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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONICA CECCARELLI e dell'avv. DEVID AGNESI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Curtatone, 16, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA-CONTUMACE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
1. Accertare la responsabilità professionale di natura contrattuale e/o aquiliana, di (P. IVA ) nei confronti della Signora Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
, titolare firmataria della omonima impresa individuale (P. IVA
[...] P.IVA_2
a) per non aver registrato la fattura di acquisto dell'immobile di Via Friuli n. 40 avvenuto a nome dell'impresa individuale in regime di “reverse charge”;
b) per aver erroneamente indicato alla Sig.ra in danno alla di lei Parte_1 impresa individuale, di far intestare a sé stessa personalmente le fatture relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Friuli n. 40 a Milano, che in ogni caso è da considerarsi un bene strumentale all'impresa, ed aver provocato un danno pari alla mancata deduzione dell'IVA pari al 10% dell'importo dei lavori di ristrutturazione e quindi di Euro 6.640,00;
c) per aver erroneamente indicato alla Sig.ra in danno alla di lei Parte_1 impresa individuale, di far intestare a sé stessa personalmente le fatture relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Friuli n. 40 a Milano, che in ogni caso è da considerarsi un bene strumentale all'impresa, ed aver provocato un danno pari ad una maggiore imposta IRPEF pari ad Euro 367,00 per le annualità 2019/2020, come risulta dal parere pro veritate del Dott. Per_1
d) per aver erroneamente dichiarato alla Sig.ra che la rata sollecitata da Pt_1 CP_2 fosse la I° rata 2020 contributi fissi (già corrisposti) in luogo della III° rata 2020 contributi fissi (non corrisposti), circostanza che ha indotto la Sig.ra a non Pt_1 corrispondere la rata, lasciando trascorrere il termine perentorio di 15 giorni assegnato dall'Ente, così provocando la irregolarità del DURC e la conseguente revoca del beneficio concesso dall' in danno all'impresa individuale ZZ IA, che ha CP_2 quindi chiesto alla Sig.ra tutti gli arretrati per un importo di Euro Pt_1 CP_2
3.152,49 oltre a sanzioni ed interessi;
e) per aver omesso il versamento IVA del III° trimestre 2021, la redazione del modello 770 del 2019, il versamento dell'IVA del 4 trimestre 2021, e dei contributi del III° CP_2 trimestre 2021 ed aver provocato la richiesta, a carico della Sig.ra di importi Pt_1 relativi a sanzioni erariali pari ad Euro 181,79 e ad interessi pari ad Euro 168,72, come espressamente ammesso nella e-mail del 23 maggio 2022;
pagina 2 di 13 2) sulla base dell'accertata responsabilità di cui al punto n. 1) condannare CP_1
(C.F. ) a risarcire ex art. 2043 c.c. ss e/o ex artt. 1218 c.c. e
[...] C.F._2 P.IVA_1
2236 c.c. i danni posti causati alla Sig.ra rispettivamente Pt_1
per l'importo di Euro 6.640,00 per quanto alle somme di cui al punto 2) delle presenti conclusioni,
per l'importo di Euro 367,00 per quanto alle somme di cui al punto 3) delle presenti conclusioni,
per l'importo di Euro 3.152,49 oltre a sanzioni ed interessi sino ad ora imposte dall' per quanto alle somme di cui al punto 4) delle presenti conclusioni CP_2
per l'importo sanzionatorio di Euro 168,72 e per interessi pari a Euro 181,79 per sanzioni per quanto alle somme di cui al punto 5) delle presenti conclusioni, il tutto per un importo complessivo di Euro 10.510,00, o nella la maggiore o minore somma che codesto Giudice dovesse ritenere provata in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in fatto contenute nell'atto di citazione, precedute da “vero che” , nonché seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha tenuto la contabilità dell'impresa individuale della Sig.ra CP_1 dal maggio 2017 al gennaio 2022” Pt_1
2) “Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede, ha fornito Controparte_1 consulenze di natura fiscale e tributaria alla Sig.ra e che la stessa ha in più Pt_1 occasioni richiesto il parere di per affrontare decisioni di natura Controparte_1 fiscale/tributaria per la propria impresa”
3) “Vero che era munita di delega ai pagamenti per conto della Controparte_1
Sig.ra presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione” Pt_1
4) “Vero che nel periodo maggio 2017-gennaio 2022, ha Controparte_1 provveduto al versamento delle imposte per conto della Sig.ra in forza di Pt_1 delega ai pagamenti di cui al capitolo precedente”
5) “Vero che la Sig.ra durante il rapporto professionale intercorso con Pt_1 [...]
interloquiva con la Dott.ssa che si occupava degli CP_1 Persona_2 adempimenti fiscali e tributari della Sig.ra Pt_1
6) “Vero che la Dott.ssa forniva pareri e consulenze alla Sig.ra Persona_2
che richiedeva assistenza per la sua impresa” Parte_1
pagina 3 di 13 7) “Vero che la Dott.ssa è sempre stata dipendente di Persona_2 CP_1 per tutto il periodo in cui ha seguito la Sig.ra negli
[...] CP_1 Pt_1 adempimenti fiscali e tributari”
8) “Vero che la Dott.ssa è sempre stata collaboratrice di Persona_2 [...] per tutto il periodo in cui ha seguito la Sig.ra negli CP_1 CP_1 Pt_1 adempimenti fiscali e tributari”
9) “Vero che la Sig.ra con e-mail del 26 settembre 2019 richiedeva alla Pt_1
Dott.ssa di indicare il soggetto nei confronti del quale far emettere le Persona_2 fatture relative alla ristrutturazione dell'immobile di Via Friuli n. 40 come risulta dal doc. 13 che si esibisce alla teste”
10) “Vero che in data 26 settembre 2019, data della e-mail di cui al punto precedente, l'immobile di Via Friuli n. 40 a Milano era un laboratorio, bene strumentale, ed era intestato all'impresa individuale della Sig.ra Pt_1
11) “Vero che in data 26 settembre 2019, la Dott.ssa riscontrava la e- Persona_2 mail della Sig.ra di cui al capitolo 9, consigliando di fare emettere le fatture Pt_1 relative alla ristrutturazione dell'immobile di cui ai capitoli precedenti alla Sig.ra in qualità di persona fisica e non come impresa individuale, come da doc. 13 Pt_1 che si esibisce alla teste”
12) “Vero che per conto della Sig.ra presentava domanda Controparte_1 Pt_1 di esonero dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all' per l'anno 2021 ex L. 178/2020 commi 20-22bis” CP_2
13) “Vero che la richiesta di cui al capitolo 12 aveva quale presupposto la regolarità del DURC”
14) “Vero che in data 17 febbraio 2022, la Sig.ra riceveva via pec un sollecito Pt_1 da parte di per il pagamento di contributi fissi 2020 e vero che la Signora CP_2 Pt_1 in pari data inoltrava la pec ricevuta da alla Dott.ssa CP_2 Persona_2 chiedendole spiegazioni”
15) “Vero che la Dott.ssa rassicurava la Sig.ra asserendo che Persona_2 Pt_1
i pagamenti nei confronti di fossero tutti in regola e che la richiesta di di cui CP_2 CP_2 alla e-mail del 17 febbraio 2022 riguardava i contributi fissi del I° trimestre 2020”
16) “Vero che la Dott.ssa inviava alla Sig.ra in data 17 febbraio Per_2 Pt_1
2022, quietanza di pagamento relativa ai contributi fissi 2020 per il primo CP_2 trimestre invitandola ad esibirla ad ” CP_2
17) “Vero che, su consiglio della Dott.ssa la Sig.ra inviava ad Per_2 Pt_1 CP_2 via e-mail , quietanza di pagamento dei contributi fissi 2020 primo trimestre” pagina 4 di 13 18) “Vero che il sollecito di del 17 febbraio 2022 riguardava i contributi fissi III CP_2 trimestre 2020”
19) “Vero che la aveva omesso di versare per conto della Sig.ra Controparte_1
i contributi fissi del III trimestre 2020” Pt_1 CP_2
20) “Vero che la Dott.ssa in occasione del sollecito di del 17 febbraio Per_2 CP_2
2022, ometteva di indicare alla Sig.ra di provvedere al pagamento della terza Pt_1 rata dei contributi fissi 2020 entro 15 giorni dal sollecito” CP_2
21) “Vero che ha revocato alla Signora il beneficio precedentemente CP_2 Pt_1 concesso ex L. 178/2020, commi 20-22bis, per irregolarità del DURC e vero che l'irregolarità del è a sua volta conseguita all'omesso versamento dei contributi CP_3 fissi 2020 III rata” CP_2
22) “Vero che nella e-mail del 23 maggio 2022 la dott.ssa ammetteva di avere Per_2 omesso: di effettuare la comunicazione l'IVA del III trimestre 2021, di effettuare la redazione del modello 770 del 2019 e di effettuare il versamento dell'IVA del 4 trimestre 2021 e dei contributi del III trimestre 2021” CP_2
23) “Vero che nella e-mail del 23 maggio 2022 la Dott.ssa confermava la Per_2 presenza di sanzioni, a carico della Signora per Euro 181,79 ed interessi per Pt_1
Euro 168,72”
24) “Vero il Dott. dopo aver ricevuto raccomandata del 6 febbraio Controparte_4
2023 da parte dello Studio legale Agnesi e Ceccarelli, in data 9 febbraio 2023 riscontrava la predetta missiva inoltrando all'Avv. Monica Ceccarelli la risposta della Dott.ssa Per_2
25) “Vero che nella pec del 9 febbraio 2023, appare, in calce allo scambio di comunicazioni tra il Dott. e la Dott.ssa la frase – bel casino, io CP_4 Per_2 non ne sapevo niente, ne parliamo dopo”.
Si indicano a testi:
- Dott.ssa – c/o INPS Direzione Filiale Metropolitana Milano Centro – Testimone_1
Agenzia Complessa Milano Est sui capp. 13, 18 21 e 22
- Dott.ssa c/o su tutti i capitoli Persona_2 Controparte_1
2. Laddove ritenuto necessario, disporre CTU tecnico-contabile volta a:
- Valutare la negligenza e l'imperizia nell'operato di e, pertanto, la Controparte_1 sussistenza di responsabilità professionale nei confronti della Signora Parte_1 in proprio e nella sua qualità di titolare firmataria dell'omonima impresa individuale,
pagina 5 di 13 nonchè il nesso causale tra la condotta imperita di e i danni occorsi Controparte_1
a parte attrice;
- Confermare la quantificazione dei danni patiti dalla Signora così come Pt_1 esposta nel presente atto o nella maggiore o minore quantificazione che dovesse emergere in corso di CTU.
In ogni caso con rifusione di spese e competenze professionali.”
pagina 6 di 13 Ragioni della decisione
1. ha convenuto in giudizio esponendo di essersi Parte_1 Controparte_1
rivolta a tale società e al suo amministratore unico al Controparte_5
fine di farsi assistere nella tenuta della contabilità e in tutti gli atti prodromici e successivi correlati agli adempimenti di natura fiscale e tributaria.
All'interno dello , l'attrice riferisce di aver sempre intrattenuto rapporti CP_6
con la dott.ssa . Persona_2
La ha sempre fornito all'impresa della signora consulenza e CP_1 Pt_1
assistenza in materia tributaria, contabile e fiscale a partire dal maggio del 2017 sino al gennaio 2022, quando è stato revocato il mandato.
L'attrice lamenta che l'incarico è stato adempiuto dalla convenuta con negligenza e imperizia.
In particolare, non sarebbe stata registrata nel libro fatture la fattura relativa all'acquisto, quale laboratorio, avvenuto in data 26 febbraio 2018 da parte alla ditta individuale
ZZ IA, di un immobile in Via Friuli, 40, come da rogito a ministero del
Notaio di Milano. Persona_3
Inoltre, la società, nella persona della dott.ssa avrebbe consigliato all'attrice di Per_2
intestare le fatture per i lavori di ristrutturazione, del costo complessivo di euro
65.040,00, a nome della persona fisica e non della ditta individuale soltanto perché la signora aveva manifestato l'intenzione di convertire il laboratorio da Pt_1
artigianale a residenziale in un futuro prossimo e incerto. In tal modo, benché il bene fosse censito come strumentale (censito catastalmente al subalterno 11 come C/3 - laboratori per arti e mestieri - e al subalterno 12 come C/2 -magazzini e locali di deposito) le fatture emesse per la ristrutturazione non sono state contabilizzate come costi deducibili e non è stato possibile, per l'impresa individuale alla quale è ancora intestato il bene, detrarre l'IVA per un importo complessivo di euro 6.640,00.
pagina 7 di 13 Ad aggravare la situazione vi sarebbe la circostanza che l'immobile di Via Friuli, 40
(laboratorio e magazzino, beni strumentali) è stato acquistato in regime di inversione contabile ex art. 17 D.P.R. 633/1972: in base a tale norma, le spese di ristrutturazione avrebbero potuto, anzi dovuto, seguire il medesimo trattamento. In tal modo, in favore dell'attrice si sarebbe potuto attuare un regime fiscale ulteriormente vantaggioso, concretizzabile nel mancato esborso degli importi IVA, in quanto la ditta appaltatrice non avrebbe esposto in fattura l'imposta indiretta.
Le errate indicazioni fornite da avrebbero comportato un danno quantificabile in CP_1
euro 6.640,00, pari all'IVA corrisposta, oltre al danno derivato dalla mancata deduzione di costi, quantificato in euro 367,00.
Riferisce poi la signora di aver presentato, in data 28 settembre 2021, tramite Pt_1
lo , domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti CP_6
dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021 ex L. CP_2
178/2021, art. 1 comma 20 – 22bis. Per la presentazione di tale istanza era necessario, quale presupposto per l'accoglimento, il possesso di documento di regolarità contributiva (DURC). L' , con provvedimento notificato in data 29 settembre 2022, CP_2
aveva accolto in via provvisoria l'istanza di esonero ma, avendo riscontrato un'irregolarità contributiva, aveva invitato l'istante a regolarizzare l'omesso versamento per l'anno 2020 dei contributi fissi, dovuti per l'importo di euro 1.027,39, assegnando a tale scopo un termine perentorio di 15 giorni. In caso di mancata ottemperanza, il CP_3
sarebbe risultato non regolare.
La dott.ssa pur se avvertita tempestivamente, non provvedeva a regolarizzare Per_2
la posizione della signora come da invito dell' , dando per scontato che si Pt_1 CP_2
trattasse di un sollecito riguardante una rata già corrisposta.
pagina 8 di 13 Se lo Studio avesse esperito il dovuto controllo, avrebbe rilevato che la rata oggetto di sollecito era la terza rata dei contributi 2020 (quella di novembre, mai pagata da , CP_1
delegata a effettuare i pagamenti), e non la prima rata (di maggio) già corrisposta.
In tale circostanza, fornì all'attrice indicazioni erronee, facendo spirare il termine CP_1
per l'adempimento concesso dall' e la regolarizzazione avvenne quindi fuori CP_2
termine, ben oltre 2 mesi e mezzo dopo la scadenza del termine perentorio, su segnalazione di altro professionista al quale l'attrice si era nel frattempo rivolta. Il beneficio venne revocato e l' chiese all'attrice il pagamento di euro 3.152,49. CP_2
L'attrice lamenta poi che la dott.ssa non ha comunicato l'IVA del terzo Per_2
trimestre 2021 per Euro 777,87 e che alla richiesta del proprio legale di quantificare l'importo esatto delle sanzioni e degli interessi relativi al mancato versamento IVA, la stessa - ammettendo ulteriormente di avere omesso, oltre al versamento IVA del terzo trimestre 2021, anche la redazione del modello 770 del 2019, nonché il versamento dell'IVA del quarto trimestre 2021 e dell' del terzo trimestre 2021 - evidenziava la CP_2
sussistenza a carico della signora di importi relativi a sanzioni pari a euro Pt_1
181,79 e a interessi pari a euro 168,72 dovuti in ragione del mancato versamento IVA.
DA, nonostante la propria ammissione di responsabilità, replicava alla richiesta dell'attrice di rifusione di sanzioni e interessi chiedendo a sua volta il pagamento del compenso relativo a un'ultima fattura pregressa e non corrisposta dalla signora Pt_1
(la n. 430 del 16/12/2021). chiede pertanto la condanna della convenuta, previo accertamento Parte_1
della sua responsabilità, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro
10.510,00, pari al danno dalla stessa subito a causa degli inadempimenti lamentati.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, la società convenuta non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
pagina 9 di 13 All'esito dell'udienza fissata per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
DA, non comparso, la causa è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. La domanda è fondata e va pertanto accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Va evidenziato che le circostanze di fatto dedotte in citazione trovano riscontro nei documenti allegati.
3.1. Dalle comunicazioni scambiate via email e prodotte dall'attrice quali documenti 2 e
3 è possibile evincere innanzitutto l'avvenuto conferimento di un mandato a favore della convenuta. In particolare, nel documento 3, il mittente (legale Controparte_4
rappresentante della ) fa espresso riferimento a un passaggio di consegne relativo CP_1
alla cliente e anche nel successivo scambio di comunicazioni tra la Parte_1
dott.ssa e la signora è ravvisabile la sussistenza di un mandato Per_2 Pt_1
relativo all'assistenza in materia contabile e fiscale. Parimenti, la mail nella quale il titolare dello studio lamenta di non essere stato informato delle questioni insorte con l'attrice costituisce ulteriore conferma della sussistenza del mandato.
Infine, vi sono le fatture emesse dalla DA nei confronti di nel Parte_1
periodo che va dal 2017 al 2021 (doc. 5) e la richiesta di attivazione di delega ai pagamenti presentata dalla “intermediaria” DA, come comunicato dall'Agenzia delle
Entrate il 31 luglio 2019 (doc.7), nonché i documenti 8 e 9 che dimostrano l'effettuazione di pagamenti F 4 e la prestazione di consulenze da parte del medesimo studio.
Deve quindi ritenersi provato che l'attrice conferì l'incarico professionale alla convenuta.
3.2. Quanto ai comportamenti censurati, descritti nell'atto di citazione, se ne trova traccia nei documenti da 10 a 20, che fanno riferimento alle situazioni denunciate: si tratta sia di comunicazioni scambiate via email tra e la dott.ssa Parte_1
pagina 10 di 13 sia delle informazioni fornite dal funzionario interpellato dal legale Per_2 CP_2
dell'attrice.
Del resto, poiché l'attrice ha dedotto l'inadempimento o comunque l'inesatto adempimento delle prestazioni eseguite dalla convenuta, sarebbe spettato a quest'ultima dimostrare di aver esattamente adempiuto all'incarico conferitole.
La convenuta, tuttavia, pur regolarmente citata, non costituendosi, nulla ha opposto alle richieste della controparte.
Il legale rappresentante della stessa, inoltre, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non è neppure comparso a rendere l'interpello, senza addurre alcun legittimo impedimento.
Tale condotta, ai sensi dell'art.232 c.p.c., unitamente agli altri elementi di prova raccolti, consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Quindi deve ritenersi provato che ha tenuto la contabilità dell'impresa CP_1
individuale dell'attrice dal maggio 2017 al gennaio 2022, che la stessa ha fornito in quel periodo consulenze di natura fiscale e tributaria alla signora tramite la Pt_1
dottoressa , dipendente della società. Persona_2
Quest'ultima risponde pertanto degli inadempimenti dei suoi collaboratori.
L'attrice ha evidenziato che i danni si sono concretizzati sia in sanzioni e interessi, sia in maggiori imposte nonché in maggiori oneri verso l' e ha lamentato la totale CP_2
mancanza di supervisione da parte del dottor nei confronti della propria CP_4
collaboratrice.
3.3. Ai sensi dell'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e, con riguardo al contratto d'opera, la facoltà in capo al professionista di servirsi ai sensi dell'art. 2232 c.c. della collaborazione di sostituti e ausiliari non comporta mai che questi ultimi diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore pagina 11 di 13 d'opera che ha concluso il contratto con il cliente. Pertanto, il titolare del rapporto incorre in responsabilità professionale per errori del proprio collaboratore, sia che si tratti di danni concretizzati in sanzioni e interessi, sia che si tratti di maggiori imposte, sia che si tratti di maggiori oneri verso l' . CP_2
3.4. Il parere pro veritate del 19 ottobre 2023 a firma del dott. Alberto Barbieri, prodotto dall'attrice quale doc. 28, dà contezza dell'ammontare del danno patito dall'attrice, quale conseguenza degli errori professionali imputabili alla convenuta, nelle sue diverse voci:
- la mancata detrazione dell'IVA per un importo complessivo di euro 6.640,00;
- la mancata deduzione di costi, quantificato in euro 367,00 (“per le due annualità considerate, l'omessa imputazione delle spese per ristrutturazione quali spese ad incremento di valore del bene, hanno determinato complessivamente, una maggiore imposta ai fini IRPEF, nel quadro RG di UNICO, pari a €367” pag.9);
- il mancato riconoscimento dell'esonero contributivo , quantificato in euro CP_2
3.152,49;
- l'importo sanzionatorio di euro 168,72 e interessi pari a euro 181,79.
Il danno complessivo è quindi pari a euro 10.510,00.
DA va quindi condannata a pagare detto importo all'attrice, a titolo di CP_1
risarcimento del danno.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_7
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 - accerta che la convenuta si è resa inadempiente al mandato professionale conferitole dall'attrice e, per l'effetto, la condanna a pagare in favore di la somma Parte_1
di € 10.510,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 237,00 per anticipazioni e in € 5.077,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 13 di 13