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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1097/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISABETTA GRASSI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, N. 8/A, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
PIERGIANNI GUALTIERI presso il cui studio in RAVENNA, VIA GIUSEPPE MAZZINI, N. 42, è elettivamente domiciliata;
, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in BOLOGNA, VIA ALFREDO TESTONI, N. 6,
è elettivamente domiciliata;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 6.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., la signora ha proposto opposizione Parte_1
alla cartella di pagamento n. 09520240004302973001, notificata in data 8.3.2024 ed emessa dall' in relazione al verbale di irrogazione di una sanzione Controparte_3
pecuniaria per violazione di norme del C.d.S., asseritamente notificatole in data 11.6.2018.
In particolare, l'attrice ha assunto: a) la prescrizione del diritto ex art. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/81, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale tra l'asserita notifica del verbale di contravvenzione (in data 11.6.2028) e la notifica della cartella di pagamento (in data 8.3.2024); b) la lesione del diritto di difesa, ex artt. 24 Cost. e 7 dello Statuto del Contribuente, per difetto di pagina 2 di 4 motivazione della cartella di pagamento.
L si è costituita in giudizio, concludendo come segue: “- In via Controparte_3
preliminare, dichiarare inammissibili per insanabile tardività, e comunque infondate, tutte le deduzioni/eccezioni inerenti pretesi vizi formali e/o di motivazione della cartella di pagamento n.
09520240004302973001;
- nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'
[...]
a contraddire in relazione all'eccezione dedotta dalla sig.ra di Controparte_3 Parte_1
asserita prescrizione quinquennale della pretesa creditoria della Controparte_2
antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento n. 09520240004302973001 avvenuta in data 8/03/2024, essendo stato consegnato dalla il ruolo n. 2024/000428 Controparte_2 all'Agente della riscossione in data 25/01/2024;
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre oneri di legge”.
Si è costituita in giudizio anche , chiedendo Controparte_4
il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
DIRITTO
1.
L'eccezione di prescrizione del credito, portato dalla cartella esattoriale qui impugnata, fondata sull'assunto che tra la data di accertamento della violazione al C.d.S. a quella della notifica della cartella, sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/81, è infondata e, pertanto, non può accogliersi.
Le disposizioni urgenti in materia riscossione, emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, hanno previsto la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell' , nel periodo previsto tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, e del decorso dei Controparte_5 relativi termini prescrizionali. In particolare, il termine di sospensione dell'attività di riscossione è stato fissato, prima, al 28 febbraio 2021, con il D.L. n. 183/2020 (Decreto Cura Italia), poi al 30.4.2021, con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) e, infine, al 31.8.2021, con il D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni- bis).
Dunque, come anche osservato dal Tribunale di Milano, con la normativa in commento, lo Stato italiano ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere (Tribunale di Milano, sent. n. 2607 del 3.4.2023).
Da tanto consegue che alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione non era decorso.
pagina 3 di 4 2.
In merito all'asserita lesione del diritto di difesa per difetto di motivazione della cartella esattoriale qui impugnata, si osserva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cass., ordinanza n. 8402 del 4.4.2018).
Corollario di ciò, è che l'opposizione va proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex artt. 617, 1° comma, c.p.c. e 29, 2° comma, D.Lgs. n. 46/1999.
Nel caso di specie, la cartella è stata notificata in data 8.3.2024, mentre la notifica dell'atto di citazione
è stata eseguita, nei confronti dell' , il 4.4.2024 e, dunque, ben oltre il Controparte_1 termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Quanto precede assorbe le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3.
In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, considerata l'assoluta novità della questione inerente alla sospensione dell'attività di riscossione e la sostanziale mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale n. Parte_1
09520240004302973001;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
REGGIO EMILIA, 7.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1097/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISABETTA GRASSI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, N. 8/A, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
PIERGIANNI GUALTIERI presso il cui studio in RAVENNA, VIA GIUSEPPE MAZZINI, N. 42, è elettivamente domiciliata;
, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in BOLOGNA, VIA ALFREDO TESTONI, N. 6,
è elettivamente domiciliata;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 6.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., la signora ha proposto opposizione Parte_1
alla cartella di pagamento n. 09520240004302973001, notificata in data 8.3.2024 ed emessa dall' in relazione al verbale di irrogazione di una sanzione Controparte_3
pecuniaria per violazione di norme del C.d.S., asseritamente notificatole in data 11.6.2018.
In particolare, l'attrice ha assunto: a) la prescrizione del diritto ex art. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/81, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale tra l'asserita notifica del verbale di contravvenzione (in data 11.6.2028) e la notifica della cartella di pagamento (in data 8.3.2024); b) la lesione del diritto di difesa, ex artt. 24 Cost. e 7 dello Statuto del Contribuente, per difetto di pagina 2 di 4 motivazione della cartella di pagamento.
L si è costituita in giudizio, concludendo come segue: “- In via Controparte_3
preliminare, dichiarare inammissibili per insanabile tardività, e comunque infondate, tutte le deduzioni/eccezioni inerenti pretesi vizi formali e/o di motivazione della cartella di pagamento n.
09520240004302973001;
- nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'
[...]
a contraddire in relazione all'eccezione dedotta dalla sig.ra di Controparte_3 Parte_1
asserita prescrizione quinquennale della pretesa creditoria della Controparte_2
antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento n. 09520240004302973001 avvenuta in data 8/03/2024, essendo stato consegnato dalla il ruolo n. 2024/000428 Controparte_2 all'Agente della riscossione in data 25/01/2024;
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre oneri di legge”.
Si è costituita in giudizio anche , chiedendo Controparte_4
il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
DIRITTO
1.
L'eccezione di prescrizione del credito, portato dalla cartella esattoriale qui impugnata, fondata sull'assunto che tra la data di accertamento della violazione al C.d.S. a quella della notifica della cartella, sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/81, è infondata e, pertanto, non può accogliersi.
Le disposizioni urgenti in materia riscossione, emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, hanno previsto la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell' , nel periodo previsto tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, e del decorso dei Controparte_5 relativi termini prescrizionali. In particolare, il termine di sospensione dell'attività di riscossione è stato fissato, prima, al 28 febbraio 2021, con il D.L. n. 183/2020 (Decreto Cura Italia), poi al 30.4.2021, con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) e, infine, al 31.8.2021, con il D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni- bis).
Dunque, come anche osservato dal Tribunale di Milano, con la normativa in commento, lo Stato italiano ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere (Tribunale di Milano, sent. n. 2607 del 3.4.2023).
Da tanto consegue che alla data di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione non era decorso.
pagina 3 di 4 2.
In merito all'asserita lesione del diritto di difesa per difetto di motivazione della cartella esattoriale qui impugnata, si osserva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi” (Cass., ordinanza n. 8402 del 4.4.2018).
Corollario di ciò, è che l'opposizione va proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex artt. 617, 1° comma, c.p.c. e 29, 2° comma, D.Lgs. n. 46/1999.
Nel caso di specie, la cartella è stata notificata in data 8.3.2024, mentre la notifica dell'atto di citazione
è stata eseguita, nei confronti dell' , il 4.4.2024 e, dunque, ben oltre il Controparte_1 termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Quanto precede assorbe le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3.
In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, considerata l'assoluta novità della questione inerente alla sospensione dell'attività di riscossione e la sostanziale mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale n. Parte_1
09520240004302973001;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
REGGIO EMILIA, 7.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 4 di 4