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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 602/2023 r.g., vertente
tra
(c.f. ), con domicilio eletto a Santa Teresa di Riva presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Sebastiano Antonino Crisafulli, che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda di conferma presentata in via Parte_1
amministrativa il 30 settembre 2019, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3309/2020 r.g.). Nella resistenza dell' CP_2
veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 3 febbraio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere l'accertamento del diritto alla prestazione con la condanna dell' al pagamento della stessa. CP_2 Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022) e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la CP_1
contestazione.
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in questa fase ha rilevato che l'istante è affetto da
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA ISCHEMICA CRONICA COMPLICATA DA NECROSI
ANTEROSETTALE E BLOCCO FASCICOLARE ANTERIORE E DISPNEA DA SFORZO – ESITI
DI INTERVENTO DI – ALTERAZIONI SPONDILO- Controparte_3 CP_4
DISCO-ARTROSICHE DEI CORPI VERTEBRALI E PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE CON
MARCATA LIMITAZIONE FUNZIONALE – ENTESOPATIA DEI TENDINI DELLA SPALLA
BILATERALMENTE CON MARCATA LIMITAZIONE FUNZIONALE – SPONDILO-DISCO-
ARTROSI ELETTIVA TRA C6-C7 - OSTEOPOROSI DIFFUSA – DISTURBO ANSIOSO
REATTIVO – TIREOPATIA NODULARE DIFFUSA CON LINFOADENITE REATTIVA
INCONTINENZA URINARIA DA URGENZA” che ne determinano la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Egli ha invero evidenziato che “… l'attività di cameriera ai piani, in struttura alberghiera, comporta tutta una serie di adempimenti che includono un'attività fisica con notevole sollecitazione alle strutture muscolari ed articolari
(cambio lenzuola ed asciugamani, riordino della camera e sistemazione del letto, pulizia e manutenzione degli spazi comuni, sistemazione e pulizia terrazze e giardini). Questo ctu si discosta dalle conclusioni formulate dal precedente CTU, in fase di ATP, dott. perché Persona_1
ritiene che tali patologie, documentate abbondantemente, oltre ad essere presenti precedentemente
2 alla data di domanda, non siano state valutate complessivamente ai fini di accertare non già la generica capacità di lavoro della periziata, bensì quella specifica in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in riferimento all' età, ad un pregresso intervento chirurgico di laminectomia L4-
L5, alla necessità di terapia fisioterapica ed antalgica, con necessità di riposo, e ad una importante patologia cardiaca con ischemia cronica e dispnea da sforzo”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Persona_2
sorretto da congrua e tecnica e diffusa motivazione, che non è stata contestata, merita di essere condiviso. Di contro il dr. nominato in ATP, non ha reso i chiarimenti richiesti sicchè la Per_1
sua valutazione è risultata inadeguata alla luce dei rilievi di parte.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente del chiesto requisito sanitario.
Ogni ulteriore richiesta va respinta.
3.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito della lite è giusto compensare per
1/3 le spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., trattandosi di controversia previdenziale (cfr. Cass. n. 30656/2022) e considerati il valore e l'attività svolta, applicando i minimi per la serialità, in (1.019 ATP + 3.091 opposizione
-) 4.110 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1
anche le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità dal 30.9.2019;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e due terzi delle altre spese processuali, liquidati CP_1
in complessivi 4.110 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati, compensandole per il resto.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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