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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/11/2024, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15801/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------ TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ROMANA GORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, Via Rizzoli n. 1/2, RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. Lorenza ERRANI e Astrid C.F._2
MERLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Bologna, in Via S. Stefano n. 30 RESISTENTE
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 novembre 2024.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE e si sono uniti in matrimonio a Bologna Parte_1 Controparte_1 il 7 marzo 1992. Dalla loro unione sono nati , l'8 luglio 1992, , il 13 maggio 1994 Per_1 Per_2 ed l'8 ottobre 1996. Per_3
***** Con ricorso depositato il 29 novembre 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) decorso il termine di legge, sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) sia dato atto che coniugi pagina 1 di 4 sono economicamente indipendenti e autosufficienti e conseguentemente nulla si disponga per il reciproco mantenimento;
d) sia dato atto che i figli sono tutti maggiorenni, indipendenti ed economicamente autosufficienti.
Si è costituita in giudizio la signora la quale non si è opposta alla CP_1 pronuncia di separazione e di divorzio, ma per il resto ha domandato che: a) sia disposta l'assegnazione della casa familiare, relative pertinenze e tutti gli arredi in proprio favore;
b) sia posto in capo al marito l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali relativi alla casa familiare ovvero -in caso di perdita della disponibilità di essa e/o di mancata assegnazione- di pagare il corrispettivo necessario per la disponibilità di altra abitazione analoga a quella attuale per dimensioni, pregio ed ubicazione, da reperirsi a cura della moglie e a spese del marito;
c) a far data dalla domanda, sia posto a carico del signor 'obbligo di versarle, a titolo di Pt_1 mantenimento, la somma mensile di 7.500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) il marito sia condannato a risarcirle la somma di 450.000,00 euro a per il danno biologico e alla persona nonché il danno morale ed esistenziale subiti. All'udienza del 28 marzo 2024, le parti sono comparse e hanno insistito nelle richieste formulate in atti, ivi compresa quella di immediata pronuncia parziale sul vincolo per la separazione. Con ordinanza del 20 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la Giudice:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Pt_1 titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di 7.000,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2024;
- ha respinto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla signora CP_1
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Con sentenza n. 1351/2024 pubblicata l'8 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Nelle more del giudizio le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 21 novembre 2024 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 1° ottobre 2024.
***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 dicembre 2023 e l'8 maggio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per pagina 2 di 4 consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Le richieste congiunte delle parti possono essere accolte. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non decidendo definitivamente, 1. dà atto che dichiara che -in esecuzione degli accordi già Parte_1 intercorsi tra i coniugi ai fini della separazione consensuale, con atto di compravendita in data 15 ottobre 2024 a ministero del Notaio Repertorio N. 9408 Persona_4
Fascicolo N. 8005- ha acquistato per il prezzo pagato di € 540.000,00 tramite società della quale è amministratore unico e socio ("White & Black Communications s.r.l.") l'appartamento scelto dalla moglie sito in San Lazzaro di Savena (BO) via Carlo Jussi n. 107/B e relative pertinenze distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al Fg. 17 Part. 1042 sub. 10 (appartamento e cantina), via Carlo Jussi 107/B, P. S1-T, Cat. A/2, Cl. 3 e Fg. 17 Part. 1043 sub. 3 (posto auto coperto), via Carlo Jussi 107/B, P. T, Cat. C/6, Cl.
1;
2. dà atto che le parti dichiarano che è stato attribuito a titolo gratuito l'usufrutto vitalizio a favore di sul suddetto immobile;
Controparte_1
3. dà atto che le parti dichiarano che il signor anche tramite società allo Pt_1 stesso afferenti, si è accollato e farà fronte a tutte le spese inerenti alla compravendita, ivi comprese quelle notarili, imposte, tasse, provvigioni di agenzia e ristrutturazione dell'immobile sino alla concorrenza dell'importo di € 650.000,00 (seicentocinquantamila); dichiarano altresì che hanno concordato che, ove non si raggiungesse la spesa complessiva di € 650.000,00, la differenza andrà versata dal signor anche tramite società allo stesso afferenti, a Pt_1 Controparte_1 nella modalità ritenuta più opportuna dalle parti entro il 14 gennaio 2025;
4. dà atto che le parti dichiarano che:
pagina 3 di 4 - è concessa alla signora la facoltà di occupare a titolo gratuito la casa CP_1 già coniugale di Via Castiglione n.103 sino alla data del 13 gennaio 2025, termine che dalle parti viene determinato essenziale per la riconsegna a delle Parte_1 due distinte unità immobiliari che la compongono;
- è stata prevista una penale determinata in € 1.000,00 giornalieri per il caso di ritardo dell'immissione nel possesso nel termine indicato;
- è stato convenuto che in tale eventuale ipotesi le somme dovute dalla signora a titolo di penale sono in parte qua compensate con l'importo mensile di CP_1 concorso nel suo mantenimento previsto con il provvedimento in data 20 aprile 2024; 5. dà atto che le parti hanno concordato che:
- trasferirà presso la sua nuova residenza di San Lazzaro di Controparte_1
Savena Via C. Jussi 107/B i beni mobili costituenti l'arredo della casa già coniugale di sua proprietà di cui a n. 12 fotografie sottoscritte dalle parti (cfr. allegato A alla memoria 21 novembre 2024 della resistente);
- terrà in suo possesso e custodia presso la sua nuova Controparte_1 residenza il mobile “A Bambocci”, la del '700 e n.11 quadri di Parte_2 Per_5
(questi ultimi ritratti in n. 5 fotografie sottoscritte: cfr. sub allegato B alla memoria 21 novembre 2024 della resistente) che le parti convengono che vadano e rimangano in proprietà indivisa dei loro figli , ed Per_2 Per_1 Per_3
6. dà atto che le parti hanno concordato che il signor continuerà a Pt_1 corrispondere alla signora la somma di € 7.000,00 disposta con ordinanza CP_1 del Tribunale in data 20 aprile 2024 a titolo di concorso nel suo mantenimento sino alla data della sentenza di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e in ogni caso sino al mese di novembre 2025.
7. dà atto che il signor si è impegnato ad acquistare, per sé, persone e/o Pt_1 società da nominare, dalla società “Simonetta Bianchini s.r.l.” a socio unico, che vende, i gioielli già individuati dalle parti come da fotografia da entrambe sottoscritta (allegato C alla memoria 21 novembre 2024 della resistente) per il complessivo prezzo concordato in € 300.000,00 da pagarsi:
- quanto ad € 50.000,00 con bonifico bancario entro il 21 novembre 2024;
- quanto ad € 110.000,00 il 30 giugno 2025 con bonifico bancario;
- quanto ad € 45.000,00 il 30 dicembre 2025 con bonifico bancario;
- quanto al saldo per € 95.000,00 il 30 giugno 2026 con bonifico bancario
8) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
9) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 27 novembre 2024.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------ TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ROMANA GORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, Via Rizzoli n. 1/2, RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. Lorenza ERRANI e Astrid C.F._2
MERLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Bologna, in Via S. Stefano n. 30 RESISTENTE
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 novembre 2024.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE e si sono uniti in matrimonio a Bologna Parte_1 Controparte_1 il 7 marzo 1992. Dalla loro unione sono nati , l'8 luglio 1992, , il 13 maggio 1994 Per_1 Per_2 ed l'8 ottobre 1996. Per_3
***** Con ricorso depositato il 29 novembre 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) decorso il termine di legge, sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) sia dato atto che coniugi pagina 1 di 4 sono economicamente indipendenti e autosufficienti e conseguentemente nulla si disponga per il reciproco mantenimento;
d) sia dato atto che i figli sono tutti maggiorenni, indipendenti ed economicamente autosufficienti.
Si è costituita in giudizio la signora la quale non si è opposta alla CP_1 pronuncia di separazione e di divorzio, ma per il resto ha domandato che: a) sia disposta l'assegnazione della casa familiare, relative pertinenze e tutti gli arredi in proprio favore;
b) sia posto in capo al marito l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali relativi alla casa familiare ovvero -in caso di perdita della disponibilità di essa e/o di mancata assegnazione- di pagare il corrispettivo necessario per la disponibilità di altra abitazione analoga a quella attuale per dimensioni, pregio ed ubicazione, da reperirsi a cura della moglie e a spese del marito;
c) a far data dalla domanda, sia posto a carico del signor 'obbligo di versarle, a titolo di Pt_1 mantenimento, la somma mensile di 7.500,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) il marito sia condannato a risarcirle la somma di 450.000,00 euro a per il danno biologico e alla persona nonché il danno morale ed esistenziale subiti. All'udienza del 28 marzo 2024, le parti sono comparse e hanno insistito nelle richieste formulate in atti, ivi compresa quella di immediata pronuncia parziale sul vincolo per la separazione. Con ordinanza del 20 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la Giudice:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Pt_1 titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di 7.000,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2024;
- ha respinto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla signora CP_1
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Con sentenza n. 1351/2024 pubblicata l'8 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Nelle more del giudizio le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 21 novembre 2024 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 1° ottobre 2024.
***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 dicembre 2023 e l'8 maggio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per pagina 2 di 4 consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Le richieste congiunte delle parti possono essere accolte. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non decidendo definitivamente, 1. dà atto che dichiara che -in esecuzione degli accordi già Parte_1 intercorsi tra i coniugi ai fini della separazione consensuale, con atto di compravendita in data 15 ottobre 2024 a ministero del Notaio Repertorio N. 9408 Persona_4
Fascicolo N. 8005- ha acquistato per il prezzo pagato di € 540.000,00 tramite società della quale è amministratore unico e socio ("White & Black Communications s.r.l.") l'appartamento scelto dalla moglie sito in San Lazzaro di Savena (BO) via Carlo Jussi n. 107/B e relative pertinenze distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al Fg. 17 Part. 1042 sub. 10 (appartamento e cantina), via Carlo Jussi 107/B, P. S1-T, Cat. A/2, Cl. 3 e Fg. 17 Part. 1043 sub. 3 (posto auto coperto), via Carlo Jussi 107/B, P. T, Cat. C/6, Cl.
1;
2. dà atto che le parti dichiarano che è stato attribuito a titolo gratuito l'usufrutto vitalizio a favore di sul suddetto immobile;
Controparte_1
3. dà atto che le parti dichiarano che il signor anche tramite società allo Pt_1 stesso afferenti, si è accollato e farà fronte a tutte le spese inerenti alla compravendita, ivi comprese quelle notarili, imposte, tasse, provvigioni di agenzia e ristrutturazione dell'immobile sino alla concorrenza dell'importo di € 650.000,00 (seicentocinquantamila); dichiarano altresì che hanno concordato che, ove non si raggiungesse la spesa complessiva di € 650.000,00, la differenza andrà versata dal signor anche tramite società allo stesso afferenti, a Pt_1 Controparte_1 nella modalità ritenuta più opportuna dalle parti entro il 14 gennaio 2025;
4. dà atto che le parti dichiarano che:
pagina 3 di 4 - è concessa alla signora la facoltà di occupare a titolo gratuito la casa CP_1 già coniugale di Via Castiglione n.103 sino alla data del 13 gennaio 2025, termine che dalle parti viene determinato essenziale per la riconsegna a delle Parte_1 due distinte unità immobiliari che la compongono;
- è stata prevista una penale determinata in € 1.000,00 giornalieri per il caso di ritardo dell'immissione nel possesso nel termine indicato;
- è stato convenuto che in tale eventuale ipotesi le somme dovute dalla signora a titolo di penale sono in parte qua compensate con l'importo mensile di CP_1 concorso nel suo mantenimento previsto con il provvedimento in data 20 aprile 2024; 5. dà atto che le parti hanno concordato che:
- trasferirà presso la sua nuova residenza di San Lazzaro di Controparte_1
Savena Via C. Jussi 107/B i beni mobili costituenti l'arredo della casa già coniugale di sua proprietà di cui a n. 12 fotografie sottoscritte dalle parti (cfr. allegato A alla memoria 21 novembre 2024 della resistente);
- terrà in suo possesso e custodia presso la sua nuova Controparte_1 residenza il mobile “A Bambocci”, la del '700 e n.11 quadri di Parte_2 Per_5
(questi ultimi ritratti in n. 5 fotografie sottoscritte: cfr. sub allegato B alla memoria 21 novembre 2024 della resistente) che le parti convengono che vadano e rimangano in proprietà indivisa dei loro figli , ed Per_2 Per_1 Per_3
6. dà atto che le parti hanno concordato che il signor continuerà a Pt_1 corrispondere alla signora la somma di € 7.000,00 disposta con ordinanza CP_1 del Tribunale in data 20 aprile 2024 a titolo di concorso nel suo mantenimento sino alla data della sentenza di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e in ogni caso sino al mese di novembre 2025.
7. dà atto che il signor si è impegnato ad acquistare, per sé, persone e/o Pt_1 società da nominare, dalla società “Simonetta Bianchini s.r.l.” a socio unico, che vende, i gioielli già individuati dalle parti come da fotografia da entrambe sottoscritta (allegato C alla memoria 21 novembre 2024 della resistente) per il complessivo prezzo concordato in € 300.000,00 da pagarsi:
- quanto ad € 50.000,00 con bonifico bancario entro il 21 novembre 2024;
- quanto ad € 110.000,00 il 30 giugno 2025 con bonifico bancario;
- quanto ad € 45.000,00 il 30 dicembre 2025 con bonifico bancario;
- quanto al saldo per € 95.000,00 il 30 giugno 2026 con bonifico bancario
8) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
9) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 27 novembre 2024.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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