TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6842/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Umberto I 11, Cumiana (TO), presso lo studio degli avv.ti
OL PA e ME SC che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2 11/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 7 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/04/2009, il 28/05/2014 Per_1 Persona_2
e il 01/09/2022. Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
2) L'AFFIDAMENTO CONDIVISO dei figli ad entrambi i genitori, che potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, quando lo avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio verranno prese concordemente dai genitori;
DÀ ATTO che:
3) La CASA EX CONIUGALE sita in Beinasco (TO), Via Sestriere 24, unitamente agli arredi e ai mobili resta nella disponibilità del SI. Pt_2
pagina 2 di 4 4) La SI.ra rilascerà l'immobile attuale e unitamente ai figli si trasferirà in Piossasco, Via Pt_1
Arrigo Boito 2/2 entro il 30.05.25 con contratto di affitto con canone di locazione pari ad € 1.100,00 mensili;
il SI. si impegna a prestare fideiussione nel contratto di locazione della SI.ra ; Pt_2 Pt_1
DISPONE:
5) Che la COLLOCAZIONE, il domicilio e la residenza anagrafica dei figli Per_1 Persona_2
e sono stabiliti presso la casa materna;
[...] Per_3
6) Il REGIME DELLE VISITE come segue: il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo la seguente calendarizzazione, e Per_1 Persona_2 Per_3 comunque secondo i desideri e gli impegni dei figli:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 12:30 alla domenica sera all'h 21:30, con trasferimenti a carico del padre,
- due sere infrasettimanali senza pernottamento, il martedì e il giovedì dall'h 19:00 all'h 21:30; la SI.ra porterà i figli presso la casa dei nonni paterni per l'h 19:00; il riaccompagnamento alla casa Pt_1 materna per l'h 21:30 sarà a cura del padre il martedì e a cura della madre il giovedì;
- Vacanze di Natale: ad anni alterni: il 24/12 e 26/12 con la madre, il 25/12 e il 6/01 col padre negli anni pari;
il contrario negli anni dispari;
il veglione di Capodanno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, precisando che Pasqua 2025 i minori staranno con il padre e così via in modo alternato;
- Vacanze estive: 1 settimana consecutiva con ciascun genitore, con impegno a comunicare la destinazione e il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31.03.; - Le altre festività con criterio dell'alternanza;
7) Che il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI minori la somma mensile di € 810,00 (270,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ivi comprese le spese per la mensa scolastica, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative ai figli secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che si richiama e che fa parte integrante del presente accordo;
le spese di importo superiore ad € 300,00 verranno corrisposte direttamente da ciascun genitore nella quota di propria spettanza in deroga al meccanismo di anticipo/rimborso;
DÀ ATTO che:
8) La SI.ra percepirà integralmente L'ASSEGNO UNICO per i 3 figli, attualmente pari ad € Pt_1
890,00, e il SI. si impegna a fornire la documentazione necessaria per il suo calcolo;
Pt_2
DA' ATTO che:
9) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di partecipazione Pt_2 Pt_1 all'impresa familiare la somma mensile alla stessa dovuta in ragione alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa e comunque non inferiore ad € 1.100,00 fino a quando la stessa non reperirà un'occupazione retribuita alternativa e comunque non oltre la cessazione dell'impresa familiare;
pagina 3 di 4 10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che:
11) I DUE CANI E IL GATTO inseriti nel nucleo familiare e intestati alla SI.ra resteranno Pt_1 nella casa ex coniugale e le loro spese saranno integralmente a carico del SI. Pt_2
12) Alla cessazione e chiusura dell'impresa familiare e comunque con termine ultimo alla data del divorzio il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di QUOTA DI LIQUIDAZIONE della Pt_2 Pt_1 partecipazione all'impresa familiare la somma di € 19.552,00, che risulta dovuta alla data del dicembre 2024, oltre all'ulteriore importo a tale titolo maturato da dicembre 2024 fino alla data dell'effettiva cessazione della collaborazione nell'impresa familiare, mediante assegno circolare;
Si dà atto che a titolo di anticipo su tale importo il SI. ha già corrisposto alla SI.ra la somma di € 10.000,00; Pt_2 Pt_1
13) BENI MOBILI REGISTRATI: Le parti convengono che l'auto Audi 8R XCAHAQ1 TG. DX 700 MW, già intestata formalmente ed in uso alla SI.ra resti definitivamente attribuita a Pt_1 quest'ultima con rinuncia da parte del SI. ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito Pt_2
e che il motociclo Harley Davidson M.C. TG AH 680 59 già intestato formalmente al SI. resti Pt_2 definitivamente attribuito a quest'ultimo con rinuncia da parte della SI.ra ad ogni pretesa e/o Pt_1 richiesta anche economica in merito;
14) I ricorrenti sono cointestatari del CONTO CORRENTE BANCARIO c/o ; la Controparte_1
SI.ra si incarica di estinguere il conto e delle pratiche per far confluire gli importi erogati a Pt_1 titolo di Assegno Unico nel nuovo conto che aprirà a sé intestato;
15) Le parti dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione/comproprietà da dividere;
16) Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del PASSAPORTO e dei documenti di viaggio e validi per l'espatrio per i minori, con iscrizione dei figli su quello di entrambi;
ferma la necessità del consenso di entrambi per ogni espatrio;
4
17) Le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6842/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Umberto I 11, Cumiana (TO), presso lo studio degli avv.ti
OL PA e ME SC che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2 11/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 7 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/04/2009, il 28/05/2014 Per_1 Persona_2
e il 01/09/2022. Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
2) L'AFFIDAMENTO CONDIVISO dei figli ad entrambi i genitori, che potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, quando lo avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio verranno prese concordemente dai genitori;
DÀ ATTO che:
3) La CASA EX CONIUGALE sita in Beinasco (TO), Via Sestriere 24, unitamente agli arredi e ai mobili resta nella disponibilità del SI. Pt_2
pagina 2 di 4 4) La SI.ra rilascerà l'immobile attuale e unitamente ai figli si trasferirà in Piossasco, Via Pt_1
Arrigo Boito 2/2 entro il 30.05.25 con contratto di affitto con canone di locazione pari ad € 1.100,00 mensili;
il SI. si impegna a prestare fideiussione nel contratto di locazione della SI.ra ; Pt_2 Pt_1
DISPONE:
5) Che la COLLOCAZIONE, il domicilio e la residenza anagrafica dei figli Per_1 Persona_2
e sono stabiliti presso la casa materna;
[...] Per_3
6) Il REGIME DELLE VISITE come segue: il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo la seguente calendarizzazione, e Per_1 Persona_2 Per_3 comunque secondo i desideri e gli impegni dei figli:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 12:30 alla domenica sera all'h 21:30, con trasferimenti a carico del padre,
- due sere infrasettimanali senza pernottamento, il martedì e il giovedì dall'h 19:00 all'h 21:30; la SI.ra porterà i figli presso la casa dei nonni paterni per l'h 19:00; il riaccompagnamento alla casa Pt_1 materna per l'h 21:30 sarà a cura del padre il martedì e a cura della madre il giovedì;
- Vacanze di Natale: ad anni alterni: il 24/12 e 26/12 con la madre, il 25/12 e il 6/01 col padre negli anni pari;
il contrario negli anni dispari;
il veglione di Capodanno con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, precisando che Pasqua 2025 i minori staranno con il padre e così via in modo alternato;
- Vacanze estive: 1 settimana consecutiva con ciascun genitore, con impegno a comunicare la destinazione e il periodo di vacanza all'altro genitore entro il 31.03.; - Le altre festività con criterio dell'alternanza;
7) Che il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI minori la somma mensile di € 810,00 (270,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ivi comprese le spese per la mensa scolastica, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative ai figli secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che si richiama e che fa parte integrante del presente accordo;
le spese di importo superiore ad € 300,00 verranno corrisposte direttamente da ciascun genitore nella quota di propria spettanza in deroga al meccanismo di anticipo/rimborso;
DÀ ATTO che:
8) La SI.ra percepirà integralmente L'ASSEGNO UNICO per i 3 figli, attualmente pari ad € Pt_1
890,00, e il SI. si impegna a fornire la documentazione necessaria per il suo calcolo;
Pt_2
DA' ATTO che:
9) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di partecipazione Pt_2 Pt_1 all'impresa familiare la somma mensile alla stessa dovuta in ragione alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa e comunque non inferiore ad € 1.100,00 fino a quando la stessa non reperirà un'occupazione retribuita alternativa e comunque non oltre la cessazione dell'impresa familiare;
pagina 3 di 4 10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che:
11) I DUE CANI E IL GATTO inseriti nel nucleo familiare e intestati alla SI.ra resteranno Pt_1 nella casa ex coniugale e le loro spese saranno integralmente a carico del SI. Pt_2
12) Alla cessazione e chiusura dell'impresa familiare e comunque con termine ultimo alla data del divorzio il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di QUOTA DI LIQUIDAZIONE della Pt_2 Pt_1 partecipazione all'impresa familiare la somma di € 19.552,00, che risulta dovuta alla data del dicembre 2024, oltre all'ulteriore importo a tale titolo maturato da dicembre 2024 fino alla data dell'effettiva cessazione della collaborazione nell'impresa familiare, mediante assegno circolare;
Si dà atto che a titolo di anticipo su tale importo il SI. ha già corrisposto alla SI.ra la somma di € 10.000,00; Pt_2 Pt_1
13) BENI MOBILI REGISTRATI: Le parti convengono che l'auto Audi 8R XCAHAQ1 TG. DX 700 MW, già intestata formalmente ed in uso alla SI.ra resti definitivamente attribuita a Pt_1 quest'ultima con rinuncia da parte del SI. ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in merito Pt_2
e che il motociclo Harley Davidson M.C. TG AH 680 59 già intestato formalmente al SI. resti Pt_2 definitivamente attribuito a quest'ultimo con rinuncia da parte della SI.ra ad ogni pretesa e/o Pt_1 richiesta anche economica in merito;
14) I ricorrenti sono cointestatari del CONTO CORRENTE BANCARIO c/o ; la Controparte_1
SI.ra si incarica di estinguere il conto e delle pratiche per far confluire gli importi erogati a Pt_1 titolo di Assegno Unico nel nuovo conto che aprirà a sé intestato;
15) Le parti dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione/comproprietà da dividere;
16) Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del PASSAPORTO e dei documenti di viaggio e validi per l'espatrio per i minori, con iscrizione dei figli su quello di entrambi;
ferma la necessità del consenso di entrambi per ogni espatrio;
4
17) Le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4