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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1575 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
in persona del curatore Parte_1 fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Durante in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Furriolo in virtù di Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Vico II° Torrazzo n. 2;
- appellato - nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Rampini Boncori in virtù di CP_2 procura allegata alla comparsa di riassunzione nel giudizio di primo grado del
14.04.2017, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Treviso, Via Benzi
80/3;
- appellato - nonché contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ciro Carano e Nunzio Raimondi CP_3 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via S.
Maria di Mezzogiorno n. 3;
- appellato -
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, previa, occorrendo, nomina di c.t.u. volta a valutare l'aggravio del passivo arrecato dagli atti di gestione successivi al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2446 c.c., dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa, dichiarare la responsabilità di
, e per le ragioni sopra illustrate e Controparte_1 CP_2 CP_3 condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore della
[...]
in persona del curatore, nella misura di € Parte_1
13.535.248,32 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o dall'equità del giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato : Voglia la Corte di Appello di Catanzaro Controparte_1 rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata.
Con vittoria spese e competenze del giudizio.
- Per l'appellato : Voglia l'intestata Corte di Appello, per le ragioni CP_4
esposte negli atti del giudizio, previo ogni opportuno accertamento e dichiarazione, anche incidentale: nel merito, respingere le domande proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, comunque non provate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellato : Conclude chiedendo rigettarsi l'appello allo stato CP_3 degli atti, con rifusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto depositato in data 23.12.2016 la
[...]
(nel prosieguo “AT” o “ ”), in Parte_1 Parte_1 persona del Curatore – legale rappresentante pro tempore, ha riassunto il giudizio originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, dichiaratosi incompetente per materia con ordinanza del 18.09.2015, con cui ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di , , Controparte_1 CP_2
e nei confronti del fallimento medesimo, ai sensi CP_3 Parte_2
2 degli artt. 2393 e 2394 c.c. nonché art. 146 l.f., e che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno quantificato in € 13.535.248,32, di cui € 7.388.559,32 pari alla somma totale per cui e sono state CP_5 Controparte_6 CP_7 ammesse al passivo fallimentare, ed € 6.146.689 pari alla somma destinata ad investimenti immateriali di cui non vi è riscontro nel complesso aziendale, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese.
A sostegno della domanda la AT ha dedotto le seguenti condotte di mala gestio dell'organo amministrativo della avere richiesto e Parte_1 ottenuto anticipazioni bancarie dietro esibizione agli istituti mutuanti di documentazione contabile in vario modo irregolare;
aver proseguito l'attività nonostante una perdita del capitale superiore al terzo al 31.12.2009; avere inserito in bilancio - alla voce immobilizzazioni immateriali - poste prive di riscontro nel complesso aziendale ritenute oggetto di presumibile distrazione.
Con comparsa del 10/3/2017 si costituiva , eccependo in via CP_3 preliminare l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto mediante deposito di ricorso in formato cartaceo invece che con modalità telematica, nel merito, contestando gli assunti della AT attrice chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa avanzate, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti (amministratore unico Parte_2 dal 24.06.2010 all'8.11.2010), (componente del Cda) e CP_2 CP_1
(amministratore unico dal 23.05.2008 all'26.06.2009), contestando gli
[...] assunti della AT attrice, ritenuti infondati in fatto e diritto, e chiedendo il rigetto delle domande, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 9/5/2018, ritenute irrilevanti le prove costituende chieste dal dal , veniva disposta CP_2 CP_3
CTU.
Acquisita la relazione peritale, veniva disposta relazione integrativa, seguivano alcuni rinvii a causa del trasferimento del giudice titolare del ruolo e l'incompetenza del G.O.T. a trattare le cause assegnate alla Sezione specializzata in materia d'impresa.
Con provvedimento emesso all'udienza del 2.12.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva dichiarata l'interruzione della causa per intervenuto decesso di . Parte_2
Riassunto il giudizio da parte della AT, all'udienza del 20/10/2022, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
3 Con sentenza depositata il 17-8-2023 n. 1287, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e , condannando la AT Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese legali in favore delle predette, e respingeva la domanda proposta dal Fallimento della condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di , e Controparte_1 CP_2
, oltre che a quelle della espletata Ctu. CP_3
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 13-10-2023, la
[...]
in persona del curatore, censurandone le Parte_1 statuizioni con le quali erano state ritenute insussistenti le fattispecie di inadempimento addotte a carico degli amministratori, rispettivamente: 1) per avere chiesto anticipazioni bancarie di somme sempre più elevate e senza restituire alcunchè e sulla base di fatture inesistenti, in tal modo creando una voragine finanziario sfociata nel dissesto, per violazione degli artt. 146 l. fall., 115 e 116 c.p.c.,
1362 ss. e 2697 c.c., travisamento dei fatti e motivazione insufficiente;
2) per avere omesso di convocare l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, sebbene già alla data del 31-12-2009 il patrimonio sociale fosse diminuito di oltre un terzo a causa delle perdite, per violazione dell'art. 2446 c.c., travisamento dei fatti e motivazione insufficiente;
3) per avere utilizzato le somme oggetto di anticipazione bancaria per il finanziamento di attività iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, invece che per la riduzione degli oneri finanziari, e delle quali comunque non vi era riscontro alcuno nel complesso aziendale, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., motivazione omessa o insufficiente.
In via preliminare, l'appellante prospettava la legittimità dell'azione giudiziale nella specie esercitata, in quanto con l'apertura della procedura concorsuale è attribuita al curatore la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità, al fine di ricostruire la massa attiva sulla quale i crediti potranno trovare soddisfacimento, e che detta azione ha natura contrattuale e cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e
2394 c.c., tant'è che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente entrambe, aggiungendo, inoltre, che la natura contrattuale della stessa comporta che l'onere probatorio si ripartisca secondo i principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni dall'art. 1218 c.c..
Con il primo motivo di appello sosteneva che il Collegio giudicante fosse incorso in errore per essersi basato nel disporre il rigetto della domanda sulle risultanze della
4 espletata Ctu, censurando la sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto inesistenti le fatture emesse e affermato invece che la diversa numerazione dipendesse dal fatto che fossero state emesse delle fatture pro forma ossia dei documenti formali, che venivano contabilizzati (e da questo la diversa numerazione) solo nel momento in cui il pagamento si fosse effettivamente verificato.
Inoltre, sempre con riferimento alle ragioni di dogljanza in esame, parte appellante riteneva che il suddetto capo della sentenza fosse inficiato da: a) travisamento dei fatti, avendo il tribunale affermato fatti in contrasto con le prove ritualmente acquisite (in merito alla fattura n. 239 intestata a Telecom Italia S.p.a., sostituita dalle fatture nn. 15 e 16 del 26.2.2010, e alla fattura n. 247 intestata alla Concorde S.p.a., sostituita dalle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 26.2.2010, entrambe società che avrebbero contestato il credito) e con le stesse risultanze della c.t.u.; i prestiti delle somme di denaro effettuati dalle banche non sarebbero avvenuti tramite fatture pro forma, ma come apertura di credito contro anticipo fatture (rectius contro delega all'incasso di fatture), circostanza dimostrata dal fatto che la banca anticipava alla società fallita l'importo di specifiche fatture dietro cessione del credito, non avente carattere liberatorio, utilizzando due conti correnti e appostando su uno di essi l'importo a debito ed accreditando sull'altro la somma anticipata;
b) violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il Tribunale di prima sede non avrebbe deciso secundum alligata et probata partium, non avendo posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti;
c) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento;
d) violazione degli artt.
146 l. fall. e 2697 c.c. per avere il tribunale erroneamente applicato il principio di ripartizione dell'onere probatorio in relazione all'azione esercitata;
e) insufficienza della motivazione per essere state totalmente obliterate le risultanze probatorie;
f) violazione delle regole ermeneutiche.
Affermava, poi, che i fatti emersi dalla documentazione risultavano anche dalla relazione redatta dal curatore fallimentare ex art. 33 l. fall. e dai documenti ad essa allegati e che tale relazione faceva piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore aveva attestato di avere compiuto personalmente oppure essere avvenuti in sua presenza, mentre per la restante parte era liberamente valutabile dal giudice.
Nello specifico, affermava che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare accertate le seguenti circostanze: a) la che nel periodo che interessa (tra il Pt_1
2008 e la dichiarazione di fallimento) era gestita da un consiglio di amministrazione, ha stipulato con e Cassa Lombarda s.p.a. (oltre ad altri CP_5 Controparte_6
5 istituti di credito, che non interessano) contratti di apertura di credito contro delega all'incasso di fatture;
b) stipulati i contratti, la ha chiesto ed ottenuto a più Pt_1 riprese ed entro un breve lasso temporale anticipazioni di somme via via più elevate
(per un totale di €uro 6.582.218,85), superando di molto l'affidamento concessole, senza restituire alcunché; c) molte delle fatture (quanto meno €uro 5.368.095,65 su anticipazioni per un totale di €uro 6.582.218,85) per le quali sono state chieste le anticipazioni sono inesistenti e non sono state registrate nella contabilità ovvero sono state stornate con note di credito o, ancora, sono semplicemente pro forma, cui non ha fatto seguito l'emissione di fatture registrate in contabilità; d) il debito nascente dalle aperture di credito non è stato mai saldato ed è andato via via aumentando, così da essersi determinato l'aumento considerevole dell'esposizione debitoria, dandosi vita ad una vera e propria voragine finanziaria, mai sanata e sfociata nel dissesto finanziario e, quindi, nell'insolvenza che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società.
Tutte condotte, quelle appena richiamate, che diversamente da quanto affermato dal collegio giudicante avrebbero integrato, a detta dell'appellante, la fattispecie del ricorso abusivo al credito anche nell'ottica della diligenza professionale cui dev'essere improntata l'attività dell'organo gestorio (art. 1176, comma 2, c.c.) che impone all'amministratore di non chiedere: a) abusive sovvenzioni al sistema creditizio, utilizzando documenti fiscali falsi o inesistenti;
b) credito per somme superiori a quelle che la società è in grado di restituire.
La AT appellante, inoltre, deduceva di avere assolto nel corso del giudizio di primo grado l'onere probatorio richiesto in materia.
Chiedeva, dunque, in riforma di tale parte di sentenza, la liquidazione del danno in via equitativa in ragione della somma di €uro 7.388.5589,32, pari alla somma totale per cui e sono state ammesse al passivo, CP_5 Controparte_6 CP_7 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero utilizzando il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
A mezzo di un secondo motivo di appello l'appellante impugnava, altresì, il capo di sentenza in cui il Collegio giudicante riteneva non sussistente la condotta addebitata alle controparti relativamente alla omissione della convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni per effetto della riduzione del capitale sociale al di sotto di un terzo, come previsto dall'art. 2446 c.c.., aderendo sul punto alle risultanze della Ctu che riteneva che nessun comportamento censurabile potesse essere ascritto agli amministratori in mancanza di verificazione dell'evento descritto.
6 Più nello specifico, a dire dell'appellante, il primo giudice incorreva in errore perché, di fronte alle contestazioni mosse alla relazione del Ctu nella parte in cui aveva ritenuto che facessero difetto i presupposti applicativi dell'art. 2446 c.c., lo stesso non aveva fornito gli opportuni chiarimenti, e, nonostante ciò, il Collegio aveva accolto le sue conclusioni, pur in assenza di una motivazione puntuale e dettagliata.
Affermava, ancora, che il Ctu aveva utilizzato, nell'effettuare la verifica del superamento del limite di 1/3 al 31.12.2009, quale base di riferimento, l'intero patrimonio netto al 31.12.2008 e cioè l'importo di €uro 24.524.156 e su tale importo aveva determinato il limite di 1/3 in € 8.174.719, poi messo in correlazione con la perdita registrata nell'esercizio 2009, pari ad €uro 8.096.593 e, quindi, inferiore al limite determinato, mentre, al fine di effettuare un calcolo corretto, onde verificare il superamento del limite di 1/3, le perdite che si originano nel corso dell'esercizio
(2009) si devono aggiungere a quelle degli esercizi precedenti e, dunque, nel caso di specie le perdite da considerare per la verifica del superamento del limite di 1/3 erano quelle complessivamente risultanti al 31.12.2009, pari ad un importo di €uro
8.590.077, che era superiore ad €uro 8.174.719 (1/3 di € 24.524.156), così da doversi ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal c.t.u., che si fossero verificate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c..
Sosteneva, quindi, che in siffatta situazione per adempiere l'obbligo motivazionale il Tribunale di prima sede avrebbe dovuto farsi carico delle critiche svolte alla relazione di consulenza, in mancanza delle quali la sentenza era affetta da nullità.
Assumeva, inoltre, l'appellante che tale capo di sentenza sarebbe inficiato da violazione dell'art. 2446 c.c., il quale pone a carico degli amministratori l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea al fine di deliberare i provvedimenti opportuni, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite.
Chiedeva, dunque, la liquidazione di tale voce di danno in via equitativa, previa, occorrendo, nomina di Ctu volta a valutare l'aggravio del passivo arrecato dagli atti di gestione successivi al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2446 c.c., in quanto il quesito era stato posto dal Tribunale, ma il Ctu non vi aveva dato risposta.
Con il terzo motivo di appello, infine, la AT appellante deduceva come il
Tribunale sarebbe incorso nella violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112
c.p.c., omettendo di pronunciarsi in ordine al denunciato inadempimento consistito nell'avere gli amministratori utilizzato le somme oggetto di anticipazione bancaria per il finanziamento di attività iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e non, invece, come avrebbero dovuto, per la riduzione degli oneri finanziari (quali: costi del personale e ripristino delle linee di credito aperte per le importazione), oltre
7 che nell'avere escluso che fosse stata offerta la prova della fattispecie di inadempimento per avere finanziato attività immateriali delle quali non vi era riscontro nel complesso aziendale e tanto sulla base delle conclusioni del Ctu, senza farsi carico delle critiche mosse alla consulenza tecnica da essa AT, cui neppure il Ctu dava risposta.
Aggiungeva, poi, come, in base al criterio di ripartizione dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, si sarebbero dovuti considerare gli amministratori appellati gravati dell'onere di dimostrare l'esistenza delle immobilizzazioni stesse.
Concludeva, dunque, invocando la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa che fosse dichiarata ed accertata la responsabilità di
, e per le ragioni sopra illustrate, Controparte_1 CP_2 CP_3 con condanna dei medesimi in solido al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di €uro 13.535.248,32 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o dall'equità del giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano come da distinte comparse di risposta in atti , CP_3 [...]
, , i quali si opponevano all'accoglimento delle CP_2 Controparte_1 doglianze di parte appellante, affermando in particolare nei rispettivi scritti difensivi come il gravame fosse da ritenere infondato, in quanto non ricorrerebbero nel caso in esame i presupposti per promuovere l'azione ex art. 146 l. fall., che cumula l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., in quanto per l'azione dei creditori mancherebbe l'elemento dell'insufficienza del patrimonio sociale, laddove il curatore stesso nel programma di liquidazione da lui stilato aveva indicato un attivo fallimentare di oltre 16 milioni di €uro e, dunque, superiore al passivo attestato in circa 14 milioni di €uro, mentre per l'azione sociale sarebbe stato necessario, ai fini della validità dell'azione, che si fosse verificato il depauperamento.
Per quanto riguarda, poi, le specifiche posizioni di ciascuno dei predetti appellati, il affermava di essere esente da responsabilità in quanto nel periodo in CP_3 cui aveva rivestito la carica di amministratore, l'operatività bancaria si era svolta nei limiti degli affidamenti;
il sosteneva, invece, che, quale semplice CP_2 componente del C.d.A., fosse privo di qualsivoglia delega e in particolare estraneo alle attività gestorie inerenti i rapporti con gli istituti di credito, contestando di avere mai in alcun modo posto in essere taluna delle condotte oggetto delle avversari addebiti;
il opponeva di non poter, in ogni caso, essere Controparte_1
8 considerato responsabile, in quanto egli era stato amministratore della
[...] dal 23 maggio 2008 al 26 giugno 2009 (periodo in cui si erano Parte_1 registrati, tra l'altro, a sua detta, degli utili) e che dopo quest'ultima data non aveva più ricoperto alcuna carica sociale.
Chiedevano, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, non essendo necessario come da ordinanza in atti ai fini della decisione disporre nuova Ctu per come richiesta dall'appellante, il giudice istruttore rinviava la causa ai fini della rimessione al Collegio per la decisione ad altra udienza, concedendo i termini di legge a ritroso per il deposito degli scritti difensivi finali,
Quindi, all'esito della successiva udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza depositata il 18-2-2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
In via preliminare, si rileva che l'azione esercitata dalla AT del Fallimento della
è legittima ed esattamente esperita. Infatti, l'art. 146 Parte_1
Legge Fallimentare, secondo comma, regolamenta le azioni che il curatore può esperire nei confronti di coloro i quali, in relazione a specifiche condotte, abbiamo causato un danno nei confronti della società fallita, disponendo che sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo
2476, comma settimo, del codice civile.
Il curatore, quindi, può far valere la responsabilità degli amministratori (nonché del direttore generale, dei liquidatori ecc.) della società fallita tanto a mezzo dell'azione sociale, in quanto ve ne siano i presupposti, e cioè il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto a mezzo dell'azione dei creditori sociali, in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in
9 violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 12 giugno 2007 n. 13765).
Le due azioni, ancorché diverse vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili, ma allo stesso tempo le medesime presentano una autonomia giuridica con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 21 giugno 2012 n. 10378).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che si tratta di “domande che, pur se ormai accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi (il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'un caso, l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale, nell'altro) e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, non solo per quel che riguarda l'onere della prova, ove si tenga fermo che l'azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio, bensì diretto ed aquiliano (come affermato da Cass. 22 ottobre 1998,
n. 10488), ma anche con riferimento ai termini di prescrizione ed alla loro decorrenza.
Nondimeno l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez.
1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955,
m. 623922). Sicché il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione della L. Fall., art. 146”. (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, sentenza 10 gennaio 2017 n. 1641)
Ne deriva, dunque, un regime probatorio diverso tra l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.. Infatti, avendo la prima azione natura contrattuale, questa comporta l'applicazione della relativa
10 disciplina per cui chi agisce con l'azione di responsabilità sociale ha l'onere di individuare i comportamenti contrari alla legge o allo statuto posti in essere dai convenuti in responsabilità, il danno che ne è conseguito ed il nesso causale tra il comportamento denunciato e il danno di cui si chiede il risarcimento;
spetta, invece, ai convenuti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare che l'inadempimento agli obblighi legali o statutari deriva da fatti ad essi non imputabili ovvero l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c. (“…con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) – ferma l'applicazione della “business judgement rule”, secondo cui le loro scelte sono insindacabili, a meno che, se valutate “ex ante”, risultino manifestamente avventate ed imprudenti – rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.”, Cass.
Civ. 17441/2016). Diversamente, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si configura, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, fondata su una responsabilità da fatto illecito e quindi con natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo probatorio (l'elemento soggettivo costituto dalla colpa o dal dolo deve essere dimostrato dall'attore), con la logica considerazione che la curatela, nel rispetto del combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve dare dimostrazione in giudizio di tutti gli elementi caratterizzanti l'illecito aquiliano.
Il curatore è inoltre legittimato a far valere contro gli amministratori e, se ne ricorrono i presupposti anche in via solidale contro i terzi, la responsabilità per i danni causati dall'abusiva concessione di credito e dall'abusivo ricorso al credito, al fine di reintegrare le perdite subite dal patrimonio della società da tali atti pregiudizievoli.
Ne deriva, dunque, nel caso de quo, che diversamente da quanto sostenuto dagli appellati, il curatore ha il potere, oltre che l'onere al fine di ricostituire il patrimonio a favore dei creditori sociali, di esperire la suddetta azione.
D'altro canto, l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili costituisce un illecito meramente formale, che, ai fini della responsabilità dello stesso amministratore, non ha di per sé sola una rilevanza tale da consentire di addebitare allo stesso sic et simpliciter la perdita patrimoniale. Sul piano del nesso causale, infatti, il risultato negativo di esercizio non è conseguenza immediata e diretta della mancata o dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, ma del compimento da parte dell'amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L'amministratore deve sì dare conto di tale atto
11 di gestione nelle scritture contabili, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione, né che quest'ultima, laddove esistente, dipenda dall'irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l'impresa ha l'obbligo di conservare. In quest'ottica, è onere di colui che afferma l'esistenza di una responsabilità dell'amministratore allegare specificamente l'atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull'amministratore, dimostrare l'esistenza di tale atto e del danno al patrimonio sociale.
Tanto precisato in punto di positiva valutazione circa la piena legittimità dell'azione nella specie intrapresa in giudizio dalla AT, osserva la Corte per quanto riguarda le censure mosse avverso la decisione impugnata a mezzo del primo motivo di appello, con il quale parte appellante si duole che il collegio giudicante avrebbe travisato le prove prodotte e, nello specifico, avrebbe condiviso senza darne adeguata motivazione le conclusioni del Ctu, tanto da rendere nullo il provvedimento emanato, come queste non possano trovare accoglimento.
Giova premettere che il Ctu è tenuto a rispondere specificamente alle osservazioni del Ctp e del difensore delle parti e che, solamente nel caso in cui ciò non avvenga, la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.
Più specificamente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31591 del 4 novembre
2021 distingue due ipotesi: la prima si ha quando il giudice di merito aderisce al parere del Ctu in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, anche alla luce della risposta alle osservazioni di parte. In tal caso il giudice non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni di tale adesione, poiché l'accettazione del parere dell'ausiliario costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure.
La seconda ipotesi si verifica quando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono sottoposte a critiche specifiche e circostanziate avanzate sia dai consulenti di parte che dai difensori, di cui il Ctu non abbia tenuto conto. In tal caso il giudice è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
Ciò posto, deve rilevarsi come nel caso che qui occupa il Ctu abbia prontamente risposto alle osservazioni mosse dalle parti, con la conseguenza di non potersi ritenere incorso in errore il Collegio giudicante che si era riportato alle conclusioni del medesimo, uniformandosi ad esse, non riscontrandosi alcun vizio di nullità della sentenza.
Infatti “…il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle
12 fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza n. 33742 del
16/11/2022)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024).
Per quel concerne il merito, poi, reputa ad ogni modo questa Corte che anche in questa sede vadano condivisi in toto gli esiti accertativi ai quali perveniva il consulente tecnico d'ufficio di primo grado.
Com'è noto, durante il ciclo vitale di una società è necessario che circoli liquidità economica, spesso ostacolata dal fatto che gli incassi non avvengono nell'immediato, il che potrebbe compromettere la vitalità stessa dell'impresa, per cui
è prassi per le società richiedere dei finanziamenti agli istituti bancari, che solitamente avvengono tramite la presentazione di contratti/fatture, ma anche tramite la presentazione di fatture c.d. pro forma, in quanto l'istituto bancario non fa altro che anticipare le somme che la società dovrà riscuotere dalle fatture.
Bisogna, infatti, premettere e qui riportare le conclusioni espresse dal Ctu sul punto per cui “in merito alle anticipazioni ottenute attraverso la presentazione di stampati pro-forma o similari sulla scorta di contratti di fornitura in essere lo scrivente rappresenta che, nell'operatività bancaria, esistono tali tipologie di anticipi, anticipi su contratti, ma non essendo stato riscontrato in atti alcun documento che attestasse la possibilità concessa dalla banca di usufruire di tale tipologia di anticipazioni, evidentemente concessa o avallata nella pratica, il sottoscritto Ctu si
è attenuto a quanto richiesto dal Magistrato in sede di conferimento d'incarico.”.
Dunque, il Ctu confermava che nella prassi esistono dei prestiti bancari fondati su fatture pro forma le quali, nel momento in cui si verificasse il pagamento, diventerebbero delle fatture in piena regola con un numero diverso. Infatti, la fattura pro forma viene utilizzata anche come prova al momento di richiedere un anticipo o un credito all'istituto bancario, in quanto il documento consente alla banca di verificare la legittimità e l'idoneità del cliente prima di procedere con il prestito di una somma di denaro. Non essendo questa, tuttavia, una fattura in piena regola, essa non può essere iscritta nei relativi registri contabili, tant'è che la Corte di Cassazione, con ordinanza 2 marzo 2021 n. 5616 ha affermato in tema di IVA, che “..la mera emissione di un documento non avente le caratteristiche formali della fattura, ancorché denominato in modo simile, non è sufficiente a far sorgere l'obbligazione
13 tributaria, se non si dimostra che sussistevano i presupposti per l'emissione della fattura..”, né i soci non avrebbero potuto annotare tali fatture pro-forma nelle scritture contabili in quanto, trattandosi di documenti senza valore fiscale, non dovevano essere registrati in contabilità, ponendosi alla stregua di un preventivo.
Ne discende, pertanto, che le anticipazioni bancarie avvenute sulla base di fatture pro forma a cui non siano seguiti gli incassi e, di conseguenza, neppure la restituzione dei prestiti alle banche, hanno comportato l'effetto dell'insinuazione al passivo da parte delle banche per quelle somme, ma non per fatture emesse in relazione ad operazioni inesistenti e né per l'intero importo per cui i suindicati istituti di credito sono stati ammessi al passivo fallimentare. Dunque, la domanda volta ad ottenere la condanna degli amministratori della società succedutisi nel tempo, fondata sull'asserito presupposto che costoro avessero richiesto prestiti sulla base di fatture inesistenti, non può trovare accoglimento
D'altra parte, risulta che in atti sono stati riscontrati esclusivamente degli stralci dei libri contabili afferenti le fatture anticipate e contestate dalla curatela già attrice in prime cure e attuale appellante e non già l'intera documentazione contabile per gli anni di interesse in causa, cosicchè il Ctu ha risposto al quesito postogli esclusivamente con riferimento alla documentazione in suo possesso.
Puntuale, poi, è stata la risposta del predetto ausiliario nominato in rime cure anche alle osservazioni del Ctp, e che, quindi, non si può fare a meno di condividere, secondo la quale: “… le anticipazioni bancarie afferenti i conti correnti n. 30089461
Unicredit e n. 100046057 , tempo per tempo ottenute, risultano correttamente CP_6 registrate nel relativo mastrino il quale pertanto espone correttamente la situazione debitoria verso le banche. In merito alle precisazioni mosse al punto 4 (in merito alle immobilizzazioni immateriali) lo scrivente conferma tutto quanto riportato nel proprio elaborato peritale..”. Ed ancora sulle osservazioni mosse su tali punti
“…durante il periodo amministrato dal sig. l'esposizione nei Controparte_1 confronti della rappresentata dal saldo del conto corrente Controparte_8 principale n. 30088001 ha subito un peggioramento di € 227.948,45 passando da un saldo positivo di € 13.823,87 ad uno negativo di € 241.772,32, mentre quella rappresentata dal saldo del conto anticipi n. 30089461 si è ridotta notevolmente passando da un saldo negativo di € 6.165.780,00 ad un saldo negativo di €
2.642.295,04 riducendosi pertanto di € 3.523.484,96… “.
In merito, poi, alle contestazioni sulle fatture contestate dalle banche il Ctu evidenziava nel proprio elaborato “…Orbene, poiché tali fatture non hanno prodotto alcuna anticipazione da parte della si è ritenuto di non dover condurre CP_8
14 alcuna analisi sulle stesse, tuttavia, in risposta all'osservazione mossa, si rappresenta che, dall'analisi dei documenti in atti, le stesse non risultano riscontrabili in contabilità.
In ordine alla anticipazione concessa da in data 19.11.2009 per € Controparte_8
108.000,00, rilevabile dalle movimentazioni del conto corrente e dal relativo mastrino contabile (Allegato 1) e riportato nello schema di cui a pag. 34 della relazione ex art. 33 il CTU non ha dato evidenza della circostanza che
l'anticipazione non ha trovato riscontro in contabilità, trattandosi di somme irregolarmente erogate a fronte di un contratto e non a seguito della emissione di fattura.
In merito alla presente osservazione il sottoscritto rappresenta che tale anticipazione non era presente nell'atto di citazione con cui la AT attrice ha introdotto il giudizio e pertanto si è ritenuto di non analizzare la partita, tuttavia, in risposta all'osservazione mossa, si rappresenta che, dall'analisi dei documenti in atti, non vi è alcun riscontro in contabilità della fattura afferente l'anticipo in analisi…”, confermando per il resto tutte le altre circostanze oggetto di verifica.
In definitiva, sulla base di tali risultanze il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Parimenti da disattendere si atteggia la doglianza con la quale parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non aveva rilevato il verificarsi della riduzione del capitale sociale oltre un terzo e, di conseguenza, neppure riscontrato a carico delle controparti la violazione consistita nella mancata convocazione dell'assemblea al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.
L'art. 2446 c.c. del codice civile al primo comma, infatti, stabilisce che “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti”. In merito al disposto normativo in questione sono state date diverse interpretazioni.
Secondo una prima ipotesi, maggioritaria, la norma deve essere letta nel senso che la perdita vada calcolata sul capitale dopo che abbia eroso del tutto le riserve;
in base a una seconda ipotesi la perdita andrebbe calcolata sul capitale ancorché vi siano riserve intatte;
infine, in base ad un terzo orientamento, la perdita andrebbe calcolata sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio netto.
Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ha condiviso la prima interpretazione, per cui ne deriva che: 1) per “capitale” si deve intendere il capitale sociale;
2) il capitale
15 sociale diminuisce in conseguenza di perdite solo quando non esistono riserve o queste non sono sufficienti a coprire le perdite.
In altre parole, ciò significa che il valore del patrimonio netto, che ha come componenti positivi il capitale sociale e le riserve e come componenti negativi le perdite dei vari esercizi, deve risultare inferiore ai due terzi del capitale sociale.
Pertanto, le perdite che si originano nel corso dell'esercizio e che si aggiungono a quelle degli esercizi precedenti incidono sul capitale sociale se sono tali da superare e, quindi, assorbire l'ammontare dei seguenti elementi patrimoniali, ovvero riserve facoltative, statutarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva legale, riserva sovrapprezzo azioni;
versamenti dei soci eventualmente effettuati, in conto capitale o in conto futuro aumento capitale;
utili portati a nuovo oppure gli utili di periodo.
Lo stesso Ctu di primo grado, in merito alle osservazioni riguardanti il superamento del limite di 1/3 del capitale sociale da parte delle perdite subite nell'esercizio 2009, ha affermato che “In merito alla precisazione richiesta afferente il quesito 2) lo scrivente ritiene di aver esposto in maniera esaustiva il nesso causale che interviene fra capitale sociale e riserve appostate nella voce di bilancio denominata
“Patrimonio Netto” nonché sulla funzione di “protezione” delle citate riserve, tuttavia, a chiarimento e parziale rettifica di quanto espresso nelle conclusioni riportate in risposta al quesito 2) si rappresenta che, così come chiarito da vari interventi giurisprudenziali, al fine di stabilire se la perdita dell'esercizio ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo, è necessario considerare la perdita eccedente le riserve esistenti in bilancio (Corte di Cassazione 06.11.99, n. 12347 e
02.04.2007, n. 8221; Tribunale di Roma 20-02-2001).
La perdita, dunque, incide sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve.
Alla luce di tale principio, è importante tener conto della c.d. "gerarchia delle riserve": dapprima si ricorre alle riserve più disponibili sino ad arrivare alle riserve meno disponibili:
1. riserve facoltative e straordinarie;
2. riserve statutarie;
3. riserva da rivalutazione;
4. versamento in conto capitale da parte dei soci;
5. riserva legale;
6. (da ultimo) capitale sociale.”.
Tutto ciò trova conferma in una recente pronuncia della giurisprudenza (Cass. Civ. sentenza, n. 15087 del 12.05.2022) la quale, dopo aver ripreso il principio della preventiva imputazione delle riserve alla perdita d'esercizio, altrimenti indicato con il termine di principio della “perdita netta”, tale per cui ai fini della verifica dell'impatto – ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. – della perdita sul capitale sociale, la prima deve essere assunta al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di andare ad impattare sul capitale, afferma che “..non sussiste
16 l'obbligo, e neppure la facoltà, di ridurre il capitale per perdite qualora non esista neppure una perdita nel senso indicato, in quanto coperta da riserve presenti nel patrimonio netto..” (ne deriva la conferma del principio secondo cui esso può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve), e ancora, in merito all'ordine in cui le riserve devono essere intaccate dalle perdite, che “…debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale..”.
Sul punto il Ctu ha rappresentato di aver proceduto ad accertare se nel corso del periodo in esame si fossero verificate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., riscontrando che nell'esercizio 2008 la società aveva conseguito un'utile di € 15.139, mentre la perdita subita nell'esercizio 2009, seppur ingente, non erodeva le riserve esistenti in bilancio e che, pertanto, alcun comportamento censurabile potesse sotto tale profilo essere ascritto agli amministratori della società, conseguendone sulla scorta di siffatte emergenze il rigetto anche di tale motivo di appello.
A non diverse valutazioni di infondatezza, infine, reputa la Corte di dovere giungere anche con riferimento ai rilievi addotti con il terzo motivo di appello e, tanto, sulla base delle condivisibili risultanze valutative esplicitate nella relazione di Ctu di primo grado.
Occorre premettere in argomento che le immobilizzazioni immateriali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società. Possono consistere in: − beni materiali acquistati o realizzati internamente;
− beni materiali in corso di costruzione;
− somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione. Tuttavia, per quello che qui interessa, il Ctu ha evidenziato che
“…Orbene, poiché lo scrivente non è in grado di valutare la corretta patrimonializzazione del singolo costo computato in ogni singola voce delle immobilizzazioni immateriali, la cui disamina richiederebbe la valutazione di fatture afferenti anche anni precedenti a quelli di causa e che comunque non risultano allegate agli atti, si limiterà a valutare la corretta iscrizione delle voci in bilancio secondo i principi di redazione che statuiscono, ai fini di una corretta informazione sulla redazione del bilancio, il richiamo della loro composizione e delle loro
17 caratteristiche in specifici documenti quali la relazione del collegio sindacale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Dall'analisi della relazione del collegio sindacale per l'anno d'imposta 2009, in atti, nulla viene evidenziato in merito alle poste indicate e pertanto si ritiene validata la loro l'iscrizione in bilancio..”.
E ancora sulle osservazioni delle parti ha così risposto “..Nel merito si evidenzia che lo stesso collegio sindacale ) nella propria relazione CP_9 Per_1 Per_2 al bilancio 2009, approvato in data 14/10/2010 (all. 2 al fascicolo di parte attrice), non evidenziava alcuna anomalia in merito alle voci appostate fra le immobilizzazioni immateriali concludendo che “… non emergono rilievi o riserve, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009, così come redatto dall'organo amministrativo.”, nella relazione al successivo esercizio chiuso al 31/12/2010, contrariamente a quanto valutato nell'esercizio precedente, riteneva di “spesare” le suddette poste immateriali adducendo che le stesse fossero prive di idonea documentazione, cosa che certamente sarebbe dovuta emergere già con l'approvazione del bilancio 2009 oggetto delle odierne contestazioni.
Per tali motivazioni lo scrivente conferma tutto quanto espresso nel proprio elaborato peritale, rappresenta di aver verificato se vi fossero state, nel corso degli esercizi 2008 e 2009 anomalie nell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali e sulla scorta di quanto riportato nel corpo del proprio elaborato peritale nonché nella risposta fornita alle osservazioni mosse dal ctp di parte attrice dott. , precedentemente riportata, la loro iscrizione appare Persona_3 conforme ai principi ed alle norme di redazione del bilancio d'esercizio.”.
Dunque, deve concludersi che, in base alla documentazione sottoposta a verifica in tema in sede di espletata Ctu, non sia possibile ascrivere agli appellati sotto lo specifico aspetto in disamina, in conformità di quanto ritenuto in argomento nella pronuncia gravata, alcun profilo di responsabilità nei termini invocati da parte appellante, con la conseguenza che anche il terzo motivo di appello merita di essere respinto.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono statuizioni finali di rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese e
18 competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del curatore, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
e , con atto di citazione notificato il 13-10-2023, CP_2 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, depositata il 17-8-2023 n. 1287, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 6.850,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di CP_2 che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. Pt_ 115/2002, per porre a carico di appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
19
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1575 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
in persona del curatore Parte_1 fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Durante in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Furriolo in virtù di Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Vico II° Torrazzo n. 2;
- appellato - nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Rampini Boncori in virtù di CP_2 procura allegata alla comparsa di riassunzione nel giudizio di primo grado del
14.04.2017, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Treviso, Via Benzi
80/3;
- appellato - nonché contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ciro Carano e Nunzio Raimondi CP_3 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via S.
Maria di Mezzogiorno n. 3;
- appellato -
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, previa, occorrendo, nomina di c.t.u. volta a valutare l'aggravio del passivo arrecato dagli atti di gestione successivi al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2446 c.c., dichiarata la nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa, dichiarare la responsabilità di
, e per le ragioni sopra illustrate e Controparte_1 CP_2 CP_3 condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore della
[...]
in persona del curatore, nella misura di € Parte_1
13.535.248,32 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o dall'equità del giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato : Voglia la Corte di Appello di Catanzaro Controparte_1 rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata.
Con vittoria spese e competenze del giudizio.
- Per l'appellato : Voglia l'intestata Corte di Appello, per le ragioni CP_4
esposte negli atti del giudizio, previo ogni opportuno accertamento e dichiarazione, anche incidentale: nel merito, respingere le domande proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, comunque non provate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellato : Conclude chiedendo rigettarsi l'appello allo stato CP_3 degli atti, con rifusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto depositato in data 23.12.2016 la
[...]
(nel prosieguo “AT” o “ ”), in Parte_1 Parte_1 persona del Curatore – legale rappresentante pro tempore, ha riassunto il giudizio originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, dichiaratosi incompetente per materia con ordinanza del 18.09.2015, con cui ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di , , Controparte_1 CP_2
e nei confronti del fallimento medesimo, ai sensi CP_3 Parte_2
2 degli artt. 2393 e 2394 c.c. nonché art. 146 l.f., e che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno quantificato in € 13.535.248,32, di cui € 7.388.559,32 pari alla somma totale per cui e sono state CP_5 Controparte_6 CP_7 ammesse al passivo fallimentare, ed € 6.146.689 pari alla somma destinata ad investimenti immateriali di cui non vi è riscontro nel complesso aziendale, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese.
A sostegno della domanda la AT ha dedotto le seguenti condotte di mala gestio dell'organo amministrativo della avere richiesto e Parte_1 ottenuto anticipazioni bancarie dietro esibizione agli istituti mutuanti di documentazione contabile in vario modo irregolare;
aver proseguito l'attività nonostante una perdita del capitale superiore al terzo al 31.12.2009; avere inserito in bilancio - alla voce immobilizzazioni immateriali - poste prive di riscontro nel complesso aziendale ritenute oggetto di presumibile distrazione.
Con comparsa del 10/3/2017 si costituiva , eccependo in via CP_3 preliminare l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto mediante deposito di ricorso in formato cartaceo invece che con modalità telematica, nel merito, contestando gli assunti della AT attrice chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa avanzate, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti (amministratore unico Parte_2 dal 24.06.2010 all'8.11.2010), (componente del Cda) e CP_2 CP_1
(amministratore unico dal 23.05.2008 all'26.06.2009), contestando gli
[...] assunti della AT attrice, ritenuti infondati in fatto e diritto, e chiedendo il rigetto delle domande, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 9/5/2018, ritenute irrilevanti le prove costituende chieste dal dal , veniva disposta CP_2 CP_3
CTU.
Acquisita la relazione peritale, veniva disposta relazione integrativa, seguivano alcuni rinvii a causa del trasferimento del giudice titolare del ruolo e l'incompetenza del G.O.T. a trattare le cause assegnate alla Sezione specializzata in materia d'impresa.
Con provvedimento emesso all'udienza del 2.12.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva dichiarata l'interruzione della causa per intervenuto decesso di . Parte_2
Riassunto il giudizio da parte della AT, all'udienza del 20/10/2022, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
3 Con sentenza depositata il 17-8-2023 n. 1287, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e , condannando la AT Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese legali in favore delle predette, e respingeva la domanda proposta dal Fallimento della condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di , e Controparte_1 CP_2
, oltre che a quelle della espletata Ctu. CP_3
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 13-10-2023, la
[...]
in persona del curatore, censurandone le Parte_1 statuizioni con le quali erano state ritenute insussistenti le fattispecie di inadempimento addotte a carico degli amministratori, rispettivamente: 1) per avere chiesto anticipazioni bancarie di somme sempre più elevate e senza restituire alcunchè e sulla base di fatture inesistenti, in tal modo creando una voragine finanziario sfociata nel dissesto, per violazione degli artt. 146 l. fall., 115 e 116 c.p.c.,
1362 ss. e 2697 c.c., travisamento dei fatti e motivazione insufficiente;
2) per avere omesso di convocare l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, sebbene già alla data del 31-12-2009 il patrimonio sociale fosse diminuito di oltre un terzo a causa delle perdite, per violazione dell'art. 2446 c.c., travisamento dei fatti e motivazione insufficiente;
3) per avere utilizzato le somme oggetto di anticipazione bancaria per il finanziamento di attività iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, invece che per la riduzione degli oneri finanziari, e delle quali comunque non vi era riscontro alcuno nel complesso aziendale, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., motivazione omessa o insufficiente.
In via preliminare, l'appellante prospettava la legittimità dell'azione giudiziale nella specie esercitata, in quanto con l'apertura della procedura concorsuale è attribuita al curatore la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità, al fine di ricostruire la massa attiva sulla quale i crediti potranno trovare soddisfacimento, e che detta azione ha natura contrattuale e cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e
2394 c.c., tant'è che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente entrambe, aggiungendo, inoltre, che la natura contrattuale della stessa comporta che l'onere probatorio si ripartisca secondo i principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni dall'art. 1218 c.c..
Con il primo motivo di appello sosteneva che il Collegio giudicante fosse incorso in errore per essersi basato nel disporre il rigetto della domanda sulle risultanze della
4 espletata Ctu, censurando la sentenza anche nella parte in cui non aveva ritenuto inesistenti le fatture emesse e affermato invece che la diversa numerazione dipendesse dal fatto che fossero state emesse delle fatture pro forma ossia dei documenti formali, che venivano contabilizzati (e da questo la diversa numerazione) solo nel momento in cui il pagamento si fosse effettivamente verificato.
Inoltre, sempre con riferimento alle ragioni di dogljanza in esame, parte appellante riteneva che il suddetto capo della sentenza fosse inficiato da: a) travisamento dei fatti, avendo il tribunale affermato fatti in contrasto con le prove ritualmente acquisite (in merito alla fattura n. 239 intestata a Telecom Italia S.p.a., sostituita dalle fatture nn. 15 e 16 del 26.2.2010, e alla fattura n. 247 intestata alla Concorde S.p.a., sostituita dalle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 26.2.2010, entrambe società che avrebbero contestato il credito) e con le stesse risultanze della c.t.u.; i prestiti delle somme di denaro effettuati dalle banche non sarebbero avvenuti tramite fatture pro forma, ma come apertura di credito contro anticipo fatture (rectius contro delega all'incasso di fatture), circostanza dimostrata dal fatto che la banca anticipava alla società fallita l'importo di specifiche fatture dietro cessione del credito, non avente carattere liberatorio, utilizzando due conti correnti e appostando su uno di essi l'importo a debito ed accreditando sull'altro la somma anticipata;
b) violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il Tribunale di prima sede non avrebbe deciso secundum alligata et probata partium, non avendo posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti;
c) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento;
d) violazione degli artt.
146 l. fall. e 2697 c.c. per avere il tribunale erroneamente applicato il principio di ripartizione dell'onere probatorio in relazione all'azione esercitata;
e) insufficienza della motivazione per essere state totalmente obliterate le risultanze probatorie;
f) violazione delle regole ermeneutiche.
Affermava, poi, che i fatti emersi dalla documentazione risultavano anche dalla relazione redatta dal curatore fallimentare ex art. 33 l. fall. e dai documenti ad essa allegati e che tale relazione faceva piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore aveva attestato di avere compiuto personalmente oppure essere avvenuti in sua presenza, mentre per la restante parte era liberamente valutabile dal giudice.
Nello specifico, affermava che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare accertate le seguenti circostanze: a) la che nel periodo che interessa (tra il Pt_1
2008 e la dichiarazione di fallimento) era gestita da un consiglio di amministrazione, ha stipulato con e Cassa Lombarda s.p.a. (oltre ad altri CP_5 Controparte_6
5 istituti di credito, che non interessano) contratti di apertura di credito contro delega all'incasso di fatture;
b) stipulati i contratti, la ha chiesto ed ottenuto a più Pt_1 riprese ed entro un breve lasso temporale anticipazioni di somme via via più elevate
(per un totale di €uro 6.582.218,85), superando di molto l'affidamento concessole, senza restituire alcunché; c) molte delle fatture (quanto meno €uro 5.368.095,65 su anticipazioni per un totale di €uro 6.582.218,85) per le quali sono state chieste le anticipazioni sono inesistenti e non sono state registrate nella contabilità ovvero sono state stornate con note di credito o, ancora, sono semplicemente pro forma, cui non ha fatto seguito l'emissione di fatture registrate in contabilità; d) il debito nascente dalle aperture di credito non è stato mai saldato ed è andato via via aumentando, così da essersi determinato l'aumento considerevole dell'esposizione debitoria, dandosi vita ad una vera e propria voragine finanziaria, mai sanata e sfociata nel dissesto finanziario e, quindi, nell'insolvenza che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società.
Tutte condotte, quelle appena richiamate, che diversamente da quanto affermato dal collegio giudicante avrebbero integrato, a detta dell'appellante, la fattispecie del ricorso abusivo al credito anche nell'ottica della diligenza professionale cui dev'essere improntata l'attività dell'organo gestorio (art. 1176, comma 2, c.c.) che impone all'amministratore di non chiedere: a) abusive sovvenzioni al sistema creditizio, utilizzando documenti fiscali falsi o inesistenti;
b) credito per somme superiori a quelle che la società è in grado di restituire.
La AT appellante, inoltre, deduceva di avere assolto nel corso del giudizio di primo grado l'onere probatorio richiesto in materia.
Chiedeva, dunque, in riforma di tale parte di sentenza, la liquidazione del danno in via equitativa in ragione della somma di €uro 7.388.5589,32, pari alla somma totale per cui e sono state ammesse al passivo, CP_5 Controparte_6 CP_7 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero utilizzando il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
A mezzo di un secondo motivo di appello l'appellante impugnava, altresì, il capo di sentenza in cui il Collegio giudicante riteneva non sussistente la condotta addebitata alle controparti relativamente alla omissione della convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni per effetto della riduzione del capitale sociale al di sotto di un terzo, come previsto dall'art. 2446 c.c.., aderendo sul punto alle risultanze della Ctu che riteneva che nessun comportamento censurabile potesse essere ascritto agli amministratori in mancanza di verificazione dell'evento descritto.
6 Più nello specifico, a dire dell'appellante, il primo giudice incorreva in errore perché, di fronte alle contestazioni mosse alla relazione del Ctu nella parte in cui aveva ritenuto che facessero difetto i presupposti applicativi dell'art. 2446 c.c., lo stesso non aveva fornito gli opportuni chiarimenti, e, nonostante ciò, il Collegio aveva accolto le sue conclusioni, pur in assenza di una motivazione puntuale e dettagliata.
Affermava, ancora, che il Ctu aveva utilizzato, nell'effettuare la verifica del superamento del limite di 1/3 al 31.12.2009, quale base di riferimento, l'intero patrimonio netto al 31.12.2008 e cioè l'importo di €uro 24.524.156 e su tale importo aveva determinato il limite di 1/3 in € 8.174.719, poi messo in correlazione con la perdita registrata nell'esercizio 2009, pari ad €uro 8.096.593 e, quindi, inferiore al limite determinato, mentre, al fine di effettuare un calcolo corretto, onde verificare il superamento del limite di 1/3, le perdite che si originano nel corso dell'esercizio
(2009) si devono aggiungere a quelle degli esercizi precedenti e, dunque, nel caso di specie le perdite da considerare per la verifica del superamento del limite di 1/3 erano quelle complessivamente risultanti al 31.12.2009, pari ad un importo di €uro
8.590.077, che era superiore ad €uro 8.174.719 (1/3 di € 24.524.156), così da doversi ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal c.t.u., che si fossero verificate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c..
Sosteneva, quindi, che in siffatta situazione per adempiere l'obbligo motivazionale il Tribunale di prima sede avrebbe dovuto farsi carico delle critiche svolte alla relazione di consulenza, in mancanza delle quali la sentenza era affetta da nullità.
Assumeva, inoltre, l'appellante che tale capo di sentenza sarebbe inficiato da violazione dell'art. 2446 c.c., il quale pone a carico degli amministratori l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea al fine di deliberare i provvedimenti opportuni, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite.
Chiedeva, dunque, la liquidazione di tale voce di danno in via equitativa, previa, occorrendo, nomina di Ctu volta a valutare l'aggravio del passivo arrecato dagli atti di gestione successivi al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2446 c.c., in quanto il quesito era stato posto dal Tribunale, ma il Ctu non vi aveva dato risposta.
Con il terzo motivo di appello, infine, la AT appellante deduceva come il
Tribunale sarebbe incorso nella violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112
c.p.c., omettendo di pronunciarsi in ordine al denunciato inadempimento consistito nell'avere gli amministratori utilizzato le somme oggetto di anticipazione bancaria per il finanziamento di attività iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e non, invece, come avrebbero dovuto, per la riduzione degli oneri finanziari (quali: costi del personale e ripristino delle linee di credito aperte per le importazione), oltre
7 che nell'avere escluso che fosse stata offerta la prova della fattispecie di inadempimento per avere finanziato attività immateriali delle quali non vi era riscontro nel complesso aziendale e tanto sulla base delle conclusioni del Ctu, senza farsi carico delle critiche mosse alla consulenza tecnica da essa AT, cui neppure il Ctu dava risposta.
Aggiungeva, poi, come, in base al criterio di ripartizione dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, si sarebbero dovuti considerare gli amministratori appellati gravati dell'onere di dimostrare l'esistenza delle immobilizzazioni stesse.
Concludeva, dunque, invocando la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e/o in riforma della stessa che fosse dichiarata ed accertata la responsabilità di
, e per le ragioni sopra illustrate, Controparte_1 CP_2 CP_3 con condanna dei medesimi in solido al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di €uro 13.535.248,32 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o dall'equità del giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano come da distinte comparse di risposta in atti , CP_3 [...]
, , i quali si opponevano all'accoglimento delle CP_2 Controparte_1 doglianze di parte appellante, affermando in particolare nei rispettivi scritti difensivi come il gravame fosse da ritenere infondato, in quanto non ricorrerebbero nel caso in esame i presupposti per promuovere l'azione ex art. 146 l. fall., che cumula l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., in quanto per l'azione dei creditori mancherebbe l'elemento dell'insufficienza del patrimonio sociale, laddove il curatore stesso nel programma di liquidazione da lui stilato aveva indicato un attivo fallimentare di oltre 16 milioni di €uro e, dunque, superiore al passivo attestato in circa 14 milioni di €uro, mentre per l'azione sociale sarebbe stato necessario, ai fini della validità dell'azione, che si fosse verificato il depauperamento.
Per quanto riguarda, poi, le specifiche posizioni di ciascuno dei predetti appellati, il affermava di essere esente da responsabilità in quanto nel periodo in CP_3 cui aveva rivestito la carica di amministratore, l'operatività bancaria si era svolta nei limiti degli affidamenti;
il sosteneva, invece, che, quale semplice CP_2 componente del C.d.A., fosse privo di qualsivoglia delega e in particolare estraneo alle attività gestorie inerenti i rapporti con gli istituti di credito, contestando di avere mai in alcun modo posto in essere taluna delle condotte oggetto delle avversari addebiti;
il opponeva di non poter, in ogni caso, essere Controparte_1
8 considerato responsabile, in quanto egli era stato amministratore della
[...] dal 23 maggio 2008 al 26 giugno 2009 (periodo in cui si erano Parte_1 registrati, tra l'altro, a sua detta, degli utili) e che dopo quest'ultima data non aveva più ricoperto alcuna carica sociale.
Chiedevano, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, non essendo necessario come da ordinanza in atti ai fini della decisione disporre nuova Ctu per come richiesta dall'appellante, il giudice istruttore rinviava la causa ai fini della rimessione al Collegio per la decisione ad altra udienza, concedendo i termini di legge a ritroso per il deposito degli scritti difensivi finali,
Quindi, all'esito della successiva udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza depositata il 18-2-2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
In via preliminare, si rileva che l'azione esercitata dalla AT del Fallimento della
è legittima ed esattamente esperita. Infatti, l'art. 146 Parte_1
Legge Fallimentare, secondo comma, regolamenta le azioni che il curatore può esperire nei confronti di coloro i quali, in relazione a specifiche condotte, abbiamo causato un danno nei confronti della società fallita, disponendo che sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo
2476, comma settimo, del codice civile.
Il curatore, quindi, può far valere la responsabilità degli amministratori (nonché del direttore generale, dei liquidatori ecc.) della società fallita tanto a mezzo dell'azione sociale, in quanto ve ne siano i presupposti, e cioè il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto a mezzo dell'azione dei creditori sociali, in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in
9 violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 12 giugno 2007 n. 13765).
Le due azioni, ancorché diverse vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili, ma allo stesso tempo le medesime presentano una autonomia giuridica con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 21 giugno 2012 n. 10378).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che si tratta di “domande che, pur se ormai accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi (il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'un caso, l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale, nell'altro) e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, non solo per quel che riguarda l'onere della prova, ove si tenga fermo che l'azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio, bensì diretto ed aquiliano (come affermato da Cass. 22 ottobre 1998,
n. 10488), ma anche con riferimento ai termini di prescrizione ed alla loro decorrenza.
Nondimeno l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez.
1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955,
m. 623922). Sicché il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione della L. Fall., art. 146”. (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, sentenza 10 gennaio 2017 n. 1641)
Ne deriva, dunque, un regime probatorio diverso tra l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.. Infatti, avendo la prima azione natura contrattuale, questa comporta l'applicazione della relativa
10 disciplina per cui chi agisce con l'azione di responsabilità sociale ha l'onere di individuare i comportamenti contrari alla legge o allo statuto posti in essere dai convenuti in responsabilità, il danno che ne è conseguito ed il nesso causale tra il comportamento denunciato e il danno di cui si chiede il risarcimento;
spetta, invece, ai convenuti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare che l'inadempimento agli obblighi legali o statutari deriva da fatti ad essi non imputabili ovvero l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c. (“…con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) – ferma l'applicazione della “business judgement rule”, secondo cui le loro scelte sono insindacabili, a meno che, se valutate “ex ante”, risultino manifestamente avventate ed imprudenti – rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.”, Cass.
Civ. 17441/2016). Diversamente, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si configura, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, fondata su una responsabilità da fatto illecito e quindi con natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo probatorio (l'elemento soggettivo costituto dalla colpa o dal dolo deve essere dimostrato dall'attore), con la logica considerazione che la curatela, nel rispetto del combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve dare dimostrazione in giudizio di tutti gli elementi caratterizzanti l'illecito aquiliano.
Il curatore è inoltre legittimato a far valere contro gli amministratori e, se ne ricorrono i presupposti anche in via solidale contro i terzi, la responsabilità per i danni causati dall'abusiva concessione di credito e dall'abusivo ricorso al credito, al fine di reintegrare le perdite subite dal patrimonio della società da tali atti pregiudizievoli.
Ne deriva, dunque, nel caso de quo, che diversamente da quanto sostenuto dagli appellati, il curatore ha il potere, oltre che l'onere al fine di ricostituire il patrimonio a favore dei creditori sociali, di esperire la suddetta azione.
D'altro canto, l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili costituisce un illecito meramente formale, che, ai fini della responsabilità dello stesso amministratore, non ha di per sé sola una rilevanza tale da consentire di addebitare allo stesso sic et simpliciter la perdita patrimoniale. Sul piano del nesso causale, infatti, il risultato negativo di esercizio non è conseguenza immediata e diretta della mancata o dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, ma del compimento da parte dell'amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L'amministratore deve sì dare conto di tale atto
11 di gestione nelle scritture contabili, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione, né che quest'ultima, laddove esistente, dipenda dall'irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l'impresa ha l'obbligo di conservare. In quest'ottica, è onere di colui che afferma l'esistenza di una responsabilità dell'amministratore allegare specificamente l'atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull'amministratore, dimostrare l'esistenza di tale atto e del danno al patrimonio sociale.
Tanto precisato in punto di positiva valutazione circa la piena legittimità dell'azione nella specie intrapresa in giudizio dalla AT, osserva la Corte per quanto riguarda le censure mosse avverso la decisione impugnata a mezzo del primo motivo di appello, con il quale parte appellante si duole che il collegio giudicante avrebbe travisato le prove prodotte e, nello specifico, avrebbe condiviso senza darne adeguata motivazione le conclusioni del Ctu, tanto da rendere nullo il provvedimento emanato, come queste non possano trovare accoglimento.
Giova premettere che il Ctu è tenuto a rispondere specificamente alle osservazioni del Ctp e del difensore delle parti e che, solamente nel caso in cui ciò non avvenga, la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.
Più specificamente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31591 del 4 novembre
2021 distingue due ipotesi: la prima si ha quando il giudice di merito aderisce al parere del Ctu in quanto riconosce convincenti le conclusioni dello stesso, anche alla luce della risposta alle osservazioni di parte. In tal caso il giudice non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni di tale adesione, poiché l'accettazione del parere dell'ausiliario costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure.
La seconda ipotesi si verifica quando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono sottoposte a critiche specifiche e circostanziate avanzate sia dai consulenti di parte che dai difensori, di cui il Ctu non abbia tenuto conto. In tal caso il giudice è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
Ciò posto, deve rilevarsi come nel caso che qui occupa il Ctu abbia prontamente risposto alle osservazioni mosse dalle parti, con la conseguenza di non potersi ritenere incorso in errore il Collegio giudicante che si era riportato alle conclusioni del medesimo, uniformandosi ad esse, non riscontrandosi alcun vizio di nullità della sentenza.
Infatti “…il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle
12 fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza n. 33742 del
16/11/2022)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024).
Per quel concerne il merito, poi, reputa ad ogni modo questa Corte che anche in questa sede vadano condivisi in toto gli esiti accertativi ai quali perveniva il consulente tecnico d'ufficio di primo grado.
Com'è noto, durante il ciclo vitale di una società è necessario che circoli liquidità economica, spesso ostacolata dal fatto che gli incassi non avvengono nell'immediato, il che potrebbe compromettere la vitalità stessa dell'impresa, per cui
è prassi per le società richiedere dei finanziamenti agli istituti bancari, che solitamente avvengono tramite la presentazione di contratti/fatture, ma anche tramite la presentazione di fatture c.d. pro forma, in quanto l'istituto bancario non fa altro che anticipare le somme che la società dovrà riscuotere dalle fatture.
Bisogna, infatti, premettere e qui riportare le conclusioni espresse dal Ctu sul punto per cui “in merito alle anticipazioni ottenute attraverso la presentazione di stampati pro-forma o similari sulla scorta di contratti di fornitura in essere lo scrivente rappresenta che, nell'operatività bancaria, esistono tali tipologie di anticipi, anticipi su contratti, ma non essendo stato riscontrato in atti alcun documento che attestasse la possibilità concessa dalla banca di usufruire di tale tipologia di anticipazioni, evidentemente concessa o avallata nella pratica, il sottoscritto Ctu si
è attenuto a quanto richiesto dal Magistrato in sede di conferimento d'incarico.”.
Dunque, il Ctu confermava che nella prassi esistono dei prestiti bancari fondati su fatture pro forma le quali, nel momento in cui si verificasse il pagamento, diventerebbero delle fatture in piena regola con un numero diverso. Infatti, la fattura pro forma viene utilizzata anche come prova al momento di richiedere un anticipo o un credito all'istituto bancario, in quanto il documento consente alla banca di verificare la legittimità e l'idoneità del cliente prima di procedere con il prestito di una somma di denaro. Non essendo questa, tuttavia, una fattura in piena regola, essa non può essere iscritta nei relativi registri contabili, tant'è che la Corte di Cassazione, con ordinanza 2 marzo 2021 n. 5616 ha affermato in tema di IVA, che “..la mera emissione di un documento non avente le caratteristiche formali della fattura, ancorché denominato in modo simile, non è sufficiente a far sorgere l'obbligazione
13 tributaria, se non si dimostra che sussistevano i presupposti per l'emissione della fattura..”, né i soci non avrebbero potuto annotare tali fatture pro-forma nelle scritture contabili in quanto, trattandosi di documenti senza valore fiscale, non dovevano essere registrati in contabilità, ponendosi alla stregua di un preventivo.
Ne discende, pertanto, che le anticipazioni bancarie avvenute sulla base di fatture pro forma a cui non siano seguiti gli incassi e, di conseguenza, neppure la restituzione dei prestiti alle banche, hanno comportato l'effetto dell'insinuazione al passivo da parte delle banche per quelle somme, ma non per fatture emesse in relazione ad operazioni inesistenti e né per l'intero importo per cui i suindicati istituti di credito sono stati ammessi al passivo fallimentare. Dunque, la domanda volta ad ottenere la condanna degli amministratori della società succedutisi nel tempo, fondata sull'asserito presupposto che costoro avessero richiesto prestiti sulla base di fatture inesistenti, non può trovare accoglimento
D'altra parte, risulta che in atti sono stati riscontrati esclusivamente degli stralci dei libri contabili afferenti le fatture anticipate e contestate dalla curatela già attrice in prime cure e attuale appellante e non già l'intera documentazione contabile per gli anni di interesse in causa, cosicchè il Ctu ha risposto al quesito postogli esclusivamente con riferimento alla documentazione in suo possesso.
Puntuale, poi, è stata la risposta del predetto ausiliario nominato in rime cure anche alle osservazioni del Ctp, e che, quindi, non si può fare a meno di condividere, secondo la quale: “… le anticipazioni bancarie afferenti i conti correnti n. 30089461
Unicredit e n. 100046057 , tempo per tempo ottenute, risultano correttamente CP_6 registrate nel relativo mastrino il quale pertanto espone correttamente la situazione debitoria verso le banche. In merito alle precisazioni mosse al punto 4 (in merito alle immobilizzazioni immateriali) lo scrivente conferma tutto quanto riportato nel proprio elaborato peritale..”. Ed ancora sulle osservazioni mosse su tali punti
“…durante il periodo amministrato dal sig. l'esposizione nei Controparte_1 confronti della rappresentata dal saldo del conto corrente Controparte_8 principale n. 30088001 ha subito un peggioramento di € 227.948,45 passando da un saldo positivo di € 13.823,87 ad uno negativo di € 241.772,32, mentre quella rappresentata dal saldo del conto anticipi n. 30089461 si è ridotta notevolmente passando da un saldo negativo di € 6.165.780,00 ad un saldo negativo di €
2.642.295,04 riducendosi pertanto di € 3.523.484,96… “.
In merito, poi, alle contestazioni sulle fatture contestate dalle banche il Ctu evidenziava nel proprio elaborato “…Orbene, poiché tali fatture non hanno prodotto alcuna anticipazione da parte della si è ritenuto di non dover condurre CP_8
14 alcuna analisi sulle stesse, tuttavia, in risposta all'osservazione mossa, si rappresenta che, dall'analisi dei documenti in atti, le stesse non risultano riscontrabili in contabilità.
In ordine alla anticipazione concessa da in data 19.11.2009 per € Controparte_8
108.000,00, rilevabile dalle movimentazioni del conto corrente e dal relativo mastrino contabile (Allegato 1) e riportato nello schema di cui a pag. 34 della relazione ex art. 33 il CTU non ha dato evidenza della circostanza che
l'anticipazione non ha trovato riscontro in contabilità, trattandosi di somme irregolarmente erogate a fronte di un contratto e non a seguito della emissione di fattura.
In merito alla presente osservazione il sottoscritto rappresenta che tale anticipazione non era presente nell'atto di citazione con cui la AT attrice ha introdotto il giudizio e pertanto si è ritenuto di non analizzare la partita, tuttavia, in risposta all'osservazione mossa, si rappresenta che, dall'analisi dei documenti in atti, non vi è alcun riscontro in contabilità della fattura afferente l'anticipo in analisi…”, confermando per il resto tutte le altre circostanze oggetto di verifica.
In definitiva, sulla base di tali risultanze il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Parimenti da disattendere si atteggia la doglianza con la quale parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non aveva rilevato il verificarsi della riduzione del capitale sociale oltre un terzo e, di conseguenza, neppure riscontrato a carico delle controparti la violazione consistita nella mancata convocazione dell'assemblea al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.
L'art. 2446 c.c. del codice civile al primo comma, infatti, stabilisce che “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti”. In merito al disposto normativo in questione sono state date diverse interpretazioni.
Secondo una prima ipotesi, maggioritaria, la norma deve essere letta nel senso che la perdita vada calcolata sul capitale dopo che abbia eroso del tutto le riserve;
in base a una seconda ipotesi la perdita andrebbe calcolata sul capitale ancorché vi siano riserve intatte;
infine, in base ad un terzo orientamento, la perdita andrebbe calcolata sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio netto.
Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ha condiviso la prima interpretazione, per cui ne deriva che: 1) per “capitale” si deve intendere il capitale sociale;
2) il capitale
15 sociale diminuisce in conseguenza di perdite solo quando non esistono riserve o queste non sono sufficienti a coprire le perdite.
In altre parole, ciò significa che il valore del patrimonio netto, che ha come componenti positivi il capitale sociale e le riserve e come componenti negativi le perdite dei vari esercizi, deve risultare inferiore ai due terzi del capitale sociale.
Pertanto, le perdite che si originano nel corso dell'esercizio e che si aggiungono a quelle degli esercizi precedenti incidono sul capitale sociale se sono tali da superare e, quindi, assorbire l'ammontare dei seguenti elementi patrimoniali, ovvero riserve facoltative, statutarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva legale, riserva sovrapprezzo azioni;
versamenti dei soci eventualmente effettuati, in conto capitale o in conto futuro aumento capitale;
utili portati a nuovo oppure gli utili di periodo.
Lo stesso Ctu di primo grado, in merito alle osservazioni riguardanti il superamento del limite di 1/3 del capitale sociale da parte delle perdite subite nell'esercizio 2009, ha affermato che “In merito alla precisazione richiesta afferente il quesito 2) lo scrivente ritiene di aver esposto in maniera esaustiva il nesso causale che interviene fra capitale sociale e riserve appostate nella voce di bilancio denominata
“Patrimonio Netto” nonché sulla funzione di “protezione” delle citate riserve, tuttavia, a chiarimento e parziale rettifica di quanto espresso nelle conclusioni riportate in risposta al quesito 2) si rappresenta che, così come chiarito da vari interventi giurisprudenziali, al fine di stabilire se la perdita dell'esercizio ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo, è necessario considerare la perdita eccedente le riserve esistenti in bilancio (Corte di Cassazione 06.11.99, n. 12347 e
02.04.2007, n. 8221; Tribunale di Roma 20-02-2001).
La perdita, dunque, incide sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve.
Alla luce di tale principio, è importante tener conto della c.d. "gerarchia delle riserve": dapprima si ricorre alle riserve più disponibili sino ad arrivare alle riserve meno disponibili:
1. riserve facoltative e straordinarie;
2. riserve statutarie;
3. riserva da rivalutazione;
4. versamento in conto capitale da parte dei soci;
5. riserva legale;
6. (da ultimo) capitale sociale.”.
Tutto ciò trova conferma in una recente pronuncia della giurisprudenza (Cass. Civ. sentenza, n. 15087 del 12.05.2022) la quale, dopo aver ripreso il principio della preventiva imputazione delle riserve alla perdita d'esercizio, altrimenti indicato con il termine di principio della “perdita netta”, tale per cui ai fini della verifica dell'impatto – ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. – della perdita sul capitale sociale, la prima deve essere assunta al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di andare ad impattare sul capitale, afferma che “..non sussiste
16 l'obbligo, e neppure la facoltà, di ridurre il capitale per perdite qualora non esista neppure una perdita nel senso indicato, in quanto coperta da riserve presenti nel patrimonio netto..” (ne deriva la conferma del principio secondo cui esso può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve), e ancora, in merito all'ordine in cui le riserve devono essere intaccate dalle perdite, che “…debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale..”.
Sul punto il Ctu ha rappresentato di aver proceduto ad accertare se nel corso del periodo in esame si fossero verificate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., riscontrando che nell'esercizio 2008 la società aveva conseguito un'utile di € 15.139, mentre la perdita subita nell'esercizio 2009, seppur ingente, non erodeva le riserve esistenti in bilancio e che, pertanto, alcun comportamento censurabile potesse sotto tale profilo essere ascritto agli amministratori della società, conseguendone sulla scorta di siffatte emergenze il rigetto anche di tale motivo di appello.
A non diverse valutazioni di infondatezza, infine, reputa la Corte di dovere giungere anche con riferimento ai rilievi addotti con il terzo motivo di appello e, tanto, sulla base delle condivisibili risultanze valutative esplicitate nella relazione di Ctu di primo grado.
Occorre premettere in argomento che le immobilizzazioni immateriali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società. Possono consistere in: − beni materiali acquistati o realizzati internamente;
− beni materiali in corso di costruzione;
− somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione. Tuttavia, per quello che qui interessa, il Ctu ha evidenziato che
“…Orbene, poiché lo scrivente non è in grado di valutare la corretta patrimonializzazione del singolo costo computato in ogni singola voce delle immobilizzazioni immateriali, la cui disamina richiederebbe la valutazione di fatture afferenti anche anni precedenti a quelli di causa e che comunque non risultano allegate agli atti, si limiterà a valutare la corretta iscrizione delle voci in bilancio secondo i principi di redazione che statuiscono, ai fini di una corretta informazione sulla redazione del bilancio, il richiamo della loro composizione e delle loro
17 caratteristiche in specifici documenti quali la relazione del collegio sindacale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Dall'analisi della relazione del collegio sindacale per l'anno d'imposta 2009, in atti, nulla viene evidenziato in merito alle poste indicate e pertanto si ritiene validata la loro l'iscrizione in bilancio..”.
E ancora sulle osservazioni delle parti ha così risposto “..Nel merito si evidenzia che lo stesso collegio sindacale ) nella propria relazione CP_9 Per_1 Per_2 al bilancio 2009, approvato in data 14/10/2010 (all. 2 al fascicolo di parte attrice), non evidenziava alcuna anomalia in merito alle voci appostate fra le immobilizzazioni immateriali concludendo che “… non emergono rilievi o riserve, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009, così come redatto dall'organo amministrativo.”, nella relazione al successivo esercizio chiuso al 31/12/2010, contrariamente a quanto valutato nell'esercizio precedente, riteneva di “spesare” le suddette poste immateriali adducendo che le stesse fossero prive di idonea documentazione, cosa che certamente sarebbe dovuta emergere già con l'approvazione del bilancio 2009 oggetto delle odierne contestazioni.
Per tali motivazioni lo scrivente conferma tutto quanto espresso nel proprio elaborato peritale, rappresenta di aver verificato se vi fossero state, nel corso degli esercizi 2008 e 2009 anomalie nell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali e sulla scorta di quanto riportato nel corpo del proprio elaborato peritale nonché nella risposta fornita alle osservazioni mosse dal ctp di parte attrice dott. , precedentemente riportata, la loro iscrizione appare Persona_3 conforme ai principi ed alle norme di redazione del bilancio d'esercizio.”.
Dunque, deve concludersi che, in base alla documentazione sottoposta a verifica in tema in sede di espletata Ctu, non sia possibile ascrivere agli appellati sotto lo specifico aspetto in disamina, in conformità di quanto ritenuto in argomento nella pronuncia gravata, alcun profilo di responsabilità nei termini invocati da parte appellante, con la conseguenza che anche il terzo motivo di appello merita di essere respinto.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono statuizioni finali di rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese e
18 competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del curatore, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
e , con atto di citazione notificato il 13-10-2023, CP_2 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, depositata il 17-8-2023 n. 1287, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 6.850,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di CP_2 che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. Pt_ 115/2002, per porre a carico di appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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