Sentenza 20 novembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/11/2015, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01613/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Cutaia, Mauro Trevisson, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Trevisson in Torino, corso Galileo Ferraris, 14;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Biella n. 9 del 26.1.2012, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero della salute in Roma in data 22.3.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con ricorso notificato il 19 maggio 2015 e depositato il giorno 3 giugno 2015 la ricorrente agisce, per l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, passato in giudicato, ritualmente notificato in data 22.3.2012, al Ministero della Salute, lamentandone la mancata esecuzione, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle somme riconosciute nella sentenza, oltre alla rivalutazione e al pagamento delle spese di lite, queste ultime liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario.
All’udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2015 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
II) Con riferimento alle spese di lite liquidate in sentenza e distratte in favore del procuratore antistatario, la parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia, nel corso dell’udienza del 15 ottobre, a fronte del rilievo d’ufficio della carenza di legittimazione attiva.
Relativamente a questa parte della domanda, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Per il resto, accertato che non vi è stata opposizione ed è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo con formula esecutiva, considerato altresì che l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, pur ritualmente evocata, il ricorso deve trovare accoglimento.
Per l’effetto, va affermato l'obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Il Ministero della Salute darà esecuzione al predetto decreto entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale Servizi del Ministero dell’Economia (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio) che, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Secondo l’orientamento di questa Sezione, la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione esclude la possibilità di condannare quest'ultima anche al pagamento della c.d. "astreinte" di cui all'art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., giacché in caso contrario si farebbero gravare sull'amministrazione, ingiustamente, le conseguenze sanzionatorie di "ulteriori ritardi" imputabili, non ad essa, ma all'ausiliario del giudice (TAR Piemonte sez. I n. 201/2015).
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibile il ricorso limitatamente alla parte di domanda riferita alle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Biella n. 9 del 26.1.2012, portata in esecuzione;
b) lo accoglie, e per l'effetto dichiara l'obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nei termini esposti in motivazione, assegnando per l’adempimento il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
c) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale Servizi del Ministero dell’Economia, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell'Ufficio, che provvederà, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all'esecuzione dei predetti giudicati;
d) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro € 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge, da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2015
IL SEGRETARIO