisconsorti, nei confronti della aveva dichiarato la Parte_1 sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Società ed i ricorrenti (2010-
2012), con inquadramento nel CCNL per il Settore elettrico, condannando la resistente a corrispondere ai suddetti ricorrenti le retribuzioni previste dal medesimo CCNL, ed aveva rigettato la domanda proposta da
. Parte_10
Con la sentenza n. 451 del 6/4/2021, la Corte d'Appello di Roma aveva rigettato l'appello principale proposto dalla Società e, in accoglimento di quello spiegato dalla , aveva dichiarato la sussistenza Pt_10 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra quest'ultima e la medesima Società a decorrere dall'8/7/2013, con inquadramento nel CCNL per il Settore elettrico e, per l'effetto, aveva condannato la datrice di lavoro a corrisponderle le retribuzioni previste dal medesimo CCNL. Cont Nel frattempo, la con espressa “riserva di proporre appello”, aveva dato attuazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9349/2017, ripristinando il rapporto di lavoro con gli originari ricorrenti, corrispondendo loro le suddette retribuzioni, e parimenti aveva disposto, poi, relativamente alla in Pt_10 attuazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 451/2021. La Corte territoriale capitolina - per quel che qui ancora rileva - da un lato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, nel senso di considerare l'illiceità dell'appalto di manodopera prospettato nel ricorso, estendendo tale declaratoria anche nei confronti della lavoratrice tuttavia, dall'altro lato, ha Pt_10 ritenuto che l'eccezione sollevata dalla Società, in ordine all'impossibilità di emettere la pronuncia giudiziaria costitutiva del rapporto di lavoro, in ragione dell'applicabilità, quale società in house interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, fosse “tardiva” perché sollevata solo nel corso del giudizio di appello.
Con l'ordinanza n. 2685 del 29/1/2024, la Corte di Cassazione, rigettando il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Società e accogliendo il secondo, ha cassato la sentenza del giudice distrettuale capitolino, rinviando davanti alla Corte d'Appello di Roma (in diversa composizione), affinchè quest'ultima procedesse ad un nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto ivi enunciati.
Nello specifico, il giudice di legittimità remittente ha affermato che, “qualora, come nella fattispecie, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l'individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce - non un'eccezione in senso proprio, bensì - una mera difesa la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l'inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell'azione”.
Atteso che la “cessazione” del rapporto di lavoro degli originari ricorrenti, disposta con lettera della
Società in data 8/4/2024, richiama la citata sentenza del Supremo Collegio, la quale, a sua volta, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello - ossia “l'atto in forza del quale Lei prestava l'attività lavorativa Cont presso - si tratta soltanto di verificare se l'operato datoriale sia illegittimo, in quando costituente un licenziamento senza giustificato motivo, oppure sia legittimo, perché necessitato in forza delle decisioni giudiziali (come opinato, in modo diametralmente opposto, dagli odierni contendenti).
Come correttamente sottolineato dal primo giudice, il punto che qui rileva è verificare quali effetti produca, sulla sentenza del Tribunale, la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello.
Sul punto, trova applicazione il disposto dell'art. 336 c.p.c., secondo cui “la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata” (comma 1), e
“la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (c.d. effetto espansivo, rispettivamente, interno e esterno).
Nel caso di specie - v. supra - i rapporti di lavoro de quibus sono stati esplicitamente costituiti in attuazione della sentenza di primo grado, sentenza, quest'ultima, avverso la quale era stato interposto l'appello, conclusosi con la sentenza cassata con rinvio, conseguendone che la cassazione della sentenza di appello non può non produrre effetti sulla sentenza del Tribunale, oggetto di appello, posta a fondamento esclusivo dell'inserimento in organico degli odierni appellanti.
In altri termini - in disparte la posizione della lavoratrice , interessata dalla sola decisione Pt_10 emessa in fase in gravame - la cassazione della sentenza di appello ha avuto effetto anche sulle parti della stessa che erano dipendenti dalla parte cassata, per cui le parti della sentenza, legate da un vincolo di dipendenza con le parti di sentenza impugnate, che sono state cassate, devono considerarsi, a loro volta, cassate anche se non sono state investite dal gravame. Pertanto - per quel che qui interessa - anche la costituzione del rapporto di lavoro è stata travolta dalla cassazione della sentenza di appello, censurata proprio nella parte in cui non aveva valutato l'eccezione
(mera difesa) ostativa della costituzione giudiziale del rapporto di lavoro con la Società pubblica, in difetto delle procedure selettive contemplate dalla legge (nella specie, come Società partecipata dal CP_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 79/1999).
In proposito, appare irrilevante ai fini del decidere la giurisprudenza citata dagli odierni appellanti, atteso che la stessa concerne solo la valenza di titolo esecutivo delle decisioni di primo e secondo grado, e segnatamente la particolare problematica concernente la perdurante validità dell'esecuzione forzata intrapresa in virtù di un titolo esecutivo traente forza da una decisione di primo grado che, seppure confermata, venga sostituita dalla pronuncia di appello (v. Cass., sez. III, 8/2/2013, n. 3074; v., peraltro, contra, Cass., sez. lav., 8/7/2013, n. 16934), laddove qui siamo in presenza, più semplicemente, di un titolo giudiziale, teso alla costituzione del rapporto di lavoro, successivamente venuto meno - secondo quanto sopra delineato - il che ha comportato la legittima cessazione dello stesso rapporto da parte della Società.
Ad ogni buon conto, questo Collegio, in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cass. n.
9349/2024, con sentenza emessa in pari data nel relativo giudizio in riassunzione, assolvendo all'incarico demandato dal giudice di legittimità - ossia verificare se la suddetta questione era stata ritualmente introdotta nel dibattito processuale inter partes, in quanto tempestivamente prospettata o evincibile a norma di legge -
e dando riscontro positivo al suddetto tema di indagine sul versante fattuale e giuridico, ha accolto l'appello proposto dalla Società e, riformando la sentenza del Tribunale di Roma n. 9349/2017, ha disatteso la domanda, proposta con il ricorso depositato il 21/3/2026, volta alla “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato … ovvero alla costituzione di un rapporto tra le parti sin dalla sua origine con inquadramento nel CCNL per il Settore elettrico”.
Per quanto fin qui esposto, il presente appello non merita accoglimento.
Stante la particolarità della questione oggetto di scrutinio e lo sviluppo della fattispecie sottesa nelle more del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado (analoga statuizione era stata emessa dal primo giudice).
In considerazione del tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo agli appellanti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)