Art. 5.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.