Articolo 5 della Legge 7 novembre 1977, n. 882
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 dicembre 1977
Art. 5.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1977