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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14185/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE LEO Parte_1
DANIELE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della origine professionale delle tecnopatie denunciate.
In particolare ha fatto presente che:
- ha svolto attività lavorativa in qualità di operaio agricolo dipendente della ditta Morello srl di Caprarica dal 2005 al 2022;
- a seguito delle patologie che lo affliggono e che in seguito si evidenzieranno, il ricorrente avanzava all' domanda di riconoscimento di malattia professionale;
CP_1
- Che con nota datata 12.06.23 l' prestava diniego alla domanda avanzata e per l'effetto CP_1
rigettava la domanda del ricorrente. Successivamente con nota del 16.07.23 l'ente inoltrava prospetto di liquidazione a zero non avendo, come detto, riconosciuto la malattia professionale;
1 - Che avverso detto verbale di diniego riconoscimento con ricorso datato 18.09.2023, ricevuto da CP_1
il 27.09.23, il ricorrente avanzava ricorso amministrativo avverso il predetto verbale, sulla scorta della relazione medica di parte redatta dal Dr, che individua il grado di riduzione Persona_1 della capacità lavorativa nella misura del 61%;
- Che in virtù della menzionata relazione medica del Dr. il sig. è affetto da “1) Per_1 Parte_2
Turbe deambulatorie saldate a deficit motorio dell'arto inferiose sx in esiti di intervento di erniectomia/foraminectomia per EDD L5-S1 sx con stenosi foraminale (dicembre 2021); successivamente recidivata con fenomeni fibrocicatrizziali circostanti nell'ambito di una protrusione ad ampio raggio con impronta sul sacco durale (12% + 25%). 2) BPCO enfisegena con attuale terapia per lesione escavata TBC (5%). 3) Ipoacusia neurosensoriale bil di entità medio – grave (19+%)”, ciò comporta la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa pari al danno biologico pari al
61%.
L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato ed eccependo la non CP_1 origine professionale delle patologie denunciate a causa dell'assenza di nesso causale – concausale con l'attività lavorativa svolta.
Con ordinanza separata, il giudice nominava ctu medico-legale al fine di valutare la sussistenza di nesso eziologico tra patologie denunciate e attività lavorativa svolta, nonché
l'eventuale percentuale di danno indennizzabile.
Nel merito, il ricorso è infondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
2 Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di legge al fine dell'attribuzione della prestazione richiesta. In particolare, ha fatto presente che:
L'esame clinico di , di anni 61, integrato dai dati della documentazione medica in Parte_1 atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
• Spondilodiscartrosi in esiti di intervento per ernia del disco lombare;
• BPCO in esiti TBC;
• Ipoacusia neurosensoriale pantonale.
In merito alla prima patologia (spondilodiscoartrosi) ha precisato che l'attività di operaio agricolo/edile per intensità e durata non abbia le caratteristiche elencate per dar luogo ad un rischio di
MVC per la colonna. Peraltro, ricorre un quadro clinico di estensione artrosica all'intera colonna.
L'artrosi è una malattia dovuta all'invecchiamento delle articolazioni, che colpisce soprattutto le sedi più sottoposte al carico, cioè le anche, le ginocchia e la colonna vertebrale;
più raramente può interessare anche le articolazioni di mani e piedi. I sintomi più comuni dell'artrosi sono il dolore, la rigidità e la limitazione nell'utilizzo dell'articolazione. Nel nostro caso il quadro spondiloartrosico è dipendente da fattori eredo- costituzionali e non a sovraccarico biomeccanico. Tra le malattie professionali tabellate in agricoltura troviamo le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico; l'ipoacusia da rumore;
l'asma bronchiale;
la dermatite allergica;
le malattie da radiazioni solari e i tumori da contatto con sostanze chimiche o nocive. Cont Nel caso in oggetto la e la non hanno presunzione legale. L'ipoacusia non ha le Pt_3 caratteristiche da rumore. E l'ernia del disco in rachide severamente spondilodiscartroisco non è ammissibile quale MP poiché patologia non confortata da un sovraccarico funzionale derivante da una adeguata e ripetuta movimentazione manuale carichi.
3 Con riferimento alla seconda patologia (BPCO) ha affermato che non emergono fatti di lavoro per attribuire la BPCO e la TBC polmonare all'attività lavorativa medesima. Peraltro essa, venendo meno la presunzione legale, deve essere dimostrata a carico della parte.
Per quanto riguarda la terza patologia (ipoacusia) ha rappresentato che il tracciato audiometrico valutato non è patognomonico per ipoacusia da rumore. In questo caso avremmo dovuto avere una maggiore enfasi di perdita uditiva alle alte frequenze. Nel nostro caso il tracciato ha caratteristiche pantonali cioè la caduta è uguale a tutte le frequenze. Dunque non è una ipoacusia da rumore tecnopatica.
Né il soggetto risulta essere stato adibito alla conduzione di pale o mezzi pesanti o sia stato, comunque, esposto a rumore per gran parte della durata del ciclo produttivo.
Pertanto concludeva per l'esclusione dell'origine professionale delle patologie ivi denunciate.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
Inoltre, il CTU ha dato piena risposta, in maniera articolata e logica, alle osservazioni del ctp alla bozza preliminare al fine di confermare l'esclusione del nesso eziologico tra evento lavorativo e malattia professionale. Invero confuta le sue osservazioni precisando che egli (il ctp) nella valutazione del nesso causale non tiene conto del ciclo lavorativo, della intensità e della durata delle varie attività, nulla dice sul rischio rumore e sulla incompatibilità della curva audiometrica con una ipoacusia tecnopatica, della tubercolosi polmonare e della mancanza in definitiva di un rischio professionale, da provare a carico dell'assicurato, per le patologie non tabellate.
In definitiva, dalla lettura dell'elaborato si può evincere come l'esclusione del nesso causale delle due patologie (al netto della terza – BPCO – la cui causalità non è stata dimostrata dalla parte ricorrente) sia stata ravvisata dalla circostanza che esse siano attribuibili a sintomatologie comuni derivanti dall'avanzare dell'età anagrafica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di ctu vanno considerate irripetibili.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14185/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese processuali e di ctu irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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