Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7248/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7248/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Termoli alla Via Enrico De Nicola 2/B, presso lo studio dell'avv. Leonardo Biscotti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Apricena P.IVA_1 al Piazzale Andrea Costa n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Rutigliano, giusta procura in atti.
- PARTE OPPOSTA –
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2018, Parte_1
, costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
[...]
n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1529/2018 emesso il 28.7.2018 chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
, costituendosi, oltre a chiedere Controparte_1 la concessione della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo con l'espletamento dell'interrogatorio deferito alla convenuta e con l'escussione di un teste, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 6.330,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori relativi ad infissi, in virtù di due fatture, portate a conoscenza dell'opponente con lettera racc, a/r ricevuta in data 23.12.2016 e registrate nel registro iva, come risulta dall'estratto autentico depositato in atti.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto obbligatorio) per essere stati i lavori commissionati non da lui ma da
[...]
la quale – secondo l'opponente – ha Controparte_2 provveduto a costruire l'intero immobile con formula “chiavi in mano compresi gli infissi”; e, infine, ha contestato il quantum della pretesa.
Il Tribunale osserva.
Va, innanzitutto, superata l'eccezione di prescrizione siccome basata sull'erroneo assunto secondo il quale si applicherebbe il termine quinquennale;
viceversa, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il termine
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da applicare è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.
In merito alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ossia all'accertamento relativo all'imputabilità della commessa dei lavori, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato che i lavori sono stati commissionati dall'odierno opponente.
Nel corso del processo, infatti, è stato espletato l'interrogatorio formale deferito al l.r.p.t. della convenuta, il quale ha chiarito che
[...] ha provveduto ad edificare l'intero immobile Controparte_3 oggetto di causa ma ha negato che l'edificio è stato costruito con la formula
“chiavi in mano compresi gli infissi”; ha poi negato che i lavori oggetto di causa sono stati commissionati da Controparte_3
e ha confermato l'esecuzione di tutte le lavorazioni per le quali
[...]
è stato richiesto il decreto ingiuntivo.
Lo stesso , escusso come teste, ha confermato che i Controparte_3 lavori sono stati commissionati dall'odierno opponente.
Le dichiarazioni orali appaiono attendibili poiché coerenti con la produzione documentale e con la circostanza secondo cui l'opponente non ha mosso nessuna contestazione, in via stragiudiziale, rispetto alla lettera raccomandata con la quale è stato portato a conoscenza delle fatture emesse.
Alla luce della produzione documentale e delle risultanze dell'istruttoria orale, risulta quindi accertata la commissione dei lavori da parte dell'opponente, nonché l'esecuzione di tutte le lavorazioni.
Anche il quantum deve considerarsi provato alla luce delle assolutamente generiche contestazioni mosse dall'opponente, oltretutto spiegate principalmente con riferimento all'omessa esecuzione di alcune lavorazioni che, tuttavia, sono state confermate dal teste escusso.
Ne deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
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2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad
€ 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase istruttoria e minimi per le fasi ulteriori stante l'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Rutigliano dichiaratosi anticipatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1529/2018;
B. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 3.380,00 a titolo di di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Rutigliano.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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