CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Palermo, composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere Dott. ssa Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritta al n. 1623/2020 R.G. promossa in questo grado
DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
CONTRO
( 175/2015), in persona del Controparte_1 CP_2
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall' Avv. Livio Mangiaracina CP_3
APPELLATA
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fontana, Controparte_4 presso il cui studio sito in Siracusa, Via Unione Sovietica n.4 è domiciliata
APPELLATA
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2018, la Curatela del Parte_2
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
[...] [...]
e l Controparte_4 Controparte_5
, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità, nei
[...] confronti della Curatela, del pagamento effettuato dall'Assessorato in favore della SI.ra tramite CP_4 Controparte_6
A sostegno della domanda, la Curatela rappresentava che la SI.ra aveva CP_4 intrapreso un'azione esecutiva mobiliare nei confronti dello (all'epoca non CP_1 ancora fallito) e dell'Assessorato, quale terzo pignorato. Tale procedura si concludeva con ordinanza del 16 luglio 2015, con cui il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione, in favore della creditrice, del credito vantato fino alla concorrenza di € 17.264,68.
Poiché l'assegnazione non era stata eseguita, la avviava una nuova procedura CP_4 esecutiva, pignorando le somme giacenti presso l'Assessorato, custodite da Controparte_6 quale tesoriere regionale. Con ordinanza del 14 marzo 2016, veniva disposta l'assegnazione della somma complessiva di € 18.567,56, che veniva effettivamente corrisposta dalla banca alla SI.ra in data 31 marzo 2016. CP_4
Secondo la Curatela, tale pagamento doveva ritenersi inefficace ex art. 44 L.F., poiché volto all'estinzione di un debito del fallito, adempiuto da un terzo con denaro proprio e per conto dello stesso. Ciò comportava l'obbligo restitutorio in capo al creditore beneficiario. Veniva inoltre denunciata la responsabilità solidale dell , che aveva eseguito il Parte_1 pagamento nonostante fosse stato previamente informato dell'intervenuto fallimento dello
. CP_1
La Curatela rilevava, infine, che il pagamento costituiva comunque un atto anomalo di adempimento in violazione del principio della par condicio creditorum, risultando quindi inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
2 Con sentenza n. 3575/2020, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente la domanda della Curatela, dichiarando l'inefficacia, nei confronti della massa fallimentare, del pagamento eseguito, e condannando congiuntamente i convenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita.
Il Tribunale accertava che la SI.ra aveva ricevuto, successivamente alla CP_4
dichiarazione di fallimento, somme riferibili al patrimonio della società fallita, seppure erogate tramite l'Assessorato e il tesoriere Il Giudice sottolineava che la CP_6 circostanza formale dell'erogazione da parte di un terzo non modificava la natura sostanziale del credito, riconducibile allo . Il pagamento risultava, dunque, lesivo della par CP_1 condicio creditorum, configurandosi come preferenziale.
Il Tribunale escludeva inoltre la valenza scriminante dell'ordinanza di assegnazione, rilevando che simili provvedimenti, pur avendo effetto traslativo, sono emessi solitamente con riserva di esazione, e che ai fini dell'opponibilità al fallimento rileva non la data dell'ordinanza, ma quella del pagamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello l Controparte_5
, articolando tre motivi di gravame.
[...]
Con i primi due motivi, trattabili congiuntamente per connessione logica e giuridica,
l censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione Parte_1 passiva dell'Ente e lo ha condannato alla restituzione delle somme in solido con la SI.ra
, nonché al diritto di manleva in favore di quest'ultima. CP_4
Secondo l'appellante, l'azione ex art. 44 L.F. sarebbe proponibile esclusivamente nei confronti del creditore accipiens, nel caso di specie la SI.ra , e non anche nei CP_4 confronti del terzo esecutore del pagamento, ovvero l'Assessorato, che avrebbe agito in esecuzione di un provvedimento giudiziario senza conseguire alcun vantaggio patrimoniale.
L'appellante aggiunge che l'ordinanza del 16 luglio 2015 avrebbe già prodotto effetto traslativo prima della dichiarazione di fallimento, e che la successiva ordinanza del 14 marzo
2016 avrebbe avuto natura meramente confermativa. Di conseguenza, il pagamento non
3 sarebbe lesivo della par condicio creditorum.
La doglianza è infondata.
È pacifico che la SI.ra ha ricevuto le somme in virtù dell'ordinanza del 14 marzo CP_4
2016, nell'ambito di un'esecuzione avviata successivamente alla dichiarazione di fallimento dello (avvenuta tra l'11 e il 21 dicembre 2015). CP_1
Anche attribuendo rilievo alla precedente ordinanza del 16 luglio 2015, va osservato che, secondo giurisprudenza costante, l'ordinanza di assegnazione non estingue il debito dell'esecutato, producendo effetti solo salvo esazione. L'effettiva estinzione avviene con il pagamento (art. 2928 c.c.; Cass. 1611/2000; Cass. 14779/2016).
Nel caso di specie, il pagamento da parte dell'Assessorato – terzo assegnato – è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, mediante somme riconducibili al patrimonio del fallito, in violazione del principio di cristallizzazione delle posizioni giuridiche alla data della sentenza dichiarativa.
L'art. 44 L.F. prevede, al primo comma, l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento;
al secondo comma, l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito.
Nel caso concreto: il pagamento ha estinto il debito dello verso la SI.ra CP_1
(comma 1); ha estinto il debito dell'Assessorato verso lo (comma 2), CP_4 CP_1 ma è stato effettuato nelle mani del creditore individuale e non del curatore, in violazione del principio secondo cui solo la Curatela può ricevere pagamenti dopo il fallimento.
La Corte di Cassazione ha più volte confermato tale interpretazione (Cass. 5994/2011;
Cass. 10826/2020), ribadendo che i pagamenti post-fallimentari devono essere eseguiti in favore del curatore, pena la loro inefficacia verso la massa, indipendentemente dalla conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del creditore.
Conseguentemente, la condanna solidale dell'Assessorato risulta pienamente legittima.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'Assessorato non avrebbe potuto esimersi dal
4 pagamento, stante la vincolatività dell'ordinanza di assegnazione.
È infatti principio consolidato che, sebbene l'ordinanza abbia efficacia esecutiva, essa non preclude al terzo pignorato di opporsi all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora sussistano fatti impeditivi sopravvenuti, come – nella fattispecie – la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato (Cass. 11493/2015; Cass. 20310/2012).
Il terzo motivo d'appello, relativo alla quantificazione delle spese processuali, viene anch'esso rigettato.
Il Tribunale si è attenuto ai criteri dettati dall'art. 91 c.p.c. e dai parametri previsti dal D.M.
55/2014 (aggiornato dal D.M. 37/2018), tenendo conto del valore della causa e delle attività difensive svolte. La condanna dell'Assessorato alle spese appare dunque proporzionata e legittima, anche in considerazione del rigetto integrale delle sue domande.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza n. 3575/2020 deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.906,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto dall' Controparte_5
avverso la sentenza n. 3575/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_7
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
3.906,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della
5 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio il 29 maggio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6