Articolo 2549 del Codice civile
Articolo 2545 sexdeciesArticolo 2545 sexdecies
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
18 luglio 2012
>
Versione
23 agosto 2013
>
Versione
25 giugno 2015
Art. 2549.

(Nozione).

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

((Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
Entrata in vigore il 25 giugno 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente