Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
2431/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 2431/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (C.F. ), nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 04.12.1992, cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Roberto Rapicano, del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Castellammare di Stabia (NA), viale Europa n. 204/D
E
, (C.F. nato a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 16.05.1991, cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella entrambi del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio legale MC LEGAL MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI in Sorrento (NA), al Corso Italia n. 261 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti:
PM: In data 15.05.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024 e Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 23.10.2014 in Sorrento.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio civile in data 23.10.2014 in Sorrento (NA) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di Sorrento (NA), atto n.396, parte 1;
2. che dalla loro unione era nato un figlio: in data 27.11.2014 a Persona_1
Napoli;
4. che erano separati sin dal 03.02.2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 361/2023, a seguito della comparizione degli stessi in data 22 dicembre 2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che entrambi i coniugi, ad oggi, convivono con nuovi partner presso le rispettive residenze;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio mantenendo le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 14.04.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 15.05.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio civile (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte I del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto dai procuratori delle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta, bensì di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (22.12.2022) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione reddituale depositata in atti è emerso che lavora come spa manager presso una Parte_1 struttura alberghiera ed ha dichiarato redditi lordi da lavoro a tempo determinato pari a € 13.117,17 per l'anno 2021; mentre lavora come charter Controparte_1 presso una cooperativa ed ha dichiarato redditi lordi da lavoro a tempo determinato pari a € 10.034,39 per l'anno 2021, €17.253,00 per l'anno 2022 ed €23.544,00 per il 2023; inoltre, entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e pertanto hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento in proprio favore.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in Sorrento (NA) in data 23.10.2014 da nata a [...], in data [...] Parte_1
e nato a [...], in data [...] (atto n. 396, Controparte_1 parte I, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sorrento, anno 2014); B. affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
C. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; D. il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico, il Sig. farà visita al figlio due Controparte_1 pomeriggi a settimana, accompagnandolo alle attività extrascolastiche e sportive. Durante i fine settimana, i genitori si alterneranno tenendo con sé il figlio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. b) durante le vacanze natalizie, il Sig. avrà diritto di Controparte_1 trascorrere col figlio - ad anni alterni con la Sig.ra - il periodo dal Parte_1
24 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, il Sig. avrà diritto di Controparte_1 trascorrere col figlio - ad anni alterni con la Sig.ra - la domenica Parte_1 di Pasqua o il lunedì in Abis;
d) durante l'estate, a causa del lavoro, il sig. non ha orari Controparte_1 prevedibili. Per questo non è in grado garantire l'adempimento del diritto di visita e del pernotto in giorni e orari prestabiliti. La sig.ra prende atto di tali problematiche e dichiara di non avere Parte_1 difficoltà a variare giorni e orari di visita e di pernotto, sempre previa comunicazione del entro un congruo termine e Controparte_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici del minore;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori si alterneranno tenendo con sé il figlio e dividendosi equamente le altre festività e i “ponti” infrannuali;
E. conserverà la propria residenza presso la casa coniugale di sua Parte_1 proprietà sita in Sorrento (NA) alla Via Campitiello n.3, ove vi risiederà con il figlio Persona_1
F. pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio minore, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) - somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT - che dovrà essere versato entro il giorno 7 (sette) di ogni mese sino a che non sarà Persona_1 economicamente autosufficiente. contribuirà nella misura Controparte_1 del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio, previamente concordate con la sig. ; terrà a proprio carico o rimborserà Pt_1
a per il caso di anticipazione, il 50% delle seguenti spese: spese Parte_1 scolastiche, di istruzione e di formazione;
spese mediche;
ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo;
G. dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra; H. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
I. Nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato