CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo ConIGliere
Dr.ssa Lucia Minauro ConIGliere rel. riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di appello n. 6798/2017 R.G., iscritto a ruolo il
24.1.2017, cui risulta riunito il procedimento n. 6915/2017 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10878/2017, pubblicata il 3.11.2017, resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. n. 9283/2012 e n. 9907/2012;
t r a
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla piazza Sannazzaro n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicola Pignatiello (c.f.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende;
APPELLANTE
(nel giudizio R.G. 6798/17)
(c.f. C.F ), Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Rosario Majolo (c.f.: ); C.F._3
APPELLANTE
(nel giudizio R.G. 6915/17)
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barbato (c.f.:
; C.F._4
(già , P.IVA Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Francesco Cartolano;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
1 nonché
9 (c.f.: ), in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t.,
(c.f.: ), Controparte_5 C.F._5
(c.f.: ), Parte_3 CodiceFiscale_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Furio Francesco Stasi (c.f.:
); C.F._7
(Codice Fiscale, Partita IVA e N. CP_6 Parte_4
Iscrizione Registro Imprese di Torino: ), in persona del P.IVA_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Napolitano (c.f.: ; C.F._8
(P.IVA ), in persona del legale CP_7 P.IVA_6
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido MarIGlia (c.f.:
); C.F._9
(c.f. ), Parte_5 C.F._10
(c.f.: e Parte_6 C.F._11 Parte_7
(c.f. ), nella qualità di eredi di e C.F._12 Persona_1 Per_2
[...]
tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso lo studio dell'avv. Giovan Battista Riccio (c.f.: ) che li C.F._13
rappresenta e difende;
APPELLATI nonché
RO
Cod. Fisc. , in persona
[...] P.IVA_7 dell'amministratore p.t. avv. , nato a [...] il [...], Cod. CP_9
Fisc. elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._14
studio in Napoli alla Piazza Nazionale n. 96, quale procuratore di se stesso.
APPELLATO
2
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado inerisce a tre procedimenti riuniti, come di seguito sinteticamente riportati:
1) procedimento n. R.G. 9283/2012, nell'ambito del quale Controparte_5
, quale proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla Salita
[...]
Vetriera 9 interno 12, ha convenuto in giudizio il Condominio in Napoli,
Viale Nicola Fornelli 2, il , RO
, e , chiedendo di Parte_1 CP_10 Controparte_11
condannarli in solido o chi tra essi di dovere, ad eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel suddetto immobile tra il gennaio 2006 ed il gennaio 2012, nonché a risarcire i danni subiti dal bene, oltre rivalutazione ed interessi dal 2006 al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, comprese quelle tecniche,
2) procedimento n. R.G. 52368/2012 azionato da Parte_3
dinanzi al giudice di pace di Napoli, con il quale la stessa, quale proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla Salita Vetriera 9, ha convenuto il Condominio in Napoli, Viale Nicola Fornelli 2, il
[...]
e , chiedendo di condannarli in RO Parte_1
solido o chi tra essi di ragione ad eliminare le cause delle infiltrazioni al proprio immobile, nonché a risarcire i danni subiti dal bene, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite (riunito a quello con R.G. n.
9283/2012, già pendente innanzi al Tribunale di Napoli);
3) procedimento R.G. n. 9907/2012, con cui il Parte_8
, ha convenuto in giudizio il Condominio in Napoli, Viale Nicola
[...]
Fornelli 2, il , e , RO CP_8 Parte_1
chiedendo di condannarli in solido o chi tra essi di dovere, ad eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel fabbricato condominiale tra il 2006 ed il gennaio 2012, nonché a risarcire i danni subiti dal bene oltre
3 rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, comprese quelle tecniche (anch'esso riunito al procedimento R.G. n.
9283/2012).
Nei tre giudizi, si costituivano i convenuti, contestando le domande attoree e chiamando in garanzia le relative compagnie assicuratrici.
Si costituivano, quindi, la la (già CP_7 Controparte_12
) e (già Controparte_13 PA [...]
, la Controparte_3 Controparte_1
Restavano, invece, contumaci – benché regolarmente citati – i convenuti e Persona_2 Persona_1
Il procedimento di primo grado (scaturito, come detto, da tre distinti atti di citazione) ha ad oggetto, dunque, le domande con le quali i predetti attori
, e Controparte_5 Parte_9 Parte_3
, assumendo di aver ricevuto una serie di danni alle loro unità
[...] immobiliari a causa di dispersioni e/o infiltrazioni d'acqua provenienti dalle unità immobiliari loro sovrastanti di proprietà del Condominio in Napoli,
Viale Nicola Fornelli n.2, del e RO
dei convenuti , , Parte_1 Persona_2 Persona_1
avanzavano nei confronti di tali soggetti le conseguenti pretese risarcitorie.
Dopo la costituzione dei convenuti (ad eccezione di e Persona_2 [...]
rimasti contumaci), i quali formulavano domande di garanzia nei Per_1
confronti delle compagnie assicurative con le quali avevano stipulato le relative polizze, i tre procedimenti sono stati riuniti, in quanto fondati sulle medesime circostanze di fatto e definiti, all'esito di un'articolata indagine tecnica, con la sentenza, qui impugnata, del Tribunale di Napoli, che così provvedeva: <<condanna i viale nicola fornelli e controparte_15>
, a rifare le due condotte per cui è causa, come descritte RO
alle pagine 8 e 9 della relazione del CTU depositata il 5/12/2014
“ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali”; 2) Condanna i convenuti in solido a pagare agli attori le seguenti somme: liquidati euro 25697,74 al Condominio di Napoli, Salita
CP_ Vetriera 9, euro 126435,33 a ed euro 1364,59 a;
oltre Parte_3
interessi legali sulle somme di cui ai capi a), c) ed f) come in motivazione,
4 devalutate al 1/4/2007 e poi via via annualmente rivalutate da tale data alla pronuncia, e poi gli interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo;
sulle somme di cui al capo b) come in motivazione, sono dovuti la rivalutazione dalla maturazione di ciascun canone alla presente pronuncia, gli interessi sulle somme via via annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun canone al soddisfo, e gli interessi legali su ciascuna singola somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo 3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori ogni somma da questi pagata al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli
CP_ attori le spese del giudizio, che liquida per in euro 550 per esborsi ed euro 14000 per compenso;
per il Condominio in Napoli, Salita Vetriera 9 in euro 550 per esborsi ed euro 8000 per compenso;
e per in euro Parte_3
200 per esborsi ed euro 2500 per compenso;
per tutti oltre spese generali,
Iva e Cpa: 5) Condanna a rivalere il PA
, di ogni somma che questa dovrà RO
Con pagare in forza della presente sentenza;
6) Condanna
[...]
a rimborsare al Condominio in Napoli, PA RO
7 le spese della chiamata in causa, che liquida in euro 50 per esborsi ed
[...]
euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
7) Rigetta la domanda di garanzia proposta dal Condominio in Napoli, RO
nei confronti di , e condanna il chiamante a Controparte_16
rimborsare le spese di lite alla chiamata, che liquida in euro 8000 per
Con compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
8) Condanna
[...]
a rivalere di ogni somma che questi dovrà CP_1 Parte_1
pagare in forza della presente sentenza al Condominio di Napoli, Salita
CP_ Vetriera 9, a , e a escluso solo il lucro cessante antecedente Parte_3
Con gennaio 2011; 9) Condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese della chiamata in causa, che liquida in euro 50 per Parte_1
esborsi ed euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
10)
Rigetta la domanda di garanzia proposta dal Condominio in Napoli, Viale
Nicola Fornelli 2 nei confronti di , e condanna il chiamante a CP_7
rimborsare le spese di lite alla chiamata, che liquida in euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa>>.
5
2. Il giudizio di appello
, con atto di citazione in appello notificato in data 1° Parte_1 dicembre 2017 e citazione per l'udienza del 6 marzo 2018, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Nel merito rigettare le domande actoree perché inammissibili, improcedibili, infondate, illegittime, pretestuose e temerarie;
C) In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande actoree essere il comparente manlevato dalla in p.l.r.p.t., da ogni Controparte_17
somma che dovesse essere condannato a pagare;
D) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Con istanza depositata in data 9 febbraio 2018 l'appellante ha chiesto procedersi alla riunione dei giudizi di appello contraddistinti dai nn.
6798/2017 e 6915/2017, in quanto proposti avverso la medesima sentenza del Tribunale di Napoli n°10878/2017.
Con comparsa depositata in data 14 febbraio 2018, la Controparte_2
(già , in p.l.r.p.t., si è costituita in
[...] Controparte_3 giudizio, contestando quanto dedotto dall'appellante, proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile, per quanto di ragione, l'appello introdotto dal SI
; b) accogliere, all'inverso, l'appello incidentale Parte_1 proposto dalla Società in riforma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, dichiarando la nullità/inammissibilità della chiamata in garanzia effettuata nel giudizio di primo grado dal
[...]
nei confronti della Parte_10 CP_18 [...]
; c) ridurre, in via gradata al punto che precede, e Controparte_2 sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, le somme liquidate dal Tribunale;
d) condannare il Parte_10
alla restituzione degli importi ricevuti, oltre rivalutazione ed
[...] interessi;
e) condannare l'appellante ed il Controparte_19
[..
[...] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o,
[...]
comunque, ridurre quelle di primo grado, e vinte quelle del presente appello”.
Con comparsa depositata sempre in data 14 febbraio 2018, si è costituita altresì la in p.l.r.p.t., condividendo i primi tre Controparte_1 motivi formulati dall'appellante, contestando quanto dedotto dallo stesso alla lettera d) e formulando, in relazione a quest'ultimo aspetto, specifico appello incidentale. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1.
Sull'appello del accogliere l'appello solo parzialmente e per Parte_1
quanto di ragione limitatamente ai motivi indicati ai punti A),B),C), riformando la sentenza di prime cure anche con più ampia motivazione;
2.
Subordinatamente, rigettare il motivo di gravame indicato al punto D) dell'atto di appello e, contestualmente all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla concludente , riformare la CP_2
sentenza impugnata, accertando e dichiarando la prescrizione del diritto all'indennizzo con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda di manleva e/o di condanna diretta spiegata da nei Parte_1
confronti di;
3. Condannare chi di ragione alla refusione CP_2
delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio come per legge in favore di ”. CP_2
Si sono costituiti il , in p.l.r.p.t., Parte_8 [...]
e , con comparsa depositata in data 6 Controparte_5 Parte_3 aprile 2018, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e così concludendo: “…chiedono, pertanto il rigetto dell'appello proposto e della conseguente istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di I grado inammissibile oltreché infondata. Con ulteriore condanna alle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado del giudizio e con rimborso di tutte le spese ulteriori sostenute. Con piena conferma di quanto richiesto nel corso del giudizio di I grado e con riserva di ulteriormente replicare alle avverse deduzioni”.
Si è costituita la in p.l.r.p.t., con comparsa depositata in CP_7
data 19 aprile 2018, rappresentando che alcuna modifica della sentenza impugnata era stata richiesta nei suoi confronti nell'appello proposto dal e che tuttavia si era costituita in altro giudizio di appello Parte_1
7 proposto avverso la medesima sentenza dal Controparte_20
, chiedendone il rigetto. Ha Chiesto quindi, alla Corte, previa riunione
[...]
dei giudizi, di dichiarare la inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello presentato nei suoi confronti;
in via gradata, la riduzione della manleva ai sensi dell'art. 1915 c.c., con vittoria di spese.
Giusta provvedimento presidenziale del 10 maggio 2018, è stata disposta la riunione al giudizio n. 6798/2017 del giudizio n. 6915/2017, avente ad oggetto l'appello con il quale il ha Parte_2
impugnato, a sua volta, la sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare e preliminare: In accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disporre, in sede di prima comparizione, ricorrendo nella fattispecie in esame i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quanto meno, in merito ai capi n.1, n.2, n. 3, n.4 e n. 10. In via principale e nel merito:
Preliminarmente, in accoglimento del motivo n.8 dell'atto di appello, dichiarare viziata ed erronea la condanna al rifacimento delle condotte di cui al capo 1 della parte dispositiva della sentenza impugnata e, per
l'effetto, disporre che nessuna opera deve essere eseguita. A - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata
e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra
[...]
, - in persona CP_21 Parte_9
dell'amm.re p.t. e IG.ra , per maturata prescrizione del Parte_3
diritto al risarcimento danni ex art. 2947 c.c., dichiarando l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto anche quelle relative ai successivi capi n.3 e n.4 della medesimo dispositivo;
B - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21
- in persona dell'amm.re p.t. e Parte_9
IG.ra in quanto, tali domande sono palesemente Parte_3
infondate in fatto ed in diritto, nonché carenti del benché minimo elemento probatorio, specie in merito al dato temporale di riferimento relativo alla presunta dispersione di acqua dalla condotta de quo, in quanto non è mai
8 stato provato dalle parti attrici che il fenomeno infiltrativo del 2006 (che è la causa generatrice dei danni lamentati) possa essere derivato dalla pluviale comune al a servizio anche dei Controparte_20
, dichiarando l'appellante libera dal Controparte_22
pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto quelle relative ai successivi capi n.3 e
n.4 della medesimo dispositivo;
C - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21 [...]
- in persona dell'amm.re p.t. e IG.ra Parte_9 Parte_3
, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al II comma
[...]
dell'art. 1227 c.c., atteso che parte attrice è stata totalmente inerte a partire dal verificarsi dei primi fenomeni infiltrativi sino alla notifica dell'atto di citazione e, quindi, avrebbe potuto evitare il prodursi di tutti i danni richiesti usando l'ordinaria diligenza, dichiarando l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto quelle relative al successivi capi n. 3 e
n.4 del medesimo dispositivo, ovvero ed in subordine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al I' comma dell'art. 1227 c.c., atteso che parte attrice è stata totalmente inerte dal verificarsi dei primi fenomeni infiltrativi sino alla notifica dell'atto di citazione e, quindi, avrebbe potuto evitare il prodursi di tutti i danni richiesti usando l'ordinaria diligenza, diminuire l'entità del risarcimento di cui al capo n.2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella misura del 50% ovvero in quella diversa, maggiore e o minore percentuale che la Corte dovesse ritenere di giustizia, in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze, con diminuzione anche delle condanne relative ai capi n.3 e
n.4; D - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra
, – in persona Controparte_21 Parte_9
dell'amm.re p.t. e IG.ra nei confronti del Parte_3 [...]
in quanto, l'unica esclusiva e reale dispersione di Controparte_23
acque, che possa essere stata la causa delle lamentate infiltrazioni,
l'accertata e documentata rottura dell'impianto idrico/sanitario
9 dell'immobile di proprietà del Sig. , nonché le perdite Parte_1
derivanti dal terrazzo e dall'ambiente esterno lato cucina, di proprietà
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1 Parte_9
appellante nei confronti delle parti attrici, in relazione ai capi n.2, n.3 e n.4 del dispositivo della sentenza impugnata;
E - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21 [...]
- in persona dell'amm.re p.t. e IG.ra Parte_9 Parte_3
nei confronti del in quanto,
[...] Controparte_23
la sentenza impugnata è viziata ed errata nella valutazione delle risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, dichiarando
l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto anche quelle relative ai successivi capi n.3 e n.4 della medesimo dispositivo;
F - in accoglimento del motivo di appello n.6 riformare la sentenza impugnata in relazione a tale vizio e, per l'effetto, dichiarare il mancato accertamento nella corresponsabilità del danno da parte del in Parte_9
persona dell'amm.re p.t. e, conseguentemente, riformare la sentenza appellata, prevedendo la condanna pro quota nei confronti dello stesso, eventualmente anche ai fini della partecipazione alle spese relative alle opere disposte per il rifacimento delle condotte, ovvero accertare, anche a mezzo di apposita CTU, la relativa quota di compartecipazione;
G - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata
e per l'effetto riformare la condanna alle spese e compensi di lite di cui al capi n.3 n.4 e n. 10 del dispositivo della sentenza impugnata, e per l'effetto condannare gli attori ed odierni appellati, in uno ed in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio in favore del appellante, con attribuzione al sottoscritto difensore Parte_9
anticipatario. In via subordinata: H - Se per mero assurdo, la Corte di
Appello adita dovesse ritenere parzialmente riformabile la sentenza di primo grado e conseguentemente ritenere la domanda della attrice IG,ra CP_
parzialmente fondata e meritevole di minore accoglimento, come esposto nel motivo di appello n.4 del presente atto, voglia l'adita Corte di
Appello accertare e dichiarare la mancata prova della sussistenza del
10 nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno riconosciuto - all'attrice IG,ra - per lucro cessante, nonché errata la Controparte_21
quantificazione dello stesso e per l'effetto, in parziale riforma del capo n.2 del dispositivo della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto alcun risarcimento danni per lucro cessante da parte del appellante, Parte_9
ovvero vorrà almeno contenere il risarcimento danni operando una diminuzione nel quantum debeatur, in ragione delle argomentazioni esposte al motivo n. 4, limitandolo al periodo che va da giugno 2007 a novembre 2009 per un totale complessivo di € 23.104,90 già rivalutati ai fini dell'ISTAT. In via istruttoria, - in accoglimento del motivo n. del presente atto di appello, vorrà la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata e della ordinanza di non ammissione delle prove testimoniali articolate, ammettere la prova testimoniale così come articolata con la memoria ex art. 186 c.p.c. dell'11.07.2013, in quanto essenziale e determinante ai fini del decidere, per tutti i rilievi e le osservazioni mosse agli elaborati peritali (C.T.U., supplementi ed integrazioni) formulati dal C.T.P. del nei propri Controparte_23
elaborati peritali, ai quali espressamente l'odierna appellante si riporta, si chiede che la Corte di Appello disponga ulteriori accertamenti ed approfondimenti tecnici in relazione ai punti non chiariti dal C.T.U.”.
Si è costituita , in p.l.r.p.t., con comparsa Controparte_16 depositata in data 13 giugno 2018, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare inammissibile ed improcedibile
l'appello così come proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; 2. rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine al governo delle spese processuali;
3. per l'effetto di quanto al capo che precede, confermare quanto statuito dalla sentenza n°10878/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli, G.U. dott. Ettore Pastore Alinante;
4. condannare parte appellante o chi di ragione alla refusione, in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e Controparte_16
competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali al
11 12,5% come per L.P., per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con provvedimento del 28 giugno 2018, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, atteso il decesso di Persona_1
Il , con istanza del 23 ottobre Parte_2
2018, ha riassunto il processo.
Si sono costituiti , in proprio e nella qualità di erede della Persona_2
moglie , , entrambi nella Persona_1 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di nonché , con comparsa Persona_1 Parte_5
depositata in data 19 febbraio 2019, i quali: - in via preliminare, hanno eccepito (a) la carenza di legittimazione passiva della e (b) Pt_5
l'intervenuta estinzione del giudizio nei loro confronti;
- nel merito, hanno chiesto all'adita Corte rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito, invece, il convenuto RO
, benché regolarmente citato.
[...]
Con provvedimento del 26 marzo 2019, la Corte ha rigettato le istanze formulate ex art. 283 c.p.c. da e dal Condominio in Parte_1
Napoli, Viale Nicola Fornelli 2 nei due distinti atti di appello.
Con comparsa del 5 giugno 2023, a seguito del decesso (in data
27.10.2022) di , e Persona_2 Parte_6 Parte_7
intervenivano in giudizio anche in qualità di eredi del predetto.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 7 dicembre 2023, con concessione dei termini ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 19.4.2024, la Corte ha ordinato all'appellante incidentale di notificare il proprio appello Controparte_2
incidentale alla parte appellata contumace RO
, entro il termine del 20 maggio 2024, rinviando la causa CP_8 all'udienza del 26 settembre 2024. Con comparsa depositata il 29.5.2024, si costituiva il , riservandosi di “spiegare le Parte_10 proprie difese a seguito e per effetto dell'esame di tutta la documentazione depositata nel fascicolo telematico”.
12 Riservata la causa in decisione, vista la richiesta di discussione orale della causa, formulata dall'appellante Parte_2
2 all'udienza di precisazione delle conclusioni - istanza ribadita nella
[...]
memoria di replica depositata il 6.11.2024 -, la Corte ha fissato, ex art. 352
c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma ex d.lgs. 149/2022) l'udienza del 5. Dicembre 2024 per la discussione delle parti. In tale data, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
3. I motivi di impugnazione
3.1. Appello presentato da Parte_1
Il impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale:
1. non ha ritenuto prescritto nei suoi confronti il diritto al risarcimento del danno azionato dalle parti attrici. In particolare, la configurazione, nella specie, di un illecito permanente contrasterebbe – a parere dell'appellante
– con i rilievi della CTU, che metterebbero, invece, in luce la discontinuità delle perdite dell'impianto termico/idraulico di proprietà del;
Parte_1
2. ha condannato in solido i convenuti, ritenendoli parimenti responsabili del danno prodotto alle parti attrici: secondo la ricostruzione dell'impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto imputare esclusivamente ai
Condomìni Viale Fornelli, 2 e le responsabilità del RO
fenomeno infiltrativo oggetto di causa, dal momento che si tratterebbe, per
CP_ espressa prospettazione della , di perdite idriche provenienti da impianti condominiali. In ogni caso, il proprio apporto causale al prodursi dell'evento dannoso sarebbe stato minimo ed il Tribunale avrebbe dunque errato nel ripartire le responsabilità in parti uguali. Il C.T.U., infatti, nella prima relazione tecnica, aveva “escluso come responsabile principale
l'impianto termico di proprietà dunque, le infiltrazioni Parte_1
dovrebbero essere state provocate dalle canalizzazioni fecale e pluviale di natura condominiale presenti nel pavimento dell'appartamento di proprietà
; Parte_1
3. ha condannato i convenuti al risarcimento del danno per il mancato
CP_ godimento dell'immobile di proprietà , “in assenza di qualsivoglia
13 prova fornita dall'attrice a dimostrazione dell' an e del quantum del lucro
CP_ cessante asseritamente subito”. In particolare, la avrebbe dovuto dimostrare: (a) i motivi per cui la conduttrice dell'epoca si è decisa a rilasciare l'immobile; (b) l'avvenuto esperimento di tentativi volti ad una nuova locazione del bene;
(c) l'effettiva inagibilità dello stesso. Inoltre, la CP_
– non essendosi in ipotesi adoperata nell'immediatezza del fenomeno infiltrativo e avendo invece attivato il proprio diritto al risarcimento del danno a 6 anni circa di distanza dallo stesso – troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
4. ha affermato che il suo diritto ad essere manlevato dalla per CP_2
CP_ i danni da lucro cessante subiti dalla dovesse essere limitato a quanto avvenuto a partire dal 17.01.2011, nonostante l'immobile di sua proprietà risultava coperto dalla garanzia della senza CP_24
soluzione di continuità, dal 27.01.2005. In particolare, la polizza per la responsabilità civile per danni a terzi “Protezione familiare” n°123103, in atti, era stata emessa in sostituzione della precedente polizza n°115734, stipulata per l'immobile di sua proprietà dal padre . Persona_3
3.2. Appello presentato dal Condominio in Napoli Viale Parte_2
[...]
ll censura la sentenza di primo grado, Parte_2
sostenendo che:
1. non sarebbe possibile configurare un danno “continuativo e permanente” come sostenuto dal primo giudice e dunque sarebbe erronea la decisione del primo giudice nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni per cui è causa, che non si sarebbero verificate senza soluzione di continuità tra il 2006 ed il 2012, ma sarebbero state originate da due separati e distinti eventi dannosi: il primo avvenuto nell'anno 2006 ed il secondo nell'anno 2012; si tratterebbe, pertanto, nella specie, di un'ipotesi di danno istantaneo con effetti permanenti;
2. nel corso del primo grado di giudizio non sarebbe stata raggiunta prova adeguata in ordine al nesso di causalità tra il danno da infiltrazioni e la
“condotta orizzontale condominiale pluviale”. Il tribunale avrebbe imputato la responsabilità della condotta condominiale per i danni originari
14 verificatisi nell'anno 2006 in base a mere ipotetiche deduzioni, non supportate da nessun valido elemento probatorio. In particolare, l'unica circostanza acclarata sarebbe quella secondo cui “la condotta pluviale dei
Condomini di Viale Fornelli n.2, e , Parte_10 Parte_9
potrebbe eventualmente aver disperso acque solo a far data dal 2011 e, quindi, potrebbe essere – eventualmente – considerata solo una marginale concausa dei danni lamentati dagli attori”; ciò sarebbe, inoltre, confermato dalle conclusioni cui perviene il c.t.u. in sede di ultima integrazione, secondo cui “non ci sono documentazioni tali da permettere di datare la data di formazione della ostruzione e quindi l'inizio dell'apporto di questa fonte alle infiltrazioni registrate”); pertanto, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere il fenomeno infiltrativo imputabile anche ad esso appellante;
3. la prova per testi, richiesta dall'appellante al fine di dimostrare gli interventi di manutenzione e disostruzione delle condotte condominiali sarebbe stata erroneamente considerata inammissibile;
in particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere come non correttamente individuato dall'appellante il soggetto esecutore degli espurghi e nel valutare l'irrilevanza probatoria delle tre fatture della Controparte_25
(concernenti opere di lavaggio e pulizia caditoie e disostruzione
[...]
delle tubazioni di scarico), prodotte in primo grado e poste a fondamento della richiesta prova per testi;
4. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere escluso il concorso della responsabilità del danneggiato e avrebbe, in particolare, mancato di considerare le seguenti circostanze: a) il Condominio di Salita Vetriera 9 e la non avrebbero mai provato di aver comunicato all'odierno Parte_3
appellante gli eventi dannosi del 2006; b) gli attori, una volta constatato che si stavano verificando fenomeni infiltrativi, “avrebbero potuto e dovuto procedere in via cautelare ex art 700 c.p.c. ovvero richiedere un accertamento tecnico preventivo”; pertanto, la sentenza impugnata andrebbe sul punto riformata e il caso di specie sarebbe sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., con i conseguenti effetti sul piano risarcitorio;
15 CP_ 5. il danno per lucro cessante in favore dell'attrice non sarebbe imputabile ad esso appellante, come sostenuto dal primo giudice. In particolare, il giudicante avrebbe dovuto considerare che non vi è “agli atti del giudizio alcuna prova in merito all'imputabilità di tale danno alla condotta orizzontale condominiale pluviale sin dall'anno 2006”; inoltre, il
Tribunale avrebbe errato anche nella quantificazione del suddetto danno:
CP_ la somma riconosciuta alla (euro 101.063,29) sarebbe, infatti, superiore al valore commerciale del bene immobile e coprirebbe un periodo temporale eccessivamente esteso (dal maggio 2006 sino alla data di emissione della sentenza); più correttamente, il primo giudice – anche in considerazione dei rilievi del c.t.u. – “avrebbe dovuto riconoscere soltanto i mancati canoni dalla data di rilascio dell'immobile (24/05/2007) sino alla prima scadenza contrattuale, fissata per il 30/11/2009”;
6. il primo giudice avrebbe errato nel non accertare la corresponsabilità del danno da parte del ”, interpretando in Parte_9 Pt_9
maniera non corretta la normativa di riferimento (artt. 2051 e 2055 c.c.), secondo cui, una volta accertato l'uso, ancorché parziale, della condotta pluviale anche in capo all'attore , anche Parte_11 quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. per il risarcimento dei danni prodottisi;
7. la domanda di garanzia proposta nei confronti dell' CP_7
sarebbe stata erroneamente rigettata. La relativa statuizione sarebbe, in particolare, frutto di una non corretta interpretazione (“estensiva”) della polizza assicurativa. Sebbene, infatti, la polizza in esame esplicitamente escluda dall'ambito della garanzia fornita i danni da “rigurgito di fognature”, tuttavia l'ipotesi de quo non rientrerebbe – diversamente da quanto stabilito dal primo giudice – in una simile causa di esclusione. A tal proposito, l'impugnante asserisce che solo impropriamente il CTU farebbe riferimento a danni causati da “rigurgito delle portate fluviali”;
8. il Tribunale avrebbe errato nell''ordinare “ai due CP_15 Parte_10
Pt_1
e di rifare le condotte”. Il giudicante,
[...] Parte_2 secondo l'appellante “avrebbe dovuto e potuto ordinare la mera disostruzione della condotta e non già l'insieme delle imprecisate opere ciclopiche ordinate”;
16 9. alla luce della supposta fondatezza dei motivi di appello svolti la liquidazione delle spese di lite per come effettuata dal primo giudice sarebbe erronea.
3.3. L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
[...]
Controparte_1
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, Controparte_1
innanzitutto per le ragioni già espresse nei tre motivi di impugnazione proposti dal relativi, segnatamente: Parte_1
1) all'asserita prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori nel primo grado del giudizio;
2) alla presunta insussistenza del “nesso causale tra la proprietà del
e le infiltrazioni generatrici dei danni”; Parte_1
CP_ 3) all'assunta carenza di prova fornita dalla in ordine all' an ed al quantum del danno da lucro cessante asseritamente ed alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c..
La compagnia impugnante deduce poi, quali ulteriori doglianze:
4) il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice della corresponsabilità del Condominio di Napoli Salita Vetreria 9 in ordine ai
CP_ danni riportati dalla;
5) l'errato accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal nonostante la stessa sarebbe prescritta;
in particolare, essa Parte_1
compagnia avrebbe, sin dalla comparsa di risposta, eccepito, nel primo grado del giudizio l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo CP_ azionato dal rilevando che la aveva richiesto allo stesso Parte_1
il risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni, sin dal
9.10.2006, mentre l'assicurato non aveva denunciato il sinistro entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c..
3.4. L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
[...]
PA
L'appellante censura la sentenza di primo grado rilevando di aver eccepito, nel primo grado del giudizio, come il Parte_10
avesse azionato la domanda di garanzia nei suoi confronti in
[...]
forza di una polizza stipulata da una sua condomina, Annamaria Fedele,
17 documento assolutamente non probante in relazione all'esistenza di una polizza a garanzia dell'intero . Parte_9
Tale eccezione non sarebbe stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, in quanto la “scheda contrattuale” prodotta a sostegno della domanda di garanzia, sottoscritta dalla predetta , Parte_12 espressamente prevede che: “la durata dell'assicurazione è dalle ore 24 del 14/7/1995 alle ore 24 del 17/5/2000”, con scadenza ampiamente anteriore, dunque, rispetto ai fatti per cui è causa (risalenti al 2006).
Inoltre, il premio pagato ammonta ad appena 38.661 di vecchie lire. La detta polizza reca poi inequivocabili prestazioni non fruibili da un
Condominio, ma chiaramente riferibili a persone fisiche, quali (10 milioni di lire quale indennizzo per “Casa Furto convenuto”; 5 milioni di lire quale indennizzo in caso di “effetti personali, scippo e rapina”), oltre che, nella voce “toponomastici abitazioni assicurate”, l'indicazione dell'appartamento ubicato in Napoli al Condominio Salita Vetriera 7 di Annamaria Fedele.
In via gradata, la Compagnia, eccepisce, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c., la prescrizione del diritto alla manleva ex art. 2952 c.p.c., ribadendo che l'assicurata non ha mai denunziato i fatti per cui è Parte_12
causa.
4. L'ESAME DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
Il motivo di appello formulato da entrambi gli impugnanti principali e dall'appellante incidentale in punto di Controparte_1
prescrizione non è fondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ha trovato ampio riscontro la prospettazione degli attori, secondo cui:
- nel gennaio 2006 e comunque all'inizio di quell'anno si manifestarono CP_ copiose e persistenti infiltrazioni nell'immobile in titolarità della , il quale divenne inabitabile ed inagibile, nonché infiltrazioni a parti comuni dell'edificio in cui si trova quell'immobile, gestito dal Condominio di Napoli,
Salita Vetriera 9;
- tali infiltrazioni perdurarono e si estesero nelle parti condominiali ed agli altri appartamenti, aggravando le condizioni statiche del fabbricato, sino a quando il 20/1/2012 la Polizia Municipale di Napoli invitò l'amministratore
18 del Condominio di Napoli, Salita Vetriera 9, a non far praticare i detti luoghi, stante il pericolo alla incolumità delle persone.
Le infiltrazioni, verificatesi tra il 2006 e il 2012, hanno determinato, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, in capo ai convenuti, la responsabilità per un illecito permanente, consistito nel non avere per ben 6 anni posto rimedio alle cause delle infiltrazioni stesse.
Il Tribunale richiama all'uopo l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui è “configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce” (Cass. 13201/2013), ritenendo che il protrarsi delle infiltrazioni avrebbe certamente reso impossibile ripristinare efficacemente lo stato dei luoghi, per cui tutti i danni lamentati dagli attori avrebbero continuato a verificarsi durante tutto il periodo dal gennaio 2006 al gennaio 2012.
Il ragionamento è corretto.
Come accertato dal CTU, infatti, i fenomeni infiltrativi si sono verificati senza soluzione di continuità tra il 2006 e il 2012 (si legge nella c.t.u.: <<
Non ci si deve soffermare alle sole registrazioni dei fenomeni di
“gocciolamento” che evidentemente avevano luogo a seguito di eventi particolarmente intensi o frequenti, tali da saturare le murature fino a provocare la fuoriuscita dell'acqua in surplus. Atteso che questi fenomeni avevano luogo quando le murature imbibite risultavano sature di acqua, essi rappresentavano solo “la punta dell'iceberg” ossia l'unica parte visibile di un fenomeno ben più esteso e presente anche quando, non si manifestava con detti gocciolamenti. Ricordiamo infatti che per la particolare posizione delle condotte (in un corsetto orizzontale sotto la pavimentazione di una abitazione), il corsetto poteva riempirsi ad libitum senza che qualcuno se ne accorgesse.
Nei periodi di tempo asciutto, una parte dell'acqua accumulata dalle murature e dai solai evaporava, diminuendone il grado di saturazione. Le esondazioni dai collettori alle successive piogge aumentavano nuovamente il grado di saturazione di murature e solai e favorivano
l'estendersi delle zone imbibite>>).
19 Va inoltre rilevato che, come pure evidenziato dal giudice di primo grado, ancora in data 13/12/2016, data dell'ultimo accesso ai luoghi da parte del
CTU, le pareti, già precedentemente imbibite, sembravano “aver mantenuto immutato il loro tasso di umidità”, essendo emerso, dalla videoispezione fatta eseguire nelle condotte il 24/1/2012, dopo l'intervento di disostruzione, la persistenza di un lungo tratto di concrezione tra due pozzetti, e “probabilmente” anche a valle di un pozzetto denominato dal
CTU “P3”, in un punto non toccato dalle videoispezioni ma desumibile dalla presenza di acqua stagnante a valle della presumibile ostruzione.
Risulta dunque ampiamente documentato e provato che le infiltrazioni
CP_ nell'appartamento e nelle parti comuni del fabbricato di Salita Vetriera
9 si siano verificate tra il 2006 ed il 2012 e che, non essendo state ancora rimosse tutte le cause delle stesse, certamente il diritto al risarcimento del danno da esse derivato non poteva certo considerarsi prescritto alla data della notifica dell'atto di citazione.
Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte, anche con specifico riferimento ai danni da infiltrazioni (cfr., di recente, Cass. Civ., sentt. n.
25835/2023 e n. 4577/2023), < immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in
20 relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007)>>.
Parimenti devono essere rigettate le doglianze degli impugnanti in ordine alle rispettive responsabilità accertate per gli eventi di danno per cui è causa (motivi di impugnazione indicati sub 2 dei rispettivi appelli principali), per le ragioni che di seguito saranno spiegate, unitamente all'esame ed al rigetto dei connessi motivi di impugnazione nn. 3, 4 e 6 spiegati dal appellante e dei motivi di impugnazione Parte_9
incidentale nn. 2 e 4 proposti da Controparte_26
Il giudice di primo grado, sulla base dell'espletata c.t.u., ha compiutamente accertato che “l'epicentro delle infiltrazioni registrate ai piani inferiori del fabbricato di Napoli, Salita Vetriera 9 (tra i quali, per la particolare
CP_ conformazione dei luoghi, è incluso l'appartamento ) si trova in corrispondenza del cavedio orizzontale sottostante il pavimento di proprietà (che si trova nell'edificio di Viale Fornelli 2) nel quale Parte_1
scorrono una condotta fecale a servizio dello stesso immobile Parte_1
e del , e una pluviale (in realtà, ad uso Parte_10
misto) al servizio sia del Condominio di Napoli, Viale Fornelli 2, che di quello di Napoli, ; gli edifici di Viale Fornelli 2 e di RO [...]
fungono parzialmente da copertura a quello di Salita Vetriera 9, CP_8
per cui indirettamente le pluviali a servizio dei primi due condomini, servono anche il terzo;
tuttavia non risulta che l'amministrazione del
Condominio di Napoli, Salita Vetriera 9 in virtù di tale indiretta funzione di copertura abbia mai partecipato della custodia di tale condotta pluviale, e quindi possa considerarsi corresponsabile ex art. 2051 cc dell'evento dannoso per cui è causa”; anche nel caso in cui il Condominio attore potesse essere considerato corresponsabile, si tratterebbe di una corresponsabilità molto ridotta (perché solo indirettamente e parzialmente quella pluviale serve anche l'edificio di Salita Vetriera 9), e la circostanza CP_ comunque non ridurrebbe l'entità del risarcimento dovuto alla , la quale ha diritto ad essere risarcita per l'intero da ciascun corresponsabile del danno ex art. 2055 cc.”.
Il Tribunale, sulla base degli accertamenti tecnici espletati, rileva:
21 - che dall''analisi biologica effettuata fosse emersa una scarsissima CP_ presenza di colibatteri fecali nell'appartamento , circostanza che avvalora l'ipotesi secondo cui le cause delle infiltrazioni fossero da ricondurre prevalentemente alla condotta pluviale;
- che, come compiutamente accertato dal CTU tracimate anche dalla fecale, la presenza di colibatteri fecali sarebbe stata più elevata, comunque non “scarsissima”>>; CP_
- che i primi danni evidenti nell'appartamento , evidenziatisi nel gennaio 2006, come emerge dagli accertamenti compiuti in loco dai Vigili del Fuoco in data 8/6/2006, consistevano in “diffuse ed estese infiltrazioni
d'acqua all'intradosso del solaio di copertura vano cucina/bagno/salone”, localizzazione compatibile con l'epicentro individuato dal CTU nel cavedio orizzontale sottostante il pavimento di proprietà ; Parte_1
CP_
- che già in data 9/10/2006, la aveva chiesto al ed Parte_1 all'amministratore di Viale Fornelli 2 di far cessare le cause delle infiltrazioni e di risarcirle i danni, sollecitando nel 2011 l'amministratore del proprio condominio (Salita Vetriera 9) a ripristinare l'abitabilità del proprio immobile;
- che, a seguito della videoispezione delle condotte sottostanti l'appartamento commissionata dal Parte_1 Controparte_23
ed effettuata in data 30/6/2011, emersero <delle “concrezioni
[...] ostruttive”, che occludevano mediamente la metà della sezione per un tratto molto esteso e provocavano il ristagno delle acque lungo tutto il tratto a monte sino al terrazzo>>,
- che tali concrezioni furono solo parzialmente rimosse il 12/1/2012 (infatti, anche dopo tale intervento, gli accertamenti tecnici espletati hanno rilevato la persistenza di un lungo tratto di concrezione tra due pozzetti, e
“probabilmente” anche a valle di un pozzetto denominato dal CTU “P3”, in un punto non toccato dalle videoispezioni ma desumibile dalla presenza di acqua stagnante a valle della presumibile ostruzione).
Ciò posto e, come emerso anche dalla c.t.u. l'ostruzione della pluviale, aveva verosimilmente comportato che il corsetto orizzontale si era riempito d'acqua senza che nessuno se ne accorgesse, con conseguente progressiva saturazione di murature e solai e fenomeni di gocciolamento a
22 seguito di piogge particolarmente intense o frequenti (mentre nei periodi di tempo asciutto, una parte dell'acqua accumulata dalle murature e dai solai evaporava, diminuendo il grado di saturazione).
Appare evidente, dunque, la responsabilità dei due Condomini convenuti, di e Viale Fornelli 2, comproprietari delle condotte risultate RO
ostruite (essendo i fabbricati da essi gestiti ad esserne serviti), non avendo gli stessi dimostrato di aver posto in essere le dovute attività manutentive atte ad evitare i danni verificatisi. In proposito, infatti, il
Tribunale ha correttamente rilevato che la prova richiesta (a mezzo testi), volta a dimostrare che dall'anno 2005 il Condominio Viale Fornelli 2 avrebbe “sempre proceduto a costanti manutenzioni ordinarie del proprio impianto con espurghi semestrali effettuati di concerto con il
[...]
”, fosse non solo generica (non essendo stato Controparte_27 nemmeno specificato quale sarebbe stata l'impresa incaricata degli espurghi, quanto veniva pagata, con quali modalità sarebbero stati effettuati gli interventi), ma anche non supportata da un contratto di manutenzione, né da idonea documentazione. Inoltre, tale prova è stata giustamente ritenuta dal primo giudice inattendibile, atteso che in data
12/1/2012, quando venne parzialmente rimossa la concrezione ostruttiva,
l'acqua risultava già essersi accumulata nel corsetto, le mura erano imbibite e la sezione della condotta si presentava ampiamente ostruita, circostanze sicuramente incompatibili con attività manutentiva verificatasi al massimo 6 mesi prima. Anche la documentazione prodotta è stata, correttamente, considerata inidonea al fine di escludere o limitare la responsabilità del detto ( “la parte ha prodotto solo 3 fatture di Parte_9
, concernenti opere di “lavaggio e pulizia Controparte_25 caditoie e disostruzione delle tubazioni di scarico (in un caso definite “di scarico servizi”, mentre nel terzo caso, che si riferisce proprio all'intervento del 12/1/2012, si parla di tubazioni e pozzetti nonché “lavaggio e manutenzione dei manufatti”), del 7/7/2009, 23/4/2010 e 2/2/2012, che però non sono semestrali, e non provano un intervento efficace ai collettori orizzontali, ed infatti neanche quello del 12/1/2012, pur effettuato a seguito di un'apposita video ispezione, ha rimosso interamente l'ostruzione di cui si discute, come peraltro risulta dalla ulteriore video ispezione effettuata
23 proprio da dopo l'intervento da essa stessa Controparte_25 attuato”). Coerentemente, dunque, il primo giudice ha ritenuto indimostrato che l'ostruzione alle tubature orizzontali fosse stata rimossa in occasione degli unici due interventi documentati antecedenti l'intervento del
12/1/2012 ed, in ogni caso, ha rilevato che “se anche fosse da attribuire ai due onvenuti il danno solo a partire da una data compresa tra CP_15
il giugno 2011 e il gennaio 2012, questo singolo evento sarebbe di per sé solo idoneo a determinare o a concausare la maggior parte dei danni lamentati dalla parte attrice, e quindi dal risarcimento andrebbero esclusi solo i danni verificatisi medio tempore tra gennaio 2006 e questo momento imprecisato antecedente il gennaio 2012”.
Il ragionamento del giudice di primo grado è immune da censure e non appare assolutamente scalfito dalle generiche doglianze dell'appellante
, secondo cui il fenomeno infiltrativo non sarebbe imputabile Parte_9
alla condotta pluviale, per assenza di prova circa il momento di formazione della ostruzione e quindi dell'inizio dell'apporto di questa fonte alle infiltrazioni registrate. Rimane, infatti, senz'altro dimostrato, in ogni caso,
l'apporto causale di tale ostruzione al danno verificatosi e quindi la responsabilità del impugnante. Né sussiste l'ipotizzato Parte_9
concorso dei danneggiati nella determinazione del pregiudizio per non aver preso iniziative tra il 2006 e il 2011. Invero, come già rilevato dal giudice di primo grado, non era nel potere dei danneggiati intervenire su tubazioni non in loro custodia e la presenza delle infiltrazioni lamentate era un fatto noto già dal 2006, non solo per l'intervento dei VV.FF., ma anche CP_ in forza della raccomandata inviata dalla al dante causa di e all'allora amministratore di Viale Fornelli 2. Parte_1
Quanto alla responsabilità del poi, il giudice di primo grado ha Parte_1
rilevato che, sebbene inizialmente il CTU non avesse ritenuto sufficientemente provato che causa principale delle infiltrazioni potesse essere stata la perdita dall'impianto termico/idrico di proprietà Parte_1 tuttavia, ha osservato che la stessa avesse comunque “contribuito a mantenere imbibite le murature circostanti partecipando, se pur in maniera marginale, al fenomeno infiltrativo”. Ciò posto, il primo giudice ha correttamente ritenuto che anche un contributo minimo all'evento dannoso
24 dia luogo alla responsabilità solidale ex art. 2055 cc., evidenziando altresì come, in corso di causa, fosse stata acquisita tramite il CTU la relazione tecnica di altro consulente, nominato in un diverso giudizio, in cui il era stato convenuto da un altro soggetto (acquisizione Parte_1
ritenuta legittima ex art. 231 cpc, atteso che si trattava di un documento in possesso del Tribunale, del quale gli attori non erano a conoscenza prima di intraprendere il presente giudizio e che nemmeno avrebbero avuto il potere di procurarsi) dal quale emergeva che, già il 14/4/2011, era stata rilevata una perdita dall'impianto idrico in sua proprietà (sia pur definita “di modesta entità”). In conformità, quindi, a quanto ritenuto dal CTU, secondo cui “una perdita che eroghi una piccola portata è in grado di disperdere nel tempo grandi volumi”, il Tribunale ha ritenuto che la perdita riscontrata nell'impianto del abbia comunque contribuito, Parte_1
anche se in parte minore, a determinare i danni lamentati dagli attori, quanto meno mantenendo imbibite le pareti.
Atteso l'accertato apporto causale alla produzione del danno, sia da parte dei , che da parte del Parte_13
il giudice di prime cure, correttamente, ha dunque accertato Parte_1
la responsabilità solidale degli stessi. Invero, è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché - sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale - se un unico evento dannoso è ricollegabile etiologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire, essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25 6041 del 12/03/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013; id.
Sez. 1, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014).
Inoltre, il primo giudice non era affatto tenuto a determinare il grado di responsabilità dei convenuti solidalmente condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori, non essendo stata formulata, sul punto, una rituale e tempestiva domanda di regresso ex artt. 1299 e 2055, 2° comma,
c.c.
Quanto ai motivi di appello formulati in relazione all'accoglimento della CP_ domanda di risarcimento della domanda della per lucro cessante, ritiene la Corte che la decisione del primo giudice debba essere confermata, potendo senz'altro ritenersi la domanda formulata dalla predetta sufficientemente provata.
Deve premettersi che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, ordinanza 6 giugno 2020, n. 10750), la prova del danno da lucro cessante può avere base indiziaria e sono esclusi soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.
Inoltre, i danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Inoltre, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
33645 del 15/11/2022), sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ha reso ulteriori chiarimenti sicuramente rilevanti anche ai fini del presente giudizio, precisando che, quanto alla risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno, l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero direttamente il contenuto del diritto stesso, ovvero il "diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva". Orbene, precisa il Supremo Collegio che, nel caso di evento lesivo incidente sul contenuto del diritto, può configurarsi un "danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del
26 diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione". E tale danno (emergente) si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili, afferendo, invece, al lucro cessante quelle perdite di occasioni di guadagno "da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto", espressioni "della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali" (danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita "di prova specifica, anche in via presuntiva").
Si è altresì specificato (cfr. anche Cassazione civile n.14947/2023) che
“Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso,
l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per
i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore - afferma la Suprema Corte - sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, "a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva" (pag. 26).
CP_ Ciò posto, non è contestato che la condizione dell'immobile della , in conseguenza delle infiltrazioni lamentate in citazione, abbia nei fatti impedito il godimento, anche mediato dell'immobile, impedendo alla stessa di poterlo utilmente locare.
27 Dall'esame degli atti, infatti, emerge che, in data 08/06/2006, intervenivano sul posto i VV.FF., i quali rilevavano “diffuse infiltrazioni d'acqua” ..., accertando che “il fenomeno persiste da tempo e pregiudica la stabilità della struttura” (...). CP_ In data 9/10/2006, l'avv. per conto della inviava al CP_28 Parte_1 ed all'amministratore del una Controparte_23
raccomandata, con la quale chiedeva far cessare le cause delle infiltrazioni e di risarcire alla stessa i danni, ivi compresi quelli derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice,
CP_ precisando testualmente: “la conduttrice della da svariati mesi ha sospeso il pagamento dei canoni adducendo il pessimo stato dell'appartamento”.
In data 24/05/2007, la conduttrice riconsegnava le chiavi Pt_14
CP_ dell'appartamento alla proprietaria dopo aver interrotto il pagamento locativo, per compensare le migliorie dalla stessa apportate e distrutte dalle infiltrazioni.
Alla luce di tali evidenze, tutte documentalmente provate, correttamente il
Tribunale, dopo aver rilevato che, quando si verificarono per la prima volta
CP_ le infiltrazioni per cui è causa, l'immobile della era in locazione, riteneva sufficientemente dimostrato che la conduttrice non avesse più corrisposto il canone a partire, quantomeno, dal maggio 2006, osservando come fosse senz'altro presumibile il diritto di quest'ultima di non corrispondere il canone per un immobile sostanzialmente non più abitabile.
Anche in punto di quantificazione, la decisione del primo giudice è corretta, atteso che, una volta imputata la risoluzione del contratto di locazione alla responsabilità solidale degli odierni appellanti, non può
CP_ negarsi che il pregiudizio patrimoniale subito dalla comprenda sia la mancata riscossione dei canoni di locazione sino alla sua naturale scadenza, sia l'oggettiva impossibilità di locare l'immobile fino al ripristino dell' agibilità dell'unità abitativa, mediante l'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari al fine di eliminare definitivamente la cause del dissesto dell'immobile, come detto adeguatamente documentato e provato.
28 Come precisato poi dalla Corte di Cassazione, compete al giudice, ai fini della quantificazione del danno, la scelta fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione e la valutazione di quanto il creditore avrebbe ragionevolmente conseguito, qualora l'illecito non si fosse verificato (cfr. sul punto, Cassazione Civile Sez. n. 29330/2019; n. 9339/2019; n.
11698/2018). E nel caso di specie, il giudice di primo grado ha CP_ correttamente riconosciuto alla , in base alla stima operata dal CTU, i mancati canoni, con decorrenza da maggio 2006 sino alla data di emissione della sentenza, con aumento di ulteriori mesi cinque per l'esecuzione delle opere di ripristino, per un totale complessivo di
€101.063,29.
Né può rilevare, in proposito, l'eccezione secondo cui tale somma sarebbe CP_ maggiore del valore commerciale del bene in titolarità della che, secondo le prospettazioni dell'impugnante sarebbe un locale Parte_9
cantinato, privo dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge in materia.
Deve, in proposito rimarcarsi infatti, da una parte, che appare ben possibile che le utilità economiche ricavabili dal godimento di un bene immobile possano, nel tempo, superare il valore commerciale dello stesso e che, inoltre, la carenza del requisito di agibilità dell'immobile non risulta affatto dimostrato, essendo emerso, invece, dagli atti di causa, come chiarito dal giudice di primo grado ed accertato dal CTU che, al verificarsi
CP_ dei fenomeni infiltrativi (gennaio 2006), l'appartamento della era regolarmente locato (confronta contratto di locazione in atti), con decorrenza dal 1.12.2005 e che il canone di locazione, fissato in euro
700,00 al mese, era stato diversamente determinato, per i primi quattro anni, per effetto di agevolazioni che la proprietaria aveva riconosciuto alla locataria per i lavori di ristrutturazione da quest'ultima eseguiti nell'immobile. Il contratto, poi, era tacitamente rinnovabile a meno di disdetta da comunicare con sei mesi di anticipo.
CP_ Inoltre, la , sin dal 9/10/2006, aveva compulsato il e Parte_1
l'amministratore di Viale Fornelli 2, rappresentando loro il fenomeno infiltrativo in atto ed i conseguenti danni al suo immobile, nonché comunicando loro anche che la conduttrice aveva sospeso il pagamento
29 dei canoni proprio in ragione del pessimo stato dell'immobile (cfr. documentazione versata in atti e c.t.u. pg 29).
Ne consegue il rigetto delle generiche doglianze formulate dagli impugnanti sul punto.
Parimenti infondate si rivelano le censure del Parte_2
2 con riferimento alla decisione con la quale il Tribunale ha condannato
[...]
detto impugnante, unitamente al , a Parte_10
rifare le due condotte per cui è causa Invero, il giudice di primo grado, conformemente ai pertinenti e scrupolosi rilievi del CTU, ha condannato i predetti Condomini, “unici proprietari dele condotte perché sono i fabbricati da essi gestiti ad esserne serviti”, ad eliminare una causa ancora attiva di infiltrazioni, “ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali”.
Tale decisione è corretta, non essendo il diverso rimedio proposto dall'appellante (mera disostruzione della condotta) risolutivo Parte_9
al fine di eliminare completamente la causa delle infiltrazioni. Come infatti precisato dal CTU, attraverso una scrupolosa e precisa analisi, “ se è pur vero che la rimozione delle ostruzioni ha rimosso la causa prevalente delle funzionamento in pressione delle condotte e, quindi, della fuoriuscita dei liquidi ivi convogliati, per avere la certezza che in futuro un evento meteorico molto intenso non possa generare una messa in pressione e quindi una nuova fuoriuscita di liquidi, occorre rifare l'intera condotta pluviale curando con attenzione la realizzazione degli allacci alla stessa.
Meglio sarebbe rifare entrambe le condotte presenti ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali” (cfr. c.t.u. depositata il 5.12.2014, pg. 28).
Entrambe le impugnazioni principali devono essere, dunque, per quanto esposto, integralmente rigettate.
Rimane assorbito il motivo di appello proposto dal in punto di Parte_9
spese.
Quanto ai motivi di impugnazioni formulati in relazioni alle domande di garanzia, possono essere congiuntamente esaminati il motivo formulato
30 dal e dalla alla decisione del giudice di primo Parte_1 CP_2
grado, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che la domanda del potesse essere accolta in base alla polizza del 17.01.2011 e Parte_1 che l'indennizzo non potesse riguardare i danni per lucro cessante subiti CP_ dalla in data anteriore. ll primo giudice fonda la propria decisione sul presupposto che, tra la stipula della polizza e l'atto di chiamata in causa non fossero decorsi due anni, rilevando inoltre come il ebbe a denunciare Parte_1
tempestivamente il danno alla compagnia con raccomandata del 2011,
Contr che l non ha mai negato di aver ricevuto (pur non essendone stata documentata la ricezione).
A fronte di tale decisione, il sostiene che l'immobile di sua Parte_1
proprietà risulti coperto dalla garanzia della senza soluzione di CP_24
continuità, dal 27.01.2005, ciò in quanto la polizza per la responsabilità civile per danni a terzi, “Protezione familiare” n°123103, in atti, era stata emessa in sostituzione della precedente polizza n°115734, stipulata per l'immobile di sua proprietà dal padre . Persona_3
L' deduce, invece, la prescrizione della domanda Controparte_1
di garanzia spiegata dal tempestivamente eccepita nel primo Parte_1
CP_ grado del giudizio, rilevando che la aveva richiesto allo stesso il risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni, sin dal 9.10.2006, mentre l'assicurato non aveva denunciato il sinistro entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c..
Ritiene la Corte che la decisione del primo giudice sia immune da rilievi, trattandosi di due polizze diverse, stipulate da soggetti distinti, dichiaratisi, ognuno, nei rispettivi contratti, “proprietario”. Deve, dunque, ritenersi che ciascuna delle polizze assicurative sia stata stipulata nell'interesse esclusivo del rispettivo contraente Dall'esame degli atti del processo,
d'altronde, non è possibile enucleare alcun dato, di natura testuale o ermeneutica, idoneo a dimostrare che il primo contratto sia stato concluso da in beneficio del figlio. Persona_3
Ne consegue, sul punto, il rigetto sia dell'appello proposto dal Parte_1 sia dell'appello incidentale proposto dall' con Controparte_1
31 riferimento alla prescrizione della domanda di garanzia, dedotta in relazione alla polizza stipulata nel 2005.
Palesemente infondate poi si rivelano le domande riproposte dalla
Compagnia ex art. 346 c.p.c., in ordine all' inoperatività della polizza, risultando compiutamente accertato dal giudice di primo grado, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che i danni in oggetto provenivano anche dall'impianto idrico in proprietà del Parte_1
Inoltre, la polizza < della casa>>, con riferimento ai danni provocati dallo spargimento d'acqua, contempla espressamente le < condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata>> (cfr. art. 4 al punto d) delle condizioni di assicurazione nell'ipotesi di danni da spargimento d'acqua). Infine, il predetto art. 4 prevede testualmente che Contr
terrà indenne il proprietario della casa assicurata, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese) , se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per…distruzione o deterioramento di cose>>, senza alcuna distinzione tra danni <> ed <>, essendo tale distinzione richiamata dall'art. 6 delle condizioni Generali di Assicurazione solo con riferimento alla diversa ipotesi di < affitto (Danni al locale in affitto) >> per danni < da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in affitto dallo stesso>>.
Infondato si rivela, ancora il motivo di appello spiegato dal Condominio in
Napoli Viale con riferimento alla pronuncia di rigetto della Parte_2 domanda di garanzia proposta nei confronti dell' CP_7
La polizza assicurativa prevede infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'esclusone dei danni da “rigurgito di fognature”, dall'ambito di operatività della garanzia. La decisione è corretta, prevedendo espressamente le condizioni di assicurazione, relativamente alla garanzia per i> l'obbligo della società di assicurazione di indennizzare << i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato esclusi quelli interrati intendendo
32 per tali le tubazioni esterne al perimetro del fabbricato non integralmente protette da appositi manufatti >> (cfr. art.
3.1. Condizioni di Assicurazione)
L'art.
4.3 esclude poi dal risarcimento i danni provocati da << umidità, stillicidio o insalubrità dei locali>>, nonché i danni da < fognature>>. Appare, dunque, del tutto evidente che il danno in oggetto non sia coperto da garanzia.
Meritevole di accoglimento è invece l'appello incidentale spiegato da
[...]
La detta compagnia aveva eccepito, PA
nel primo grado del giudizio, che la domanda di garanzia azionata dal
, fondata su una polizza stipulata da Parte_10
una sua condomina, fosse un documento Parte_12 assolutamente non probante in relazione all'esistenza di una polizza a garanzia dell'intero . Parte_9
Tale eccezione, effettivamente, non è stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, la durata dell'assicurazione è dalle ore 24 del 14/7/1995 alle ore 24 del 17/5/2000”, con scadenza ampiamente anteriore, dunque, rispetto ai fatti per cui è causa (risalenti al 2006)
Inoltre, a parte l'eloquente dato dell'irrisorietà del premio pagato (che ammontava ad appena 38.661 di vecchie lire), la “scheda contrattuale” prodotta a sostegno della domanda di garanzia, sottoscritta dalla predetta espressamente prevede obblighi a carico Parte_12 dell'assicurazione sicuramente non riferibili al Condominio, ma a persone fisiche (10 milioni di lire quale indennizzo per “Casa Furto convenuto”; 5 milioni di lire quale indennizzo in caso di “effetti personali, scippo e rapina”). Infine, e la circostanza appare dirimente, nella voce
“toponomastici abitazioni assicurate” è indicato l'appartamento ubicato in
Napoli al di . RO Parte_12
Ne consegue l'accoglimento del motivo di appello, con conseguente rigetto della domanda di garanzia proposta dal Salita Vetriera Parte_9
7.
Non può, invece, accogliersi la domanda avanzata dall' appellante di restituzione degli importi corrisposti al esecuzione della Parte_9
33 sentenza di primo grado, attesa la carenza di prova dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle relative statuizioni di condanna.
Il presupposto della domanda di restituzione, ripristinatoria dello status quo ante, è infatti l'avvenuta corresponsione delle somme stesse ed è onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto, specie quanto la controparte non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado (Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003 n.11244 cit.),
e precisare puntualmente in quale data ha provveduto al pagamento delle somme versate.
Deve infine rilevarsi, quanto alla posizione di e , Pt_6 Parte_7
nonché di (evocati in giudizio nella qualità di eredi legittimi Parte_5
di e , che, essendosi la morte della Persona_2 Persona_1 Per_1 verificata prima dell'instaurazione del giudizio, non possono trovare applicazione, né l'art. 299, né l'art. 300 c.p.c. e, dunque, il processo non avrebbe potuto essere interrotto, con conseguente revoca della relativa statuizione. Alcun vulnus, tuttavia, né è derivato all'integrità del contraddittorio, tenuto conto che, con l'atto di riassunzione, sono stati evocati in giudizio gli eredi e quindi si è raggiunto il risultato che si sarebbe ottenuto attraverso la rinnovazione della notifica, che avrebbe dovuto essere disposta in luogo dell'interruzione. Inoltre, e Persona_2 [...]
contumaci nel giudizio di primo grado, erano stati, a loro volta, Per_1
evocati in giudizio dal nella Parte_2
sostanziale veste di litisconsorti processuali, risultando estranei al rapporto giuridico investito dall'impugnazione, in quanto non destinatari di alcuna domanda nel presente giudizio. Ne consegue, essendo nei loro confronti passata in giudicato la sentenza di primo grado, il rigetto delle eccezioni dagli stessi proposte per carenza di interesse e la compensazione delle spese del presente giudizio.
Parimenti devono essere compensate le spese tra il RO
ed (atteso che il rigetto della
[...] CP_8 Controparte_16
domanda di garanzia, formulato in primo grado nei confronti della detta
Compagnia è passato in cosa giudicata, non avendo il Parte_10
proposto alcun gravame), nonché le spese tra
[...] [...]
[...]
[...] ed il , atteso il rigetto delle rispettive Controparte_29 Parte_1
doglianze in relazione alla statuizione relativa alla domanda di garanzia.
La parziale riforma dell'impugnata sentenza, nei soli rapporti tra il e l'impugnante incidentale RO [...]
comporta una nuova determinazione tra PA
le dette parti delle spese del doppio grado del giudizio, dovendo il soccombente rimborsare le spese del giudizio di primo grado Parte_9
alla detta chiamata, oltre le spese del presente giudizio.
Gli appellanti principali e gli appellanti incidentali (ad eccezione di
[...]
, che ha proposto impugnazione solo avverso la PA
pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia), integralmente soccombenti nei confronti degli appellati Condominio in Napoli Salita
CP_ Vetriera 9, ConIGlia e , devono rifondere in Per_1 Parte_3
solido a questi ultimi le spese del presente grado di giudizio. dovrà rimborsare al le spese che Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo è tenuto a pagare in favore degli appellati
[...]
, , Parte_9 Controparte_30 Parte_3
mentre il deve rifondere anche le Parte_2
spese del presente grado del giudizio nei confronti di atteso CP_7 il rigetto dell'impugnazione proposta nei confronti della detta parte processuale.
La concreta liquidazione, come da dispositivo, viene determinata con riferimento ai valori medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n.
147/2022, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, non espletata, con l'aumento per il numero di parti ex art. 4 c. 2 D.M. 55/2014 per quanto concerne la difesa di , del Controparte_5 Parte_9
e di .
[...] Parte_9 Parte_3
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_2 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
35 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per le proposte impugnazioni, integralmente respinte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, nonché sugli appelli incidentali proposti da Parte_2
Controparte_1 PA
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10878/2017, pubblicata il
3.11.2017, resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. n. 9283/2012 e n.
9907/2012, così provvede:
1) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 [...]
, nonché l'appello incidentale proposto da Parte_2 [...] accoglie, per quanto di ragione, l'appello Controparte_1
incidentale proposto da e per PA
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che, per il resto conferma, rigetta la domanda proposta dal RO
nei confronti di;
[...] PA
2) condanna , il Parte_1 Parte_2
2, nonché l'appellante incidentale a rifondere
[...] Controparte_1
a , al e a Controparte_5 Parte_9
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in Parte_3 complessivi euro € 15.985,60 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Furio Francesco Stasi, dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 le spese di cui al capo 2) che quest'ultimo è tenuto a pagare in favore CP_ degli appellati , ConIGlia Parte_9 Per_1
e ; Parte_3
4) condanna il a rifondere le Parte_2
spese del presente grado del giudizio nei confronti di che CP_7
liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
36 5) condanna il a rifondere in favore RO
di le spese del doppio grado del PA
giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 14.103,00 e per il secondo grado in euro 9.991,00, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
6) compensa le spese del presente giudizio tra il RO
ed , tra ed
[...] Controparte_16 Parte_1
nonché tra , , di Controparte_1 Parte_6 Parte_7
e le altre parti processuali costituite;
Parte_5
7) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
, nonché dell'appellante incidentale di
[...] Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per le proposte impugnazioni, integralmente respinte.
Napoli, il 16 gennaio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo ConIGliere
Dr.ssa Lucia Minauro ConIGliere rel. riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di appello n. 6798/2017 R.G., iscritto a ruolo il
24.1.2017, cui risulta riunito il procedimento n. 6915/2017 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10878/2017, pubblicata il 3.11.2017, resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. n. 9283/2012 e n. 9907/2012;
t r a
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla piazza Sannazzaro n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicola Pignatiello (c.f.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende;
APPELLANTE
(nel giudizio R.G. 6798/17)
(c.f. C.F ), Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Rosario Majolo (c.f.: ); C.F._3
APPELLANTE
(nel giudizio R.G. 6915/17)
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barbato (c.f.:
; C.F._4
(già , P.IVA Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Francesco Cartolano;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
1 nonché
9 (c.f.: ), in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t.,
(c.f.: ), Controparte_5 C.F._5
(c.f.: ), Parte_3 CodiceFiscale_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Furio Francesco Stasi (c.f.:
); C.F._7
(Codice Fiscale, Partita IVA e N. CP_6 Parte_4
Iscrizione Registro Imprese di Torino: ), in persona del P.IVA_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Napolitano (c.f.: ; C.F._8
(P.IVA ), in persona del legale CP_7 P.IVA_6
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido MarIGlia (c.f.:
); C.F._9
(c.f. ), Parte_5 C.F._10
(c.f.: e Parte_6 C.F._11 Parte_7
(c.f. ), nella qualità di eredi di e C.F._12 Persona_1 Per_2
[...]
tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso lo studio dell'avv. Giovan Battista Riccio (c.f.: ) che li C.F._13
rappresenta e difende;
APPELLATI nonché
RO
Cod. Fisc. , in persona
[...] P.IVA_7 dell'amministratore p.t. avv. , nato a [...] il [...], Cod. CP_9
Fisc. elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._14
studio in Napoli alla Piazza Nazionale n. 96, quale procuratore di se stesso.
APPELLATO
2
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado inerisce a tre procedimenti riuniti, come di seguito sinteticamente riportati:
1) procedimento n. R.G. 9283/2012, nell'ambito del quale Controparte_5
, quale proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla Salita
[...]
Vetriera 9 interno 12, ha convenuto in giudizio il Condominio in Napoli,
Viale Nicola Fornelli 2, il , RO
, e , chiedendo di Parte_1 CP_10 Controparte_11
condannarli in solido o chi tra essi di dovere, ad eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel suddetto immobile tra il gennaio 2006 ed il gennaio 2012, nonché a risarcire i danni subiti dal bene, oltre rivalutazione ed interessi dal 2006 al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, comprese quelle tecniche,
2) procedimento n. R.G. 52368/2012 azionato da Parte_3
dinanzi al giudice di pace di Napoli, con il quale la stessa, quale proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla Salita Vetriera 9, ha convenuto il Condominio in Napoli, Viale Nicola Fornelli 2, il
[...]
e , chiedendo di condannarli in RO Parte_1
solido o chi tra essi di ragione ad eliminare le cause delle infiltrazioni al proprio immobile, nonché a risarcire i danni subiti dal bene, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite (riunito a quello con R.G. n.
9283/2012, già pendente innanzi al Tribunale di Napoli);
3) procedimento R.G. n. 9907/2012, con cui il Parte_8
, ha convenuto in giudizio il Condominio in Napoli, Viale Nicola
[...]
Fornelli 2, il , e , RO CP_8 Parte_1
chiedendo di condannarli in solido o chi tra essi di dovere, ad eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi nel fabbricato condominiale tra il 2006 ed il gennaio 2012, nonché a risarcire i danni subiti dal bene oltre
3 rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, comprese quelle tecniche (anch'esso riunito al procedimento R.G. n.
9283/2012).
Nei tre giudizi, si costituivano i convenuti, contestando le domande attoree e chiamando in garanzia le relative compagnie assicuratrici.
Si costituivano, quindi, la la (già CP_7 Controparte_12
) e (già Controparte_13 PA [...]
, la Controparte_3 Controparte_1
Restavano, invece, contumaci – benché regolarmente citati – i convenuti e Persona_2 Persona_1
Il procedimento di primo grado (scaturito, come detto, da tre distinti atti di citazione) ha ad oggetto, dunque, le domande con le quali i predetti attori
, e Controparte_5 Parte_9 Parte_3
, assumendo di aver ricevuto una serie di danni alle loro unità
[...] immobiliari a causa di dispersioni e/o infiltrazioni d'acqua provenienti dalle unità immobiliari loro sovrastanti di proprietà del Condominio in Napoli,
Viale Nicola Fornelli n.2, del e RO
dei convenuti , , Parte_1 Persona_2 Persona_1
avanzavano nei confronti di tali soggetti le conseguenti pretese risarcitorie.
Dopo la costituzione dei convenuti (ad eccezione di e Persona_2 [...]
rimasti contumaci), i quali formulavano domande di garanzia nei Per_1
confronti delle compagnie assicurative con le quali avevano stipulato le relative polizze, i tre procedimenti sono stati riuniti, in quanto fondati sulle medesime circostanze di fatto e definiti, all'esito di un'articolata indagine tecnica, con la sentenza, qui impugnata, del Tribunale di Napoli, che così provvedeva: <<condanna i viale nicola fornelli e controparte_15>
, a rifare le due condotte per cui è causa, come descritte RO
alle pagine 8 e 9 della relazione del CTU depositata il 5/12/2014
“ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali”; 2) Condanna i convenuti in solido a pagare agli attori le seguenti somme: liquidati euro 25697,74 al Condominio di Napoli, Salita
CP_ Vetriera 9, euro 126435,33 a ed euro 1364,59 a;
oltre Parte_3
interessi legali sulle somme di cui ai capi a), c) ed f) come in motivazione,
4 devalutate al 1/4/2007 e poi via via annualmente rivalutate da tale data alla pronuncia, e poi gli interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo;
sulle somme di cui al capo b) come in motivazione, sono dovuti la rivalutazione dalla maturazione di ciascun canone alla presente pronuncia, gli interessi sulle somme via via annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun canone al soddisfo, e gli interessi legali su ciascuna singola somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo 3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori ogni somma da questi pagata al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli
CP_ attori le spese del giudizio, che liquida per in euro 550 per esborsi ed euro 14000 per compenso;
per il Condominio in Napoli, Salita Vetriera 9 in euro 550 per esborsi ed euro 8000 per compenso;
e per in euro Parte_3
200 per esborsi ed euro 2500 per compenso;
per tutti oltre spese generali,
Iva e Cpa: 5) Condanna a rivalere il PA
, di ogni somma che questa dovrà RO
Con pagare in forza della presente sentenza;
6) Condanna
[...]
a rimborsare al Condominio in Napoli, PA RO
7 le spese della chiamata in causa, che liquida in euro 50 per esborsi ed
[...]
euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
7) Rigetta la domanda di garanzia proposta dal Condominio in Napoli, RO
nei confronti di , e condanna il chiamante a Controparte_16
rimborsare le spese di lite alla chiamata, che liquida in euro 8000 per
Con compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
8) Condanna
[...]
a rivalere di ogni somma che questi dovrà CP_1 Parte_1
pagare in forza della presente sentenza al Condominio di Napoli, Salita
CP_ Vetriera 9, a , e a escluso solo il lucro cessante antecedente Parte_3
Con gennaio 2011; 9) Condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese della chiamata in causa, che liquida in euro 50 per Parte_1
esborsi ed euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
10)
Rigetta la domanda di garanzia proposta dal Condominio in Napoli, Viale
Nicola Fornelli 2 nei confronti di , e condanna il chiamante a CP_7
rimborsare le spese di lite alla chiamata, che liquida in euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa>>.
5
2. Il giudizio di appello
, con atto di citazione in appello notificato in data 1° Parte_1 dicembre 2017 e citazione per l'udienza del 6 marzo 2018, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Nel merito rigettare le domande actoree perché inammissibili, improcedibili, infondate, illegittime, pretestuose e temerarie;
C) In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande actoree essere il comparente manlevato dalla in p.l.r.p.t., da ogni Controparte_17
somma che dovesse essere condannato a pagare;
D) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Con istanza depositata in data 9 febbraio 2018 l'appellante ha chiesto procedersi alla riunione dei giudizi di appello contraddistinti dai nn.
6798/2017 e 6915/2017, in quanto proposti avverso la medesima sentenza del Tribunale di Napoli n°10878/2017.
Con comparsa depositata in data 14 febbraio 2018, la Controparte_2
(già , in p.l.r.p.t., si è costituita in
[...] Controparte_3 giudizio, contestando quanto dedotto dall'appellante, proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile, per quanto di ragione, l'appello introdotto dal SI
; b) accogliere, all'inverso, l'appello incidentale Parte_1 proposto dalla Società in riforma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, dichiarando la nullità/inammissibilità della chiamata in garanzia effettuata nel giudizio di primo grado dal
[...]
nei confronti della Parte_10 CP_18 [...]
; c) ridurre, in via gradata al punto che precede, e Controparte_2 sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, le somme liquidate dal Tribunale;
d) condannare il Parte_10
alla restituzione degli importi ricevuti, oltre rivalutazione ed
[...] interessi;
e) condannare l'appellante ed il Controparte_19
[..
[...] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o,
[...]
comunque, ridurre quelle di primo grado, e vinte quelle del presente appello”.
Con comparsa depositata sempre in data 14 febbraio 2018, si è costituita altresì la in p.l.r.p.t., condividendo i primi tre Controparte_1 motivi formulati dall'appellante, contestando quanto dedotto dallo stesso alla lettera d) e formulando, in relazione a quest'ultimo aspetto, specifico appello incidentale. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1.
Sull'appello del accogliere l'appello solo parzialmente e per Parte_1
quanto di ragione limitatamente ai motivi indicati ai punti A),B),C), riformando la sentenza di prime cure anche con più ampia motivazione;
2.
Subordinatamente, rigettare il motivo di gravame indicato al punto D) dell'atto di appello e, contestualmente all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla concludente , riformare la CP_2
sentenza impugnata, accertando e dichiarando la prescrizione del diritto all'indennizzo con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda di manleva e/o di condanna diretta spiegata da nei Parte_1
confronti di;
3. Condannare chi di ragione alla refusione CP_2
delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio come per legge in favore di ”. CP_2
Si sono costituiti il , in p.l.r.p.t., Parte_8 [...]
e , con comparsa depositata in data 6 Controparte_5 Parte_3 aprile 2018, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e così concludendo: “…chiedono, pertanto il rigetto dell'appello proposto e della conseguente istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di I grado inammissibile oltreché infondata. Con ulteriore condanna alle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado del giudizio e con rimborso di tutte le spese ulteriori sostenute. Con piena conferma di quanto richiesto nel corso del giudizio di I grado e con riserva di ulteriormente replicare alle avverse deduzioni”.
Si è costituita la in p.l.r.p.t., con comparsa depositata in CP_7
data 19 aprile 2018, rappresentando che alcuna modifica della sentenza impugnata era stata richiesta nei suoi confronti nell'appello proposto dal e che tuttavia si era costituita in altro giudizio di appello Parte_1
7 proposto avverso la medesima sentenza dal Controparte_20
, chiedendone il rigetto. Ha Chiesto quindi, alla Corte, previa riunione
[...]
dei giudizi, di dichiarare la inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello presentato nei suoi confronti;
in via gradata, la riduzione della manleva ai sensi dell'art. 1915 c.c., con vittoria di spese.
Giusta provvedimento presidenziale del 10 maggio 2018, è stata disposta la riunione al giudizio n. 6798/2017 del giudizio n. 6915/2017, avente ad oggetto l'appello con il quale il ha Parte_2
impugnato, a sua volta, la sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare e preliminare: In accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disporre, in sede di prima comparizione, ricorrendo nella fattispecie in esame i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quanto meno, in merito ai capi n.1, n.2, n. 3, n.4 e n. 10. In via principale e nel merito:
Preliminarmente, in accoglimento del motivo n.8 dell'atto di appello, dichiarare viziata ed erronea la condanna al rifacimento delle condotte di cui al capo 1 della parte dispositiva della sentenza impugnata e, per
l'effetto, disporre che nessuna opera deve essere eseguita. A - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata
e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra
[...]
, - in persona CP_21 Parte_9
dell'amm.re p.t. e IG.ra , per maturata prescrizione del Parte_3
diritto al risarcimento danni ex art. 2947 c.c., dichiarando l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto anche quelle relative ai successivi capi n.3 e n.4 della medesimo dispositivo;
B - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21
- in persona dell'amm.re p.t. e Parte_9
IG.ra in quanto, tali domande sono palesemente Parte_3
infondate in fatto ed in diritto, nonché carenti del benché minimo elemento probatorio, specie in merito al dato temporale di riferimento relativo alla presunta dispersione di acqua dalla condotta de quo, in quanto non è mai
8 stato provato dalle parti attrici che il fenomeno infiltrativo del 2006 (che è la causa generatrice dei danni lamentati) possa essere derivato dalla pluviale comune al a servizio anche dei Controparte_20
, dichiarando l'appellante libera dal Controparte_22
pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto quelle relative ai successivi capi n.3 e
n.4 della medesimo dispositivo;
C - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21 [...]
- in persona dell'amm.re p.t. e IG.ra Parte_9 Parte_3
, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al II comma
[...]
dell'art. 1227 c.c., atteso che parte attrice è stata totalmente inerte a partire dal verificarsi dei primi fenomeni infiltrativi sino alla notifica dell'atto di citazione e, quindi, avrebbe potuto evitare il prodursi di tutti i danni richiesti usando l'ordinaria diligenza, dichiarando l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto quelle relative al successivi capi n. 3 e
n.4 del medesimo dispositivo, ovvero ed in subordine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al I' comma dell'art. 1227 c.c., atteso che parte attrice è stata totalmente inerte dal verificarsi dei primi fenomeni infiltrativi sino alla notifica dell'atto di citazione e, quindi, avrebbe potuto evitare il prodursi di tutti i danni richiesti usando l'ordinaria diligenza, diminuire l'entità del risarcimento di cui al capo n.2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella misura del 50% ovvero in quella diversa, maggiore e o minore percentuale che la Corte dovesse ritenere di giustizia, in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze, con diminuzione anche delle condanne relative ai capi n.3 e
n.4; D - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra
, – in persona Controparte_21 Parte_9
dell'amm.re p.t. e IG.ra nei confronti del Parte_3 [...]
in quanto, l'unica esclusiva e reale dispersione di Controparte_23
acque, che possa essere stata la causa delle lamentate infiltrazioni,
l'accertata e documentata rottura dell'impianto idrico/sanitario
9 dell'immobile di proprietà del Sig. , nonché le perdite Parte_1
derivanti dal terrazzo e dall'ambiente esterno lato cucina, di proprietà
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1 Parte_9
appellante nei confronti delle parti attrici, in relazione ai capi n.2, n.3 e n.4 del dispositivo della sentenza impugnata;
E - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande formulate dalle attrici IG.ra , Controparte_21 [...]
- in persona dell'amm.re p.t. e IG.ra Parte_9 Parte_3
nei confronti del in quanto,
[...] Controparte_23
la sentenza impugnata è viziata ed errata nella valutazione delle risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, dichiarando
l'appellante libera dal pagamento di tutti gli importi liquidati al capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata e per l'effetto anche quelle relative ai successivi capi n.3 e n.4 della medesimo dispositivo;
F - in accoglimento del motivo di appello n.6 riformare la sentenza impugnata in relazione a tale vizio e, per l'effetto, dichiarare il mancato accertamento nella corresponsabilità del danno da parte del in Parte_9
persona dell'amm.re p.t. e, conseguentemente, riformare la sentenza appellata, prevedendo la condanna pro quota nei confronti dello stesso, eventualmente anche ai fini della partecipazione alle spese relative alle opere disposte per il rifacimento delle condotte, ovvero accertare, anche a mezzo di apposita CTU, la relativa quota di compartecipazione;
G - in accoglimento del presente atto di appello riformare la sentenza impugnata
e per l'effetto riformare la condanna alle spese e compensi di lite di cui al capi n.3 n.4 e n. 10 del dispositivo della sentenza impugnata, e per l'effetto condannare gli attori ed odierni appellati, in uno ed in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio in favore del appellante, con attribuzione al sottoscritto difensore Parte_9
anticipatario. In via subordinata: H - Se per mero assurdo, la Corte di
Appello adita dovesse ritenere parzialmente riformabile la sentenza di primo grado e conseguentemente ritenere la domanda della attrice IG,ra CP_
parzialmente fondata e meritevole di minore accoglimento, come esposto nel motivo di appello n.4 del presente atto, voglia l'adita Corte di
Appello accertare e dichiarare la mancata prova della sussistenza del
10 nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno riconosciuto - all'attrice IG,ra - per lucro cessante, nonché errata la Controparte_21
quantificazione dello stesso e per l'effetto, in parziale riforma del capo n.2 del dispositivo della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto alcun risarcimento danni per lucro cessante da parte del appellante, Parte_9
ovvero vorrà almeno contenere il risarcimento danni operando una diminuzione nel quantum debeatur, in ragione delle argomentazioni esposte al motivo n. 4, limitandolo al periodo che va da giugno 2007 a novembre 2009 per un totale complessivo di € 23.104,90 già rivalutati ai fini dell'ISTAT. In via istruttoria, - in accoglimento del motivo n. del presente atto di appello, vorrà la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata e della ordinanza di non ammissione delle prove testimoniali articolate, ammettere la prova testimoniale così come articolata con la memoria ex art. 186 c.p.c. dell'11.07.2013, in quanto essenziale e determinante ai fini del decidere, per tutti i rilievi e le osservazioni mosse agli elaborati peritali (C.T.U., supplementi ed integrazioni) formulati dal C.T.P. del nei propri Controparte_23
elaborati peritali, ai quali espressamente l'odierna appellante si riporta, si chiede che la Corte di Appello disponga ulteriori accertamenti ed approfondimenti tecnici in relazione ai punti non chiariti dal C.T.U.”.
Si è costituita , in p.l.r.p.t., con comparsa Controparte_16 depositata in data 13 giugno 2018, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare inammissibile ed improcedibile
l'appello così come proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; 2. rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine al governo delle spese processuali;
3. per l'effetto di quanto al capo che precede, confermare quanto statuito dalla sentenza n°10878/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli, G.U. dott. Ettore Pastore Alinante;
4. condannare parte appellante o chi di ragione alla refusione, in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e Controparte_16
competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali al
11 12,5% come per L.P., per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con provvedimento del 28 giugno 2018, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, atteso il decesso di Persona_1
Il , con istanza del 23 ottobre Parte_2
2018, ha riassunto il processo.
Si sono costituiti , in proprio e nella qualità di erede della Persona_2
moglie , , entrambi nella Persona_1 Parte_6 Parte_7
qualità di eredi di nonché , con comparsa Persona_1 Parte_5
depositata in data 19 febbraio 2019, i quali: - in via preliminare, hanno eccepito (a) la carenza di legittimazione passiva della e (b) Pt_5
l'intervenuta estinzione del giudizio nei loro confronti;
- nel merito, hanno chiesto all'adita Corte rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito, invece, il convenuto RO
, benché regolarmente citato.
[...]
Con provvedimento del 26 marzo 2019, la Corte ha rigettato le istanze formulate ex art. 283 c.p.c. da e dal Condominio in Parte_1
Napoli, Viale Nicola Fornelli 2 nei due distinti atti di appello.
Con comparsa del 5 giugno 2023, a seguito del decesso (in data
27.10.2022) di , e Persona_2 Parte_6 Parte_7
intervenivano in giudizio anche in qualità di eredi del predetto.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 7 dicembre 2023, con concessione dei termini ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 19.4.2024, la Corte ha ordinato all'appellante incidentale di notificare il proprio appello Controparte_2
incidentale alla parte appellata contumace RO
, entro il termine del 20 maggio 2024, rinviando la causa CP_8 all'udienza del 26 settembre 2024. Con comparsa depositata il 29.5.2024, si costituiva il , riservandosi di “spiegare le Parte_10 proprie difese a seguito e per effetto dell'esame di tutta la documentazione depositata nel fascicolo telematico”.
12 Riservata la causa in decisione, vista la richiesta di discussione orale della causa, formulata dall'appellante Parte_2
2 all'udienza di precisazione delle conclusioni - istanza ribadita nella
[...]
memoria di replica depositata il 6.11.2024 -, la Corte ha fissato, ex art. 352
c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma ex d.lgs. 149/2022) l'udienza del 5. Dicembre 2024 per la discussione delle parti. In tale data, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
3. I motivi di impugnazione
3.1. Appello presentato da Parte_1
Il impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale:
1. non ha ritenuto prescritto nei suoi confronti il diritto al risarcimento del danno azionato dalle parti attrici. In particolare, la configurazione, nella specie, di un illecito permanente contrasterebbe – a parere dell'appellante
– con i rilievi della CTU, che metterebbero, invece, in luce la discontinuità delle perdite dell'impianto termico/idraulico di proprietà del;
Parte_1
2. ha condannato in solido i convenuti, ritenendoli parimenti responsabili del danno prodotto alle parti attrici: secondo la ricostruzione dell'impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto imputare esclusivamente ai
Condomìni Viale Fornelli, 2 e le responsabilità del RO
fenomeno infiltrativo oggetto di causa, dal momento che si tratterebbe, per
CP_ espressa prospettazione della , di perdite idriche provenienti da impianti condominiali. In ogni caso, il proprio apporto causale al prodursi dell'evento dannoso sarebbe stato minimo ed il Tribunale avrebbe dunque errato nel ripartire le responsabilità in parti uguali. Il C.T.U., infatti, nella prima relazione tecnica, aveva “escluso come responsabile principale
l'impianto termico di proprietà dunque, le infiltrazioni Parte_1
dovrebbero essere state provocate dalle canalizzazioni fecale e pluviale di natura condominiale presenti nel pavimento dell'appartamento di proprietà
; Parte_1
3. ha condannato i convenuti al risarcimento del danno per il mancato
CP_ godimento dell'immobile di proprietà , “in assenza di qualsivoglia
13 prova fornita dall'attrice a dimostrazione dell' an e del quantum del lucro
CP_ cessante asseritamente subito”. In particolare, la avrebbe dovuto dimostrare: (a) i motivi per cui la conduttrice dell'epoca si è decisa a rilasciare l'immobile; (b) l'avvenuto esperimento di tentativi volti ad una nuova locazione del bene;
(c) l'effettiva inagibilità dello stesso. Inoltre, la CP_
– non essendosi in ipotesi adoperata nell'immediatezza del fenomeno infiltrativo e avendo invece attivato il proprio diritto al risarcimento del danno a 6 anni circa di distanza dallo stesso – troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
4. ha affermato che il suo diritto ad essere manlevato dalla per CP_2
CP_ i danni da lucro cessante subiti dalla dovesse essere limitato a quanto avvenuto a partire dal 17.01.2011, nonostante l'immobile di sua proprietà risultava coperto dalla garanzia della senza CP_24
soluzione di continuità, dal 27.01.2005. In particolare, la polizza per la responsabilità civile per danni a terzi “Protezione familiare” n°123103, in atti, era stata emessa in sostituzione della precedente polizza n°115734, stipulata per l'immobile di sua proprietà dal padre . Persona_3
3.2. Appello presentato dal Condominio in Napoli Viale Parte_2
[...]
ll censura la sentenza di primo grado, Parte_2
sostenendo che:
1. non sarebbe possibile configurare un danno “continuativo e permanente” come sostenuto dal primo giudice e dunque sarebbe erronea la decisione del primo giudice nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni per cui è causa, che non si sarebbero verificate senza soluzione di continuità tra il 2006 ed il 2012, ma sarebbero state originate da due separati e distinti eventi dannosi: il primo avvenuto nell'anno 2006 ed il secondo nell'anno 2012; si tratterebbe, pertanto, nella specie, di un'ipotesi di danno istantaneo con effetti permanenti;
2. nel corso del primo grado di giudizio non sarebbe stata raggiunta prova adeguata in ordine al nesso di causalità tra il danno da infiltrazioni e la
“condotta orizzontale condominiale pluviale”. Il tribunale avrebbe imputato la responsabilità della condotta condominiale per i danni originari
14 verificatisi nell'anno 2006 in base a mere ipotetiche deduzioni, non supportate da nessun valido elemento probatorio. In particolare, l'unica circostanza acclarata sarebbe quella secondo cui “la condotta pluviale dei
Condomini di Viale Fornelli n.2, e , Parte_10 Parte_9
potrebbe eventualmente aver disperso acque solo a far data dal 2011 e, quindi, potrebbe essere – eventualmente – considerata solo una marginale concausa dei danni lamentati dagli attori”; ciò sarebbe, inoltre, confermato dalle conclusioni cui perviene il c.t.u. in sede di ultima integrazione, secondo cui “non ci sono documentazioni tali da permettere di datare la data di formazione della ostruzione e quindi l'inizio dell'apporto di questa fonte alle infiltrazioni registrate”); pertanto, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere il fenomeno infiltrativo imputabile anche ad esso appellante;
3. la prova per testi, richiesta dall'appellante al fine di dimostrare gli interventi di manutenzione e disostruzione delle condotte condominiali sarebbe stata erroneamente considerata inammissibile;
in particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere come non correttamente individuato dall'appellante il soggetto esecutore degli espurghi e nel valutare l'irrilevanza probatoria delle tre fatture della Controparte_25
(concernenti opere di lavaggio e pulizia caditoie e disostruzione
[...]
delle tubazioni di scarico), prodotte in primo grado e poste a fondamento della richiesta prova per testi;
4. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere escluso il concorso della responsabilità del danneggiato e avrebbe, in particolare, mancato di considerare le seguenti circostanze: a) il Condominio di Salita Vetriera 9 e la non avrebbero mai provato di aver comunicato all'odierno Parte_3
appellante gli eventi dannosi del 2006; b) gli attori, una volta constatato che si stavano verificando fenomeni infiltrativi, “avrebbero potuto e dovuto procedere in via cautelare ex art 700 c.p.c. ovvero richiedere un accertamento tecnico preventivo”; pertanto, la sentenza impugnata andrebbe sul punto riformata e il caso di specie sarebbe sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., con i conseguenti effetti sul piano risarcitorio;
15 CP_ 5. il danno per lucro cessante in favore dell'attrice non sarebbe imputabile ad esso appellante, come sostenuto dal primo giudice. In particolare, il giudicante avrebbe dovuto considerare che non vi è “agli atti del giudizio alcuna prova in merito all'imputabilità di tale danno alla condotta orizzontale condominiale pluviale sin dall'anno 2006”; inoltre, il
Tribunale avrebbe errato anche nella quantificazione del suddetto danno:
CP_ la somma riconosciuta alla (euro 101.063,29) sarebbe, infatti, superiore al valore commerciale del bene immobile e coprirebbe un periodo temporale eccessivamente esteso (dal maggio 2006 sino alla data di emissione della sentenza); più correttamente, il primo giudice – anche in considerazione dei rilievi del c.t.u. – “avrebbe dovuto riconoscere soltanto i mancati canoni dalla data di rilascio dell'immobile (24/05/2007) sino alla prima scadenza contrattuale, fissata per il 30/11/2009”;
6. il primo giudice avrebbe errato nel non accertare la corresponsabilità del danno da parte del ”, interpretando in Parte_9 Pt_9
maniera non corretta la normativa di riferimento (artt. 2051 e 2055 c.c.), secondo cui, una volta accertato l'uso, ancorché parziale, della condotta pluviale anche in capo all'attore , anche Parte_11 quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. per il risarcimento dei danni prodottisi;
7. la domanda di garanzia proposta nei confronti dell' CP_7
sarebbe stata erroneamente rigettata. La relativa statuizione sarebbe, in particolare, frutto di una non corretta interpretazione (“estensiva”) della polizza assicurativa. Sebbene, infatti, la polizza in esame esplicitamente escluda dall'ambito della garanzia fornita i danni da “rigurgito di fognature”, tuttavia l'ipotesi de quo non rientrerebbe – diversamente da quanto stabilito dal primo giudice – in una simile causa di esclusione. A tal proposito, l'impugnante asserisce che solo impropriamente il CTU farebbe riferimento a danni causati da “rigurgito delle portate fluviali”;
8. il Tribunale avrebbe errato nell''ordinare “ai due CP_15 Parte_10
Pt_1
e di rifare le condotte”. Il giudicante,
[...] Parte_2 secondo l'appellante “avrebbe dovuto e potuto ordinare la mera disostruzione della condotta e non già l'insieme delle imprecisate opere ciclopiche ordinate”;
16 9. alla luce della supposta fondatezza dei motivi di appello svolti la liquidazione delle spese di lite per come effettuata dal primo giudice sarebbe erronea.
3.3. L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
[...]
Controparte_1
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, Controparte_1
innanzitutto per le ragioni già espresse nei tre motivi di impugnazione proposti dal relativi, segnatamente: Parte_1
1) all'asserita prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori nel primo grado del giudizio;
2) alla presunta insussistenza del “nesso causale tra la proprietà del
e le infiltrazioni generatrici dei danni”; Parte_1
CP_ 3) all'assunta carenza di prova fornita dalla in ordine all' an ed al quantum del danno da lucro cessante asseritamente ed alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c..
La compagnia impugnante deduce poi, quali ulteriori doglianze:
4) il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice della corresponsabilità del Condominio di Napoli Salita Vetreria 9 in ordine ai
CP_ danni riportati dalla;
5) l'errato accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal nonostante la stessa sarebbe prescritta;
in particolare, essa Parte_1
compagnia avrebbe, sin dalla comparsa di risposta, eccepito, nel primo grado del giudizio l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo CP_ azionato dal rilevando che la aveva richiesto allo stesso Parte_1
il risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni, sin dal
9.10.2006, mentre l'assicurato non aveva denunciato il sinistro entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c..
3.4. L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
[...]
PA
L'appellante censura la sentenza di primo grado rilevando di aver eccepito, nel primo grado del giudizio, come il Parte_10
avesse azionato la domanda di garanzia nei suoi confronti in
[...]
forza di una polizza stipulata da una sua condomina, Annamaria Fedele,
17 documento assolutamente non probante in relazione all'esistenza di una polizza a garanzia dell'intero . Parte_9
Tale eccezione non sarebbe stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, in quanto la “scheda contrattuale” prodotta a sostegno della domanda di garanzia, sottoscritta dalla predetta , Parte_12 espressamente prevede che: “la durata dell'assicurazione è dalle ore 24 del 14/7/1995 alle ore 24 del 17/5/2000”, con scadenza ampiamente anteriore, dunque, rispetto ai fatti per cui è causa (risalenti al 2006).
Inoltre, il premio pagato ammonta ad appena 38.661 di vecchie lire. La detta polizza reca poi inequivocabili prestazioni non fruibili da un
Condominio, ma chiaramente riferibili a persone fisiche, quali (10 milioni di lire quale indennizzo per “Casa Furto convenuto”; 5 milioni di lire quale indennizzo in caso di “effetti personali, scippo e rapina”), oltre che, nella voce “toponomastici abitazioni assicurate”, l'indicazione dell'appartamento ubicato in Napoli al Condominio Salita Vetriera 7 di Annamaria Fedele.
In via gradata, la Compagnia, eccepisce, in ogni caso, ex art. 346 c.p.c., la prescrizione del diritto alla manleva ex art. 2952 c.p.c., ribadendo che l'assicurata non ha mai denunziato i fatti per cui è Parte_12
causa.
4. L'ESAME DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
Il motivo di appello formulato da entrambi gli impugnanti principali e dall'appellante incidentale in punto di Controparte_1
prescrizione non è fondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, ha trovato ampio riscontro la prospettazione degli attori, secondo cui:
- nel gennaio 2006 e comunque all'inizio di quell'anno si manifestarono CP_ copiose e persistenti infiltrazioni nell'immobile in titolarità della , il quale divenne inabitabile ed inagibile, nonché infiltrazioni a parti comuni dell'edificio in cui si trova quell'immobile, gestito dal Condominio di Napoli,
Salita Vetriera 9;
- tali infiltrazioni perdurarono e si estesero nelle parti condominiali ed agli altri appartamenti, aggravando le condizioni statiche del fabbricato, sino a quando il 20/1/2012 la Polizia Municipale di Napoli invitò l'amministratore
18 del Condominio di Napoli, Salita Vetriera 9, a non far praticare i detti luoghi, stante il pericolo alla incolumità delle persone.
Le infiltrazioni, verificatesi tra il 2006 e il 2012, hanno determinato, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, in capo ai convenuti, la responsabilità per un illecito permanente, consistito nel non avere per ben 6 anni posto rimedio alle cause delle infiltrazioni stesse.
Il Tribunale richiama all'uopo l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui è “configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce” (Cass. 13201/2013), ritenendo che il protrarsi delle infiltrazioni avrebbe certamente reso impossibile ripristinare efficacemente lo stato dei luoghi, per cui tutti i danni lamentati dagli attori avrebbero continuato a verificarsi durante tutto il periodo dal gennaio 2006 al gennaio 2012.
Il ragionamento è corretto.
Come accertato dal CTU, infatti, i fenomeni infiltrativi si sono verificati senza soluzione di continuità tra il 2006 e il 2012 (si legge nella c.t.u.: <<
Non ci si deve soffermare alle sole registrazioni dei fenomeni di
“gocciolamento” che evidentemente avevano luogo a seguito di eventi particolarmente intensi o frequenti, tali da saturare le murature fino a provocare la fuoriuscita dell'acqua in surplus. Atteso che questi fenomeni avevano luogo quando le murature imbibite risultavano sature di acqua, essi rappresentavano solo “la punta dell'iceberg” ossia l'unica parte visibile di un fenomeno ben più esteso e presente anche quando, non si manifestava con detti gocciolamenti. Ricordiamo infatti che per la particolare posizione delle condotte (in un corsetto orizzontale sotto la pavimentazione di una abitazione), il corsetto poteva riempirsi ad libitum senza che qualcuno se ne accorgesse.
Nei periodi di tempo asciutto, una parte dell'acqua accumulata dalle murature e dai solai evaporava, diminuendone il grado di saturazione. Le esondazioni dai collettori alle successive piogge aumentavano nuovamente il grado di saturazione di murature e solai e favorivano
l'estendersi delle zone imbibite>>).
19 Va inoltre rilevato che, come pure evidenziato dal giudice di primo grado, ancora in data 13/12/2016, data dell'ultimo accesso ai luoghi da parte del
CTU, le pareti, già precedentemente imbibite, sembravano “aver mantenuto immutato il loro tasso di umidità”, essendo emerso, dalla videoispezione fatta eseguire nelle condotte il 24/1/2012, dopo l'intervento di disostruzione, la persistenza di un lungo tratto di concrezione tra due pozzetti, e “probabilmente” anche a valle di un pozzetto denominato dal
CTU “P3”, in un punto non toccato dalle videoispezioni ma desumibile dalla presenza di acqua stagnante a valle della presumibile ostruzione.
Risulta dunque ampiamente documentato e provato che le infiltrazioni
CP_ nell'appartamento e nelle parti comuni del fabbricato di Salita Vetriera
9 si siano verificate tra il 2006 ed il 2012 e che, non essendo state ancora rimosse tutte le cause delle stesse, certamente il diritto al risarcimento del danno da esse derivato non poteva certo considerarsi prescritto alla data della notifica dell'atto di citazione.
Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte, anche con specifico riferimento ai danni da infiltrazioni (cfr., di recente, Cass. Civ., sentt. n.
25835/2023 e n. 4577/2023), < immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in
20 relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007)>>.
Parimenti devono essere rigettate le doglianze degli impugnanti in ordine alle rispettive responsabilità accertate per gli eventi di danno per cui è causa (motivi di impugnazione indicati sub 2 dei rispettivi appelli principali), per le ragioni che di seguito saranno spiegate, unitamente all'esame ed al rigetto dei connessi motivi di impugnazione nn. 3, 4 e 6 spiegati dal appellante e dei motivi di impugnazione Parte_9
incidentale nn. 2 e 4 proposti da Controparte_26
Il giudice di primo grado, sulla base dell'espletata c.t.u., ha compiutamente accertato che “l'epicentro delle infiltrazioni registrate ai piani inferiori del fabbricato di Napoli, Salita Vetriera 9 (tra i quali, per la particolare
CP_ conformazione dei luoghi, è incluso l'appartamento ) si trova in corrispondenza del cavedio orizzontale sottostante il pavimento di proprietà (che si trova nell'edificio di Viale Fornelli 2) nel quale Parte_1
scorrono una condotta fecale a servizio dello stesso immobile Parte_1
e del , e una pluviale (in realtà, ad uso Parte_10
misto) al servizio sia del Condominio di Napoli, Viale Fornelli 2, che di quello di Napoli, ; gli edifici di Viale Fornelli 2 e di RO [...]
fungono parzialmente da copertura a quello di Salita Vetriera 9, CP_8
per cui indirettamente le pluviali a servizio dei primi due condomini, servono anche il terzo;
tuttavia non risulta che l'amministrazione del
Condominio di Napoli, Salita Vetriera 9 in virtù di tale indiretta funzione di copertura abbia mai partecipato della custodia di tale condotta pluviale, e quindi possa considerarsi corresponsabile ex art. 2051 cc dell'evento dannoso per cui è causa”; anche nel caso in cui il Condominio attore potesse essere considerato corresponsabile, si tratterebbe di una corresponsabilità molto ridotta (perché solo indirettamente e parzialmente quella pluviale serve anche l'edificio di Salita Vetriera 9), e la circostanza CP_ comunque non ridurrebbe l'entità del risarcimento dovuto alla , la quale ha diritto ad essere risarcita per l'intero da ciascun corresponsabile del danno ex art. 2055 cc.”.
Il Tribunale, sulla base degli accertamenti tecnici espletati, rileva:
21 - che dall''analisi biologica effettuata fosse emersa una scarsissima CP_ presenza di colibatteri fecali nell'appartamento , circostanza che avvalora l'ipotesi secondo cui le cause delle infiltrazioni fossero da ricondurre prevalentemente alla condotta pluviale;
- che, come compiutamente accertato dal CTU tracimate anche dalla fecale, la presenza di colibatteri fecali sarebbe stata più elevata, comunque non “scarsissima”>>; CP_
- che i primi danni evidenti nell'appartamento , evidenziatisi nel gennaio 2006, come emerge dagli accertamenti compiuti in loco dai Vigili del Fuoco in data 8/6/2006, consistevano in “diffuse ed estese infiltrazioni
d'acqua all'intradosso del solaio di copertura vano cucina/bagno/salone”, localizzazione compatibile con l'epicentro individuato dal CTU nel cavedio orizzontale sottostante il pavimento di proprietà ; Parte_1
CP_
- che già in data 9/10/2006, la aveva chiesto al ed Parte_1 all'amministratore di Viale Fornelli 2 di far cessare le cause delle infiltrazioni e di risarcirle i danni, sollecitando nel 2011 l'amministratore del proprio condominio (Salita Vetriera 9) a ripristinare l'abitabilità del proprio immobile;
- che, a seguito della videoispezione delle condotte sottostanti l'appartamento commissionata dal Parte_1 Controparte_23
ed effettuata in data 30/6/2011, emersero <delle “concrezioni
[...] ostruttive”, che occludevano mediamente la metà della sezione per un tratto molto esteso e provocavano il ristagno delle acque lungo tutto il tratto a monte sino al terrazzo>>,
- che tali concrezioni furono solo parzialmente rimosse il 12/1/2012 (infatti, anche dopo tale intervento, gli accertamenti tecnici espletati hanno rilevato la persistenza di un lungo tratto di concrezione tra due pozzetti, e
“probabilmente” anche a valle di un pozzetto denominato dal CTU “P3”, in un punto non toccato dalle videoispezioni ma desumibile dalla presenza di acqua stagnante a valle della presumibile ostruzione).
Ciò posto e, come emerso anche dalla c.t.u. l'ostruzione della pluviale, aveva verosimilmente comportato che il corsetto orizzontale si era riempito d'acqua senza che nessuno se ne accorgesse, con conseguente progressiva saturazione di murature e solai e fenomeni di gocciolamento a
22 seguito di piogge particolarmente intense o frequenti (mentre nei periodi di tempo asciutto, una parte dell'acqua accumulata dalle murature e dai solai evaporava, diminuendo il grado di saturazione).
Appare evidente, dunque, la responsabilità dei due Condomini convenuti, di e Viale Fornelli 2, comproprietari delle condotte risultate RO
ostruite (essendo i fabbricati da essi gestiti ad esserne serviti), non avendo gli stessi dimostrato di aver posto in essere le dovute attività manutentive atte ad evitare i danni verificatisi. In proposito, infatti, il
Tribunale ha correttamente rilevato che la prova richiesta (a mezzo testi), volta a dimostrare che dall'anno 2005 il Condominio Viale Fornelli 2 avrebbe “sempre proceduto a costanti manutenzioni ordinarie del proprio impianto con espurghi semestrali effettuati di concerto con il
[...]
”, fosse non solo generica (non essendo stato Controparte_27 nemmeno specificato quale sarebbe stata l'impresa incaricata degli espurghi, quanto veniva pagata, con quali modalità sarebbero stati effettuati gli interventi), ma anche non supportata da un contratto di manutenzione, né da idonea documentazione. Inoltre, tale prova è stata giustamente ritenuta dal primo giudice inattendibile, atteso che in data
12/1/2012, quando venne parzialmente rimossa la concrezione ostruttiva,
l'acqua risultava già essersi accumulata nel corsetto, le mura erano imbibite e la sezione della condotta si presentava ampiamente ostruita, circostanze sicuramente incompatibili con attività manutentiva verificatasi al massimo 6 mesi prima. Anche la documentazione prodotta è stata, correttamente, considerata inidonea al fine di escludere o limitare la responsabilità del detto ( “la parte ha prodotto solo 3 fatture di Parte_9
, concernenti opere di “lavaggio e pulizia Controparte_25 caditoie e disostruzione delle tubazioni di scarico (in un caso definite “di scarico servizi”, mentre nel terzo caso, che si riferisce proprio all'intervento del 12/1/2012, si parla di tubazioni e pozzetti nonché “lavaggio e manutenzione dei manufatti”), del 7/7/2009, 23/4/2010 e 2/2/2012, che però non sono semestrali, e non provano un intervento efficace ai collettori orizzontali, ed infatti neanche quello del 12/1/2012, pur effettuato a seguito di un'apposita video ispezione, ha rimosso interamente l'ostruzione di cui si discute, come peraltro risulta dalla ulteriore video ispezione effettuata
23 proprio da dopo l'intervento da essa stessa Controparte_25 attuato”). Coerentemente, dunque, il primo giudice ha ritenuto indimostrato che l'ostruzione alle tubature orizzontali fosse stata rimossa in occasione degli unici due interventi documentati antecedenti l'intervento del
12/1/2012 ed, in ogni caso, ha rilevato che “se anche fosse da attribuire ai due onvenuti il danno solo a partire da una data compresa tra CP_15
il giugno 2011 e il gennaio 2012, questo singolo evento sarebbe di per sé solo idoneo a determinare o a concausare la maggior parte dei danni lamentati dalla parte attrice, e quindi dal risarcimento andrebbero esclusi solo i danni verificatisi medio tempore tra gennaio 2006 e questo momento imprecisato antecedente il gennaio 2012”.
Il ragionamento del giudice di primo grado è immune da censure e non appare assolutamente scalfito dalle generiche doglianze dell'appellante
, secondo cui il fenomeno infiltrativo non sarebbe imputabile Parte_9
alla condotta pluviale, per assenza di prova circa il momento di formazione della ostruzione e quindi dell'inizio dell'apporto di questa fonte alle infiltrazioni registrate. Rimane, infatti, senz'altro dimostrato, in ogni caso,
l'apporto causale di tale ostruzione al danno verificatosi e quindi la responsabilità del impugnante. Né sussiste l'ipotizzato Parte_9
concorso dei danneggiati nella determinazione del pregiudizio per non aver preso iniziative tra il 2006 e il 2011. Invero, come già rilevato dal giudice di primo grado, non era nel potere dei danneggiati intervenire su tubazioni non in loro custodia e la presenza delle infiltrazioni lamentate era un fatto noto già dal 2006, non solo per l'intervento dei VV.FF., ma anche CP_ in forza della raccomandata inviata dalla al dante causa di e all'allora amministratore di Viale Fornelli 2. Parte_1
Quanto alla responsabilità del poi, il giudice di primo grado ha Parte_1
rilevato che, sebbene inizialmente il CTU non avesse ritenuto sufficientemente provato che causa principale delle infiltrazioni potesse essere stata la perdita dall'impianto termico/idrico di proprietà Parte_1 tuttavia, ha osservato che la stessa avesse comunque “contribuito a mantenere imbibite le murature circostanti partecipando, se pur in maniera marginale, al fenomeno infiltrativo”. Ciò posto, il primo giudice ha correttamente ritenuto che anche un contributo minimo all'evento dannoso
24 dia luogo alla responsabilità solidale ex art. 2055 cc., evidenziando altresì come, in corso di causa, fosse stata acquisita tramite il CTU la relazione tecnica di altro consulente, nominato in un diverso giudizio, in cui il era stato convenuto da un altro soggetto (acquisizione Parte_1
ritenuta legittima ex art. 231 cpc, atteso che si trattava di un documento in possesso del Tribunale, del quale gli attori non erano a conoscenza prima di intraprendere il presente giudizio e che nemmeno avrebbero avuto il potere di procurarsi) dal quale emergeva che, già il 14/4/2011, era stata rilevata una perdita dall'impianto idrico in sua proprietà (sia pur definita “di modesta entità”). In conformità, quindi, a quanto ritenuto dal CTU, secondo cui “una perdita che eroghi una piccola portata è in grado di disperdere nel tempo grandi volumi”, il Tribunale ha ritenuto che la perdita riscontrata nell'impianto del abbia comunque contribuito, Parte_1
anche se in parte minore, a determinare i danni lamentati dagli attori, quanto meno mantenendo imbibite le pareti.
Atteso l'accertato apporto causale alla produzione del danno, sia da parte dei , che da parte del Parte_13
il giudice di prime cure, correttamente, ha dunque accertato Parte_1
la responsabilità solidale degli stessi. Invero, è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché - sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale - se un unico evento dannoso è ricollegabile etiologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire, essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25 6041 del 12/03/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013; id.
Sez. 1, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014).
Inoltre, il primo giudice non era affatto tenuto a determinare il grado di responsabilità dei convenuti solidalmente condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori, non essendo stata formulata, sul punto, una rituale e tempestiva domanda di regresso ex artt. 1299 e 2055, 2° comma,
c.c.
Quanto ai motivi di appello formulati in relazione all'accoglimento della CP_ domanda di risarcimento della domanda della per lucro cessante, ritiene la Corte che la decisione del primo giudice debba essere confermata, potendo senz'altro ritenersi la domanda formulata dalla predetta sufficientemente provata.
Deve premettersi che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, ordinanza 6 giugno 2020, n. 10750), la prova del danno da lucro cessante può avere base indiziaria e sono esclusi soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.
Inoltre, i danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Inoltre, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
33645 del 15/11/2022), sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ha reso ulteriori chiarimenti sicuramente rilevanti anche ai fini del presente giudizio, precisando che, quanto alla risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno, l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero direttamente il contenuto del diritto stesso, ovvero il "diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva". Orbene, precisa il Supremo Collegio che, nel caso di evento lesivo incidente sul contenuto del diritto, può configurarsi un "danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del
26 diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione". E tale danno (emergente) si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili, afferendo, invece, al lucro cessante quelle perdite di occasioni di guadagno "da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto", espressioni "della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali" (danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita "di prova specifica, anche in via presuntiva").
Si è altresì specificato (cfr. anche Cassazione civile n.14947/2023) che
“Dal punto di vista processuale, all'allegazione, da parte dell'attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all'attore stesso,
l'onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per
i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell'attore - afferma la Suprema Corte - sarà statisticamente più frequente nell'ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, "a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva" (pag. 26).
CP_ Ciò posto, non è contestato che la condizione dell'immobile della , in conseguenza delle infiltrazioni lamentate in citazione, abbia nei fatti impedito il godimento, anche mediato dell'immobile, impedendo alla stessa di poterlo utilmente locare.
27 Dall'esame degli atti, infatti, emerge che, in data 08/06/2006, intervenivano sul posto i VV.FF., i quali rilevavano “diffuse infiltrazioni d'acqua” ..., accertando che “il fenomeno persiste da tempo e pregiudica la stabilità della struttura” (...). CP_ In data 9/10/2006, l'avv. per conto della inviava al CP_28 Parte_1 ed all'amministratore del una Controparte_23
raccomandata, con la quale chiedeva far cessare le cause delle infiltrazioni e di risarcire alla stessa i danni, ivi compresi quelli derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice,
CP_ precisando testualmente: “la conduttrice della da svariati mesi ha sospeso il pagamento dei canoni adducendo il pessimo stato dell'appartamento”.
In data 24/05/2007, la conduttrice riconsegnava le chiavi Pt_14
CP_ dell'appartamento alla proprietaria dopo aver interrotto il pagamento locativo, per compensare le migliorie dalla stessa apportate e distrutte dalle infiltrazioni.
Alla luce di tali evidenze, tutte documentalmente provate, correttamente il
Tribunale, dopo aver rilevato che, quando si verificarono per la prima volta
CP_ le infiltrazioni per cui è causa, l'immobile della era in locazione, riteneva sufficientemente dimostrato che la conduttrice non avesse più corrisposto il canone a partire, quantomeno, dal maggio 2006, osservando come fosse senz'altro presumibile il diritto di quest'ultima di non corrispondere il canone per un immobile sostanzialmente non più abitabile.
Anche in punto di quantificazione, la decisione del primo giudice è corretta, atteso che, una volta imputata la risoluzione del contratto di locazione alla responsabilità solidale degli odierni appellanti, non può
CP_ negarsi che il pregiudizio patrimoniale subito dalla comprenda sia la mancata riscossione dei canoni di locazione sino alla sua naturale scadenza, sia l'oggettiva impossibilità di locare l'immobile fino al ripristino dell' agibilità dell'unità abitativa, mediante l'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari al fine di eliminare definitivamente la cause del dissesto dell'immobile, come detto adeguatamente documentato e provato.
28 Come precisato poi dalla Corte di Cassazione, compete al giudice, ai fini della quantificazione del danno, la scelta fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione e la valutazione di quanto il creditore avrebbe ragionevolmente conseguito, qualora l'illecito non si fosse verificato (cfr. sul punto, Cassazione Civile Sez. n. 29330/2019; n. 9339/2019; n.
11698/2018). E nel caso di specie, il giudice di primo grado ha CP_ correttamente riconosciuto alla , in base alla stima operata dal CTU, i mancati canoni, con decorrenza da maggio 2006 sino alla data di emissione della sentenza, con aumento di ulteriori mesi cinque per l'esecuzione delle opere di ripristino, per un totale complessivo di
€101.063,29.
Né può rilevare, in proposito, l'eccezione secondo cui tale somma sarebbe CP_ maggiore del valore commerciale del bene in titolarità della che, secondo le prospettazioni dell'impugnante sarebbe un locale Parte_9
cantinato, privo dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge in materia.
Deve, in proposito rimarcarsi infatti, da una parte, che appare ben possibile che le utilità economiche ricavabili dal godimento di un bene immobile possano, nel tempo, superare il valore commerciale dello stesso e che, inoltre, la carenza del requisito di agibilità dell'immobile non risulta affatto dimostrato, essendo emerso, invece, dagli atti di causa, come chiarito dal giudice di primo grado ed accertato dal CTU che, al verificarsi
CP_ dei fenomeni infiltrativi (gennaio 2006), l'appartamento della era regolarmente locato (confronta contratto di locazione in atti), con decorrenza dal 1.12.2005 e che il canone di locazione, fissato in euro
700,00 al mese, era stato diversamente determinato, per i primi quattro anni, per effetto di agevolazioni che la proprietaria aveva riconosciuto alla locataria per i lavori di ristrutturazione da quest'ultima eseguiti nell'immobile. Il contratto, poi, era tacitamente rinnovabile a meno di disdetta da comunicare con sei mesi di anticipo.
CP_ Inoltre, la , sin dal 9/10/2006, aveva compulsato il e Parte_1
l'amministratore di Viale Fornelli 2, rappresentando loro il fenomeno infiltrativo in atto ed i conseguenti danni al suo immobile, nonché comunicando loro anche che la conduttrice aveva sospeso il pagamento
29 dei canoni proprio in ragione del pessimo stato dell'immobile (cfr. documentazione versata in atti e c.t.u. pg 29).
Ne consegue il rigetto delle generiche doglianze formulate dagli impugnanti sul punto.
Parimenti infondate si rivelano le censure del Parte_2
2 con riferimento alla decisione con la quale il Tribunale ha condannato
[...]
detto impugnante, unitamente al , a Parte_10
rifare le due condotte per cui è causa Invero, il giudice di primo grado, conformemente ai pertinenti e scrupolosi rilievi del CTU, ha condannato i predetti Condomini, “unici proprietari dele condotte perché sono i fabbricati da essi gestiti ad esserne serviti”, ad eliminare una causa ancora attiva di infiltrazioni, “ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali”.
Tale decisione è corretta, non essendo il diverso rimedio proposto dall'appellante (mera disostruzione della condotta) risolutivo Parte_9
al fine di eliminare completamente la causa delle infiltrazioni. Come infatti precisato dal CTU, attraverso una scrupolosa e precisa analisi, “ se è pur vero che la rimozione delle ostruzioni ha rimosso la causa prevalente delle funzionamento in pressione delle condotte e, quindi, della fuoriuscita dei liquidi ivi convogliati, per avere la certezza che in futuro un evento meteorico molto intenso non possa generare una messa in pressione e quindi una nuova fuoriuscita di liquidi, occorre rifare l'intera condotta pluviale curando con attenzione la realizzazione degli allacci alla stessa.
Meglio sarebbe rifare entrambe le condotte presenti ridistribuendo anche gli allacci in modo da separare le funzionalità delle condotte canalizzando nella condotta pluviale solo le immissioni unicamente pluviali” (cfr. c.t.u. depositata il 5.12.2014, pg. 28).
Entrambe le impugnazioni principali devono essere, dunque, per quanto esposto, integralmente rigettate.
Rimane assorbito il motivo di appello proposto dal in punto di Parte_9
spese.
Quanto ai motivi di impugnazioni formulati in relazioni alle domande di garanzia, possono essere congiuntamente esaminati il motivo formulato
30 dal e dalla alla decisione del giudice di primo Parte_1 CP_2
grado, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che la domanda del potesse essere accolta in base alla polizza del 17.01.2011 e Parte_1 che l'indennizzo non potesse riguardare i danni per lucro cessante subiti CP_ dalla in data anteriore. ll primo giudice fonda la propria decisione sul presupposto che, tra la stipula della polizza e l'atto di chiamata in causa non fossero decorsi due anni, rilevando inoltre come il ebbe a denunciare Parte_1
tempestivamente il danno alla compagnia con raccomandata del 2011,
Contr che l non ha mai negato di aver ricevuto (pur non essendone stata documentata la ricezione).
A fronte di tale decisione, il sostiene che l'immobile di sua Parte_1
proprietà risulti coperto dalla garanzia della senza soluzione di CP_24
continuità, dal 27.01.2005, ciò in quanto la polizza per la responsabilità civile per danni a terzi, “Protezione familiare” n°123103, in atti, era stata emessa in sostituzione della precedente polizza n°115734, stipulata per l'immobile di sua proprietà dal padre . Persona_3
L' deduce, invece, la prescrizione della domanda Controparte_1
di garanzia spiegata dal tempestivamente eccepita nel primo Parte_1
CP_ grado del giudizio, rilevando che la aveva richiesto allo stesso il risarcimento dei danni subiti per effetto delle infiltrazioni, sin dal 9.10.2006, mentre l'assicurato non aveva denunciato il sinistro entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c..
Ritiene la Corte che la decisione del primo giudice sia immune da rilievi, trattandosi di due polizze diverse, stipulate da soggetti distinti, dichiaratisi, ognuno, nei rispettivi contratti, “proprietario”. Deve, dunque, ritenersi che ciascuna delle polizze assicurative sia stata stipulata nell'interesse esclusivo del rispettivo contraente Dall'esame degli atti del processo,
d'altronde, non è possibile enucleare alcun dato, di natura testuale o ermeneutica, idoneo a dimostrare che il primo contratto sia stato concluso da in beneficio del figlio. Persona_3
Ne consegue, sul punto, il rigetto sia dell'appello proposto dal Parte_1 sia dell'appello incidentale proposto dall' con Controparte_1
31 riferimento alla prescrizione della domanda di garanzia, dedotta in relazione alla polizza stipulata nel 2005.
Palesemente infondate poi si rivelano le domande riproposte dalla
Compagnia ex art. 346 c.p.c., in ordine all' inoperatività della polizza, risultando compiutamente accertato dal giudice di primo grado, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che i danni in oggetto provenivano anche dall'impianto idrico in proprietà del Parte_1
Inoltre, la polizza < della casa>>, con riferimento ai danni provocati dallo spargimento d'acqua, contempla espressamente le < condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata>> (cfr. art. 4 al punto d) delle condizioni di assicurazione nell'ipotesi di danni da spargimento d'acqua). Infine, il predetto art. 4 prevede testualmente che Contr
terrà indenne il proprietario della casa assicurata, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese) , se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per…distruzione o deterioramento di cose>>, senza alcuna distinzione tra danni <> ed <>, essendo tale distinzione richiamata dall'art. 6 delle condizioni Generali di Assicurazione solo con riferimento alla diversa ipotesi di < affitto (Danni al locale in affitto) >> per danni < da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in affitto dallo stesso>>.
Infondato si rivela, ancora il motivo di appello spiegato dal Condominio in
Napoli Viale con riferimento alla pronuncia di rigetto della Parte_2 domanda di garanzia proposta nei confronti dell' CP_7
La polizza assicurativa prevede infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'esclusone dei danni da “rigurgito di fognature”, dall'ambito di operatività della garanzia. La decisione è corretta, prevedendo espressamente le condizioni di assicurazione, relativamente alla garanzia per i
32 per tali le tubazioni esterne al perimetro del fabbricato non integralmente protette da appositi manufatti >> (cfr. art.
3.1. Condizioni di Assicurazione)
L'art.
4.3 esclude poi dal risarcimento i danni provocati da << umidità, stillicidio o insalubrità dei locali>>, nonché i danni da < fognature>>. Appare, dunque, del tutto evidente che il danno in oggetto non sia coperto da garanzia.
Meritevole di accoglimento è invece l'appello incidentale spiegato da
[...]
La detta compagnia aveva eccepito, PA
nel primo grado del giudizio, che la domanda di garanzia azionata dal
, fondata su una polizza stipulata da Parte_10
una sua condomina, fosse un documento Parte_12 assolutamente non probante in relazione all'esistenza di una polizza a garanzia dell'intero . Parte_9
Tale eccezione, effettivamente, non è stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, la durata dell'assicurazione è dalle ore 24 del 14/7/1995 alle ore 24 del 17/5/2000”, con scadenza ampiamente anteriore, dunque, rispetto ai fatti per cui è causa (risalenti al 2006)
Inoltre, a parte l'eloquente dato dell'irrisorietà del premio pagato (che ammontava ad appena 38.661 di vecchie lire), la “scheda contrattuale” prodotta a sostegno della domanda di garanzia, sottoscritta dalla predetta espressamente prevede obblighi a carico Parte_12 dell'assicurazione sicuramente non riferibili al Condominio, ma a persone fisiche (10 milioni di lire quale indennizzo per “Casa Furto convenuto”; 5 milioni di lire quale indennizzo in caso di “effetti personali, scippo e rapina”). Infine, e la circostanza appare dirimente, nella voce
“toponomastici abitazioni assicurate” è indicato l'appartamento ubicato in
Napoli al di . RO Parte_12
Ne consegue l'accoglimento del motivo di appello, con conseguente rigetto della domanda di garanzia proposta dal Salita Vetriera Parte_9
7.
Non può, invece, accogliersi la domanda avanzata dall' appellante di restituzione degli importi corrisposti al esecuzione della Parte_9
33 sentenza di primo grado, attesa la carenza di prova dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle relative statuizioni di condanna.
Il presupposto della domanda di restituzione, ripristinatoria dello status quo ante, è infatti l'avvenuta corresponsione delle somme stesse ed è onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto, specie quanto la controparte non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado (Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003 n.11244 cit.),
e precisare puntualmente in quale data ha provveduto al pagamento delle somme versate.
Deve infine rilevarsi, quanto alla posizione di e , Pt_6 Parte_7
nonché di (evocati in giudizio nella qualità di eredi legittimi Parte_5
di e , che, essendosi la morte della Persona_2 Persona_1 Per_1 verificata prima dell'instaurazione del giudizio, non possono trovare applicazione, né l'art. 299, né l'art. 300 c.p.c. e, dunque, il processo non avrebbe potuto essere interrotto, con conseguente revoca della relativa statuizione. Alcun vulnus, tuttavia, né è derivato all'integrità del contraddittorio, tenuto conto che, con l'atto di riassunzione, sono stati evocati in giudizio gli eredi e quindi si è raggiunto il risultato che si sarebbe ottenuto attraverso la rinnovazione della notifica, che avrebbe dovuto essere disposta in luogo dell'interruzione. Inoltre, e Persona_2 [...]
contumaci nel giudizio di primo grado, erano stati, a loro volta, Per_1
evocati in giudizio dal nella Parte_2
sostanziale veste di litisconsorti processuali, risultando estranei al rapporto giuridico investito dall'impugnazione, in quanto non destinatari di alcuna domanda nel presente giudizio. Ne consegue, essendo nei loro confronti passata in giudicato la sentenza di primo grado, il rigetto delle eccezioni dagli stessi proposte per carenza di interesse e la compensazione delle spese del presente giudizio.
Parimenti devono essere compensate le spese tra il RO
ed (atteso che il rigetto della
[...] CP_8 Controparte_16
domanda di garanzia, formulato in primo grado nei confronti della detta
Compagnia è passato in cosa giudicata, non avendo il Parte_10
proposto alcun gravame), nonché le spese tra
[...] [...]
[...]
[...] ed il , atteso il rigetto delle rispettive Controparte_29 Parte_1
doglianze in relazione alla statuizione relativa alla domanda di garanzia.
La parziale riforma dell'impugnata sentenza, nei soli rapporti tra il e l'impugnante incidentale RO [...]
comporta una nuova determinazione tra PA
le dette parti delle spese del doppio grado del giudizio, dovendo il soccombente rimborsare le spese del giudizio di primo grado Parte_9
alla detta chiamata, oltre le spese del presente giudizio.
Gli appellanti principali e gli appellanti incidentali (ad eccezione di
[...]
, che ha proposto impugnazione solo avverso la PA
pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia), integralmente soccombenti nei confronti degli appellati Condominio in Napoli Salita
CP_ Vetriera 9, ConIGlia e , devono rifondere in Per_1 Parte_3
solido a questi ultimi le spese del presente grado di giudizio. dovrà rimborsare al le spese che Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo è tenuto a pagare in favore degli appellati
[...]
, , Parte_9 Controparte_30 Parte_3
mentre il deve rifondere anche le Parte_2
spese del presente grado del giudizio nei confronti di atteso CP_7 il rigetto dell'impugnazione proposta nei confronti della detta parte processuale.
La concreta liquidazione, come da dispositivo, viene determinata con riferimento ai valori medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n.
147/2022, con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, non espletata, con l'aumento per il numero di parti ex art. 4 c. 2 D.M. 55/2014 per quanto concerne la difesa di , del Controparte_5 Parte_9
e di .
[...] Parte_9 Parte_3
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_2 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
35 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per le proposte impugnazioni, integralmente respinte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, nonché sugli appelli incidentali proposti da Parte_2
Controparte_1 PA
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10878/2017, pubblicata il
3.11.2017, resa a definizione dei giudizi riuniti R.G. n. 9283/2012 e n.
9907/2012, così provvede:
1) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 [...]
, nonché l'appello incidentale proposto da Parte_2 [...] accoglie, per quanto di ragione, l'appello Controparte_1
incidentale proposto da e per PA
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che, per il resto conferma, rigetta la domanda proposta dal RO
nei confronti di;
[...] PA
2) condanna , il Parte_1 Parte_2
2, nonché l'appellante incidentale a rifondere
[...] Controparte_1
a , al e a Controparte_5 Parte_9
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in Parte_3 complessivi euro € 15.985,60 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Furio Francesco Stasi, dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 le spese di cui al capo 2) che quest'ultimo è tenuto a pagare in favore CP_ degli appellati , ConIGlia Parte_9 Per_1
e ; Parte_3
4) condanna il a rifondere le Parte_2
spese del presente grado del giudizio nei confronti di che CP_7
liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
36 5) condanna il a rifondere in favore RO
di le spese del doppio grado del PA
giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 14.103,00 e per il secondo grado in euro 9.991,00, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
6) compensa le spese del presente giudizio tra il RO
ed , tra ed
[...] Controparte_16 Parte_1
nonché tra , , di Controparte_1 Parte_6 Parte_7
e le altre parti processuali costituite;
Parte_5
7) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
, nonché dell'appellante incidentale di
[...] Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per le proposte impugnazioni, integralmente respinte.
Napoli, il 16 gennaio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
37