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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6135/2019, assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente Tra (GIÀ Parte_1 Parte_2
, C.F.: , in persona dell'Amministratore
[...] P.IVA_1
Delegato, Dott. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1
Giulia Adotti in Roma, Via Rubicone n. 27. APPELLANTE E
, C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso -giusta procura separata e firmata digitalmente- dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 detto difensore in Roma, Via della Giuliana n. 44
APPELLATA E
in persona del Sindaco pro tempore, ( ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I fatti di causa sono così descritti nella sentenza impugnata:
“ con atto di citazione notificato il 3.10.2014 conveniva innanzi al Controparte_2
Tribunale di Viterbo il per ottenere l'accertamento della Controparte_3 responsabilità e quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 20.6.2010. Esponeva parte attrice che il 20.6.10 verso le ore 22,00 la propria vettura targata DV 565 FD e condotta da era transitata per Monterosi (VT) percorrendo la CP_4
Via Cimina;
che all'altezza dell'incrocio con Via Prato della Fontana, la per CP_4 evitare due transenne poste a chiusura della strada aveva sterzato a sinistra andando fuori strada;
che in tal modo la vettura si era danneggiata colpendo dei pali presenti;
che al sinistro aveva assistito che erano Persona_1 intervenuti i Carabinieri di Monterosi;
che nel relativo verbale di intervento era stata descritta la dinamica del sinistro emergendo la scarsa visibilità delle transenne in quanto sprovviste di qualsiasi indicazione; che era stato necessario recuperare la vettura con apposito mezzo sopportando il costo di € 150,00; che i danni erano stati quantificati in € 6.503,90; che aveva cercato di definire bonariamente la questione chiedendo il risarcimento dei danni al CP_3
che erano state effettuate proposte risarcitorie per importi inferiori ai
[...] danni effettivamente subiti;
che aveva dovuto incaricare un professionista per la gestione del sinistro con la;
che detta compagnia aveva offerto Parte_2 somme insufficienti alla ristorazione del danno;
che il sinistro si era verificato per la presenza non segnalata delle transenne;
che il era tenuto ai Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.; che il aveva Controparte_3 omesso di segnalare con opportuni cartelli la presenza delle transenne;
che le stesse erano state posizionate per esigenze di traffico relative alla processione storica della
“Festa dei Borghi”; che non era stato possibile prevedere ne prevenire gli ostacoli presenti sulla strada;
che l'urto aveva cagionato danni per € 6.503,90; che inoltre doveva essere risarcito il pregiudizio derivante dal fermo del veicolo per il mancato godimento;
che inoltre doveva essere risarcita anche la somma corrisposta al professionista per la gestione dell'attività stragiudiziale e che il comportamento della aveva reso necessario l'intervento del professionista. Pt_2
Si costituiva in giudizio il esponendo che il sinistro si era Controparte_3 verificato durante la manifestazione “Festa dei Borghi”; che aveva predisposto unitamente alla Polizia Locale un servizio di controllo e vigilanza del traffico;
che non era stato previsto l'utilizzo di transenne metalliche a chiusura delle strade;
che nessun appartenente al o agli altri Enti coinvolti aveva chiuso la strada CP_3 utilizzando dette transenne;
che il rapporto della Polizia Locale aveva confermato tali circostanze;
che le transenne erano state posizionate da ignoti;
che non aveva potuto prevedere o evitare tale comportamento essendo state posizionate le transenne poco prima dell'evento; che le transenne erano state prontamente rimosse;
che la loro presenza aveva costituito il caso fortuito di cui all'art. 2051 cc;
che comunque il
Pagina 2 conducente del veicolo aveva concorso a cagionare il danno non avendo rispettato il limite di velocità e che intendeva chiamare in causa la spa per essere Pt_2 manlevato e garantito in caso di condanna. Si costituiva in giudizio la spa facendo proprie le difese del Pt_2 CP_3
Convenuto in relazione al posizionamento delle transenne ad opera di ignoti e chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc e 2043 cc ed esponendo che i danni erano stati quantificati in misura eccessiva;
che aveva offerto in sede stragiudiziale la somma di € 5.800,00; che non era dovuto nulla per il fermo tecnico non essendo stato provato il mancato utilizzo del bene e che le spese sostenute per la gestione della fase stragiudiziale non erano risarcibili”.
All'esito dell'attività istruttoria, il giudice di prime cure ha accolto la domanda, rilevando che:
“In particolare, l'istruttoria (verbale Carabinieri intervenuti) ha fatto emergere che il 20.6.2010 era in corso la “Festa dei Borghi” e che, come riconosciuto da parte convenuta, erano stati organizzati servizi di controllo del traffico (con la Polizia Locale). La presenza delle transenne sulla via Cimina in prossimità dell'incrocio con Via Prato della Fontana, vicino dunque al centro del Paese, era dunque effettivamente rilevabile dal nell'esercizio dei poteri di controllo ai sensi dell'art. 2051 Controparte_3 cc. La vettura targata DV 565 FD condotta da ha urtato i paletti per evitare CP_4 le transenne poste sulla strada per controllare l'afflusso si traffico alla manifestazione organizzata per il 20.6.2010. I danni della vettura sono quantificati sulla base delle fatture e della relazione del ctu in € 6.452,95, oltre ad € 500,00 per il fermo tecnico del veicolo. Alcuna somma è riconosciuta per l'assistenza professionale relativa alla fase stragiudiziale in quanto non necessaria. La è tenuta a manlevare il condannato a versare a Parte_2 Controparte_3
la somma di € 6.952,95 oltre interessi dalla domanda. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza liquidate come dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la società assicuratrice, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa valutazione delle prove ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha dedotto l'appellante che: 1) erroneamente sarebbe stata esclusa l'esimete del caso fortuito, senza considerare che:
- il aveva affidato il servizio di controllo, vigilanza e gestione del CP_3 flusso veicolare al Corpo di Polizia Locale e all'Associazione RNS Non solo Radio di Monterosi;
Pagina 3 - tale gestione NON prevedeva l'utilizzo di transenne metalliche;
- il Responsabile della Polizia Locale avrebbe dichiarato che, prima dell'incidente, la strada era libera e di non sapere chi avesse posizionato in quel luogo le transenne;
- le transenne metalliche sarebbero state, quindi, collocate sulla strada da parte di soggetti ignoti ed in un arco temporale talmente breve da eludere i controlli della Polizia Locale;
2) erroneamente sarebbe stata esclusa la responsabilità e/o corresponsabilità della conducente del veicolo nella causazione del sinistro, non considerando che:
- la stessa avrebbe percorso Via Cimina “a velocità sostenuta”;
- tale strada sarebbe stata “ottimamente illuminata”, con conseguente visibilità delle transenne metalliche;
- la presenza di dette transenne sarebbe stata, in ogni caso, prevedibile data la festa in corso;
3) erroneamente sarebbe stata fondata la decisione sul verbale redatto dai Carabinieri, accorsi solo successivamente sul luogo dell'accaduto e da considerarsi, in ogni caso, privo di valore probatorio in quanto contenente la ricostruzione dei fatti operata dalla
CP_4
Con ulteriore motivo, l'appellante ha dedotto la “Nullità della sentenza per erronea e/o non corretta valutazione di un elemento decisivo della controversia, con specifico riferimento alla CTU e alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo condotto dalla Sig.ra e di proprietà del Sig. ”. CP_4 CP_2
Rileva l'appellante che il tribunale avrebbe errato nell'interpretare la CTU espletata in corso di causa e, in particolare, non avrebbe correttamente valutato le osservazioni formulate dal CTP in sede di operazioni peritali. Ha chiesto pertanto “l'annullamento della condanna della (chiamata in manleva del Parte_2 Controparte_3 al pagamento della somma sopra indicata in quanto non dovuta e non valutabile e non correttamente confermabile dalla CTU”, “in quanto la stima del danno effettuata dal consulente, ed alla quale il Giudice ha erroneamente aderito, risulta essere eseguita sulla base di semplici fatture della carrozzeria senza alcuna prova dell'effettiva riparazione. Il CTU avrebbe dovuto effettuare invece la stima dei danni ispezionando il veicolo o servendosi di fotografie o altri mezzi di verifica”, laddove dopo anni dai fatto non era stato possibile ispezionare il veicolo.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei Controparte_2 motivi di appello e chiedendone il rigetto. Il è rimasto contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pagina 4 L'appello risulta infondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Rileva infatti la Corte che è sostanzialmente incontroverso che il fatto si è verificato il 20.6.2010 mentre era in corso la “Festa dei Borghi” ed erano stati organizzati servizi di controllo del traffico;
che il aveva affidato il servizio Controparte_3 di controllo, vigilanza e gestione del flusso veicolare al Corpo di Polizia Locale ed alla associazione RNS Non Solo Radio di Monterosi;
che le transenne “ostruivano entrambe le corsie dell'intera carreggiata” e “non erano dotate di segnaletica rifrangente né vi era la presenza di segnali attestanti la loro presenza “ (così il verbale dei CC intervenuti, che così conferma anche le dichiarazioni del teste , sotto Per_1 tale profilo, il quale aveva dichiarato che le transenne erano “non visibili e non segnalate”). Nel verbale citato si dà anche atto che “l'assenza di segni di frenata sul manto stradale e la posizione dell'auto incidentata indica che la medesima procedeva a velocità regolamentare per il tratto interessato”. Né il fatto che i CC siano intervenuti dopo il sinistro vale a rendere gli accertamenti – relativi al fatto che le transenne non fossero segnalate né adeguatamente visibili – inattendibili, trattandosi si dati di fatto che prescindono dal tempo dell'intervento.
In tale contesto, non appare dunque revocabile in dubbio la responsabilità del organizzatore dell'evento e/o dei suoi incaricati del controllo, evidentemente CP_3 non adeguato, essendo stato il sinistro provocato dalla presenza di transenne che impedivano la circolazione, senza renderle visibili con segnalazioni luminose o di altro genere: ai sensi dell'art. 2051 c.c. , il proprietario della strada su cui il sinistro si è verificato - a causa degli ostacoli imprevedibili che chiudevano una strada destinata alla circolazione delle autovetture – è infatti responsabile del danno occorso a causa di tale anomalia della strada.
Neppure appare provato il caso fortuito, né sotto il profilo della responsabilità di terzi per il posizionamento delle transenne, di cui non emerge prova alcuna, né sotto il profilo della responsabilità della conducente del veicolo, della quale, nel riferito contesto, non emerge alcuna responsabilità, esclusiva o concorrente, non risultando alcuna condotta anomala della stessa, non desumibile dallo stato dei luoghi e dalle circostanze emergenti dal verbale dei CC. Va anzi, sotto tale profilo, considerato che la circostanza, che a seguito dell'impatto con il palo per evitare le transenne, si siano verificato solo danni al veicolo e non anche al conducente, è circostanza che induce a ritenere che la velocità non fosse particolarmente sostenuta.
Parimenti infondato risulta il motivo di appello relativo al quantum: il CTU, infatti, ha esaminato la documentazione fotografica relativa ai danni riportati del veicolo e la fattura della carrozzeria prodotta dalla parte attrice, rideterminando le somme dovute specificamente elencate. Tenuto conto della analitica elencazione delle voci e dei relativi costi di riparazione indicati dal CTU, e che i danni sono compatibili con il tipo si sinistro, che ha
Pagina 5 coinvolto tutta la parte anteriore del veicolo, come indicati anche nel verbale dei CC, si reputa che il danno sia stato congruamente determinato con la CTU, supportata da detta documentazione, e non inficiata pertanto dalla mancata verifica sul veicolo, non più possibile al momento del giudizio. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito avv. Stefano Santarossa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 aprile 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6135/2019, assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente Tra (GIÀ Parte_1 Parte_2
, C.F.: , in persona dell'Amministratore
[...] P.IVA_1
Delegato, Dott. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_1
Giulia Adotti in Roma, Via Rubicone n. 27. APPELLANTE E
, C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso -giusta procura separata e firmata digitalmente- dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 detto difensore in Roma, Via della Giuliana n. 44
APPELLATA E
in persona del Sindaco pro tempore, ( ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I fatti di causa sono così descritti nella sentenza impugnata:
“ con atto di citazione notificato il 3.10.2014 conveniva innanzi al Controparte_2
Tribunale di Viterbo il per ottenere l'accertamento della Controparte_3 responsabilità e quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 20.6.2010. Esponeva parte attrice che il 20.6.10 verso le ore 22,00 la propria vettura targata DV 565 FD e condotta da era transitata per Monterosi (VT) percorrendo la CP_4
Via Cimina;
che all'altezza dell'incrocio con Via Prato della Fontana, la per CP_4 evitare due transenne poste a chiusura della strada aveva sterzato a sinistra andando fuori strada;
che in tal modo la vettura si era danneggiata colpendo dei pali presenti;
che al sinistro aveva assistito che erano Persona_1 intervenuti i Carabinieri di Monterosi;
che nel relativo verbale di intervento era stata descritta la dinamica del sinistro emergendo la scarsa visibilità delle transenne in quanto sprovviste di qualsiasi indicazione; che era stato necessario recuperare la vettura con apposito mezzo sopportando il costo di € 150,00; che i danni erano stati quantificati in € 6.503,90; che aveva cercato di definire bonariamente la questione chiedendo il risarcimento dei danni al CP_3
che erano state effettuate proposte risarcitorie per importi inferiori ai
[...] danni effettivamente subiti;
che aveva dovuto incaricare un professionista per la gestione del sinistro con la;
che detta compagnia aveva offerto Parte_2 somme insufficienti alla ristorazione del danno;
che il sinistro si era verificato per la presenza non segnalata delle transenne;
che il era tenuto ai Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.; che il aveva Controparte_3 omesso di segnalare con opportuni cartelli la presenza delle transenne;
che le stesse erano state posizionate per esigenze di traffico relative alla processione storica della
“Festa dei Borghi”; che non era stato possibile prevedere ne prevenire gli ostacoli presenti sulla strada;
che l'urto aveva cagionato danni per € 6.503,90; che inoltre doveva essere risarcito il pregiudizio derivante dal fermo del veicolo per il mancato godimento;
che inoltre doveva essere risarcita anche la somma corrisposta al professionista per la gestione dell'attività stragiudiziale e che il comportamento della aveva reso necessario l'intervento del professionista. Pt_2
Si costituiva in giudizio il esponendo che il sinistro si era Controparte_3 verificato durante la manifestazione “Festa dei Borghi”; che aveva predisposto unitamente alla Polizia Locale un servizio di controllo e vigilanza del traffico;
che non era stato previsto l'utilizzo di transenne metalliche a chiusura delle strade;
che nessun appartenente al o agli altri Enti coinvolti aveva chiuso la strada CP_3 utilizzando dette transenne;
che il rapporto della Polizia Locale aveva confermato tali circostanze;
che le transenne erano state posizionate da ignoti;
che non aveva potuto prevedere o evitare tale comportamento essendo state posizionate le transenne poco prima dell'evento; che le transenne erano state prontamente rimosse;
che la loro presenza aveva costituito il caso fortuito di cui all'art. 2051 cc;
che comunque il
Pagina 2 conducente del veicolo aveva concorso a cagionare il danno non avendo rispettato il limite di velocità e che intendeva chiamare in causa la spa per essere Pt_2 manlevato e garantito in caso di condanna. Si costituiva in giudizio la spa facendo proprie le difese del Pt_2 CP_3
Convenuto in relazione al posizionamento delle transenne ad opera di ignoti e chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc e 2043 cc ed esponendo che i danni erano stati quantificati in misura eccessiva;
che aveva offerto in sede stragiudiziale la somma di € 5.800,00; che non era dovuto nulla per il fermo tecnico non essendo stato provato il mancato utilizzo del bene e che le spese sostenute per la gestione della fase stragiudiziale non erano risarcibili”.
All'esito dell'attività istruttoria, il giudice di prime cure ha accolto la domanda, rilevando che:
“In particolare, l'istruttoria (verbale Carabinieri intervenuti) ha fatto emergere che il 20.6.2010 era in corso la “Festa dei Borghi” e che, come riconosciuto da parte convenuta, erano stati organizzati servizi di controllo del traffico (con la Polizia Locale). La presenza delle transenne sulla via Cimina in prossimità dell'incrocio con Via Prato della Fontana, vicino dunque al centro del Paese, era dunque effettivamente rilevabile dal nell'esercizio dei poteri di controllo ai sensi dell'art. 2051 Controparte_3 cc. La vettura targata DV 565 FD condotta da ha urtato i paletti per evitare CP_4 le transenne poste sulla strada per controllare l'afflusso si traffico alla manifestazione organizzata per il 20.6.2010. I danni della vettura sono quantificati sulla base delle fatture e della relazione del ctu in € 6.452,95, oltre ad € 500,00 per il fermo tecnico del veicolo. Alcuna somma è riconosciuta per l'assistenza professionale relativa alla fase stragiudiziale in quanto non necessaria. La è tenuta a manlevare il condannato a versare a Parte_2 Controparte_3
la somma di € 6.952,95 oltre interessi dalla domanda. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza liquidate come dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la società assicuratrice, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa valutazione delle prove ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha dedotto l'appellante che: 1) erroneamente sarebbe stata esclusa l'esimete del caso fortuito, senza considerare che:
- il aveva affidato il servizio di controllo, vigilanza e gestione del CP_3 flusso veicolare al Corpo di Polizia Locale e all'Associazione RNS Non solo Radio di Monterosi;
Pagina 3 - tale gestione NON prevedeva l'utilizzo di transenne metalliche;
- il Responsabile della Polizia Locale avrebbe dichiarato che, prima dell'incidente, la strada era libera e di non sapere chi avesse posizionato in quel luogo le transenne;
- le transenne metalliche sarebbero state, quindi, collocate sulla strada da parte di soggetti ignoti ed in un arco temporale talmente breve da eludere i controlli della Polizia Locale;
2) erroneamente sarebbe stata esclusa la responsabilità e/o corresponsabilità della conducente del veicolo nella causazione del sinistro, non considerando che:
- la stessa avrebbe percorso Via Cimina “a velocità sostenuta”;
- tale strada sarebbe stata “ottimamente illuminata”, con conseguente visibilità delle transenne metalliche;
- la presenza di dette transenne sarebbe stata, in ogni caso, prevedibile data la festa in corso;
3) erroneamente sarebbe stata fondata la decisione sul verbale redatto dai Carabinieri, accorsi solo successivamente sul luogo dell'accaduto e da considerarsi, in ogni caso, privo di valore probatorio in quanto contenente la ricostruzione dei fatti operata dalla
CP_4
Con ulteriore motivo, l'appellante ha dedotto la “Nullità della sentenza per erronea e/o non corretta valutazione di un elemento decisivo della controversia, con specifico riferimento alla CTU e alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo condotto dalla Sig.ra e di proprietà del Sig. ”. CP_4 CP_2
Rileva l'appellante che il tribunale avrebbe errato nell'interpretare la CTU espletata in corso di causa e, in particolare, non avrebbe correttamente valutato le osservazioni formulate dal CTP in sede di operazioni peritali. Ha chiesto pertanto “l'annullamento della condanna della (chiamata in manleva del Parte_2 Controparte_3 al pagamento della somma sopra indicata in quanto non dovuta e non valutabile e non correttamente confermabile dalla CTU”, “in quanto la stima del danno effettuata dal consulente, ed alla quale il Giudice ha erroneamente aderito, risulta essere eseguita sulla base di semplici fatture della carrozzeria senza alcuna prova dell'effettiva riparazione. Il CTU avrebbe dovuto effettuare invece la stima dei danni ispezionando il veicolo o servendosi di fotografie o altri mezzi di verifica”, laddove dopo anni dai fatto non era stato possibile ispezionare il veicolo.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei Controparte_2 motivi di appello e chiedendone il rigetto. Il è rimasto contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pagina 4 L'appello risulta infondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Rileva infatti la Corte che è sostanzialmente incontroverso che il fatto si è verificato il 20.6.2010 mentre era in corso la “Festa dei Borghi” ed erano stati organizzati servizi di controllo del traffico;
che il aveva affidato il servizio Controparte_3 di controllo, vigilanza e gestione del flusso veicolare al Corpo di Polizia Locale ed alla associazione RNS Non Solo Radio di Monterosi;
che le transenne “ostruivano entrambe le corsie dell'intera carreggiata” e “non erano dotate di segnaletica rifrangente né vi era la presenza di segnali attestanti la loro presenza “ (così il verbale dei CC intervenuti, che così conferma anche le dichiarazioni del teste , sotto Per_1 tale profilo, il quale aveva dichiarato che le transenne erano “non visibili e non segnalate”). Nel verbale citato si dà anche atto che “l'assenza di segni di frenata sul manto stradale e la posizione dell'auto incidentata indica che la medesima procedeva a velocità regolamentare per il tratto interessato”. Né il fatto che i CC siano intervenuti dopo il sinistro vale a rendere gli accertamenti – relativi al fatto che le transenne non fossero segnalate né adeguatamente visibili – inattendibili, trattandosi si dati di fatto che prescindono dal tempo dell'intervento.
In tale contesto, non appare dunque revocabile in dubbio la responsabilità del organizzatore dell'evento e/o dei suoi incaricati del controllo, evidentemente CP_3 non adeguato, essendo stato il sinistro provocato dalla presenza di transenne che impedivano la circolazione, senza renderle visibili con segnalazioni luminose o di altro genere: ai sensi dell'art. 2051 c.c. , il proprietario della strada su cui il sinistro si è verificato - a causa degli ostacoli imprevedibili che chiudevano una strada destinata alla circolazione delle autovetture – è infatti responsabile del danno occorso a causa di tale anomalia della strada.
Neppure appare provato il caso fortuito, né sotto il profilo della responsabilità di terzi per il posizionamento delle transenne, di cui non emerge prova alcuna, né sotto il profilo della responsabilità della conducente del veicolo, della quale, nel riferito contesto, non emerge alcuna responsabilità, esclusiva o concorrente, non risultando alcuna condotta anomala della stessa, non desumibile dallo stato dei luoghi e dalle circostanze emergenti dal verbale dei CC. Va anzi, sotto tale profilo, considerato che la circostanza, che a seguito dell'impatto con il palo per evitare le transenne, si siano verificato solo danni al veicolo e non anche al conducente, è circostanza che induce a ritenere che la velocità non fosse particolarmente sostenuta.
Parimenti infondato risulta il motivo di appello relativo al quantum: il CTU, infatti, ha esaminato la documentazione fotografica relativa ai danni riportati del veicolo e la fattura della carrozzeria prodotta dalla parte attrice, rideterminando le somme dovute specificamente elencate. Tenuto conto della analitica elencazione delle voci e dei relativi costi di riparazione indicati dal CTU, e che i danni sono compatibili con il tipo si sinistro, che ha
Pagina 5 coinvolto tutta la parte anteriore del veicolo, come indicati anche nel verbale dei CC, si reputa che il danno sia stato congruamente determinato con la CTU, supportata da detta documentazione, e non inficiata pertanto dalla mancata verifica sul veicolo, non più possibile al momento del giudizio. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito avv. Stefano Santarossa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 aprile 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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