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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Pasca Anna Rita presidente dr. Mele Riccardo consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 303 del ruolo generale delle cause dell'anno 2025 tra
(c.f. Parte_1
), con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE
E
Avv. FERDINANDO DE IO (c.f. ), avv. NICOLA DE C.F._1
IO (cf. , avv. CARMELO PIZZOLANTE MARZO (c.f. C.F._2
), avv. MARIO MENZIONE (c.f. ), CodiceFiscale_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv. Ferdinando Silvestre e Francesco Silvestre, come da mandato in atti
APPELLATI
E on sede in Monrovia (Liberia), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE NONCHE'
c.f. ) con sede legale in Brindisi, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza dell'1.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 08/06/2021 l'odierna parte attorea, composta dagli Avv.ti Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO, creditori per prestazioni professionali rese in favore della società CP_2
debitrice esecutata nelle procedure immobiliari poi riunite, iscritte sub n. 143/2012
[...]
e 50/2016 R.G., come dai decreti ingiuntivi e dai pedissequi precetti, citavano parte convenuta a comparire dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Brindisi all'udienza del 02/11/2021. Il su indicato libello introduttivo veniva proposto per i seguenti motivi, con i quali parte attorea chiedeva: 1) di accogliere la opposizione e, previa declatoria di nullità e/o di erroneità del progetto di distribuzione, ritenere e dichiarare la natura privilegiata, ex artt. 2751 bis e 2776, comma 2, c.c. dei crediti professionali vantati dagli
Avv.ti Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare la e la Controparte_1
a restituire le somme percette in esecuzione del progetto di distribuzione, CP_3 corrispondendo, proporzionalmente, la somma di euro 90.969,96 all'Avv. Ferdinando De
Giosa, la somma di euro 6.844,08 agli Avv.ti Nicola De Giosa e Carmelo LA
AR e la somma di euro 8.567,78 all'Avv. Mario IO, con le maggiorazioni per interessi e danni da degrado monetario;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto asserito da parte attorea dette somme venivano riportate, senza alcuna contestazione, nel progetto di distribuzione elaborato dal professionista delegato, importi, come si diceva, inerenti crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, aventi collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776, co. 2, c.c., essendo state esperite infruttuosamente procedure esecutive mobiliari, come appurato con la ordinanza (approvativa del piano di riparto) resa in data
12/03/2021 dal Giudice della Esecuzione, dott. secondo cui: “i Persona_1 pignoramenti negativi tentati nei confronti di dai professionisti devono Controparte_2 ritenersi di natura mobiliare, ed essi devono quindi essere collocati ex art. 2776, comma
II c.c., in via sussidiaria sugli immobili e privilegiata solo rispetto ai chirografari ...".
Con la predetta ordinanza il Giudice della Esecuzione, sul rilievo che "i crediti azionati da appaiono relativi ad obbligazioni assunte per prestazione di servizi singoli e CP_4 differenziati a domanda dell'utenza e per quelli cosiddetti ad uso indivisibile ed indifferenziato, in occasione dell'approdo di navi", e sull'assunto che "tali crediti (tasse diverse o diritti di porto ex art. 13 L. 84/94, lett. “e” ed “e bis") appaiono quindi qualificabili come tasse (se divisibili) o imposte (se indivisibili), quindi (poiche tributi indiretti) privilegiati sugli immobili ex art. 2772 c.c. (quindi, comunque senza alcuna interferenza di quanto previsto dagli art. 552 e 558 cod. nav.) e con prelazione ex art. 2780 n. 4 c.c.", spettante alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale e alla surrogata dalla prima per parte del credito, Controparte_1
"approvava il progetto di distribuzione depositato in data 30/11/2020 dal P.D., ..." autorizzando il PD ad effettuare i pagamenti che prevedevano, oltre alle spese ed ai compensi in privilegio ex art. 2770 c.c. per € 8.130,45 ed in pre-deduzione per euro
10.036,84, l'attribuzione di euro 72.560,94 alla e di euro 33.791,85 alla CP_4 CP_1
con dichiarazione di incapienza per gli attori, "creditori privilegiati". Con
[...] ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. del 18/3/2021 gli attori proponevano opposizione avverso la più volte citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione non condivisibile a loro dire nella parte in cui aveva stabilito che i crediti vantati dalla e, per surroga, dalla CP_4
erano "tributi indiretti" e, come tali, "privilegiati sugli immobili Controparte_1 ex art. 2772 c.c”. Nel sub-procedimento introdotto per la discussione del ricorso, si costituiva, con comparsa di risposta del 09/05/2021, solo l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che contestava la opposizione, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato. Nello specifico parte convenuta insisteva per la conferma del piano di riparto approvato dal Giudice dell'Esecuzione in data 12/03/2021
e, dunque, per l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai professionisti, stante, a suo dire, l'infondatezza di tutte le censure ivi sollevate;
nella ipotesi di accoglimento del ricorso, al credito vantato da chiedeva venisse CP_4 riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. Tutto quanto sopra esposto, l'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico, rassegnava le seguenti conclusioni: voglia 1'On.le Tribunale di Brindisi, respinta ogni avversa domanda: - rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il piano di riparto già approvato dal Giudice dell'Esecuzione; - in subordine, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, riconoscere al credito vantato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico natura privilegiata ai sensi dell'art. 2752 c.c. All'udienza del 12/05/2021 il Giudice della Esecuzione dichiarava cessata la materia del contendere sulla inibitoria e fissava, per l'introduzione del giudizio di merito, il termine del 12 giugno 2021, avendo, nelle more, il professionista delegato dato corso ai pagamenti di cui al piano di riparto”.
§1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 202 del
7.2.2025 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del provvedimento gravato, con gli obblighi restitutori ad essa connessi, estesi agli interessi legali, da adempiersi in favore della procedura, se ancora pendente o, in favore degli opponenti, ove già estinta;
ha altresì condannato parte convenuta alla refusione in favore della parte attorea delle spese processuali.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che i proventi per i servizi portuali (diritti portuali), dovessero essere ricondotti “alla categoria dei corrispettivi, essendo percepiti dai fornitori (l'Ente portuale) per la copertura del costo del servizio, reso a fronte di rapporto contrattuale tra società di navigazione (contribuente) e l'Autorità portuale, dovendosi distinguere questi dai proventi per servizi tecnico-nautici, che sono tariffe stabilite con criteri e meccanismi di formazione da parte del Ministero competente su istruttoria prevista dall'art. 14 co. l bis L. 84/94”;
- ha, pertanto, affermato che “andrebbe, in ogni caso, condivisa la tesi di parte attorea
(ricorso ex art 617, comma II c.p.c. del 18/03/2021) secondo cui la pretesa creditoria della (e della non costituirebbe un credito erariale per CP_4 Controparte_1 imposte indirette (Invim, IMU, IVA, Imposta di Registro, ecc.) gravanti su di un immobile ben determinato, ma, come é pacifico, un credito per tasse o imposte e, in genere, per diritti portuali per servizi resi all'utenza in occasione dell'approdo di navi, privo di diretta e immediata connessione con il cespite pignorato”; - ha, dunque, chiarito che tali crediti erariali, stante la loro natura di imposta indiretta, nono fossero assistiti da privilegio immobiliare di cui all'art. 2772 c.c. ma solo da quello mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.;
§ 2
Avverso la sentenza 202/2025 del Tribunale di Brindisi ha proposto appello Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza gravata, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ne fosse accertata e dichiarata la nullità, ed ha chiesto che, per l'effetto, fosse confermato il piano di riparto già approvato dal G.E con ordinanza del 12.3.2021, con vittoria di spese e competenza del doppio grado.
Gli avvocati Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO si sono costituiti in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per in quanto volto ad impugnare una sentenza emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze. ed seppur regolarmente citate, non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite.
Con decreto del 6.5.2025, il presidente ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata e rinviato la causa all'udienza del 19.6.2025, per la conferma o revoca della suddetta sospensione.
Con decreto del 19.6.2025, la corte a revocato il decreto presidenziale del 6.5.2025; ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
ha rinviato la causa all'udienza cartolare dl 18.9.2025, invitando le parti ex art.101 c.p.c. –
a dedurre in ordine all'ammissibilità o meno dell'appello in considerazione della natura dell'opposizione proposta in primo grado e qualificata in sentenza opposizione agli atti esecutivi;
Con ordinanza dell'1.10.2025 è stata disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 6.11.2025.
In data 6.11.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa ex artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c., con deposito contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 Preliminarmente, la corte è chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dai professionisti appellati.
L'eccezione è fondata.
L'art. 618 c.p.c., con riferimento alle opposizioni di cui all'art. 617 c.p.c., dispone che
“Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171 bis e 171 ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
Il comma 2 e il comma 3 prevedono, pertanto, espressamente che la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso per Cassazione.
La suprema corte ha, poi, più volte fatto riferimento al cosiddetto “principio dell'apparenza” il quale impone, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto della qualificazione giuridica dell'azione data dal giudice che ha emesso la sentenza che si intende impugnare;
ciò a prescindere dalla sua correttezza (cfr. in tal senso cass. civ., SS.UU. sent. n.10073 del 09/05/2011).
In più punti della sentenza impugnata il tribunale fa riferimento alla natura di opposizione ex art. 617 c.p.c. dell'azione avanzata dai professionisti che hanno agito in primo grado.
Ma vi è di più, la stessa Autorità di Sistema odierna appellante nelle conclusioni rassegnate in primo grado ha insistito “per la conferma del piano di riparto approvato dal Giudice dell'Esecuzione in data 12.3.2021 e, dunque, per l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai professionisti, stante l'infondatezza di tutte le censure ivi sollevate” (cfr. comparsa e risposta A
Non vi è, dunque, dubbio circa la natura dell'opposizione avanzata.
L'appello è pertanto inammissibile. § 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al Parte_1 pagamento, in favore degli avv. Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo
LA AR e Mario IO, delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore degli avvocati Ferdinando e Francesco Silvestre, dichiaratisi antistatari;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, il 6.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Pasca Anna Rita presidente dr. Mele Riccardo consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 303 del ruolo generale delle cause dell'anno 2025 tra
(c.f. Parte_1
), con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE
E
Avv. FERDINANDO DE IO (c.f. ), avv. NICOLA DE C.F._1
IO (cf. , avv. CARMELO PIZZOLANTE MARZO (c.f. C.F._2
), avv. MARIO MENZIONE (c.f. ), CodiceFiscale_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv. Ferdinando Silvestre e Francesco Silvestre, come da mandato in atti
APPELLATI
E on sede in Monrovia (Liberia), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE NONCHE'
c.f. ) con sede legale in Brindisi, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza dell'1.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 08/06/2021 l'odierna parte attorea, composta dagli Avv.ti Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO, creditori per prestazioni professionali rese in favore della società CP_2
debitrice esecutata nelle procedure immobiliari poi riunite, iscritte sub n. 143/2012
[...]
e 50/2016 R.G., come dai decreti ingiuntivi e dai pedissequi precetti, citavano parte convenuta a comparire dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Brindisi all'udienza del 02/11/2021. Il su indicato libello introduttivo veniva proposto per i seguenti motivi, con i quali parte attorea chiedeva: 1) di accogliere la opposizione e, previa declatoria di nullità e/o di erroneità del progetto di distribuzione, ritenere e dichiarare la natura privilegiata, ex artt. 2751 bis e 2776, comma 2, c.c. dei crediti professionali vantati dagli
Avv.ti Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare la e la Controparte_1
a restituire le somme percette in esecuzione del progetto di distribuzione, CP_3 corrispondendo, proporzionalmente, la somma di euro 90.969,96 all'Avv. Ferdinando De
Giosa, la somma di euro 6.844,08 agli Avv.ti Nicola De Giosa e Carmelo LA
AR e la somma di euro 8.567,78 all'Avv. Mario IO, con le maggiorazioni per interessi e danni da degrado monetario;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Alla luce di quanto asserito da parte attorea dette somme venivano riportate, senza alcuna contestazione, nel progetto di distribuzione elaborato dal professionista delegato, importi, come si diceva, inerenti crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, aventi collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776, co. 2, c.c., essendo state esperite infruttuosamente procedure esecutive mobiliari, come appurato con la ordinanza (approvativa del piano di riparto) resa in data
12/03/2021 dal Giudice della Esecuzione, dott. secondo cui: “i Persona_1 pignoramenti negativi tentati nei confronti di dai professionisti devono Controparte_2 ritenersi di natura mobiliare, ed essi devono quindi essere collocati ex art. 2776, comma
II c.c., in via sussidiaria sugli immobili e privilegiata solo rispetto ai chirografari ...".
Con la predetta ordinanza il Giudice della Esecuzione, sul rilievo che "i crediti azionati da appaiono relativi ad obbligazioni assunte per prestazione di servizi singoli e CP_4 differenziati a domanda dell'utenza e per quelli cosiddetti ad uso indivisibile ed indifferenziato, in occasione dell'approdo di navi", e sull'assunto che "tali crediti (tasse diverse o diritti di porto ex art. 13 L. 84/94, lett. “e” ed “e bis") appaiono quindi qualificabili come tasse (se divisibili) o imposte (se indivisibili), quindi (poiche tributi indiretti) privilegiati sugli immobili ex art. 2772 c.c. (quindi, comunque senza alcuna interferenza di quanto previsto dagli art. 552 e 558 cod. nav.) e con prelazione ex art. 2780 n. 4 c.c.", spettante alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale e alla surrogata dalla prima per parte del credito, Controparte_1
"approvava il progetto di distribuzione depositato in data 30/11/2020 dal P.D., ..." autorizzando il PD ad effettuare i pagamenti che prevedevano, oltre alle spese ed ai compensi in privilegio ex art. 2770 c.c. per € 8.130,45 ed in pre-deduzione per euro
10.036,84, l'attribuzione di euro 72.560,94 alla e di euro 33.791,85 alla CP_4 CP_1
con dichiarazione di incapienza per gli attori, "creditori privilegiati". Con
[...] ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. del 18/3/2021 gli attori proponevano opposizione avverso la più volte citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione non condivisibile a loro dire nella parte in cui aveva stabilito che i crediti vantati dalla e, per surroga, dalla CP_4
erano "tributi indiretti" e, come tali, "privilegiati sugli immobili Controparte_1 ex art. 2772 c.c”. Nel sub-procedimento introdotto per la discussione del ricorso, si costituiva, con comparsa di risposta del 09/05/2021, solo l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che contestava la opposizione, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato. Nello specifico parte convenuta insisteva per la conferma del piano di riparto approvato dal Giudice dell'Esecuzione in data 12/03/2021
e, dunque, per l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai professionisti, stante, a suo dire, l'infondatezza di tutte le censure ivi sollevate;
nella ipotesi di accoglimento del ricorso, al credito vantato da chiedeva venisse CP_4 riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. Tutto quanto sopra esposto, l'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico, rassegnava le seguenti conclusioni: voglia 1'On.le Tribunale di Brindisi, respinta ogni avversa domanda: - rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il piano di riparto già approvato dal Giudice dell'Esecuzione; - in subordine, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, riconoscere al credito vantato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico natura privilegiata ai sensi dell'art. 2752 c.c. All'udienza del 12/05/2021 il Giudice della Esecuzione dichiarava cessata la materia del contendere sulla inibitoria e fissava, per l'introduzione del giudizio di merito, il termine del 12 giugno 2021, avendo, nelle more, il professionista delegato dato corso ai pagamenti di cui al piano di riparto”.
§1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 202 del
7.2.2025 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del provvedimento gravato, con gli obblighi restitutori ad essa connessi, estesi agli interessi legali, da adempiersi in favore della procedura, se ancora pendente o, in favore degli opponenti, ove già estinta;
ha altresì condannato parte convenuta alla refusione in favore della parte attorea delle spese processuali.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che i proventi per i servizi portuali (diritti portuali), dovessero essere ricondotti “alla categoria dei corrispettivi, essendo percepiti dai fornitori (l'Ente portuale) per la copertura del costo del servizio, reso a fronte di rapporto contrattuale tra società di navigazione (contribuente) e l'Autorità portuale, dovendosi distinguere questi dai proventi per servizi tecnico-nautici, che sono tariffe stabilite con criteri e meccanismi di formazione da parte del Ministero competente su istruttoria prevista dall'art. 14 co. l bis L. 84/94”;
- ha, pertanto, affermato che “andrebbe, in ogni caso, condivisa la tesi di parte attorea
(ricorso ex art 617, comma II c.p.c. del 18/03/2021) secondo cui la pretesa creditoria della (e della non costituirebbe un credito erariale per CP_4 Controparte_1 imposte indirette (Invim, IMU, IVA, Imposta di Registro, ecc.) gravanti su di un immobile ben determinato, ma, come é pacifico, un credito per tasse o imposte e, in genere, per diritti portuali per servizi resi all'utenza in occasione dell'approdo di navi, privo di diretta e immediata connessione con il cespite pignorato”; - ha, dunque, chiarito che tali crediti erariali, stante la loro natura di imposta indiretta, nono fossero assistiti da privilegio immobiliare di cui all'art. 2772 c.c. ma solo da quello mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.;
§ 2
Avverso la sentenza 202/2025 del Tribunale di Brindisi ha proposto appello Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza gravata, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ne fosse accertata e dichiarata la nullità, ed ha chiesto che, per l'effetto, fosse confermato il piano di riparto già approvato dal G.E con ordinanza del 12.3.2021, con vittoria di spese e competenza del doppio grado.
Gli avvocati Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo LA AR e Mario
IO si sono costituiti in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per in quanto volto ad impugnare una sentenza emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze. ed seppur regolarmente citate, non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite.
Con decreto del 6.5.2025, il presidente ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata e rinviato la causa all'udienza del 19.6.2025, per la conferma o revoca della suddetta sospensione.
Con decreto del 19.6.2025, la corte a revocato il decreto presidenziale del 6.5.2025; ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
ha rinviato la causa all'udienza cartolare dl 18.9.2025, invitando le parti ex art.101 c.p.c. –
a dedurre in ordine all'ammissibilità o meno dell'appello in considerazione della natura dell'opposizione proposta in primo grado e qualificata in sentenza opposizione agli atti esecutivi;
Con ordinanza dell'1.10.2025 è stata disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 6.11.2025.
In data 6.11.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa ex artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c., con deposito contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 Preliminarmente, la corte è chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dai professionisti appellati.
L'eccezione è fondata.
L'art. 618 c.p.c., con riferimento alle opposizioni di cui all'art. 617 c.p.c., dispone che
“Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171 bis e 171 ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”.
Il comma 2 e il comma 3 prevedono, pertanto, espressamente che la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso per Cassazione.
La suprema corte ha, poi, più volte fatto riferimento al cosiddetto “principio dell'apparenza” il quale impone, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto della qualificazione giuridica dell'azione data dal giudice che ha emesso la sentenza che si intende impugnare;
ciò a prescindere dalla sua correttezza (cfr. in tal senso cass. civ., SS.UU. sent. n.10073 del 09/05/2011).
In più punti della sentenza impugnata il tribunale fa riferimento alla natura di opposizione ex art. 617 c.p.c. dell'azione avanzata dai professionisti che hanno agito in primo grado.
Ma vi è di più, la stessa Autorità di Sistema odierna appellante nelle conclusioni rassegnate in primo grado ha insistito “per la conferma del piano di riparto approvato dal Giudice dell'Esecuzione in data 12.3.2021 e, dunque, per l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai professionisti, stante l'infondatezza di tutte le censure ivi sollevate” (cfr. comparsa e risposta A
Non vi è, dunque, dubbio circa la natura dell'opposizione avanzata.
L'appello è pertanto inammissibile. § 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al Parte_1 pagamento, in favore degli avv. Ferdinando De Giosa, Nicola De Giosa, Carmelo
LA AR e Mario IO, delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore degli avvocati Ferdinando e Francesco Silvestre, dichiaratisi antistatari;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, il 6.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca