Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.2918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2024 e vertente tra
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con elezione di domicilio digitale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna
Maria Ragaini e Fabio Passarini in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Matera 23/A, P.IVA_2
presso lo studio dell' avv. Fabio Germani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Antonello Politano in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5075/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi
[...]
al Tribunale di Roma, la in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di €.104.628,22 oltre accessori quale valore dei materiali di sua proprietà utilizzati nel completamento di costruzioni realizzate sul suolo della convenuta nonché al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa;
in via subordinata chiedeva che la somma suindicata venisse riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa.
Deduceva che
-in forza di contratto di vendita con patto di riserva della proprietà aveva ceduto in data 19-4-
2010 alla a.r.l. materiali consistenti in infissi in PVC, zanzariere e Controparte_3
monoblocchi avvolgibili motorizzati per l'importo complessivo di €.205.380,00 oltre iva;
-tali materiali erano destinati al completamento di un complesso di villette residenziali in corso di realizzazione site in Roma - località Calendrelle - di proprietà della società convenuta la quale aveva affidato alla l'appalto per la realizzazione delle opere;
CP_3
-la clausola n.9 del contratto di vendita prevedeva che “tutte le merci ed i materiali oggetto di fornitura restavano di proprietà della promittente venditrice e saranno cedute alla committente che si obbliga in ogni caso ad acquistarli solo dopo il pagamento di ciascuna fornitura”; 3
-dell'esistenza della clausola veniva informata la , società proprietaria Controparte_1
degli immobili ove sarebbero stati montati gli infissi;
-i beni venivano regolarmente consegnati ed installati ma la provvedeva al CP_3
pagamento soltanto di alcune fatture, restando insoluto l'importo di €.104.628,22;
-ogni tentativo di incassare il credito dava esito negativo;
-trattandosi di opere realizzate sugli immobili della dalla società Controparte_1 CP_3
con materiali altrui ricorreva l'ipotesi contemplata dall'art. 937 c.c.;
-la somma, in ogni caso, doveva essere riconosciuta a titolo di arricchimento ingiustificato.
Resisteva la , società coop. a r.l.. Controparte_1
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.5075/18: il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-la società convenuta rappresentava che gli immobili nei quali erano stati incorporati i materiali di proprietà della rano stati assegnati ai soci per cui sussisteva la sua carenza Parte_1
di legittimazione passiva;
-in riferimento alla individuazione del soggetto passivo doveva applicarsi alla fattispecie il principio sancito dall'art. 936 c.c., in base al quale l'azione va proposta nei confronti del soggetto che cumuli in sé la duplice qualità di proprietario del fondo e beneficiario delle opere realizzate dal terzo;
-la domanda risultava inammissibile in quanto proposta nei confronti del soggetto individuato solo in funzione della proprietà del fondo al momento della realizzazione delle costruzioni con i materiali di proprietà dell'attrice senza alcun riguardo alla titolarità attuale del fondo medesimo.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, la
[...]
chiedendone la riforma. Parte_3 4
Resisteva la Controparte_4
La causa all'udienza del 17-10-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati termini abbreviati di cui all'art.190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, la società appellante contestando la pronuncia del Tribunale di inammissibilità delle domande, deduce che ai sensi degli artt. 936-937 c.c. legittimato passivo è il proprietario del fondo beneficiario delle incorporazioni dalle quali è conseguito il vantaggio economico.
Assume che non tutti gli immobili erano stati alienati, avendo l'appellata affermato che ne erano stati assegnati soltanto una parte.
Le censure appaiono infondate.
Premesso che per la individuazione del legittimato passivo nell'azione promossa ai sensi dell'art.937 c.c. vanno applicati gli stessi principi sanciti dall'art. 936 c.c. deve rilevarsi che a tale fine occorre fare riferimento a colui che rivesta la duplice qualità di proprietario del fondo e di beneficiario delle opere realizzate.
In particolare la Suprema Corte, in tema di accessione ex art. 936 c.c., ha affermato che il riferimento alla qualità di beneficiario trova fondamento nel rilievo secondo cui il soggetto passivo di tale azione va individuato non necessariamente in colui il quale era proprietario del fondo al momento della accessione ma in chi, anche se divenuto proprietario di quel bene in un periodo successivo, abbia effettivamente usufruito del beneficio da essa derivatone.
Ove l'originario proprietario su cui insiste la costruzione realizzata dal terzo abbia ceduto il bene il rapporto relativo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, gravante sul proprietario del fondo che eserciti il diritto di ritenzione intercorre anche agli effetti della legittimazione processuale non più tra l'originario proprietario ed il terzo bensì tra quest'ultimo e l'acquirente del suolo, trovandosi l'uno a subire il depauperamento e l'altro a beneficiare dell'arricchimento in ragione del quale la norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio (Cass.
1237/2016). 5
Nel caso di specie gli assegnatari degli immobili, in quanto attuali proprietari delle costruzioni, sono i legittimati passivi.
Come affermato dalla giurisprudenza, peraltro, non può essere considerato terzo avente diritto all'indennità di cui agli artt.936-937 c.c. colui il quale abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che questi entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli - non rileva a quale titolo - da soggetto diverso e si limita ad eseguirne la volontà (Cass. ord.14021/2017).
L'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui non tutti gli immobili sarebbero stati assegnati ai beneficiari non assume particolare rilevanza, tenuto conto che la società appellante avrebbe dovuto accertare quali fossero i titolari dei diritti dominicali sulle costruzioni assegnate ai soci della cooperativa.
Con il terzo motivo di gravame la educe che il difetto di legittimazione Parte_1
passiva ai sensi dell'art. 167 c.p.c. doveva essere sollevato almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione e da ciò derivava la tardività dell'eccezione.
Assume che il giudice di primo grado anziché assumere la causa in decisione avrebbe dovuto concedere termine per controdeduzioni e che, di conseguenza, era stato violato il suo diritto di difesa.
Rileva che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia anche in relazione alla domanda, avanzata in via subordinata, di condanna ex art. 2041 c.c..
I rilievi appaiono infondati.
Occorre infatti evidenziare che il difetto di legittimazione passiva costituisce eccezione rilevabile d'ufficio per cui il mancato rispetto da parte dell'appellata del termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per la costituzione nel giudizio di primo grado non assume alcuna incidenza sulla legittimità della pronuncia. 6
Insussistente appare inoltre l'eccepita violazione del diritto di difesa: deve a tale proposito rilevarsi che il difensore dell'appellante in sede di udienza di discussione, tenutasi in data 8-3-
2018, nulla eccepiva in ordine alle difese di controparte né formulava istanza di differimento.
In merito all'invocata applicazione dell'art. 2041 c.c. la domanda merita il rigetto, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla normativa in tema di azione generale di arricchimento senza causa.
Riguardo alla correlazione tra arricchimento e danno, infatti, la prestazione non veniva eseguita direttamente dall'impoverito all'arricchito e, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le ipotesi in cui ad avvantaggiarsi della prestazione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di essa restano prive di qualsiasi rilevanza.
Le ulteriori domande dell'appellante avanzate per la prima volta in sede di gravame, sono inammissibili in quanto formulate in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante contesta la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali rilevando che la costituzione tardiva dell'appellata, il suo comportamento processuale e quello assunto nel procedimento di negoziazione assistita avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre la compensazione.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata dal giudice di prime cure appare pienamente condivisibile in quanto rispettosa del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., norma che garantisce l'effettività del diritto di difesa.
L'invocata compensazione, istituto disciplinato dall'art.92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis opera soltanto nel caso di soccombenza reciproca, di novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello. 7
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da
[...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
avverso la sentenza n.5075/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €. 8.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano