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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 300/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 ottobre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Simone Petrini e l'avv. Antonio Bianchini e il sig.
, legale rappresentante di “Enoria nonché l'avv. Daniele Nisini per Controparte_1 CP_2
“ , i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente Controparte_3 pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ (C.F./P.Iva Parte_1
spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. P.IVA_1
1486/2023, emesso dal Tribunale di Lucca in data 20/12/2023 (RG n. 4021/2023) in favore della società “ (C.F./P.Iva e notificato unitamente all'atto di precetto, con Controparte_3 P.IVA_2 quale era ingiunto ad essa opponente di pagare immediatamente alla stessa società, odierna convenuta opposta, la somma di € 10.075,46, oltre interessi commerciali ex D.lgs. n. 231/2002 dal
15.12.2023 fino all'effettivo saldo, oltre spese per la procedura di ingiunzione liquidate in €
1.000,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, comprese spese generali 15%, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende.
Premesso che la società “ detiene a titolo di affitto di azienda l'Hotel San Carlo, sito Controparte_3 in Marina di Pietrasanta (LU), il decreto si fondava sovra il mancato pagamento da parte della società “Enoria” della fattura n. 58/2023 dell'importo lordo di € 9.833,00, relativo al soggiorno nel predetto hotel di un gruppo di adulti di nazionalità ceca nel periodo 19/9/2023-26/9/2023. La società “Enoria” aveva infatti stipulato un accordo con la società ceca “Ital per CP_4 poter ospitare, all'interno della struttura Hotel San Carlo, condotto dalla “ , due Controparte_3 gruppi provenienti dal medesimo stato. Nel periodo anzidetto, tuttavia, la relativa fattura non era stata pagata e vane erano state le richieste di pagamento, onde il ricorso al procedimento monitorio.
Parte opponente sostiene che le prestazioni offerte ai clienti cechi non fossero adeguate, lamentando in primo luogo gravi deficienze nelle condizioni igieniche sanitarie della struttura stessa, nella pulizia, nella cortesia del personale e nel decoro degli ambienti, fornendo
1 documentazione scritta delle lamentele prevenute, nonché documentazione video e fotografica.
Le giustificazioni di controparte, a loro volta fondate sul pacchetto dei servizi offerti ad un prezzo definito “irrisorio” di soli € 32,00 giornalieri a persona e sui rapporti commerciali di lunga data tra le parti e conseguente conoscenza, da parte della “Enoria”, della struttura alberghiera non erano ritenute sufficienti dall'opponente, poiché da un lato i prezzi non si discostavano da altri prezzi in strutture analoghe e dall'altro lato i rapporti di lunga data lo erano solo rispetto alla precedente gestione dell'albergo, essendo viceversa cambiata quest'ultima nell'anno 2022.
L'opponente concludeva chiedendo in tesi la revoca del Decreto e la restituzione della somma ingiunta, pagata il 3/1/2024, laddove in ipotesi domandava la revoca del Decreto e la restituzione alla stessa “Enoria” della somma scontata da “Ital Tourist” ad “Enoria”, pari ad € 2.884,00 oltre alle spese e competenze del decreto ingiuntivo e del precetto ex adverso notificati, pari ad € 1.753,66, il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ , contestando i disservizi affermati da Controparte_3 parte attrice e rilevando che le contestazioni mosse dai turisti ad “ non erano Parte_1 opponibili dalla stessa “Enoria” a “ , notando inoltre come nessuna contestazione Controparte_3 fosse stata sollevata dai turisti a “ durante il soggiorno. Contestando altresì la Controparte_3 documentazione prodotta, la società opposta rilevava inoltre come fossero irrilevanti nei suoi confronti le intese raggiunte tra “Enoria” e l'agenzia ceca “Ital Tourist S.R.O.” e concludeva per il rigetto delle domande di parte opponente con vittoria di competenze e spese.
Il processo si svolgeva dapprima mediante formulazione da parte del Giudice di proposta conciliativa, che veniva in seguito rigettata, procedendosi quindi all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti. Le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che dalle prove espletate sono emerse alcune mancate corrispondenze riguardo alla lista degli alimenti, tra quelli effettivamente forniti e quelli promessi, in particolare riguardo alla scelta tra gli stessi. Le prove, sul punto, sono tuttavia contrastanti, atteso che le dichiarazioni di parte opposta vanno in altra direzione. L'incertezza che ne consegue, anche riguardo al perdurare delle lamentate violazioni, impedisce di ritenere l'opposizione pienamente fondata sovra questo punto.
Per quanto riguarda le altre pretese violazioni, se da un lato, anche dall'esame delle fotografie prodotte, appare una situazione di non perfetto comfort per gli ospitati, dall'altro lato il tutto va in messo in relazione al prezzo, obiettivamente basso, concordato per ciascun ospite.
Le lamentele sono poi pervenute alla conoscenza di “ soltanto in data successiva alla Parte_2 partenza degli ospiti, quindi fuori dai termini “tempestivi” di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 79/2011, come si evince dalla stessa parte attrice opponente, a pag. 2 della sua memoria istruttoria, laddove il sig. per la stessa opponente, è risultato dalle prove espletate aver fatto visita CP_1 alla struttura prima e durante il soggiorno dei turisti cechi, onde egli era consapevole della situazione dell'albergo quando ha indirizzato gli stessi turisti nella struttura.
2 In sintesi i pretesi disservizi non risultano pienamente provati, onde l'opposizione appare sostanzialmente infondata, dovendosi rigettare la stessa, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 ottobre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Simone Petrini e l'avv. Antonio Bianchini e il sig.
, legale rappresentante di “Enoria nonché l'avv. Daniele Nisini per Controparte_1 CP_2
“ , i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente Controparte_3 pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ (C.F./P.Iva Parte_1
spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. P.IVA_1
1486/2023, emesso dal Tribunale di Lucca in data 20/12/2023 (RG n. 4021/2023) in favore della società “ (C.F./P.Iva e notificato unitamente all'atto di precetto, con Controparte_3 P.IVA_2 quale era ingiunto ad essa opponente di pagare immediatamente alla stessa società, odierna convenuta opposta, la somma di € 10.075,46, oltre interessi commerciali ex D.lgs. n. 231/2002 dal
15.12.2023 fino all'effettivo saldo, oltre spese per la procedura di ingiunzione liquidate in €
1.000,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, comprese spese generali 15%, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende.
Premesso che la società “ detiene a titolo di affitto di azienda l'Hotel San Carlo, sito Controparte_3 in Marina di Pietrasanta (LU), il decreto si fondava sovra il mancato pagamento da parte della società “Enoria” della fattura n. 58/2023 dell'importo lordo di € 9.833,00, relativo al soggiorno nel predetto hotel di un gruppo di adulti di nazionalità ceca nel periodo 19/9/2023-26/9/2023. La società “Enoria” aveva infatti stipulato un accordo con la società ceca “Ital per CP_4 poter ospitare, all'interno della struttura Hotel San Carlo, condotto dalla “ , due Controparte_3 gruppi provenienti dal medesimo stato. Nel periodo anzidetto, tuttavia, la relativa fattura non era stata pagata e vane erano state le richieste di pagamento, onde il ricorso al procedimento monitorio.
Parte opponente sostiene che le prestazioni offerte ai clienti cechi non fossero adeguate, lamentando in primo luogo gravi deficienze nelle condizioni igieniche sanitarie della struttura stessa, nella pulizia, nella cortesia del personale e nel decoro degli ambienti, fornendo
1 documentazione scritta delle lamentele prevenute, nonché documentazione video e fotografica.
Le giustificazioni di controparte, a loro volta fondate sul pacchetto dei servizi offerti ad un prezzo definito “irrisorio” di soli € 32,00 giornalieri a persona e sui rapporti commerciali di lunga data tra le parti e conseguente conoscenza, da parte della “Enoria”, della struttura alberghiera non erano ritenute sufficienti dall'opponente, poiché da un lato i prezzi non si discostavano da altri prezzi in strutture analoghe e dall'altro lato i rapporti di lunga data lo erano solo rispetto alla precedente gestione dell'albergo, essendo viceversa cambiata quest'ultima nell'anno 2022.
L'opponente concludeva chiedendo in tesi la revoca del Decreto e la restituzione della somma ingiunta, pagata il 3/1/2024, laddove in ipotesi domandava la revoca del Decreto e la restituzione alla stessa “Enoria” della somma scontata da “Ital Tourist” ad “Enoria”, pari ad € 2.884,00 oltre alle spese e competenze del decreto ingiuntivo e del precetto ex adverso notificati, pari ad € 1.753,66, il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ , contestando i disservizi affermati da Controparte_3 parte attrice e rilevando che le contestazioni mosse dai turisti ad “ non erano Parte_1 opponibili dalla stessa “Enoria” a “ , notando inoltre come nessuna contestazione Controparte_3 fosse stata sollevata dai turisti a “ durante il soggiorno. Contestando altresì la Controparte_3 documentazione prodotta, la società opposta rilevava inoltre come fossero irrilevanti nei suoi confronti le intese raggiunte tra “Enoria” e l'agenzia ceca “Ital Tourist S.R.O.” e concludeva per il rigetto delle domande di parte opponente con vittoria di competenze e spese.
Il processo si svolgeva dapprima mediante formulazione da parte del Giudice di proposta conciliativa, che veniva in seguito rigettata, procedendosi quindi all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti. Le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che dalle prove espletate sono emerse alcune mancate corrispondenze riguardo alla lista degli alimenti, tra quelli effettivamente forniti e quelli promessi, in particolare riguardo alla scelta tra gli stessi. Le prove, sul punto, sono tuttavia contrastanti, atteso che le dichiarazioni di parte opposta vanno in altra direzione. L'incertezza che ne consegue, anche riguardo al perdurare delle lamentate violazioni, impedisce di ritenere l'opposizione pienamente fondata sovra questo punto.
Per quanto riguarda le altre pretese violazioni, se da un lato, anche dall'esame delle fotografie prodotte, appare una situazione di non perfetto comfort per gli ospitati, dall'altro lato il tutto va in messo in relazione al prezzo, obiettivamente basso, concordato per ciascun ospite.
Le lamentele sono poi pervenute alla conoscenza di “ soltanto in data successiva alla Parte_2 partenza degli ospiti, quindi fuori dai termini “tempestivi” di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 79/2011, come si evince dalla stessa parte attrice opponente, a pag. 2 della sua memoria istruttoria, laddove il sig. per la stessa opponente, è risultato dalle prove espletate aver fatto visita CP_1 alla struttura prima e durante il soggiorno dei turisti cechi, onde egli era consapevole della situazione dell'albergo quando ha indirizzato gli stessi turisti nella struttura.
2 In sintesi i pretesi disservizi non risultano pienamente provati, onde l'opposizione appare sostanzialmente infondata, dovendosi rigettare la stessa, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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