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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/08/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 5201/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
23/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra TIRAPELLE del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra BAMBINI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato il 20/04/1991 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di OL ET (VR) (atto n.
5 - parte II - serie A - anno
1991), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Nulla disporsi in relazione alla prole, essendo tutti i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 3) si impegna a corrispondere, a titolo di assegno una tantum, ex art. Parte_2
5, co. 8, L. 898/1970, in favore di , che a tale titolo accetta, la somma di Parte_1
€ 60.000,00 (sessantamila/00), in due tranches di pari importo, nei seguenti modi e termini:
3.1) quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00), mediante assegno circolare, contestualmente alla prima udienza di comparizione delle parti, allorquando cesserà definitivamente l'onere di corresponsione dell'attuale contributo al mantenimento di €
500,00 mensili;
3.2) quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00), entro e non oltre il 30/09/2025, mediante bonifico bancario (IBAN [...]).
4) Il mancato e/o ritardato pagamento di quanto sopra autorizzerà la signora Pt_1
ad agire immediatamente per il recupero dell'intero importo di cui al punto 3),
[...] detratto quanto eventualmente nelle more ricevuto, oltre spese di procedura ed interessi di mora nella misura vigente per le transazioni commerciali, dal termine di scadenza del pagamento sino all'effettiva soddisfazione.
5) Con l'esatta e puntuale liquidazione divorzile di cui al precedente punto 3), Pt_2
estinguerà ogni obbligo assistenziale nei confronti di , la
[...] Parte_1 quale, conseguentemente, rinuncerà ad ogni successiva ulteriore domanda di contenuto economico, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
6) Gli odierni ricorrenti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, fermo quanto sopra.
7) Spese legali integralmente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 22/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 5201/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
23/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra TIRAPELLE del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra BAMBINI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato il 20/04/1991 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di OL ET (VR) (atto n.
5 - parte II - serie A - anno
1991), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Nulla disporsi in relazione alla prole, essendo tutti i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 3) si impegna a corrispondere, a titolo di assegno una tantum, ex art. Parte_2
5, co. 8, L. 898/1970, in favore di , che a tale titolo accetta, la somma di Parte_1
€ 60.000,00 (sessantamila/00), in due tranches di pari importo, nei seguenti modi e termini:
3.1) quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00), mediante assegno circolare, contestualmente alla prima udienza di comparizione delle parti, allorquando cesserà definitivamente l'onere di corresponsione dell'attuale contributo al mantenimento di €
500,00 mensili;
3.2) quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00), entro e non oltre il 30/09/2025, mediante bonifico bancario (IBAN [...]).
4) Il mancato e/o ritardato pagamento di quanto sopra autorizzerà la signora Pt_1
ad agire immediatamente per il recupero dell'intero importo di cui al punto 3),
[...] detratto quanto eventualmente nelle more ricevuto, oltre spese di procedura ed interessi di mora nella misura vigente per le transazioni commerciali, dal termine di scadenza del pagamento sino all'effettiva soddisfazione.
5) Con l'esatta e puntuale liquidazione divorzile di cui al precedente punto 3), Pt_2
estinguerà ogni obbligo assistenziale nei confronti di , la
[...] Parte_1 quale, conseguentemente, rinuncerà ad ogni successiva ulteriore domanda di contenuto economico, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
6) Gli odierni ricorrenti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, fermo quanto sopra.
7) Spese legali integralmente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 22/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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