Articolo 134 del Codice dell'ordinamento militare
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27 marzo 2012
Art. 134. Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:
a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita' a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione ;
b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69 , 70 e 830 del codice della navigazione , di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione , della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 ;
b) polizia nei porti e in corso di navigazione;
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell' articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
d) polizia marittima;
e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
f) personale marittimo;
g) regime amministrativo della nave;
h) diporto nautico;
i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
l) autorita' portuale nei porti in cui non e' istituita un'Autorita' portuale;
m) servizi tecnico - nautici;
n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ((, ed esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi)) ;
o) attivita' ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE , 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilita' in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 ;
q) responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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