CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. CA LE Presidente
Dr. ZO PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024, da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti su foglio separato allegato in calce al ricorso in primo grado dagli avv.ti Veronica Grillo (pec: e Email_1
DR RI (pec: Email_2 appellante contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale in atti a rogito notaio Per_1 rilasciata in Roma in data 22.03.2024, dall'avv. Antonella Tomasello (pec: E
), Email_3 appellato nonché
, rappresentata e difesa in forza di Controparte_2 mandato in calce alla memoria di costituzione in appello dall'Avv. CANZIO Adriana
(pec: Email_5 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2024 del 15.02.2024 del giudice
1 del lavoro del Tribunale di Vicenza, non notificata
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento relativi a crediti previdenziali.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Nel merito, in via principale: riformare e/o revocare la sentenza n. 95/2024 emessa nell'ambito del procedimento di primo grado rubricato al n. 591/2023 R.G. dal Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro, Dott. Francesco Orlandi in data 15.02.2024 e depositata in
Cancelleria in data 16.02.2024, non notificata, perché illegittima per tutti i motivi esposti,
e accertare e dichiarare l'omessa notificazione della cartella esattoriale n.
12420030002449453000, asseritamente notificata in data 04.03.2003 e recante un importo di €. 22.655,45 asseritamente dovuto all' Controparte_3
– Sede di Vicenza, e/o l'intervenuta prescrizione della pretesa
[...] creditoria e, per l'effetto, pronunciare declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento
n. 12420239001600957/000 emessa dall' – Sede di Controparte_4
Vicenza in data 24.02.2023 e notificata in data 02.04.2023. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”.
: CP_1
“Rigettare l'appello avversario, spese di lite rifuse”.
Controparte_2
“Rigettare l'appello con conferma in ogni sua parte della sentenza n. 95/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza – sez. lavoro il 15-02-2024 con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 615 comma 2° c.p.c. (depositato in data 8 maggio 2023) impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
12420239001600957 (notificata in data 2 aprile 2023) dell'importo di €
22.655,45 relativa a crediti dell' (DM 10/V anno 1990 e 1991 e pertinenti CP_1 sanzioni per inadempimenti concernenti dipendenti della propria impresa individuale) di cui alla cartella di pagamento n. 12420030002449453000, eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e la conseguente estinzione del credito ivi portato per prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale. 2 Le parti convenute resistevano, concludendo per l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
L' , in particolare evidenziava che: CP_1
a) il credito era portato da titolo esecutivo passato in giudicato (il decreto ingiuntivo n. 149/1998 del 4.5.1998), per cui opera l'effetto del giudicato di conversione del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c.;
b) sono presenti atti interruttivi, fra cui precetto (notificato in data 20 ottobre
2001) nonché pignoramento negativo (notificato in data 8 novembre 2001), mentre i successivi atti interruttivi – fra cui la cartella di pagamento n.
12420030002449453000 (presupposta dall'intimazione di pagamento oggetto di causa) - sono stati posti in essere dal concessionario al quale il credito era stato ceduto;
c) l'eccezione di validità delle notifiche degli atti interruttivi è inammissibile, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove il ricorso è stato depositato in data 8 maggio 2023 e dunque oltre i venti giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 2 aprile 2023.
L' concludeva per l'infondatezza del Controparte_2 ricorso producendo atti interruttivi della prescrizione (decennale) fra cui l'intimazione n. 12420129000933075000 (notificata in data 20.09.2012) nonché
l'intimazione n. 12420179001682242000 (notificata in data 01.06.2017), laddove la conoscenza della cartella di pagamento n. 12420030002449453000 si desumerebbe dall'allegato estratto di ruolo (doc. 4) dal quale emerge la notifica dell'atto in data 4 marzo 2003.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza così provvedeva:
1) conferma la cartella di pagamento 12420030002449453000 notificata dal
il 04.03.2003; Controparte_5
2) liquida le spese in complessivi € 2.000,00 ciascuno a favore dell' e di CP_1
oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi Controparte_6 di legge e condanna a rimborsare all' e all' Parte_1 CP_1 Controparte_6 tali spese, come liquidate a favore di ciascun Istituto
[...]
In parte motiva il giudice berico così argomentava:
3 a) la prima doglianza di parte ricorrente riguarda la mancata notifica dell'intimazione di pagamento n. 12420239001600957/000, emessa dall'Agenzia Entrate di Riscossioni di Vicenza, per mancata notifica della cartella di pagamento n. 12420030002449453000 che ne è suo presupposto;
al riguardo ha dedotto che l'intimazione di pagamento oggetto Controparte_6 del presente giudizio era stata anticipata dalla notifica di altre due precedenti intimazioni di pagamento, relative alla medesima cartella, e precisamente dall'avviso di intimazione n. 12420129000933075000 e dall'avviso di intimazione n. 12420179001682242000, che non erano stati impugnati;
b) ne deriva l'applicabilità al caso di specie del principio statuito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui in “ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”;
c) quindi nel caso di specie, applicando questa interpretazione giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, essendosi consolidati gli effetti dell'intimazione di pagamento e non essendo più deducibili i relativi vizi, propri dell'atto in sé o derivati dall'invalidità di atti precedenti;
d) nemmeno deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n.
12420030002449453000, in quanto risulta che siano state effettuate le notifiche di tutti gli atti interruttivi;
e) al riguardo ha precisato e dimostrato che, Controparte_7 prima dell'avviso di intimazione oggetto del presente giudizio, notificato il
01.04.23, vi era stata la notifica dell'avviso di intimazione del 01.06.17, che deve considerarsi tempestivo ai fini dell'interruzione della prescrizione, alla luce della sospensione dell'attività di riscossione dovuta alla legislazione speciale per
l'emergenza covid (art. 68 del Dl 18/20), che ha prorogato i termini di prescrizione in materia;
f) con riferimento al periodo antecedente il 01.06.17 vi era stata la notifica dell'avviso di intimazione 12420129000933075000 del 20.09.12, per il quale è
4 stata riprodotta la relativa intimazione di pagamento e l'avviso di ricevimento, sottoscritto dalla ricorrente
2. Avverso la sentenza propone appello insistendo per la riforma Parte_1 della pronuncia di primo grado.
In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza appellata.
2.1. Con il primo motivo assume l'erroneità della sentenza laddove ha applicato principi propri del processo tributario quando invece nel processo previdenziale con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c. possono essere valorizzati fatti estintivi del credito - id est la prescrizione - successivi al suo consolidamento.
2.2. Con il secondo motivo insiste sull'estinzione per prescrizione del credito, assumendo non solo che si applica il termine di prescrizione quinquennale, ma anche che sarebbe maturata anche la prescrizione decennale non essendovi prova in atti della notifica dell'atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento n. 12420030002449453000.
3. Radicatosi il contradditorio l' ribadisce che alla fattispecie si applica il termine CP_1 di prescrizione decennale laddove la censura relativa all'invalidità della notifica degli atti interruttivi intermedi è inammissibile ex art. 617 comma 2° c.p.c. - in quanto tardivamente formulata - essendo intervenuta oltre il termine perentorio di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza degli atti impugnati.
4. L' nel costituirsi in giudizio difende la Controparte_2 sentenza.
5. All'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024 la Corte ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza.
La causa è stata poi discussa e decisa nel merito come da separato dispositivo all'udienza del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Va in limine litis rilevato che la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU.
7514/2022, Cass. n. 30717/2024) riconosce riguardo alla riscossione di contributi mediante ruolo - ove si facciano valere come nel caso di specie unicamente
5 questioni concernenti il merito della pretesa impositiva quali sono anche i fatti estintivi del credito contributivo - l'esclusiva legittimazione del titolare del credito
(nel caso di specie l' ), tenuto conto che sulle questioni pregiudiziali c.d. CP_1
“fondanti” quale è la legittimazione non si forma giudicato implicito (cfr. Cass. S.U.
n. 24172/2025).
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_2
7. La Corte dà atto - non essendo stata la questione discussa in primo grado - che trattandosi di impugnazione di intimazione di pagamento del concessionario e, dunque, di atto prodromico all'esecuzione sussiste l'interesse ad agire dell'assicurato (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022 punto 24.1, C.d.A. VE s.n.
468/2023) in presenza quanto meno della minaccia attuale di atti esecutivi (cfr.
Cass. n. 6723/2019, Cass. n. 15077/2024).
8. L'appello è fondato e da accogliere per quanto di ragione nei confronti dell' . CP_1
9. Va, infatti, evidenziato che il sistema normativo delle riscossioni - delineato dal
Dlgs. n. 46/1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, d.l. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in l. n. 122/2010, d.p.r. n. 602/1973 e dal Dlgs. n. 112/1999 - consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 commi 5° e 6° del Dlgs. n. 46/1999 (nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro);
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c. comma 1°) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2° e art. 618 bis c.p.c.);
6 c) opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 35/2005 convertito in l. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2°) o meno (art. 617 c.p.c. comma 1°).
9.1. Dunque, in caso di mancata tempestiva opposizione all'avviso di addebito, la pretesa contributiva previdenziale a questo sotteso diviene - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - comunque intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.
9.2. Tanto premesso il ricorso di primo grado va allora correttamente qualificato - in relazione all'eccezione di prescrizione - come ordinaria azione di accertamento negativo nel merito del credito ex art. 615 comma 2° c.p.c. non soggetto ai termini perentori di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c..
9.3. La Corte osserva, inoltre, che il ricorso di primo grado è stato proposto oltre il termine 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Ne consegue che le doglianze di gravame formali diverse dall'eccezione di prescrizione (come già quelle di cui al ricorso di primo grado) relative alle lamentate invalidità della notifica delle intimazioni di pagamento presupposte sono inammissibili.
Al riguardo la Suprema Corte nel suo massimo consesso (Cass. S.U. n.
26283/2022), ha statuito fra l'altro che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa
o invalida notificazione di cartella o intimazione…… il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi
7 dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
10. Nel merito il ricorso è fondato dovendosi applicare alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995.
11. Osserva il Collegio che non c'è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 1774/2018, Cass. n. 32903/2021) che ritiene applicabile al credito previdenziale la c.d. conversione dal termine prescrizionale quinquennale ordinario di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995 in decennale per effetto del giudicato ex art. 2953, nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo portante il credito contributivo non solo non sia opposto ma che sia anche munito della dichiarazione di esecutorietà di cui all'art. 647 comma 1°
c.p.c..
12. Nel caso di specie l'apposizione della predetta dichiarazione sul decreto ingiuntivo n. 149/1998 è avvenuta solo in data 24 ottobre 2025 (come documentato dall' all'udienza di discussione) a prescrizione ormai maturata (in data CP_1
04.03.2008) e quindi non può avere effetto alcuno di reviviscenza – ora per allora
– del più lungo termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c..
13. Invero dalla notifica della cartella di pagamento n. 12420030002449453000
(perfezionata in data 04.03.2003, non contrastabile cfr. punto 9.3.) alla notifica dell'avviso di intimazione n. 12420129000933075000 (perfezionata in data
20.09.2012) sono trascorsi più di cinque (5) anni.
14. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per addivenire all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti rappresentante dalla novità della questione in uno con il rilievo d'ufficio della corretta motivazione in diritto delle modalità di estinzione del credito per prescrizione nonché del difetto di legittimazione passiva del concessionario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata - così provvede:
8 1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e, per l'effetto, dichiara in parte qua inammissibile Controparte_2
l'appello;
2) dichiara l'insussistenza del debito contributivo dell' portato nella cartella CP_1 di pagamento n. 12420239001600957000;
3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU ZO LE CA
9