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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3868 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona della giudice dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3868/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE, elettivamente domiciliato in via G.
COMPAGNONI, 8, , presso il difensore avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE;
Pt_1
-attore-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRINI e dell'avv. ANDREA MORODER, elettivamente domiciliato in corso
Garibaldi, 124, Ancona, presso il difensore avv. ALESSANDRINI MARCO
-convenuta- oggetto: risoluzione contratto di appalto, restituzioni e risarcimento danni;
Conclusioni delle parti precisate come da fogli allegati al verbale del 22/1/2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio Parte_2
per ottenere, previo accertamento dell'inadempienza della società Controparte_1
convenuta, pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto stipulato in data 3/11/2021 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di efficientamento energetico avvalendosi del Bonus
Facciate 90%, nonché condanna della stessa convenuta a restituire la somma di euro
129.500,00 in favore del in e, accertata Parte_1 Pt_1
l'impossibilità di terminare i lavori avvalendosi del 90%, condannare la Società CP_1
al pagamento integrale delle opere commissionate, pari ad euro 1.165.500,00 in favore
[...]
del in . Parte_1 Pt_1 La società convenuta si è costituita ritualmente contestando la ricostruzione dei fatti allegata ex adverso e deducendo, in particolare, la non imputabilità a essa appaltatrice della mancata esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto, allegando che per le questioni burocratiche la si era affidata alla Greenbau s.r.l. e in particolare all'Ing. CP_1 il quale, già in data 06.11.21 (doc. 2), aveva inviato all'amministratrice di Persona_1
l'elenco dei documenti necessari per la presentazione della richiesta di Parte_1 autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
- che in data 19.11.21 (doc. 3) erano state presentate le richieste di occupazione del suolo pubblico informandone l'amministratrice (doc.
4); - che in data 30.12.21 era stata inviata la C.I.L.A (docc. 5-6) e nel mese di gennaio il
Comune di aveva chiesto dei documenti integrativi ai fini del rilascio Pt_1 dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione dei ponteggi (doc. 7);
- nel mese di febbraio 2022, a seguito della presentazione della documentazione, anche progettuale, necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è emersa l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione perché in zona limitrofa al Parte_1
erano in corso opere di rifacimento della Linea 4 della Metropolitana Milanese che impedivano l'installazione dei ponteggi;
- che si sono resi necessari plurimi sopralluoghi e modifiche dei progetti di installazione dei ponteggi (docc.
8-8bis-8ter-9); - che la circostanza è stata comunicata all'amministratrice di con mail 15.02.22 (doc. 10); - che sono Parte_1
seguiti una pluralità di incontri tra la , i tecnici dalla stessa incaricati, alcuni CP_1 condomini, i tecnici della metropolitana e, in un caso, anche dell'amministratrice del
Condominio, per capire se vi fosse la possibilità di installare i ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere di rifacimento delle facciate del Condominio e che all'esito è emersa l'impossibilità di installare i ponteggi su tutte le facciate del condominio, potendo l'occupazione del suolo pubblico essere concessa su due lati del , Parte_1 [...]
e Via Sirte, ma non sul terzo lato, Via Foppa, maggiormente interessata dalle Parte_1
opere di rifacimento della Linea 4 della Metropolitana (doc. 11); - che in data 18.03.22 è pervenuta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sui due lati predetti,
[...]
e Via Sirte, mentre non è stata autorizzata l'occupazione su Via Foppa (docc. 12- Parte_1
12bis); - che la circostanza è stata rappresentata all'amministratrice di che Parte_1 avrebbe dovuto comunicare l'assenso del Condominio ad iniziare i lavori su tali due lati e avrebbe dovuto provvedere al versamento degli oneri di occupazione e del deposito cauzionale così come previsto dall'art.
5.5 ultima parte del contratto in virtù del quale: “Gli oneri esposti dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico necessario
2 all'esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno a carico del Committente”; - che nelle more il termine di fine lavori, originariamente fissato per il 25.04.22, è stato concordemente posticipato al 31.12.22; - che il ha però manifestato la volontà Parte_1
di non avviare i lavori solo sui due lati autorizzati, tanto da non aver provveduto neppure al versamento degli oneri di occupazione e della cauzione;
- a fronte di questo e delle problematiche connesse alla dilatazione dei tempi necessari all'approvvigionamento dei Cont materiali nel frattempo intervenute, la con missiva del 17.06.22 (v. doc. 4 avversario) pur potendo avviare il cantiere, non ha dichiarato di non poter garantire il completamento delle opere per la data prevista (proroga) del 31.12.22 e si è resa, al contempo, disponibile alla restituzione dell'acconto, detratte le sole spese di progettazione;
- il Condominio ha però manifestato la volontà di proseguire con i lavori e, nel mese di agosto 2022, si sono svolti Cont all'uopo diversi incontri tra il legale rappresentante di allora della , Buggea Morgan,
l'Amministratrice di Condominio, dott.ssa , e l'ing. i Greenbau, Per_2 Parte_3 Per_1
Cont al fine di decidere la prosecuzione delle opere;
- con mail del 31.08.22 (doc. 13), la manifestava la propria disponibilità ad eseguire i lavori;
- veniva, quindi, concordata la prosecuzione dell'appalto prevedendo che i lavori fossero avviati sui due lati per i quali l'occupazione era autorizzabile (Via Washington e Via Sirte), anche se si rendeva necessario procedere con nuove richieste (docc. 14-15) perché l'autorizzazione precedentemente rilasciata era stata fatta scadere dal che non aveva pagato gli oneri, mentre per il Parte_1
Cont lato interessato dai lavori alla Metro4, la , tramite i suoi incaricati, proseguiva nelle pratiche per il rilascio del permesso di occupazione rivolgendosi, in data 06.10.22 (doc. 16) anche alla Metropolitana al fine di avere il nullaosta richiesto dal - la sostituzione dei Pt_2
tecnici della Metropolitana ritardava gli incontri già programmati (doc. 17); - nelle more il
Condominio, che già aveva impedito l'avvio del cantiere sui due lati autorizzabili non avendo Cont pagato gli oneri di occupazione, pretendeva che la procedesse anche con il superbonus
110% il che era impossibile e, soprattutto, non era mai stato oggetto di incarico;
- ne seguiva la diffida 28.10.22 del precedente difensore del , Avv. Marco Antonio Mariani Parte_1
(doc. 18) che veniva riscontrata con PEC 21.11.22 dell'Avv. Moroder (v. doc. 5 avversario); - nel mese di novembre 2022, perveniva comunicazione relativa alla possibilità di installazione dei ponteggi “a fasi”: fase 1 su;
fase 2 su Via Foppa e fase 3 su Via Sirte Parte_1
(docc. 19-19bis-19-ter) con necessità di aprire una nuova pratica posto che quella originariamente avviata (PG 693186/2021) era stata archiviata per mancato pagamento da parte del ciò a cui sarebbe conseguita la richiesta di pagamento da Parte_4
3 parte del dell'indennità al 15%, richiesta effettivamente pervenuta in data 10.01.23 Pt_2
(docc. 20-20bis); - il Condominio decideva, comunque, di non proseguire con il contratto e, pertanto, veniva disposto l'annullamento della cessione del credito (docc. 21-22); - con nota di credito n. 7 del 23.12.22 (doc. 23) la stornava, quindi, la fattura n. 1/001 del CP_1
16.12.21 (doc. 24) relativa all'acconto ricevuto in virtù del contratto di appalto ed emetteva la fattura n. 162/001 del 23.12.22 (doc. 25) concernente le spese tecniche.
La convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni spiegata nei confronti dell'appaltatrice, atteso che con la delibera adottata nell'assemblea straordinaria del 23.11.22
(v. doc. 6 avversario) il ha così statuito: “L'assemblea a Controparte_2
maggioranza delibera formalmente di incaricare lo Studio legale Fronte per le azioni opportune di recupero dell'importo di euro 129.000,00 con avvio immediato del procedimento”, mentre nessuna autorizzazione ad agire per il risarcimento di asseriti danni è mai stata conferita dall'assemblea di Condominio;
pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi entro i limiti tassativamente previsti dall'art.1130 c.c..
H2O ha eccepito la non imputabilità a essa appaltatrice dell'inadempimento dedotto ex adverso, essendo lo stesso dovuto a causa di forza maggiore, rammentando che, oltre a quanto previsto dalla normativa codicistica sul punto, in virtù dell'art. 21.2 del contratto di appalto “la Parte colpita da tale evento di forza maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni ad essa derivanti dal presente Contratto per il tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo
a causa dell'evento di forza maggiore”; la convenuta ha quindi dedotto che non potendo Cont essere imputata alcuna colpa alla , la stessa ha diritto ad essere remunerata per l'attività svolta.
Ancora, la convenuta ha dedotto che a rendersi inadempiente al contratto di appalto e a preferire recedere dallo stesso è stato semmai il Condominio attore, allegando che l'opera avrebbe potuto essere portata a termine, ciò non essendo avvenuto solo per colpa e scelta
Cont del Condominio stesso;
in particolare, secondo quanto dedotto da “Per colpa, perché, quando nel mese di marzo 2022 è arrivata l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il NON ha provveduto al pagamento dei relativi oneri ciò che Parte_1 rappresentava suo specifico obbligo contrattuale ai sensi dell'art.
5.5 ultima parte. Sotto tale profilo l'inadempimento è imputabile al stesso. Per scelta, perché, pur potendo Parte_1
4 proseguire nell'esecuzione delle opere, il ha deciso di non farlo. Tale aspetto Parte_1 merita di essere precisato. Il c.d. “bonus facciate” è stato istituito dall'art.1 commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Tale detrazione fiscale del 90% sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre
2020 ma è stata prorogata per tutto il 2021 dall'art. 1, comma 59, della Legge di Bilancio 2021
(Legge 30.12.20 n. 178). La disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) – che è stato prorogato anche per il 2022 con la riduzione della detrazione al 60% –impone un solo requisito ai fini della detrazione e cioè che si tratti di “spese documentate, sostenute” nell'anno di riferimento e cioè, nel caso di specie, il 2021. Ai fini della dimostrazione della spesa ciò che è necessario è il cd. “bonifico parlante” che era stato eseguito in data 20.12.21 (v. doc. 3 avversario). La norma non impone un termine di completamento delle opere”. Cont
ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal
[...]
perché inammissibili e infondate, nonché, in via riconvenzionale, Parte_5 accertato e dichiarato l'inadempimento del Condominio ovvero il suo recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. dal contratto di appalto del 03.11.21, dichiararlo tenuto e, per l'effetto condannarlo a risarcire e tenere indenne la 1) delle spese e competenze Controparte_1
Cont tecniche per € 129.500,00 autorizzando la a trattenere la corrispondente somma già ricevuta a titolo di acconto sull'appalto previo rigetto della domanda di ripetizione del
Condominio; 2) del mancato guadagno, in misura non inferiore al 25% del valore dell'appalto ovvero nella maggiore o minor misura che risulterà dall'istruttoria e/o di giustizia, anche in base all'equità; inoltre, accertata e dichiarata la temerarietà della domanda risarcitoria avversaria “in via principale” condannare il al risarcimento del danno in favore di Parte_1
Cont
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
L'istruttoria si è esaurita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.1.2025.
***
5 Sulla base delle risultanze istruttorie le domande svolte da parte attrice risultano solo in parte fondate, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Nel contratto di appalto stipulato tra le parti è stato previsto:
- nelle premesse, alla lettera e) che “il condominio, con delibera in data 08/07/2021 Apri parentesi il cui verbale viene allegato al presente contratto – all. n. 1), ha approvato il progetto delle opere (allegato al presente contratto – all. n. 2), predisposto sulla base della normativa così come attualmente vigente di cui alla precedente premessa c), da professionisti individuati in proprio e approvato la proposta dell'appaltatore, affidando a quest'ultimo la realizzazione delle opere stesse con contributo anticipato (c.d. “Sconto in fattura”)”;
- all'art.
5.1 e 5.2, che “L'appaltatore, anche per il tramite si impegna ad ottenere dandone evidenza documentale al condominio, i provvedimenti ed ogni altro atto parere connesso, necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo (ad esempio
l'occupazione di suolo pubblico, calcolo statico nuovi parametri conformi NTC 2018, …).
5.2 il condominio si impegna a collaborare, per quanto di sua competenza, anche attraverso la sottoscrizione della documentazione necessaria e al versamento di eventuali importi a titolo richiesti dalla legge o dalle autorità pubbliche competenti, con l'appaltatore, per l'ottenimento dei provvedimenti di cui all'art. 5.1”;
- all'art.
5.5. che l'“appaltatore si impegna a espletare, a propria cura e spese, tutte le formalità necessarie per ottenere l'assenso e il permesso, da parte delle autorità competenti, all'occupazione di suolo pubblico delle aree limitrofe all'immobile.”.
Ancora, deve osservarsi che, nel contratto di appalto, le parti hanno espressamente disciplinato le ipotesi di risoluzione e recesso del contratto ad opera dell'uno o dell'altro dei contraenti (art. 20) e disciplinato l'ipotesi del verificarsi di una “forza maggiore” ostativa, in tutto o in parte, al compimento dell'opera.
Sotto tale profilo – di particolare rilevanza tenuto conto che proprio l'ipotesi dell'impedimento sopravvenuto per forza maggiore è stato invocato dalla convenuta a sostegno della non imputabilità alla stessa dell'inadempimento contrattuale – appare rilevante la previsione secondo cui “Le Parti potranno recedere dal presente Contratto nei casi di forza maggiore di cui all'art. 21.6”, alla quale, peraltro, fa seguito il richiamo alla facoltà del condominio di recedere dal contratto di appalto anche ai sensi dell'art. 1671 c.c..
All'art. 20.6 è sancito che “in caso di recesso di cui all'articolo 20.5 troverà applicazione conto previsto all'articolo 23, restando espressamente convenuto tra le parti che l'appaltatore avrà il diritto a ricevere il pagamento per le opere effettivamente realizzate sino alla data di efficacia
6 del recesso (porzione che deve coprire sia il costo delle opere realizzate dei materiali forniti fino a detta data, nonché il costo dei materiali che, ancora non forniti, siano già stati effettivamente acquistati dall'appaltatore e sempre che la proprietà dei materiali sia stata effettivamente trasferita al condominio, o che, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dei materiali al stesso, tali materiali non possono ragionevolmente Parte_1 essere utilizzati per attività al lavori sostanzialmente analoghi alle opere)”.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, effettivamente – in conseguenza della sopravvenuta impossibilità di avviare contestualmente i lavori su tutte le facciate del attore, a causa del diniego dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per Parte_1
procedere al montaggio del ponteggio sulla facciata lato via Foppa in ragione dei lavori di realizzazione della Metropolitana 4 è stata negata – l'avvio dell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è stato prima ritardato e, successivamente, definitivamente abbandonato, sostanzialmente per volontà di entrambe le parti e, comunque, su iniziativa della stessa appaltatrice.
In particolare, con pec del 17.6.2022 (doc. 4 citazione) l'appaltatrice ha comunicato che
“Come è a Sua conoscenza e dei condomini le problematiche tecniche relative ai lavori straordinari effettuati sulla linea della metropolitana oltre alle problematiche relative alla dilazione delle tempistiche necessarie per l'approvvigionamento dei materiali non hanno permesso, sino ad ora, l'avvio del cantiere, questo, nonostante la società scrivente abbia provveduto prontamente ad eseguire la progettazione e presentare la relativa Cila. Le cause di forza maggiore sopra indicate non permettono alla società scrivente di garantire il completamento delle opere per la data prevista del 31 dicembre 2022. In ragione di quanto sopra la società scrivente si rende disponibile, in caso di risoluzione consensuale del contratto, a restituire l'acconto ricevuto, decurtare le spese di progettazione, ed a comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinuncia al credito presente nel proprio cassetto fiscale concernente lo sconto in fattura praticato”.
Successivamente, all'esito dei contatti avvenuti tra le parti nel corso dei mesi estivi del 2022, Cont
ha comunicato al Condominio, con pec del 31.08.2022 (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione e risposta) “Gentile dott.ssa , come da colloqui in agosto e ribadendo la PEC inviata il 20/06/2022 rimasta inevasa;
Le ribadiamo la nostra volontà a partire con i lavori previsti contrattualmente appena ritirato il permesso di suolo pubblico, abbiamo già sentito gli uffici preposti ed attendono la presentazione della domanda per accellerare il processo. Le confermiamo la presenza della struttura del dott. come responsabili tecnici Persona_1
7 e DL. Attendiamo gentile conferma o incontro per pianificazione lavori;
non ricevendo alcuna comunicazione entro il 5/09/2022 avvieremo presso l'Agenzia delle Entrate la procedura di storno crediti. ”), successivamente a tale comunicazione, alla quale Controparte_3
non è seguita alcuna comunicazione da parte del in ordine alla volontà di Parte_1 proseguire con i lavori oggetto dell'appalto nonostante le difficoltà frattanto manifestatesi, il contratto si è risolto.
Si osserva, peraltro, che nella delibera assembleare del Condominio attore datata 22/11/2022 si legge che “L'assemblea prende atto delle variazioni apportate dal governo in merito al decreto rilancio 110% e, stante le varianti di legge avvenute, non ritiene di confermare, all'unanimità, l'esecuzione del 110%, né di procedere con il decreto rilancio del 90%.
Pertanto, non si conferma, all'unanimità, alcun incarico alla Parte_6
Cont L'amministratore dichiara che il contratto di è stato recesso dalla stessa in data 1.9.2022
e che il successivo incarico a è stato valutato da Lei e dall'avvocato come Parte_6
inaffidabile, in quanto stampato da internet. Dopo dilungata discussione in merito alle problematiche insorte per il problema del diniego alla posa del ponteggio, a causa della cantierizzazione della linea metropolitana, e, quindi, alla necessità di recuperare la cifra anticipata con bonifico parlante alla l'Amministratore presenta l'avv. Palmiro Controparte_1
Fronte ai Condomini, che votano per conferirgli l'incarico di recuperare l'acconto di euro
129.000,00 versato con bonifico parlante in data 30.12.2021” (cfr. doc. 6 citazione).
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti si ricava, dunque, che – a seguito della sopravvenuta parziale impossibilità temporanea di montare il ponteggio su uno dei lati della facciata condominiale e, quindi, di eseguire tale consistente parte delle opere oggetto del contratto di appalto nei tempi pattuiti – il Condominio odierno attore abbia manifestato dubbi sull'opportunità e sulla persistenza di un proprio interesse a proseguire il rapporto contrattuale, realizzando, intanto, le opere sulle (sole) altre facciate condominiali.
Si evince inoltre, che, a fronte dei tentennamenti del , l'appaltatrice, con la citata Parte_1
pec del 31.8.2022, abbia deciso di sollecitare una decisione da parte del committente in merito alla prosecuzione del rapporto e alla realizzazione anche solo parziale dell'opera, optando, in mancanza di risposta da parte del entro il 5.9.2022, per la risoluzione Parte_1
del contratto, con conseguente avvio della procedura per lo storno dei crediti ceduti ai sensi della normativa fiscale.
A parere della scrivente, tenuto conto del tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali e della sussistenza della causa di forza maggiore – tale potendo essere qualificata la
8 mancanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in relazione ai lavori per la realizzazione della metropolitana M4 (cfr. art. 21.1 lett. c) del contratto di appalto) – è possibile ritenere che il contratto tra le parti si sia concluso per mutuo consenso delle parti – sebbene non formalizzato per iscritto (cfr. art. 21.6 del contratto) – o, al più, in ragione del recesso effettuato sia dalla convenuta appaltatrice, sia dalla committente, a fronte del verificarsi dell'invocata causa di forza maggiore e del legittimo venir meno del Parte_1 all'immediata esecuzione solo parziale dell'opera (peraltro per un tempo non predeterminabile con certezza al momento della mancata concessione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico).
Una volta accertato lo scioglimento – nei termini sopra descritti – del contratto di appalto e tenuto conto che è incontestato tra le parti che nessuna delle opere appaltate è stata realizzata e che nessun materiale è stato acquistato, mentre è pacifico e documentale l'avvenuto pagamento da parte dell'attore e in favore della convenuta dell'importo di euro
129.500,00 quale corrispettivo delle opere appaltate, non vi è dubbio che sussiste il diritto del attore ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 129.500,00 corrisposto in Parte_1
esecuzione del contratto.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, “con riguardo alla risoluzione consensuale di un contratto la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa dello scioglimento del rapporto contrattuale, direttamente provocato dalla volontà delle parti” e che l'obbligo di restituire il danaro ricevuto a titolo di prezzo sorge, salva diversa pattuizione, con la conclusione dell'accordo risolutorio.
Alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.
Deve invece essere respinta, in quanto infondata, la domanda attorea di condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno, in tesi, per un importo pari a euro 1.165.500,00, ovverosia all'importo delle opere commissionate e non eseguite a causa dell'allegata impossibilità di terminare i lavori avvalendosi del 90%.
La domanda è infondata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
9 Basti sul punto osservare che: 1) dalla documentazione in atti è emerso che l'appaltatrice si era correttamente attivata per adempiere e che la mancata esecuzione dell'opera sia avvenuta – per le ragioni più dettagliatamente sopra esposte – in conseguenza del mancato rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e a realizzare il ponteggio su un lato della facciata condominiale per via delle opere di costruzione della metropolitana;
2) il
Condominio attore, in ogni caso, non ha aderito alla proposta dell'appaltatrice di eseguire in un primo momento le opere realizzabili, completando successivamente quelle sulla facciata interessata dai lavori della metro;
3) parte attrice non ha dedotto alcunché in merito all'impossibilità di realizzare le opere con altra impresa nei tempi previsti dalla normativa fiscale vigente all'epoca o all'impossibilità di eseguire le opere avvalendosi di altri benefici o, ancora, in ordine al costo che, in concreto, la realizzazione di quell'opera avrebbe avuto successivamente allo scioglimento del contratto.
Cont Meritano, pure, di essere tutte respinte le domande proposte dalla convenuta , tenuto conto che nessun inadempimento appare ascrivibile al Condominio attore, dovendosi ritenere, come sopra già esposto, legittimo il rifiuto del committente di far realizzare soltanto alcune delle facciate condominiali, senza poter eseguire i lavori su una delle facciate e senza avere certezza di quando poter completare le opere iniziate.
Difetta ragionevolmente, in tale ipotesi, un interesse apprezzabile del committente, odierno attore, a ricevere la prestazione in misura ridotta (si ribadisce, seppure in via solo temporanea, ma per una durata non predeterminata).
Ancora, deve rammentarsi che, nell'ipotesi in esame, pur essendo lo scioglimento del contratto avvenuto per mutuo consenso e non in ragione dell'inadempimento, possono trovare applicazione i principi espressi dal consolidata giurisprudenza, in ossequio alla quale
“In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.” (Cass. Sez. 2,
30/10/2018, n. 27640).
10 Tanto premesso in diritto, deve osservarsi, in fatto, che, nel caso di specie, è incontestato che le opere oggetto dell'appalto concluso tra le parti del giudizio siano rimaste del tutto ineseguite e che i lavori non siano mai iniziati.
Cont In relazione alle somme richieste in via riconvenzionale da , la convenuta si è limitata ad allegare di aver emesso, a seguito della risoluzione del contratto, una nota di credito per l'importo già precedentemente ricevuto a titolo di acconto (corrispondente al 10% dell'importo complessivo dell'appalto) e di aver poi emesso una fattura per le “competenze relative alle attività tecniche già quantificate in € 129.500,00, come da fattura n. 162/22”.
Nessuna specifica allegazione delle attività svolte, del tempo e delle risorse impiegate per tali
“attività tecniche” (incontri, sopralluoghi, presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico) è stata però fornita dalla convenuta, né alcuna indicazione dei parametri sulla scorta dei quali il corrispettivo per tali attività è stato quantificato, tanto più tenuto conto che nessuna pattuizione in ordine al prezzo delle surriferite “attività tecniche” era contenuta nel contratto – ove le stesse erano indicate solo come attività a cura e spese dell'appaltatrice – o nel computo metrico.
Appare doveroso, peraltro, sottolineare, che le attività tecniche che sarebbero state eseguite dall'appaltatrice sono attività prodromiche all'esecuzione della vera e propria opera oggetto dell'appalto e non possono, dunque, essere reputate quale “parziale esecuzione dell'opera” stessa, in relazione alla quale possa configurarsi, in caso di impossibilità della restituzione in natura, la diversa ipotesi per cui “il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito” (Cass. Sez. 2, 15/01/2007, n. 738).
In ogni caso, è indubbio che di tali attività non si è in alcun modo giovato il committente
(tenuto conto che all'esito degli scambi intercorsi e dell'attività svolta il permesso ad occupare il suolo in parte non è stato concesso), mentre, come già detto, per prestazioni già eseguite si intende quelle con le quali il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore
(Cass. n. 26862/2019; Cass. n. 10383/1998; Cass. n. 2753/1989).
Per le esposte ragioni le domande della convenuta vanno respinte.
Infine, per il principio della soccombenza la convenuta va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente alla domanda attorea accolta, nonché agli esborsi sostenuti.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così Parte_5 Pt_1
provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 3/11/2021 tra il Condominio case e Controparte_2 Controparte_1
2. condanna a restituire, in favore del Controparte_1 Parte_5
, l'importo di euro 129.500,00 oltre interessi come per legge dal
[...]
giorno della costituzione in mora fino al soddisfo;
3. rigetta la domanda di condanna di a pagare, in favore del Controparte_1
attore, l'importo di euro 1.165.500,00 a titolo di risarcimento dei danni;
Parte_1
4. condanna a rifondere al di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, , le spese di lite liquidate in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro
[...] Pt_1
11.268,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 27/3/2025.
La Giudice
Paola Condorelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona della giudice dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3868/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE, elettivamente domiciliato in via G.
COMPAGNONI, 8, , presso il difensore avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE;
Pt_1
-attore-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRINI e dell'avv. ANDREA MORODER, elettivamente domiciliato in corso
Garibaldi, 124, Ancona, presso il difensore avv. ALESSANDRINI MARCO
-convenuta- oggetto: risoluzione contratto di appalto, restituzioni e risarcimento danni;
Conclusioni delle parti precisate come da fogli allegati al verbale del 22/1/2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio Parte_2
per ottenere, previo accertamento dell'inadempienza della società Controparte_1
convenuta, pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto stipulato in data 3/11/2021 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di efficientamento energetico avvalendosi del Bonus
Facciate 90%, nonché condanna della stessa convenuta a restituire la somma di euro
129.500,00 in favore del in e, accertata Parte_1 Pt_1
l'impossibilità di terminare i lavori avvalendosi del 90%, condannare la Società CP_1
al pagamento integrale delle opere commissionate, pari ad euro 1.165.500,00 in favore
[...]
del in . Parte_1 Pt_1 La società convenuta si è costituita ritualmente contestando la ricostruzione dei fatti allegata ex adverso e deducendo, in particolare, la non imputabilità a essa appaltatrice della mancata esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto, allegando che per le questioni burocratiche la si era affidata alla Greenbau s.r.l. e in particolare all'Ing. CP_1 il quale, già in data 06.11.21 (doc. 2), aveva inviato all'amministratrice di Persona_1
l'elenco dei documenti necessari per la presentazione della richiesta di Parte_1 autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
- che in data 19.11.21 (doc. 3) erano state presentate le richieste di occupazione del suolo pubblico informandone l'amministratrice (doc.
4); - che in data 30.12.21 era stata inviata la C.I.L.A (docc. 5-6) e nel mese di gennaio il
Comune di aveva chiesto dei documenti integrativi ai fini del rilascio Pt_1 dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione dei ponteggi (doc. 7);
- nel mese di febbraio 2022, a seguito della presentazione della documentazione, anche progettuale, necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è emersa l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione perché in zona limitrofa al Parte_1
erano in corso opere di rifacimento della Linea 4 della Metropolitana Milanese che impedivano l'installazione dei ponteggi;
- che si sono resi necessari plurimi sopralluoghi e modifiche dei progetti di installazione dei ponteggi (docc.
8-8bis-8ter-9); - che la circostanza è stata comunicata all'amministratrice di con mail 15.02.22 (doc. 10); - che sono Parte_1
seguiti una pluralità di incontri tra la , i tecnici dalla stessa incaricati, alcuni CP_1 condomini, i tecnici della metropolitana e, in un caso, anche dell'amministratrice del
Condominio, per capire se vi fosse la possibilità di installare i ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere di rifacimento delle facciate del Condominio e che all'esito è emersa l'impossibilità di installare i ponteggi su tutte le facciate del condominio, potendo l'occupazione del suolo pubblico essere concessa su due lati del , Parte_1 [...]
e Via Sirte, ma non sul terzo lato, Via Foppa, maggiormente interessata dalle Parte_1
opere di rifacimento della Linea 4 della Metropolitana (doc. 11); - che in data 18.03.22 è pervenuta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sui due lati predetti,
[...]
e Via Sirte, mentre non è stata autorizzata l'occupazione su Via Foppa (docc. 12- Parte_1
12bis); - che la circostanza è stata rappresentata all'amministratrice di che Parte_1 avrebbe dovuto comunicare l'assenso del Condominio ad iniziare i lavori su tali due lati e avrebbe dovuto provvedere al versamento degli oneri di occupazione e del deposito cauzionale così come previsto dall'art.
5.5 ultima parte del contratto in virtù del quale: “Gli oneri esposti dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico necessario
2 all'esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno a carico del Committente”; - che nelle more il termine di fine lavori, originariamente fissato per il 25.04.22, è stato concordemente posticipato al 31.12.22; - che il ha però manifestato la volontà Parte_1
di non avviare i lavori solo sui due lati autorizzati, tanto da non aver provveduto neppure al versamento degli oneri di occupazione e della cauzione;
- a fronte di questo e delle problematiche connesse alla dilatazione dei tempi necessari all'approvvigionamento dei Cont materiali nel frattempo intervenute, la con missiva del 17.06.22 (v. doc. 4 avversario) pur potendo avviare il cantiere, non ha dichiarato di non poter garantire il completamento delle opere per la data prevista (proroga) del 31.12.22 e si è resa, al contempo, disponibile alla restituzione dell'acconto, detratte le sole spese di progettazione;
- il Condominio ha però manifestato la volontà di proseguire con i lavori e, nel mese di agosto 2022, si sono svolti Cont all'uopo diversi incontri tra il legale rappresentante di allora della , Buggea Morgan,
l'Amministratrice di Condominio, dott.ssa , e l'ing. i Greenbau, Per_2 Parte_3 Per_1
Cont al fine di decidere la prosecuzione delle opere;
- con mail del 31.08.22 (doc. 13), la manifestava la propria disponibilità ad eseguire i lavori;
- veniva, quindi, concordata la prosecuzione dell'appalto prevedendo che i lavori fossero avviati sui due lati per i quali l'occupazione era autorizzabile (Via Washington e Via Sirte), anche se si rendeva necessario procedere con nuove richieste (docc. 14-15) perché l'autorizzazione precedentemente rilasciata era stata fatta scadere dal che non aveva pagato gli oneri, mentre per il Parte_1
Cont lato interessato dai lavori alla Metro4, la , tramite i suoi incaricati, proseguiva nelle pratiche per il rilascio del permesso di occupazione rivolgendosi, in data 06.10.22 (doc. 16) anche alla Metropolitana al fine di avere il nullaosta richiesto dal - la sostituzione dei Pt_2
tecnici della Metropolitana ritardava gli incontri già programmati (doc. 17); - nelle more il
Condominio, che già aveva impedito l'avvio del cantiere sui due lati autorizzabili non avendo Cont pagato gli oneri di occupazione, pretendeva che la procedesse anche con il superbonus
110% il che era impossibile e, soprattutto, non era mai stato oggetto di incarico;
- ne seguiva la diffida 28.10.22 del precedente difensore del , Avv. Marco Antonio Mariani Parte_1
(doc. 18) che veniva riscontrata con PEC 21.11.22 dell'Avv. Moroder (v. doc. 5 avversario); - nel mese di novembre 2022, perveniva comunicazione relativa alla possibilità di installazione dei ponteggi “a fasi”: fase 1 su;
fase 2 su Via Foppa e fase 3 su Via Sirte Parte_1
(docc. 19-19bis-19-ter) con necessità di aprire una nuova pratica posto che quella originariamente avviata (PG 693186/2021) era stata archiviata per mancato pagamento da parte del ciò a cui sarebbe conseguita la richiesta di pagamento da Parte_4
3 parte del dell'indennità al 15%, richiesta effettivamente pervenuta in data 10.01.23 Pt_2
(docc. 20-20bis); - il Condominio decideva, comunque, di non proseguire con il contratto e, pertanto, veniva disposto l'annullamento della cessione del credito (docc. 21-22); - con nota di credito n. 7 del 23.12.22 (doc. 23) la stornava, quindi, la fattura n. 1/001 del CP_1
16.12.21 (doc. 24) relativa all'acconto ricevuto in virtù del contratto di appalto ed emetteva la fattura n. 162/001 del 23.12.22 (doc. 25) concernente le spese tecniche.
La convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni spiegata nei confronti dell'appaltatrice, atteso che con la delibera adottata nell'assemblea straordinaria del 23.11.22
(v. doc. 6 avversario) il ha così statuito: “L'assemblea a Controparte_2
maggioranza delibera formalmente di incaricare lo Studio legale Fronte per le azioni opportune di recupero dell'importo di euro 129.000,00 con avvio immediato del procedimento”, mentre nessuna autorizzazione ad agire per il risarcimento di asseriti danni è mai stata conferita dall'assemblea di Condominio;
pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi entro i limiti tassativamente previsti dall'art.1130 c.c..
H2O ha eccepito la non imputabilità a essa appaltatrice dell'inadempimento dedotto ex adverso, essendo lo stesso dovuto a causa di forza maggiore, rammentando che, oltre a quanto previsto dalla normativa codicistica sul punto, in virtù dell'art. 21.2 del contratto di appalto “la Parte colpita da tale evento di forza maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni ad essa derivanti dal presente Contratto per il tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo
a causa dell'evento di forza maggiore”; la convenuta ha quindi dedotto che non potendo Cont essere imputata alcuna colpa alla , la stessa ha diritto ad essere remunerata per l'attività svolta.
Ancora, la convenuta ha dedotto che a rendersi inadempiente al contratto di appalto e a preferire recedere dallo stesso è stato semmai il Condominio attore, allegando che l'opera avrebbe potuto essere portata a termine, ciò non essendo avvenuto solo per colpa e scelta
Cont del Condominio stesso;
in particolare, secondo quanto dedotto da “Per colpa, perché, quando nel mese di marzo 2022 è arrivata l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il NON ha provveduto al pagamento dei relativi oneri ciò che Parte_1 rappresentava suo specifico obbligo contrattuale ai sensi dell'art.
5.5 ultima parte. Sotto tale profilo l'inadempimento è imputabile al stesso. Per scelta, perché, pur potendo Parte_1
4 proseguire nell'esecuzione delle opere, il ha deciso di non farlo. Tale aspetto Parte_1 merita di essere precisato. Il c.d. “bonus facciate” è stato istituito dall'art.1 commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Tale detrazione fiscale del 90% sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre
2020 ma è stata prorogata per tutto il 2021 dall'art. 1, comma 59, della Legge di Bilancio 2021
(Legge 30.12.20 n. 178). La disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) – che è stato prorogato anche per il 2022 con la riduzione della detrazione al 60% –impone un solo requisito ai fini della detrazione e cioè che si tratti di “spese documentate, sostenute” nell'anno di riferimento e cioè, nel caso di specie, il 2021. Ai fini della dimostrazione della spesa ciò che è necessario è il cd. “bonifico parlante” che era stato eseguito in data 20.12.21 (v. doc. 3 avversario). La norma non impone un termine di completamento delle opere”. Cont
ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal
[...]
perché inammissibili e infondate, nonché, in via riconvenzionale, Parte_5 accertato e dichiarato l'inadempimento del Condominio ovvero il suo recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. dal contratto di appalto del 03.11.21, dichiararlo tenuto e, per l'effetto condannarlo a risarcire e tenere indenne la 1) delle spese e competenze Controparte_1
Cont tecniche per € 129.500,00 autorizzando la a trattenere la corrispondente somma già ricevuta a titolo di acconto sull'appalto previo rigetto della domanda di ripetizione del
Condominio; 2) del mancato guadagno, in misura non inferiore al 25% del valore dell'appalto ovvero nella maggiore o minor misura che risulterà dall'istruttoria e/o di giustizia, anche in base all'equità; inoltre, accertata e dichiarata la temerarietà della domanda risarcitoria avversaria “in via principale” condannare il al risarcimento del danno in favore di Parte_1
Cont
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
L'istruttoria si è esaurita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.1.2025.
***
5 Sulla base delle risultanze istruttorie le domande svolte da parte attrice risultano solo in parte fondate, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Nel contratto di appalto stipulato tra le parti è stato previsto:
- nelle premesse, alla lettera e) che “il condominio, con delibera in data 08/07/2021 Apri parentesi il cui verbale viene allegato al presente contratto – all. n. 1), ha approvato il progetto delle opere (allegato al presente contratto – all. n. 2), predisposto sulla base della normativa così come attualmente vigente di cui alla precedente premessa c), da professionisti individuati in proprio e approvato la proposta dell'appaltatore, affidando a quest'ultimo la realizzazione delle opere stesse con contributo anticipato (c.d. “Sconto in fattura”)”;
- all'art.
5.1 e 5.2, che “L'appaltatore, anche per il tramite si impegna ad ottenere dandone evidenza documentale al condominio, i provvedimenti ed ogni altro atto parere connesso, necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo (ad esempio
l'occupazione di suolo pubblico, calcolo statico nuovi parametri conformi NTC 2018, …).
5.2 il condominio si impegna a collaborare, per quanto di sua competenza, anche attraverso la sottoscrizione della documentazione necessaria e al versamento di eventuali importi a titolo richiesti dalla legge o dalle autorità pubbliche competenti, con l'appaltatore, per l'ottenimento dei provvedimenti di cui all'art. 5.1”;
- all'art.
5.5. che l'“appaltatore si impegna a espletare, a propria cura e spese, tutte le formalità necessarie per ottenere l'assenso e il permesso, da parte delle autorità competenti, all'occupazione di suolo pubblico delle aree limitrofe all'immobile.”.
Ancora, deve osservarsi che, nel contratto di appalto, le parti hanno espressamente disciplinato le ipotesi di risoluzione e recesso del contratto ad opera dell'uno o dell'altro dei contraenti (art. 20) e disciplinato l'ipotesi del verificarsi di una “forza maggiore” ostativa, in tutto o in parte, al compimento dell'opera.
Sotto tale profilo – di particolare rilevanza tenuto conto che proprio l'ipotesi dell'impedimento sopravvenuto per forza maggiore è stato invocato dalla convenuta a sostegno della non imputabilità alla stessa dell'inadempimento contrattuale – appare rilevante la previsione secondo cui “Le Parti potranno recedere dal presente Contratto nei casi di forza maggiore di cui all'art. 21.6”, alla quale, peraltro, fa seguito il richiamo alla facoltà del condominio di recedere dal contratto di appalto anche ai sensi dell'art. 1671 c.c..
All'art. 20.6 è sancito che “in caso di recesso di cui all'articolo 20.5 troverà applicazione conto previsto all'articolo 23, restando espressamente convenuto tra le parti che l'appaltatore avrà il diritto a ricevere il pagamento per le opere effettivamente realizzate sino alla data di efficacia
6 del recesso (porzione che deve coprire sia il costo delle opere realizzate dei materiali forniti fino a detta data, nonché il costo dei materiali che, ancora non forniti, siano già stati effettivamente acquistati dall'appaltatore e sempre che la proprietà dei materiali sia stata effettivamente trasferita al condominio, o che, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dei materiali al stesso, tali materiali non possono ragionevolmente Parte_1 essere utilizzati per attività al lavori sostanzialmente analoghi alle opere)”.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, effettivamente – in conseguenza della sopravvenuta impossibilità di avviare contestualmente i lavori su tutte le facciate del attore, a causa del diniego dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per Parte_1
procedere al montaggio del ponteggio sulla facciata lato via Foppa in ragione dei lavori di realizzazione della Metropolitana 4 è stata negata – l'avvio dell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è stato prima ritardato e, successivamente, definitivamente abbandonato, sostanzialmente per volontà di entrambe le parti e, comunque, su iniziativa della stessa appaltatrice.
In particolare, con pec del 17.6.2022 (doc. 4 citazione) l'appaltatrice ha comunicato che
“Come è a Sua conoscenza e dei condomini le problematiche tecniche relative ai lavori straordinari effettuati sulla linea della metropolitana oltre alle problematiche relative alla dilazione delle tempistiche necessarie per l'approvvigionamento dei materiali non hanno permesso, sino ad ora, l'avvio del cantiere, questo, nonostante la società scrivente abbia provveduto prontamente ad eseguire la progettazione e presentare la relativa Cila. Le cause di forza maggiore sopra indicate non permettono alla società scrivente di garantire il completamento delle opere per la data prevista del 31 dicembre 2022. In ragione di quanto sopra la società scrivente si rende disponibile, in caso di risoluzione consensuale del contratto, a restituire l'acconto ricevuto, decurtare le spese di progettazione, ed a comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinuncia al credito presente nel proprio cassetto fiscale concernente lo sconto in fattura praticato”.
Successivamente, all'esito dei contatti avvenuti tra le parti nel corso dei mesi estivi del 2022, Cont
ha comunicato al Condominio, con pec del 31.08.2022 (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione e risposta) “Gentile dott.ssa , come da colloqui in agosto e ribadendo la PEC inviata il 20/06/2022 rimasta inevasa;
Le ribadiamo la nostra volontà a partire con i lavori previsti contrattualmente appena ritirato il permesso di suolo pubblico, abbiamo già sentito gli uffici preposti ed attendono la presentazione della domanda per accellerare il processo. Le confermiamo la presenza della struttura del dott. come responsabili tecnici Persona_1
7 e DL. Attendiamo gentile conferma o incontro per pianificazione lavori;
non ricevendo alcuna comunicazione entro il 5/09/2022 avvieremo presso l'Agenzia delle Entrate la procedura di storno crediti. ”), successivamente a tale comunicazione, alla quale Controparte_3
non è seguita alcuna comunicazione da parte del in ordine alla volontà di Parte_1 proseguire con i lavori oggetto dell'appalto nonostante le difficoltà frattanto manifestatesi, il contratto si è risolto.
Si osserva, peraltro, che nella delibera assembleare del Condominio attore datata 22/11/2022 si legge che “L'assemblea prende atto delle variazioni apportate dal governo in merito al decreto rilancio 110% e, stante le varianti di legge avvenute, non ritiene di confermare, all'unanimità, l'esecuzione del 110%, né di procedere con il decreto rilancio del 90%.
Pertanto, non si conferma, all'unanimità, alcun incarico alla Parte_6
Cont L'amministratore dichiara che il contratto di è stato recesso dalla stessa in data 1.9.2022
e che il successivo incarico a è stato valutato da Lei e dall'avvocato come Parte_6
inaffidabile, in quanto stampato da internet. Dopo dilungata discussione in merito alle problematiche insorte per il problema del diniego alla posa del ponteggio, a causa della cantierizzazione della linea metropolitana, e, quindi, alla necessità di recuperare la cifra anticipata con bonifico parlante alla l'Amministratore presenta l'avv. Palmiro Controparte_1
Fronte ai Condomini, che votano per conferirgli l'incarico di recuperare l'acconto di euro
129.000,00 versato con bonifico parlante in data 30.12.2021” (cfr. doc. 6 citazione).
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti si ricava, dunque, che – a seguito della sopravvenuta parziale impossibilità temporanea di montare il ponteggio su uno dei lati della facciata condominiale e, quindi, di eseguire tale consistente parte delle opere oggetto del contratto di appalto nei tempi pattuiti – il Condominio odierno attore abbia manifestato dubbi sull'opportunità e sulla persistenza di un proprio interesse a proseguire il rapporto contrattuale, realizzando, intanto, le opere sulle (sole) altre facciate condominiali.
Si evince inoltre, che, a fronte dei tentennamenti del , l'appaltatrice, con la citata Parte_1
pec del 31.8.2022, abbia deciso di sollecitare una decisione da parte del committente in merito alla prosecuzione del rapporto e alla realizzazione anche solo parziale dell'opera, optando, in mancanza di risposta da parte del entro il 5.9.2022, per la risoluzione Parte_1
del contratto, con conseguente avvio della procedura per lo storno dei crediti ceduti ai sensi della normativa fiscale.
A parere della scrivente, tenuto conto del tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali e della sussistenza della causa di forza maggiore – tale potendo essere qualificata la
8 mancanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in relazione ai lavori per la realizzazione della metropolitana M4 (cfr. art. 21.1 lett. c) del contratto di appalto) – è possibile ritenere che il contratto tra le parti si sia concluso per mutuo consenso delle parti – sebbene non formalizzato per iscritto (cfr. art. 21.6 del contratto) – o, al più, in ragione del recesso effettuato sia dalla convenuta appaltatrice, sia dalla committente, a fronte del verificarsi dell'invocata causa di forza maggiore e del legittimo venir meno del Parte_1 all'immediata esecuzione solo parziale dell'opera (peraltro per un tempo non predeterminabile con certezza al momento della mancata concessione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico).
Una volta accertato lo scioglimento – nei termini sopra descritti – del contratto di appalto e tenuto conto che è incontestato tra le parti che nessuna delle opere appaltate è stata realizzata e che nessun materiale è stato acquistato, mentre è pacifico e documentale l'avvenuto pagamento da parte dell'attore e in favore della convenuta dell'importo di euro
129.500,00 quale corrispettivo delle opere appaltate, non vi è dubbio che sussiste il diritto del attore ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 129.500,00 corrisposto in Parte_1
esecuzione del contratto.
Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, “con riguardo alla risoluzione consensuale di un contratto la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa dello scioglimento del rapporto contrattuale, direttamente provocato dalla volontà delle parti” e che l'obbligo di restituire il danaro ricevuto a titolo di prezzo sorge, salva diversa pattuizione, con la conclusione dell'accordo risolutorio.
Alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.
Deve invece essere respinta, in quanto infondata, la domanda attorea di condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno, in tesi, per un importo pari a euro 1.165.500,00, ovverosia all'importo delle opere commissionate e non eseguite a causa dell'allegata impossibilità di terminare i lavori avvalendosi del 90%.
La domanda è infondata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
9 Basti sul punto osservare che: 1) dalla documentazione in atti è emerso che l'appaltatrice si era correttamente attivata per adempiere e che la mancata esecuzione dell'opera sia avvenuta – per le ragioni più dettagliatamente sopra esposte – in conseguenza del mancato rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e a realizzare il ponteggio su un lato della facciata condominiale per via delle opere di costruzione della metropolitana;
2) il
Condominio attore, in ogni caso, non ha aderito alla proposta dell'appaltatrice di eseguire in un primo momento le opere realizzabili, completando successivamente quelle sulla facciata interessata dai lavori della metro;
3) parte attrice non ha dedotto alcunché in merito all'impossibilità di realizzare le opere con altra impresa nei tempi previsti dalla normativa fiscale vigente all'epoca o all'impossibilità di eseguire le opere avvalendosi di altri benefici o, ancora, in ordine al costo che, in concreto, la realizzazione di quell'opera avrebbe avuto successivamente allo scioglimento del contratto.
Cont Meritano, pure, di essere tutte respinte le domande proposte dalla convenuta , tenuto conto che nessun inadempimento appare ascrivibile al Condominio attore, dovendosi ritenere, come sopra già esposto, legittimo il rifiuto del committente di far realizzare soltanto alcune delle facciate condominiali, senza poter eseguire i lavori su una delle facciate e senza avere certezza di quando poter completare le opere iniziate.
Difetta ragionevolmente, in tale ipotesi, un interesse apprezzabile del committente, odierno attore, a ricevere la prestazione in misura ridotta (si ribadisce, seppure in via solo temporanea, ma per una durata non predeterminata).
Ancora, deve rammentarsi che, nell'ipotesi in esame, pur essendo lo scioglimento del contratto avvenuto per mutuo consenso e non in ragione dell'inadempimento, possono trovare applicazione i principi espressi dal consolidata giurisprudenza, in ossequio alla quale
“In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.” (Cass. Sez. 2,
30/10/2018, n. 27640).
10 Tanto premesso in diritto, deve osservarsi, in fatto, che, nel caso di specie, è incontestato che le opere oggetto dell'appalto concluso tra le parti del giudizio siano rimaste del tutto ineseguite e che i lavori non siano mai iniziati.
Cont In relazione alle somme richieste in via riconvenzionale da , la convenuta si è limitata ad allegare di aver emesso, a seguito della risoluzione del contratto, una nota di credito per l'importo già precedentemente ricevuto a titolo di acconto (corrispondente al 10% dell'importo complessivo dell'appalto) e di aver poi emesso una fattura per le “competenze relative alle attività tecniche già quantificate in € 129.500,00, come da fattura n. 162/22”.
Nessuna specifica allegazione delle attività svolte, del tempo e delle risorse impiegate per tali
“attività tecniche” (incontri, sopralluoghi, presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico) è stata però fornita dalla convenuta, né alcuna indicazione dei parametri sulla scorta dei quali il corrispettivo per tali attività è stato quantificato, tanto più tenuto conto che nessuna pattuizione in ordine al prezzo delle surriferite “attività tecniche” era contenuta nel contratto – ove le stesse erano indicate solo come attività a cura e spese dell'appaltatrice – o nel computo metrico.
Appare doveroso, peraltro, sottolineare, che le attività tecniche che sarebbero state eseguite dall'appaltatrice sono attività prodromiche all'esecuzione della vera e propria opera oggetto dell'appalto e non possono, dunque, essere reputate quale “parziale esecuzione dell'opera” stessa, in relazione alla quale possa configurarsi, in caso di impossibilità della restituzione in natura, la diversa ipotesi per cui “il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito” (Cass. Sez. 2, 15/01/2007, n. 738).
In ogni caso, è indubbio che di tali attività non si è in alcun modo giovato il committente
(tenuto conto che all'esito degli scambi intercorsi e dell'attività svolta il permesso ad occupare il suolo in parte non è stato concesso), mentre, come già detto, per prestazioni già eseguite si intende quelle con le quali il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore
(Cass. n. 26862/2019; Cass. n. 10383/1998; Cass. n. 2753/1989).
Per le esposte ragioni le domande della convenuta vanno respinte.
Infine, per il principio della soccombenza la convenuta va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente alla domanda attorea accolta, nonché agli esborsi sostenuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così Parte_5 Pt_1
provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 3/11/2021 tra il Condominio case e Controparte_2 Controparte_1
2. condanna a restituire, in favore del Controparte_1 Parte_5
, l'importo di euro 129.500,00 oltre interessi come per legge dal
[...]
giorno della costituzione in mora fino al soddisfo;
3. rigetta la domanda di condanna di a pagare, in favore del Controparte_1
attore, l'importo di euro 1.165.500,00 a titolo di risarcimento dei danni;
Parte_1
4. condanna a rifondere al di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, , le spese di lite liquidate in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro
[...] Pt_1
11.268,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 27/3/2025.
La Giudice
Paola Condorelli
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