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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7650 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 1321/2023 del 5.5.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di appello dall'avv. Parte_1
D. L. Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Torre Annunziata C.so
Umberto;
APPELLANTE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. A. Braccagni Controparte_1 Persona_1
Maggiali come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze Via Frà Bartolomeo;
APPELLATO
E
, quale erede di , rappresentato e difeso dall'avv. A. Manco come da CP_2 Persona_1 procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze in via Frà Bartolomeo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) riformare la sentenza n. 1231/2023 del 05.05.2023 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Firenze e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:b) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. ai sensi del Persona_1 combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. per i fatti summenzionati e per l'effetto: c) condannare il sig. al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre IVA, ottenuta dalla Persona_1
1 differenza tra la somma già incassata dalla società (€ 1.500,00) e l'importo Parte_2 che avrebbe dovuto incassare per effetto della corretta esecuzione del contratto tra le parti (€
4.000,00); d) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
: Rigettare integralmente l'appello proposto dall' , perché CP_2 Parte_3 infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
: Rigettare integralmente l'appello proposto dall' , Controparte_1 Parte_3 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge, ove occorrer possa per entrambi i giudizi. Il difensore si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la propria domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, imputabile a Per_1
in quanto questi, in violazione dell'esclusiva contrattualmente garantita all
[...] [...]
fino al 31/12/2019, aveva conferito altro incarico all'agenzia Gruppo S.E.I., tramite la Parte_4 quale aveva poi alienato l'immobile per il prezzo di euro 185.000.
Formulava i seguenti motivi di appello:
1. Errata qualificazione dell'inadempimento del quale inadempimento precontrattuale, Per_1 anziché contrattuale (ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c), e sull'incarico di esclusiva;
2. Erroneità del ritenuto carattere satisfattivo del versamento della somma di euro 1500,00, trattandosi di un importo insufficiente visto il disposto dell'art. 2 del contratto;
3. Inversione dell'onere della prova da parte del g.d.p. gravando quest'ultimo in capo al convenuto, che avrebbe dovuto provare la ragione per cui non aveva inteso rispettare l'accordo raggiunto con l'agenzia. La prova che l'attività di mediazione era stata svolta era stata comunque raggiunta in ragione dell'avvenuto pagamento di euro 1500 da parte del
; Per_1
Si costituiva in giudizio , quale erede del , aderendo in sostanza Controparte_1 Persona_1 alla ricostruzione effettuata dal g.d.p. il quale correttamente aveva deciso, in quanto ben avrebbe potuto qualificare diversamente la domanda. Ribadiva in ogni caso quanto già affermato nel giudizio di primo grado in relazione alla nullità ed inefficacia, in quanto vessatoria, della clausola di cui all'art. 2 del contratto.
2 Si costituiva inoltre in giudizio anche quale erede del , formulando CP_2 Persona_1 difese analoghe.
La causa all'udienza del 29.1.2025 è stata discussa oralmente dalle parti e riservata in decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies u.c. c.p.c. .
***
Tanto premesso l'appello è infondato, e va dunque respinto, pur se la domanda a suo tempo proposta da va rigettata per ragioni diverse rispetto a quelle indicate da g.d.p. Parte_1 nella sentenza impugnata.
Con riferimento al motivo di appello relativo alla ritenuta erroneità della qualificazione giuridica della domanda effettuata dal g.d.p. (in termini di responsabilità precontrattuale anziché contrattuale), la questione è priva di rilievo pratico. Infatti dalla confusa motivazione della sentenza impugnata non si evince che il g.d.p. abbia ricondotto una qualche conseguenza a tale diversa qualificazione effettuata, apparendo piuttosto che il fondamento del rigetto della domanda attrice sia consistito nel fatto che quella posta dall'art. 2 del contratto costituisse una penale manifestamente eccessiva, in relazione alle attività concretamente provate come svolte dall'agenzia immobiliare.
Tuttavia la controversia avrebbe potuto/dovuto essere risolta, sulla base della ragione più liquida, con l'accoglimento dell'eccezione di nullità/inefficacia della clausola contrattuale, in quanto vessatoria, sollevata dal in primo grado, e riproposta nel presente grado di giudizio. Per_1
Il g.d.p. infatti, pur avendo fatto riferimento in motivazione al profilo relativo alla vessatorietà della clausola contrattuale, richiamando una sentenza della Corte d'appello di Salerno, non ne ha poi tratto alcuna conseguenza, non pronunciandosi alfine sul carattere vessatorio o meno di essa.
La clausola in questione prevede che: “il venditore fino alla scadenza si impegna a non revocare l'incarico e a non avvalersi per la vendita dell'immobile di altre agenzie immobiliari, ne a venderlo direttamente. La violazione di tale obbligo comporta il pagamento del compenso di mediazione.”.
Essa non reca doppia sottoscrizione (v. contratto di mediazione in atti).
Essendo pacifico che il fosse un consumatore e l'agenzia un professionista, e quindi essendo Per_1 pacifica l'applicabilità nel caso di specie del codice del consumo, la clausola in discussione è senza dubbio vessatoria, creando un significativo squilibrio nei rapporti e nelle obbligazioni tra le parti.
Essa infatti limita, oltre al diritto di recesso, tramite il patto di esclusiva la libertà contrattuale del consumatore nei confronti dei terzi, collegando inoltre a tale vincolo una penale, pari all'intera provvigione dovuta in ipotesi di alienazione a prezzo pieno dell'immobile, del tutto disgiunta ed indipendente dalle attività, spese, etc., svolte e/o sostenute dall'agenzia immobiliare per l'espletamento dell'incarico. Il tutto con una clausola ad esclusivo favore del professionista, che non risulta bilanciata - la parte appellante non ha del resto mai allegato alcunché sul punto) - da
3 un qualche beneficio o diritto, in capo al consumatore, che possa porsi in termini di corrispettività rispetto a tali onerose obbligazioni assunte.
Vale la pena di ricordare, al riguardo, che l'elenco delle clausole che si presumono vessatorie effettuata dall'art. 33 c. 2 del codice di consumo non è tassativo, a differenza dell'elencazione effettuata dall'art. 1341 c.c. per l'ipotesi di rapporti non coinvolgenti un consumatore. Tuttavia è evidente che una clausola, considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (che tali considera le clausole che pongono restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi), tanto più possa essere fatta rientrare tra quelle che si presumono vessatorie ex art. 33 c. 2 del codice del consumo
(v. del resto al riguardo Cass. n. 673 del 2024 laddove si afferma indirettamente, ma in modo chiaro, il carattere vessatorio di una clausola analoga, ove non oggetto di specifica contrattazione).
Nel caso di specie l'agenzia immobiliare non ha dedotto e provato che la clausola sia stata oggetto di trattativa con il consumatore in sede di stipula, e ciò tanto più avrebbe dovuto fare visto che essa è inserita in un modulo già predisposto dal professionista (art. 33 c. 5 codice consumo).
All'accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola di cui art. 2 del contratto di mediazione, in quanto vessatoria, consegue quindi il rigetto della domanda formulata dall'agenzia immobiliare in primo grado in quanto fondata sulla predetta clausola.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria. Si effettua tuttavia una liquidazione unitaria, considerando cioè gli eredi come una unica parte quali essi in effetti Per_1 sono, quali eredi del , e dividendo poi il compenso per due, in quanto non si comprende Per_1
l'utilità di una duplice costituzione separata degli stessi con diversi difensori, con la proposizione di difese sostanzialmente identiche, tra l'altro con due difensori aventi studio legale nel medesimo luogo. Duplice costituzione che finisce per aggravare senza ragione la posizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Rigetta l'appello, con la diversa motivazione di cui sopra;
II. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, di cui € 1.000,00, oltre RSG, iva e cpa come per legge, in favore di e da Controparte_1 distrarre, ed € 1.000,00 in favore di , da versare in favore dello Stato Italiano;
CP_2
III. Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater dpr n.115 del 2002.
Firenze, il 16.2.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7650 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 1321/2023 del 5.5.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di appello dall'avv. Parte_1
D. L. Matrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Torre Annunziata C.so
Umberto;
APPELLANTE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. A. Braccagni Controparte_1 Persona_1
Maggiali come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze Via Frà Bartolomeo;
APPELLATO
E
, quale erede di , rappresentato e difeso dall'avv. A. Manco come da CP_2 Persona_1 procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze in via Frà Bartolomeo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) riformare la sentenza n. 1231/2023 del 05.05.2023 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Firenze e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:b) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. ai sensi del Persona_1 combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. per i fatti summenzionati e per l'effetto: c) condannare il sig. al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre IVA, ottenuta dalla Persona_1
1 differenza tra la somma già incassata dalla società (€ 1.500,00) e l'importo Parte_2 che avrebbe dovuto incassare per effetto della corretta esecuzione del contratto tra le parti (€
4.000,00); d) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
: Rigettare integralmente l'appello proposto dall' , perché CP_2 Parte_3 infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
: Rigettare integralmente l'appello proposto dall' , Controparte_1 Parte_3 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge, ove occorrer possa per entrambi i giudizi. Il difensore si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la propria domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, imputabile a Per_1
in quanto questi, in violazione dell'esclusiva contrattualmente garantita all
[...] [...]
fino al 31/12/2019, aveva conferito altro incarico all'agenzia Gruppo S.E.I., tramite la Parte_4 quale aveva poi alienato l'immobile per il prezzo di euro 185.000.
Formulava i seguenti motivi di appello:
1. Errata qualificazione dell'inadempimento del quale inadempimento precontrattuale, Per_1 anziché contrattuale (ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c), e sull'incarico di esclusiva;
2. Erroneità del ritenuto carattere satisfattivo del versamento della somma di euro 1500,00, trattandosi di un importo insufficiente visto il disposto dell'art. 2 del contratto;
3. Inversione dell'onere della prova da parte del g.d.p. gravando quest'ultimo in capo al convenuto, che avrebbe dovuto provare la ragione per cui non aveva inteso rispettare l'accordo raggiunto con l'agenzia. La prova che l'attività di mediazione era stata svolta era stata comunque raggiunta in ragione dell'avvenuto pagamento di euro 1500 da parte del
; Per_1
Si costituiva in giudizio , quale erede del , aderendo in sostanza Controparte_1 Persona_1 alla ricostruzione effettuata dal g.d.p. il quale correttamente aveva deciso, in quanto ben avrebbe potuto qualificare diversamente la domanda. Ribadiva in ogni caso quanto già affermato nel giudizio di primo grado in relazione alla nullità ed inefficacia, in quanto vessatoria, della clausola di cui all'art. 2 del contratto.
2 Si costituiva inoltre in giudizio anche quale erede del , formulando CP_2 Persona_1 difese analoghe.
La causa all'udienza del 29.1.2025 è stata discussa oralmente dalle parti e riservata in decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies u.c. c.p.c. .
***
Tanto premesso l'appello è infondato, e va dunque respinto, pur se la domanda a suo tempo proposta da va rigettata per ragioni diverse rispetto a quelle indicate da g.d.p. Parte_1 nella sentenza impugnata.
Con riferimento al motivo di appello relativo alla ritenuta erroneità della qualificazione giuridica della domanda effettuata dal g.d.p. (in termini di responsabilità precontrattuale anziché contrattuale), la questione è priva di rilievo pratico. Infatti dalla confusa motivazione della sentenza impugnata non si evince che il g.d.p. abbia ricondotto una qualche conseguenza a tale diversa qualificazione effettuata, apparendo piuttosto che il fondamento del rigetto della domanda attrice sia consistito nel fatto che quella posta dall'art. 2 del contratto costituisse una penale manifestamente eccessiva, in relazione alle attività concretamente provate come svolte dall'agenzia immobiliare.
Tuttavia la controversia avrebbe potuto/dovuto essere risolta, sulla base della ragione più liquida, con l'accoglimento dell'eccezione di nullità/inefficacia della clausola contrattuale, in quanto vessatoria, sollevata dal in primo grado, e riproposta nel presente grado di giudizio. Per_1
Il g.d.p. infatti, pur avendo fatto riferimento in motivazione al profilo relativo alla vessatorietà della clausola contrattuale, richiamando una sentenza della Corte d'appello di Salerno, non ne ha poi tratto alcuna conseguenza, non pronunciandosi alfine sul carattere vessatorio o meno di essa.
La clausola in questione prevede che: “il venditore fino alla scadenza si impegna a non revocare l'incarico e a non avvalersi per la vendita dell'immobile di altre agenzie immobiliari, ne a venderlo direttamente. La violazione di tale obbligo comporta il pagamento del compenso di mediazione.”.
Essa non reca doppia sottoscrizione (v. contratto di mediazione in atti).
Essendo pacifico che il fosse un consumatore e l'agenzia un professionista, e quindi essendo Per_1 pacifica l'applicabilità nel caso di specie del codice del consumo, la clausola in discussione è senza dubbio vessatoria, creando un significativo squilibrio nei rapporti e nelle obbligazioni tra le parti.
Essa infatti limita, oltre al diritto di recesso, tramite il patto di esclusiva la libertà contrattuale del consumatore nei confronti dei terzi, collegando inoltre a tale vincolo una penale, pari all'intera provvigione dovuta in ipotesi di alienazione a prezzo pieno dell'immobile, del tutto disgiunta ed indipendente dalle attività, spese, etc., svolte e/o sostenute dall'agenzia immobiliare per l'espletamento dell'incarico. Il tutto con una clausola ad esclusivo favore del professionista, che non risulta bilanciata - la parte appellante non ha del resto mai allegato alcunché sul punto) - da
3 un qualche beneficio o diritto, in capo al consumatore, che possa porsi in termini di corrispettività rispetto a tali onerose obbligazioni assunte.
Vale la pena di ricordare, al riguardo, che l'elenco delle clausole che si presumono vessatorie effettuata dall'art. 33 c. 2 del codice di consumo non è tassativo, a differenza dell'elencazione effettuata dall'art. 1341 c.c. per l'ipotesi di rapporti non coinvolgenti un consumatore. Tuttavia è evidente che una clausola, considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (che tali considera le clausole che pongono restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi), tanto più possa essere fatta rientrare tra quelle che si presumono vessatorie ex art. 33 c. 2 del codice del consumo
(v. del resto al riguardo Cass. n. 673 del 2024 laddove si afferma indirettamente, ma in modo chiaro, il carattere vessatorio di una clausola analoga, ove non oggetto di specifica contrattazione).
Nel caso di specie l'agenzia immobiliare non ha dedotto e provato che la clausola sia stata oggetto di trattativa con il consumatore in sede di stipula, e ciò tanto più avrebbe dovuto fare visto che essa è inserita in un modulo già predisposto dal professionista (art. 33 c. 5 codice consumo).
All'accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola di cui art. 2 del contratto di mediazione, in quanto vessatoria, consegue quindi il rigetto della domanda formulata dall'agenzia immobiliare in primo grado in quanto fondata sulla predetta clausola.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria. Si effettua tuttavia una liquidazione unitaria, considerando cioè gli eredi come una unica parte quali essi in effetti Per_1 sono, quali eredi del , e dividendo poi il compenso per due, in quanto non si comprende Per_1
l'utilità di una duplice costituzione separata degli stessi con diversi difensori, con la proposizione di difese sostanzialmente identiche, tra l'altro con due difensori aventi studio legale nel medesimo luogo. Duplice costituzione che finisce per aggravare senza ragione la posizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Rigetta l'appello, con la diversa motivazione di cui sopra;
II. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, di cui € 1.000,00, oltre RSG, iva e cpa come per legge, in favore di e da Controparte_1 distrarre, ed € 1.000,00 in favore di , da versare in favore dello Stato Italiano;
CP_2
III. Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater dpr n.115 del 2002.
Firenze, il 16.2.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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