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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.612/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 3.2. 2023 da:
Email_1
(C.F.: ) C.F._1 quale procuratrice generale di ato ad Arzignano il 03 Parte_1 agosto 1939 e residente a [...] (C.F. ), in virtu' della procura generale rilasciata in data 03 CodiceFiscale_2 agosto 2022 con atto a ministero del Notaio dott. di EN (rep. Persona_1
48.880; raccolta 19.864) rappresentata e difesa dall'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO (C.F. C.F._3
parte attrice
CONTRO
CP_1
(C.F.: ), C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv.MARCHETTI CLARA (C.F.: ) , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._5
VIA TORRICELLA 40/7 36028 ROSSANO VENETO
parte convenuta
In punto : revocazione di donazione conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE Nel merito: accertare e dichiarare che sussistono i presupposti di cui all'art. 801 c.c. per la revocazione delle donazioni disposte dal IG. in favore del figlio IG. dichiarare Parte_1 CP_1 dunque la revocazione degli atti di donazione del 22 febbraio 2006 e del 03 agosto 2014 per effetto dei quali il IG. ha disposto il trasferimento in favore del figlio, l'odierno convenuto Parte_1
- -, del diritto di piena ed esclusiva proprietà sui beni come di CP_1 CodiceFiscale_6 seguito identificati: n Comune di AR ER - Catasto Fabbricati . Foglio III mappali numeri 501 sub 2 - Cat. A/3 - cl.
4. cons. vani 5,5 - Rendita euro 411,87; 500 sub. 2 . cat. C/6 - cl.
3 - conti mq 17 .-
Rendita 20,19; - 500 sub 3 cat. /6, cons. mq. 18 - rendita 21.38; 500 sub 5 - cat. C/6 - cl. 3 cons. mq 23 - sup cat. Mq 25 - rendita 27,32; 500 sub 6 cat. C/6 cl.
3 - cons. mq. 16 sup. cat. Mq 20 - rendita euro
19,01; 500 sub 8 cat. C/2 cl. 2 cons. mq 33 .- sup. cat. Mq 43 - rendita euro 30,68'; mapp. 500 sub 10; oltre alle proporzionali quote di comproprietà - per il m. n. 501 - sul terreno coperto e scoperto del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare donata, sulle pareti comuni e servizi dello stesso e in particolare sul mappale numero 501 sub 1 - bene comune non sensibile - corte comune e centrale termica comune - ai mm. nn. 501 sub 2 e sub 3; e per il mappale n. 500 - sul terreno coperto e scoperto del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari donate, sulle parti comune e servizi dello stesso e in particolare sul mappale numero 500 sub 7 - bene comune non sensibile scale e corte comune a tutti i sub;
Per effetto di detta declaratoria accertare e dichiarare che il diritto di piena proprietà sui beni sopraindicati appartiene esclusivamente al IG. Parte_1 Disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Condannare il convenuto a rilasciare gli immobili sopraindicati, in favore dell'attore, liberi CP_1 da cose e persone, anche interposte.
In via istruttoria: si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale del convenuto CP_1
alla prova per testimoni, con i capitoli di prova già formulati nella seconda memoria ex art. 183
[...] comma VI c.p.c., non ammessi: 1) “Vero che nel corso del 2022 il IG. ha più volte offeso la madre qualificandola con CP_1 l'epiteto di 'puttana''';
2) “Vero che nel corso del 2022 il IG. ha minacciato il padre, in occasione dei CP_1 loro incontri all'interno del giardino comune dell'immobile di loro proprietà, e nelle occasioni in cui ha visto il padre affacciato al balcone, affermando di volerlo uccidere (“ti uccido”)”;
3) “Vero che nel 2022 il IG. ha disattivato il collegamento con il cancello carraio dei CP_1 pulsanti di azionamento presenti rispettivamente all'interno dell'abitazione del padre e nell'area esterna condominiale”;
4) “Vero che il IG. nel corso del 2022 e anche nel corso del corrente anno ha continuato ad CP_1 utilizzare il cancello carraio che immette nell'area comune dell'abitazione tramite i telecomandi che il convenuto e i familiari dello stesso hanno a loro disposizione”;
5) “Vero che nel corso del 2022, ha rifiutato di aderire alle richieste formulate dalla madre CP_1
e dal padre volte ad ottenere la consegna di un telecomando per l'apertura del cancello carraio”;
6) “Vero che nel corso del 2022 il IG. ha più volte inveito contro gli assistenti sociali che CP_1 portano assistenza al padre, intimando loro di non parcheggiare i loro automezzi in prossimità del cancello carraio e rifiutando altresì di aprire detto cancello per consentire loro di accedere al cortile comune dell'abitazione”;
2 7) “Vero che nel corso del 2022 il IG. ha più volte inveito contro il IG. CP_1 Controparte_2 OT dell'attore che fa visita allo zio, intimandogli di non parcheggiare in prossimità del cancello carraio e rifiutando di aprirlo per consentire al cugino di accedere al cortile comune dell'abitazione”;
8) “Vero che nel marzo 2022 la IG.ra ha prelevato dalla cantina dell'abitazione di Testimone_1
AR ER, promiscua con il convenuto, la propria bottiglia di aranciata, rappresentata dalla fotografia prodotta sub doc. 19 che si esibisce al teste”;
9) “Vero che, una volta aperta la bottiglia, la IG.ra ha percepito un odore di acido”; _1
10) “Vero che il contenuto della bottiglia di cui ai capitoli che precede è stato analizzato e che è risultato che all'aranciata era stata aggiunto dello shampoo”;
11) “Vero che durante la notte tra il 01 e il 02 luglio 2022, il IG. ha registrato un Parte_1 mancamento che lo ha fatto cadere a terra”;
12) “Vero che la IG.ra , non è riuscita a sollevare il IG. da terra e ha Testimone_1 Parte_1 quindi provveduto a richiedere aiuto al figlio ”; CP_1
13) “Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede la IG.ra ha più volte suonato Testimone_1 il campanello dell'abitazione del figlio, battendo altresì la porta e il vetro della finestra con i pugni ed urlando il nome ' senza che nessuno le abbia risposto”; CP_1
14) “Vero che all'interno dell'abitazione del convenuto le luci erano accese e che in particolare risultava accesa la luce dell'ingresso e della cucina”;
15) “Vero che la IG.ra ha allora chiamato al telefono il figlio abitante a Cornedo, il _1 ER quale ha fatto intervenire un proprio conoscente, abitante vicino di casa dei genitori, il IGnor Tes_2
e poi ha personalmente raggiunto l'abitazione dei genitori allertando altresì l'autoambulanza per i
[...] soccorsi”;
16) “Vero che anche il IG. giunto presso l'abitazione del padre, ha notato le luci Tes_3 dell'abitazione del convenuto stabilmente accese ed ha visto affacciato alla finestra della casetta in legno il figlio di;
CP_1 Controparte_3
17) “Vero che gli operatori del SUEM, giunti a seguito della chiamata di soccorso, indicata nei capitoli che precedono, hanno dovuto lasciare il loro mezzo all'esterno dell'abitazione e accedere tramite il cancello perdonale per soccorrere l'attore”;
18) “Vero che a seguito dell'intervento dell'Autoambulanza il IG. è stato portato in Parte_1 pronto soccorso e quindi ricoverato dapprima a EN e poi a Valdagno fino al 15.07.2022”;
19) “Vero che dopo le dimissioni l'attore e la moglie hanno deciso di trasferirsi in affitto in altra abitazione, sita a Castelgomberto nelle vicinanze dell'abitazione del figlio . ER
Si indicano come testimoni sui capitoli che precedono: di Cornedo Vicentino, Tes_3 [...]
di Castelgomberto;
di AR ER;
di Testimone_4 Testimone_2 Controparte_2
Castegnero; di Castelgomberto. Testimone_5
*
Si chiede, infine, una perizia medico - legale sulla persona dell'attore per determinare lo stato di salute dello stesso, le patologie da cui egli è affetto, l'epoca e le cause dell'insorgenza e lo stato attuale del IG. anche sotto il profilo psicologico e psichiatrico. Parte_1
*
3 Con richiesta dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa, cui integralmente ci si richiama, non sussistendo in particolare nella fattispecie in esame i presupposti richiesti dall'art. 801 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: senza voler assumere oneri probatori che non spettano, essendo preciso onere di controparte fornire compiuta prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese, ammettersi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) Vero che l'impianto di illuminazione interno della casa di abitazione di proprietà del Sig. CP_1 sita in Via Stoccheri n. 11/B a AR ER (VI), è dotato di luci di cortesia con sensore di
[...] movimento;
2) Vero che le luci di cortesia di cui al capitolo 1) sono ubicate nella cucina, nel salotto, nelle due camere da letto e nel bagno dell'abitazione del Sig. come da documentazione fotografica CP_1 che Le viene esibita (esibire al teste doc. 2 fascicolo parte convenuta);
3) Vero che le luci di cortesia di cui ai precedenti capitoli 1) e 2) rimangono accese in modo stabile di notte;
4) Vero che a far data dal 03.02.2022 e quantomeno sino al mese di luglio 2022, il Sig. la CP_1 sera, prima di andare a dormire, assumeva una compressa da 100 mg di “ e 20 gocce di Parte_2
“Talofen”, come da documentazione che Le viene esibita (esibire al teste doc. 3 fascicolo parte convenuta);
5) Vero che a far data dal 12.05.2022 e quantomeno sino al mese di luglio 2022 il Sig. la CP_1 sera, prima di andare a dormire, assumeva una compressa di “Stilnox”, come da documentazione che Le viene esibita (esibire al teste doc. 3 fascicolo parte convenuta);
6) Vero o non vero che i Sig.ri e permettono al Sig.ri e Parte_1 Testimone_1 CP_1 alla di lui moglie di andarli a trovare e/o di entrare in casa loro. Parte_3
Si indicano a testi: residente in 36076 AR ER (VI) Contrada Fonzerga n. 8; Testimone_6 residente in 36076 AR ER (VI) Via Stoccheri n. 11/B; Controparte_3 Testimone_7 residente in 36076 AR ER (VI) Contrada Menarini n. 32. Nell'opporsi alle istanze istruttorie di controparte per i motivi già dedotti in atti, si chiede, nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testi indicati a prova diretta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, premesso :
-che (classe 1939, anni, invalido e ipovedente) in data 22 Parte_1 febbraio 2006, con atto di donazione stipulato per atto pubblico del Notaio dott.
(rep. 13.836; raccolta 5.260) aveva trasferito al figlio il Persona_3 CP_1 diritto di nuda proprietà su immobili siti in Comune di AR ER (unità al piano terra occupata dal figlio e famiglia , mentre l'attore e la moglie Testimone_1 occupavano l'unità sita al piano primo);
-che in data 28 maggio 2014, con atto a ministero del Notaio dott. , Persona_3 sempre a titolo gratuito e per spirito di liberalità, l'attore aveva rinunciato al diritto di usufrutto sui beni sopraindicati, già oggetto dell'atto di donazione del 22 febbraio 2006, oltre che sul mappale 500 sub 10, cat. C/2 cl. 2 cons. mq 59 - recensita 54,85,
4 consentendo in tal modo al figlio di consolidare l'acquisizione del CP_1 diritto di piena ed esclusiva proprietà sui beni immobili oggetto di donazione;
tutto ciò premesso, esponeva che “Se, negli anni scorsi, il donatario aveva dimostrato indifferenza verso i genitori, con alcune isolate offese del convenuto verso il padre (e la madre), da ultimo, invece, il convenuto ha integrato, ai danni dell'anziano padre, gravi condotte illecite”, tali da fondare la domanda di revocazione delle donazioni per ingratitudine. In particolare, parte attrice esponeva che , come narrato nelle querele allegate:
- alla fine di aprile 2022 aveva aggredito la madre, rivolgendo alla CP_1 stessa e al padre offese e minacce di morte: 'puttana - puttana - se succede qualcosa ad il primo maggio, che ha detto che si uccide, prima ammazzo mio CP_3 padre e poi ammazzo te'; inoltre 'usciva dal garage, sbattendo forte il CP_1 portone rompendone il vetro';
-il convenuto, oltre ad aver reso inservibile, per l' attore, il cancello carraio di accesso all'immobile, ha 'imposto agli assistenti sociali del comune di AR ER ogni volta che vengono a casa nostra per accudire il IGnor di Parte_1 parcheggiare la propria autovettura lontano dall'abitazione, non volendo che il veicolo entri nell'area condominiale nè che lo stesso sia parcheggiato dinnanzi al cancello carraio”;
- alla fine di marzo 2022 era stata ritrovata dall'attore nella cantina, promiscua con il convenuto, una bottiglia di aranciata con il tappo allentato, pur essendo ancora presente il IGillo di sicurezza: '…una volta aperto sentivo un forte odore di acido e nel fondo della bottiglia vi era un pezzo di nastro, come per identificare la bottiglia dalle altre, pertanto non la vedevo e su conIGlio di voi Carabinieri, mio figlio ER
(il fratello del convenuto) faceva analizzare la bottiglia dalla casa produttrice e l'esito è stato che all'interno dell'aranciata era stato messo dello shampoo o materiale similare non imputabile alla casa madre …Posso precisare che tutti possono accedere alla cantina ma le casse di aranciata vengono consumate solo da me a da mio OT …'. CP_2
-in data 01 luglio 2022 l'attore verso le ore 24.00 era caduto a terra e la moglie non riuscendo ad alzare il marito da sola, si era recata dal figlio al piano CP_1 sottostante, per chiedere aiuto, suonando il campanello molteplici volte ma 'dall'abitazione non usciva nessuno sebbene all'interno le luci erano accese. … 'verso le 0.50 circa arrivata l'ambulanza i cui operatori sono stati costretti ad accedere al cancello pedonale poiché il cancello carraio risulta ancora staccato come denunciato in data 04 maggio 2022. Quindi con difficoltà salivano nell'appartamento e prestavano le cure a mio marito. Dopo averlo imballato lo portavano giù dalle scale, uscendo dal cancello pedonale e caricandolo nell'ambulanza per tutto il tempo è rimasta fuori non potendo accedere dal cancello carraio.'; la denunciante precisava che doveva essere presente CP_1 nell'abitazione in quanto, come constatato dalla querelante, 'quando sono scesa da mio figlio , prima di suonare, notava che la luce della sala era accesa, così CP_1
5 suonavo il campanello molte volte, bussando anche sui vetri della finestra per farmi sentire e gridando Parte_4
- tali circostanze sono state confermate anche dal IG. 'quando sono Tes_3 arrivato a casa dei miei genitori notavo fin da subito che all'interno dell'abitazione di mio fratello la luce della cucina era accesa. Mio fratello e la sua CP_1 CP_1 famiglia non sono mai usciti a sincerarsi di quanto stava accadendo. Finchè aspettavo l'ambulanza notavo mio OT (figlio dell'odierno convenuto) CP_3 che era fuori dalla sua stanza che è posta sopra i garage, ma lo stesso non si è mai avvicinato per chiedermi che cosa stesse accadendo'.
- nei giorni successivi la IG.ra aveva provato ad interpellare il convenuto _1 circa le ragioni della mancata risposta alla richiesta di soccorso, e quest'ultimo, con fare sbrigativo e sgarbato, le aveva risposto che a quell'ora stava dormendo;
-anche nei mesi successivi, l'attore aveva subito ulteriori offese da parte del figlio in occasione di ogni incontro, tant'è che il IG. e la moglie avevano Parte_1 deciso di trasferirsi a vivere in altra abitazione, lasciando la casa di loro proprietà, e al fine di non avere ulteriori ragioni di contatto con il figlio . CP_1
Per tutte tali ragioni la parte attrice chiedeva la revocazione delle donazioni, formulando le domande sopra epigrafate.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva che nessuno degli episodi per come genericamente riportati da controparte era tale da integrare quella “grave ingiuria”, intesa nel senso sopra detto, richiesta dall'art. 801 c.c. per potersi dar luogo alla revoca della donazione, perché: le asserite aggressioni verbali e minacce erano estremamente generiche;
la richiesta, formulata dal convenuto, di non posteggiare le vetture dinnanzi al cancello carraio di accesso all'immobile condominiale di Via Stoccheri n. 11/B a AR ER non poteva essere considerata lesiva dell'onore ed il decoro del donante rivelando quindi un sentimento di ingratitudine verso lo stesso. Il convenuto evidenziava che l'inasprirsi dei rapporti era derivato da comportamenti ingiuriosi e riprovevoli in più occasioni tenuti dai genitori nei confronti suoi e della moglie , episodi più volte segnalati anche ai Parte_3
Carabinieri della Stazione di AR ER.
Quanto all'episodio e del 01.07.2022 allorquando, a detta di controparte, l'odierno convenuto si sarebbe rifiutato di prestare assistenza al padre in una situazione di grave pericolo per la sua salute ed incolumità, contestava l'assunto attoreo secondo cui egli non avrebbe volontariamente risposto alla richiesta di soccorso seppur sveglio ed in casa, affermava che egli , per i gravi problemi depressivi che da alcuni anni lo affliggono provocandogli ansia ed insonnia, assume quotidianamente taluni psico-farmaci ad effetto sedativo, tale da impedirgli di sentire campanello o richieste di aiuto;
quanto al fatto che le luci all'interno dell'abitazione di parte convenuta erano accese, affermava che l'illuminazione interna dell'abitazione del Sig. CP_1
è dotata di un sensore di movimento che rileva non solo la presenza delle
[...] persone, ma anche di animali domestici come il gatto di casa.
6 Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili perché relative a circostanze generiche o irrilevanti. Infatti il cap. 1 riguarda offese verso la madre, che è in causa solo come procuratrice del padre e non è parte donante. Il capitolo 2 è generico, e dall'unica frase contestualizzata, riportata nell'atto di citazione (“- se succede qualcosa ad il primo maggio, che ha detto che si CP_3 uccide, prima ammazzo mio padre e poi ammazzo te') si desume che la minaccia è collegata a timore per incolumità del figlio ed evidentemente si ricollega a qualche screzio tra il proprio figlio e i nonni, odierni attori. I capitoli seguenti sono generici al punto tale da non consentire prova contraria, inoltre i capitoli riguardanti il cancello possono attenere alla legittima pretesa a che i veicoli non vengano parcheggiati in modo da impedire il passaggio, quindi a semplici contrasti di vicinato. I capitoli relativi alla bottiglia di aranciata non sono riconducibili con certezza a condotte del convenuto e, comunque, nella relativa denuncia ai Carabinieri la IGnora aveva dichiarato che l'aranciata viene bevuta solo da lei e dal OT _1
, non dall'attore, quindi l'eventuale adulterazione, se esistente e posta in CP_2 essere dal convenuto, non era finalizzata a nuocere all'attore- donante. La mancata assistenza nella notte in cui il padre aveva avuto il malore poteva essere spiegata con il sonno pesante indotto dai farmaci che il convenuto assume contro la depressione (doc. 3 e 5 : certificati medici e del Dipartimento Salute Mentale) . Infine il fatto che le luci nella casa del convenuto fossero accese, nella notte in cui il padre aveva bisogno di aiuto, può essere ricondotto, come allegato dal convenuto stesso, al funzionamento automatico delle luci a sensore, attivabile anche dal passaggio di animali domestici, o al fatto che, come riferito da e Tes_3 riportato in atto di citazione, era sveglio il OT , figlio del convenuto. CP_3
In conclusione, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione prodotta non risulta alcuno specifico episodio di ingiuria grave deliberatamente diretto dal donatario al donante, ma un quadro di grave deterioramento dei rapporti familiari. D'altra parte dalla relazione rilasciata dal Comandante della Stazione Carabinieri di AR ER, prodotta dal convenuto sub doc. 4, risulta che nel 2021 (quindi antecedentemente ai fatti segnalati da parte attrice, che datano dal 2022) era stato proprio il convenuto, unitamente alla moglie, a rivolgersi ai Carabinieri lamentando di subire ingiurie da parte del padre e chiedendo il loro intervento per mediare con i genitori e trovare un accordo bonario. Scrive infatti il Comandante:
7 Per costante giurisprudenza l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016 ez. 2, Sentenza n. 7487 del 31/03/201 1 Sez. 2 - , Ordinanza n. 32682 del 16/12/2024 ). Nel caso di specie manca, da parte attorea, l' esplicitazione in maniera puntuale e circostanziata, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici, dei fatti che avrebbero costituito ingiuria grave o aggressione al patrimonio morale del donante, mentre emerge una situazione di grave conflittualità determinata anche dai rapporti di vicinato, conflittualità cui non è possibile escludere qualche contribuito anche da parte dei genitori, situazione che, per quanto deplorevole, non appare integrare, in capo al convenuto, i presupposti dell'ingratitudine che legittima la revocazione della donazione. Manca anche il presupposto della esteriorizzazione sociale del sentimento di avversione, visto che secondo quanto allegato le offese non avvenivano in presenza di terze persone estranee alla famiglia. Le domande attoree vanno pertanto rigettate. Tuttavia, vista la particolarità della lite, i rapporti di strettissima parentela tra le parti, e considerato il comprensibile dispiacere dei genitori per la situazione creatasi, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese.
Così deciso in EN il 31.3.2025 8 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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