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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2098/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile in grado di appello iscritto al n. r.g. cont. 2098/2021
promosso da:
CF: Parte_1 C.F._1
C.F.: (in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2
e ) Per_1 Persona_2
.F.: (in proprio e quale legale Parte_3 CodiceFiscale_3
rapp.te della ) Controparte_1
C.F.: (in proprio e quale Parte_4 CodiceFiscale_4
erede di e ) Per_1 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SOPRANO RAFFAELE
nei confronti di pagina 1 di 3 (GIA' CF: , rappresentata Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. SARDI RENATO
e di
CF: CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 06.03.2025, concesso alle parti con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 23.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale in presenza del giorno 26.06.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 cpc.
Nonostante la tempestiva comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale in presenza del 26.06.2025 nessuna parte compariva.
La causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 27.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile in grado di appello iscritto al n. r.g. cont. 2098/2021
promosso da:
CF: Parte_1 C.F._1
C.F.: (in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2
e ) Per_1 Persona_2
.F.: (in proprio e quale legale Parte_3 CodiceFiscale_3
rapp.te della ) Controparte_1
C.F.: (in proprio e quale Parte_4 CodiceFiscale_4
erede di e ) Per_1 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SOPRANO RAFFAELE
nei confronti di pagina 1 di 3 (GIA' CF: , rappresentata Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. SARDI RENATO
e di
CF: CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 06.03.2025, concesso alle parti con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 23.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale in presenza del giorno 26.06.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 cpc.
Nonostante la tempestiva comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale in presenza del 26.06.2025 nessuna parte compariva.
La causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 27.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3