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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2436/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note sostitutive d'udienza depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 16 aprile 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 2436/2019
R.G. promossa da p.i. , corrente in Enna Corso Sicilia n.20, in persona del suo legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cimino del foro Parte_2
di Catania, C.F. in virtù di procura in atti il quale chiede che tutte le C.F._1
comunicazioni e notificazioni vengano effettuate al domicilio telematico p.e.c.
Email_1 RICORRENTE
Contro
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. - che P.IVA_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2 Controparte_3
con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura
provinciale dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefano Dolce – PEC t;
Email_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo di obblighi contributivi in relazione a verbale di accertamento e opposizione ad avviso di addebito, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato il 25.11.2019 la società di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002818/DDL del 24 luglio 2019, emesso a seguito di attività ispettiva dell' di Enna- con cui si richiedeva alla società ricorrente la CP_4
regolarizzazione contributiva per euro 592.621,81 ed applicato sanzioni ed interessi per euro
383.890,67.
Veniva disposta la riunione per ragioni di connessione con procedimento relativo ad opposizione ad atto emesso sulla base del suddetto verbale ovvero l'Avviso di Addebito n. 594 2019 00011183 68
000 originariamente iscritto al n. RG. 290/2020.
Esponeva che il preteso credito scaturiva da un accertamento ispettivo conclusosi con Pt_1
una serie di contestazioni che avevano originato le pretese contributive di cui all'avviso impugnato.
Eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa contributiva. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che resisteva alle pretese avversarie contestandole nel merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte sostitutive d'udienza la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI
A seguito della riunione dei due procedimenti, aventi ad oggetto rispettivamente, opposizione al verbale di accertamento ispettivo ed opposizione ad avviso di addebito scaturito dal suddetto accertamento, è divenuto concreto ed attuale l'interesse ad agire del ricorrente, restando superata l'eventuale obiezione della inammissibilità dell'azione.
Ed invero parte della giurisprudenza formatasi in tema di impugnazione dei verbali di accertamento,
cui questo Tribunale ha in diverse occasioni mostrato di aderire, propende per la declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi, giacchè appunto difetterebbe un concreto interesse ad agire.
Ciò premesso, si può procedere alla disamina della fattispecie.
Infondata è l'eccezione facente leva sulla supposta violazione dell'art 24 comma 3 del d .lgs 46/1999
La norma prevede “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità
giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita in presenza di
provvedimento esecutivo del giudice”.
Assume l'opponente che nonostante la pendenza dell'impugnazione avverso il verbale di accertamento, in data 14 gennaio 2020, l' ha notificato l'avviso di addebito n. 594 2019 CP_2
00011183 68 000.
D'altra parte, ai fini della pendenza della lite nel rito lavoro rileva il momento della notifica del ricorso e non quello del deposito (Cass. 5189 del 22 ottobre 1985). L'eccezione di pretesa inammissibilità dell'avviso di addebito opposto dalla ricorrente nel giudizio sub 290/20 RG, è pertanto infondata in quanto, l'avviso di addebito è stato formato in data 9.12.2019,
CP_ prima cioè della notifica all' del ricorso giudiziario volto all'accertamento negativo del credito.
Ed invero, il ricorso avverso il verbale di accertamento è stato depositato in data 25.11.2019, mentre la notifica del ricorso è avvenuta in data 19.12.2019, successivamente cioè alla formazione dell'avviso di addebito. Ne discende che alla data di formazione del titolo non poteva dirsi pendente impugnazione dell'accertamento, restando preclusa la invocabilità dell'art 24 comma 3.
Passando a vagliare il giudizio di accertamento negativo degli obblighi contributivi costituenti oggetto del ricorso iscritto al n 2436/2019, si osserva innanzitutto come non sia fondata l'eccezione di tardività della costituzione dell' avanzata dal ricorrente. CP_2
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in caso di rinvio d'ufficio della prima udienza – come accaduto nel presente giudizio – la predetta tempestività dovrà essere valutata con riferimento all'udienza a cui la causa è stata rinviata (fra le tante, Cass. 8684/15; id. 14288/07).
Né vale obiettare che la comunicazione del rinvio d'ufficio e lo stesso decreto di rinvio sono intervenuti quando ormai era decorso il termine di cui all'art 416 cpc ( entro i 10 gg antecedenti l'udienza). Di qui si farebbe discendere che parte resistente, con la riunione dei giudizi, sarebbe stata ingiustamente avvantaggiata giacchè avrebbe finito per fruire di una inammissibile ed irrituale rimessione in termini.
La prospettazione non si condivide.
Ed invero, il decreto che disponeva il rinvio d'ufficio della causa è intervenuto in data 28.01.2020 (la data di udienza era fissata per il 4 febbraio 2020). D'altra parte si trattava di udienza fissata solo al fine di garantire il contraddittorio in relazione alla domanda cautelare avanzata dal ricorrente ed eventualmente convalidare, modificare o revocare il decreto di sospensione adottato inaudita altera parte in data 27.11.2019.
Ne discende che in relazione a tale udienza non poteva dirsi operante il termine di cui all'art 416 cpc ben potendo parte resistente costituirsi fino al giorno dell'udienza. Ne discende anche che, dalla riunione dei giudizi, non è scaturita alcuna rimessione in termini dell' . CP_2
Sempre preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di violazione del diritto di difesa sollevata dall'opponente in relazione alla supposta irragionevole durata del controllo ispettivo: la stessa deve essere disattesa. Premesso come vero che l'art. 14 della legge n. 681/1981 pone, come termine per la notificazione degli estremi della violazione, quello dei 90 giorni a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale termine non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi)
di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
Pertanto, come ricordano i giudici di legittimità, la ragionevole durata dell'accertamento deve essere valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini;
orbene, in ragione della quantità di posizioni prese in considerazione dal verbale ispettivo e dei soggetti esaminati per il periodo oggetto di accertamento nonchè per l'entità degli importi valutati, si ritiene che la durata dell'accertamento ispettivo (poco più di un anno) rispetti il requisito della ragionevolezza voluto dalla legge.
Tutto ciò premesso, si osserva che l'odierno procedimento trae origine da verbale ispettivo, fonte dell'iscrizione a ruolo opposta. Durante gli accertamenti compiuti congiuntamente dagli ispettori
CP_ dell' sarebbero emerse talune irregolarità contestate alla opponente e riassumibili nel modo che segue:
1) Omissione imponibile contributivo su clausole flessibili afferenti rapporti di lavoro part-time; 2) Omissione imponibile contributivo per minori somme erogate al personale in violazione del principio di non discriminazione che avrebbe colpito i lavoratori part-time della società Interbus
s.p.a.;
3) Omissione contributiva per indebita compensazione del presunto lavoro straordinario;
4) Omissione contributiva per omesso pagamento dell'indennità di agente unico o “monoagente”;
5) Omissione contributiva per mancato pagamento delle competenze accessorie unificate.
CP_ Giova premettere, in via generale, che “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio
di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale,
non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Nel caso che ci riguarda, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alle posizioni dei lavoratori inquadrati come semplici autisti conducenti, a fronte della recisa contestazione dell'opponente, che nega appunto che tali lavoratori siano e fossero addetti stabilmente alla conduzione di autotreni ed autoarticolati di portata superiore a 80 quintali, non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona;
mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.
La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n.
17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari
degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati
nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass.
SS. UU. N. 12545/1992, n. 17355/2009).
In particolare, con la sentenza n. 17555/2002, la Corte, relativamente alla questione della rilevanza dei verbali ispettivi, si riportava ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli
obblighi contributivi, mentre fanno piena provai fino a querela di falso, dei fatti che lo stes so
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non
hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre
circostanze in detti verbali indicate o riferite”.
Occorre ora esaminare partitamente le supposte violazioni.
Sulla indebita compensazione del lavoro straordinario
Ricorda il ricorrente come alla luce della disciplina di legge e della normativa pattizia di categoria,
costituisce lavoro straordinario quello che eccede le 39 ore settimanali sulla media delle 17 settimane.
Parte ricorrente sostanzialmente assume che gli ispettori avrebbero errato nel considerare come CP_2
lavoro straordinario il lavoro conteggiato giorno per giorno nella misura eccedente le 6,30 ore giornaliere e cioè senza tener conto della media di cui sopra ( ex art 6 del CCNL autoferrotranvieri del 2000 applicabile ratione temporis).
Tale difesa non convince nella misura in cui l' deduce ( senza essere smentita nella prima difesa CP_2
utile) che le ore di lavoro straordinario su cui è stato chiesto il pagamento dei contributi sono quelle stesse indicate nel lul dall'azienda e qualificate come prestazioni di lavoro straordinario.
Ne discende che risulta ultronea ogni considerazione difensiva afferente a pretesi errori di calcolo nel conteggio delle ore di lavoro straordinario. Sull'omissione contributiva in relazione alla mancata corresponsione della indennità del 5%.
L' deduce che e' stato rilevato che, per i contratti part-time stipulati dalla con i CP_2 Pt_1
dipendenti, la società ha ripetutamente modificato in modo unilaterale l'articolazione dell'orario di lavoro stabilita nei singoli contratti, senza, tuttavia, corrispondere ai lavoratori la compensazione economica di cui all'art. 3, comma 8, D.Lgs. 61/00, e all'art. 5, comma 5, D.Lgs. 81/15, nonché dal
CCNL degli autoferrotranvieri, pari a una indennità del 5% della quota oraria della retribuzione,
aumentata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Indennità sulla quale, dunque,
sussisteva l'obbligo di versare i contributi previdenziali.
Scrivono poi gli ispettori verbalizzanti che Nel caso di specie, la “Interbus S.p.A.” non ha dato corso alle sopra evidenziate disposizioni. Infatti, la comparazione, effettuata per singolo lavoratore part-
time, tra l'articolazione oraria prevista nei contratti individuali ed i turni di servizio in concreto svolti,
ha evidenziato come la società, quanto meno con riferimento al periodo oggetto di accertamento,
abbia ripetutamente modificato unilateralmente la primigenia articolazione oraria, variando sia la collocazione temporale che il quantum della prestazione lavorativa richiesta al lavoratore a tempo parziale, senza mai erogare la compensazione economica prevista dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso, gli scriventi hanno provveduto al ricalcolo della retribuzione spettante ai lavoratori interessati (trattasi di tutti i soggetti assunti dalla società con contratto part time) ed alla determinazione del correlato imponibile previdenziale omesso, attraverso l'applicazione della maggiorazione del 5% alla retribuzione oraria (aumentata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) ed avuto riguardo al numero di ore di retribuzione ordinaria registrato sul Libro Unico del Lavoro.
Dunque gli ispettori hanno accertato confrontando i contratti di tutti i lavoratori assunti con part time con le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che vi è stata una sistematica modifica unilaterale sia della collocazione temporale che del quantum della prestazione. Fermo quanto sopra chiarito sul valore probatorio dei verbali ispettivi si osserva come tali violazioni sono state oggetto di accertamento diretto da parte degli ispettori che hanno confrontato le risultanze documentali a disposizione.
La violazione dunque è stata riscontrata direttamente dagli ispettori. Di contro le difese di si Pt_1
attestano su argomenti del tutto inconsistenti ( si parla di mera modifica della turnazione di pochi minuti e non dell'articolazione oraria ma trattasi di affermazione labiale priva ( a differenza delle risultanze del verbale ispettivo) di riscontro documentale. Così come priva di riscontro è
l'affermazione secondo cui si sarebbe trattato di modifiche concordate con i lavoratori ( Pt_1
non prova né chiede di provare l'assunto ed invero non formula prova per testi sul punto tampoco produce i supposti accordi novativi). Infine privo di pregio è il rilievo secondo cui non sarebbero stati indicati i singoli lavoratori coinvolti, risultano i lavoratori stessi agevolmente identificabili, giusta il richiamo contenuto nel verbale, alla posizione di tutti i soggetti assunti dalla società con contratto
part time).
Sulla mancata retribuzione delle prestazioni accessorie e sulla relativa omissione contributiva.
Si premetta che costituisce ad oggi ius receptum quello per cui opera il principio di non discriminazione della sua accezione più lata e generale con riguardo al trattamento retributivo dei lavoratori part time rispetto a quelli full time.
Se ne inferisce che se le cc.dd Prestazioni accessorie sono state riconosciute come remunerabili in favore dei lavoratori a tempo pieno altrettanto doveva essere per i lavoratori assunti part time.
Fatta tale premessa si osserva come parte ricorrente si limita sul punto a sostenere che gli ispettori avrebbero ravvisato tale violazione omettendo di effettuare i necessari controlli circa i pre e post orari riconosciuti ai lavoratori part time assunti dopo il 27.11.2000.
La doglianza è assolutamente priva di pregio ove si consideri che la prestazione di lavoro resa dai lavoratori part time in nulla differisce sul piano qualitativo da quella resa dai lavoratori a tempo pieno.
Lo stesso non può non ritenersi in ordine alle prestazioni accessorie (quali appunto ad esempio la compilazione dei fogli di servizio, la gestione degli incassi, la supervisione della salita e discesa dei passeggeri), che constano di incombenze ed adempimenti il cui tempo di espletamento non può non rimanere invariato, trattandosi di prestazioni di identico contenuto, sia se facenti capo ad un lavoratore assunto a tempo pieno sia se afferenti a lavoratori impiegati in regime di part time. Ne discende che se al lavoratore a tempo pieno è stato riconosciuto ( e retribuito) un tempo di svolgimento di tali compiti pari a 10 minuti altrettanto andava riconosciuto ai lavoratori a tempo parziale ravvisandosi altrimenti ( come di fatto accaduto) un trattamento differenziato che non trova giustificazioni plausibili e dunque in quanto tale, ritenuto discriminatorio e giustamente sanzionato.
Discriminatoria è risultata altresì la erogazione della indennità monoagente solo ad alcuni lavoratori e non ad altri.
Espone l' che tutto il personale aziendale destinato alla conduzione degli autobus era anche CP_2
contestualmente addetto all'emissione e al controllo dei titoli di viaggio, con il conseguente diritto alla c.d. indennità monoagente, prevista dalla contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione integrativa del 24.5.1995 prevedeva esplicitamente la rideterminazione di tale indennità giornaliera in € 8,26331 (lire 16.000). Nonostante tale accordo sia formalmente scaduto nel 1998, la ha Pt_1
continuato a darvi applicazione quantomeno sino alla data della formale disdetta, intervenuta il
4.5.2017. Pertanto, a tutti i dipendenti della che svolgevano contestualmente sia l'attività di Pt_1
autista che di “bigliettaio” spettava l'indennità c.d. monoagente sino al 4.5.2017 e anche oltre in base al principio di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.).
Diversamente, rilevano gli ispettori verbalizzanti: l'esame del Libro Unico del Lavoro ha evidenziato
come la “Interbus S.p.A.” abbia riconosciuto la predetta indennità solo ad alcuni dei propri
dipendenti (trattasi, invero, di dipendenti con consistente anzianità di servizio che attualmente
percepiscono tale emolumento nella forma di assegno ad personam), senza erogarla agli altri
(certamente non ai lavoratori a tempo parziale).
Ciò premesso, gli scriventi hanno provveduto alla individuazione dei lavoratori non destinatari
dell'emolumento in parola ed hanno determinato l'imponibile previdenziale omesso, avuto riguardo, per lavoratore e per periodo di paga, al numero di ore effettivamente lavorate ed al valore orario
della indennità de qua, come emergenti dal Libro Unico del Lavoro.
Sul punto le difese della società ricorrente appaiono, ancora una volta, inconsistenti giacchè fondate sul mero rimando a precedenti giurisprudenziali peraltro non aventi diretta attinenza con la fattispecie.
Ne discende la fondatezza delle pretese dell' , atteso che la mancata erogazione della indennità CP_2
ai dipendenti con minore anzianità o a quelli con contratto part time (fatto non contestato) pur nello svolgimento delle mansioni che tipicamente danno diritto alla percezione della suddetta indennità
(come da contrattazione integrativa cui si è continuato a dare applicazione per facta concludentia)
non trova alcuna plausibile giustificazione ed integra pertanto una inammissibile disparità di trattamento, giustamente sanzionata.
Sulla omessa erogazione delle competenze accessorie unificate.
Per identiche ragioni deve ritenersi anche la fondatezza delle pretese relative alla omessa erogazione delle competenze accessorie unificate.
Espone l' in memoria che Sempre dall'esame del lul è stato accertato che la ha CP_2 Pt_1
riconosciuto l'emolumento “competenze accessorie unificate” soltanto ad alcuni dipendenti. Invece,
l'accordo integrativo del 24.5.1995 prevedeva il pagamento di tale indennità a tutti i dipendenti,
quantomeno sino al 4.5.2017, per i summenzionati motivi.
Di conseguenza, sussisteva l'obbligo di pagamento e di versamento della contribuzione sulla predetta
indennità per tutti i dipendenti sino al 4.5.2017 in virtù della tacita proroga dell'accordo integrativo
del 24.5.1995, e anche oltre tale data in base al principio di adeguatezza della retribuzione.
Con l'unico argomento difensivo la società ricorrente sostiene che tali competenze sono rimaste come
diritto quesito con assegno ad personam al solo personale in forza al 27 11 2000.Circa la ultrattività
degli accordi di secondo livello antecedenti il 27.11.2000, con i quali venivano riconosciute le competenze accessorie unificate, si fa rinvio alla citata sentenza n. 2095/2015 del Tribunale di Catania
che, alla pagina 5, ha rilevato che l'accordo regionale del 17 maggio 1991 avente ad oggetto le competenze accessorie unificate è stato disdetto dall' (associazione regionale di categoria CP_5
stipulante) dopo la stipula dell' el 27.11.2000. CP_6
D'altra parte, non si cita la norma dell' he avrebbe legittimato la disdetta e soprattutto non si CP_6
versa in atti l'accordo attuativo della previsione dell' i disdetta dell'accodo sulle competenze CP_6
accessorie.
Non possono pertanto che condividersi i rilievi degli ispettori sul punto che hanno appunto precisato a scanso di dubbi che il predetto accordo (integrativo del 1995) non è stato neanche superato in
occasione della stipula, a livello nazionale, dell'Accordo preliminare del 02 marzo 2000 e del
successivo CCNL del 27 novembre 2000. Tali articolati negoziali, infatti, attribuivano alle parti la
facoltà di procedere ad una globale revisione degli istituti salariali aziendali in un'ottica di
razionalizzazione e di semplificazione degli stessi. Nel caso di specie, tuttavia, tali previsioni
nazionali non hanno avuto seguito e non sono sfociati in alcun accordo inter partes, con il
conseguente mantenimento dei trattamenti salariali preesistenti.
Fondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale, per lo meno parziale.
La contribuzione omessa riguarda il periodo 2013-2018.
Tenuto conto della efficacia interruttiva del verbale ispettivo che risulta notificato in data 25 luglio
2019, risultano prescritti i contributi pretesi in relazione al periodo antecedente al quinquennio da calcolarsi a ritroso da tale ultima data. Sono pertanto prescritti i contributi antecedenti al 25 luglio
2014.
Ne discende che va disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto giacchè le somme iscritte a ruolo non tengono conto degli importi prescritti.
Anche in ordine alla domanda di accertamento negativo degli obblighi contributivi essa va accolta solo nei limiti della ravvisata prescrizione, per il resto si confermano le somme (contributi e sanzioni)
accertate come dovute dagli ispettori dell' . CP_2
In ordine al rilievo facente leva sulla omessa indicazione dei criteri di calcolo esso va disattesa tenuto conto che per ogni violazione, il verbale risulta corredato dalle relative tabelle riepilogative in cui per ciascun lavoratore si da conto del calcolo delle ore ( di straordinario, di prestazioni accessorie ecc..)
e del relativo imponibile previdenziale dovuto. Per contro la contestazione sul quantum, che non indica quali siano gli specifici vizi della metodologia di calcolo impiegata pecca di genericità e non può essere tenuta in adeguato conto.
Le spese si compensano attesa la reciproca soccombenza (rectius: l'accoglimento parziale del ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i contributi relativi al periodo antecedente al
25 luglio 2014 e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto.
Rigetta per il resto il ricorso confermando la debenza delle somme ( contributi e sanzioni) accertate dagli ispettori in relazione al periodo dal 26 luglio 2014 in avanti.
Compensa le spese di lite.
Enna 16 aprile 2025.