Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 9 maggio 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Piazzola San Giuseppe n. 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; l’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-del verbale di scrutinio del consiglio della classe IV BP del liceo scientifico -sezione sportiva- dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, datato 13 giugno 2023, nella parte che ha disposto di non ammettere l’alunna -OMISSIS- alla classe quinta;
-di ogni ulteriore atto successivo e conseguente, anche non noto alla parte ricorrente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe contenenti il giudizio di non ammissione alla classe V BP del liceo scientifico, ad indirizzo sportivo, dalla stessa frequentato durante l’anno scolastico 2022/2023.
2. L’impugnativa, corredata da un’istanza cautelare di sospensiva, è affidata ai motivi così epigrafati: “ 1. Illegittimità ed annullabilità del provvedimento di non ammissione alla classe quinta dell’alunna -OMISSIS- per carente e contraddittoria motivazione, per violazione delle disposizioni di cui al patto educativo di corresponsabilità, per eccesso di potere; 2. Illegittimità ed annullabilità del verbale di non ammissione alla classe successive per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5°, dell’O.M. 9.3.1995, n. 80, Legge 517/77, d.P.R. n. 275/1999, atto di indirizzo 2009, D.D. 62 e 67/2017; 3. Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora ”.
Secondo la ricorrente, l’esito dell’anno scolastico 2021/2022 avrebbe dovuto imporre al personale docente misure di sostegno e di accompagnamento dell’alunna per l’anno scolastico 2022/2023. Il verbale del consiglio di classe qui impugnato non avrebbe motivato in proposito, essendo perciò pure arbitrario. Oltre al numero di insufficienze la Scuola avrebbe dovuto adottare degli interventi volti a colmare le carenze dell’alunna, personalizzando l’insegnamento e insomma attivando percorsi didattici individualizzati. Il provvedimento di non ammissione non lo avrebbe fatto ponendosi in contrasto con i referenti normativi citati nel frontespizio del secondo mezzo.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni scolastiche evocate, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 10.11.2023 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva.
5. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 18.04.2024 ai sensi dell’art 71 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica dell’interesse alla decisione, con presa d’atto della sua permanenza.
6. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 19.6.2025 il Ministero resistente ha dimesso uno scritto difensivo segnalando che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha ripetuto la classe quarta, e che dunque non sussisterebbe più l’interesse al ricorso, da dichiararsi improcedibile o comunque infondato nel merito. Anche la ricorrente, con memoria del 18.6.2025, ha dedotto che a suo dire l’impugnativa sarebbe divenuta improcedibile per cessata materia del contendere.
7 Alla detta udienza pubblica il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
8. Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e non per cessata materia del contendere. La ricorrente non ha infatti conseguito l’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, ma a seguito della ripetizione dell’anno scolastico si sono comunque inverate le condizioni che hanno fatto venir meno l’interesse della alla decisione nel merito del presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a norma degli artt. 35, comma 1°, lett. c) e 85, comma 9° del cod. proc. amm.
9. Le spese di lite trovano integrale compensazione avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO