Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 859/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 08 aprile 2025
PROC. N. 859/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 08 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Marcari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla via Monte
Sabotino n. 7, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pescolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, alla via Crispi n. 1/C, giusta procura in atti;
resistente
e
(C.F. Controparte_3
; P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. Antonella Testa, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Zurlo n. 11, giusta procura generale alle liti;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“assistenza di base” (successivamente mutata, a far data dal mese di gennaio 2009, nella qualifica di “operatore socio assistenziale” di livello B1 e, a far data dal 01/12/2022, nella qualifica di “operatore socio sanitario” di livello C2, poi rettificata nuovamente, a seguito di asserito errore amministrativo, con inquadramento nella precedente mansione svolta) e domandando l'inquadramento superiore nella mansione di “assistenza socio sanitaria” rientrante nella qualifica di “operatore socio sanitario” di livello C2 del CCNL di categoria, avendone espletato le relative attività sin dal 20/03/2012 (data di conferimento della qualifica di O.S.S.
con deliberazione G.R. n. 156 del 20/03/2012), il pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento nella misura di € 12.024,06, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, nonché l'integrale regolarizzazione previdenziale, assicurativa e fiscale in virtù della quantità e della qualità del lavoro svolto.
Si costituiva in giudizio la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
impugnando la domanda avversa sia nell'an sia nel quantum debeatur ed Controparte_2
eccependo la mancata deduzione e prova da parte del ricorrente degli elementi costitutivi del rivendicato diritto all'inquadramento superiore, essendosi il medesimo limitato a riportare pedissequamente le espressioni del tutto generali contenute nel CCNL di categoria ed a meramente asserire di aver disimpegnato gli incarichi tipici della figura di O.S.S. (mai effettivamente svolti dal ricorrente).
Si costituiva in giudizio il resistente , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 eccependo l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti richiesti ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a) della L. n. 335/1995, nonostante la sospensione dei termini prevista a causa dell'emergenza COVID e in assenza di atti interruttivi del relativo decorso, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto rispetto alla domanda del ricorrente, essendo lo stesso estraneo al rapporto in contesa.
Successivamente veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e all'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento C2 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo dal 20/03/2012 per aver svolto mansioni reputate rientranti in una declaratoria contrattuale superiore a quella di formale assegnazione.
A seguito delle deduzioni delle parti si rileva che il ricorrente, inizialmente assunto nella qualifica di “assistente geriatrico” di livello IV (cfr. contratto individuale e di lavoro subordinato del 01/01/2007 – all. 1 del ricorso), è stato inquadrato, a far data dal mese di gennaio 2009, nella qualifica di “operatore socio assistenziale” di livello B1, e poi, successivamente, promosso al livello C2 in qualità di “operatore socio sanitario” con decorrenza dal 01/12/2022 (cfr. contratto individuale e di lavoro subordinato del 30/11/2022 – all. 3 del ricorso). Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che tale superiore inquadramento effettuato dalla datrice di lavoro è dipeso da un mero errore amministrativo, avendo quest'ultima provveduto alla rettifica dell'inquadramento del ricorrente in data 20/12/2022 nella precedente qualifica di livello B1
(cfr. raccomandata a mani del 20/12/2022 - all. 5 al ricorso).
Di contro, il ricorrente asserisce di aver svolto mansioni superiori riferibili alla qualifica di
“operatore socio sanitario” sin dalla data di conferimento formale della qualifica di O.S.S. avvenuto in data 20/03/2012 (cfr. attestato di qualifica professionale del 20/03/2022 – all. 2 del ricorso).
In punto di diritto, giova premettere come, ai sensi dell'art. 2103 c.c., con una normativa volta a fornire una tutela effettiva al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, il legislatore ha stabilito che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” e che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, “ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ciò posto, per la verifica del preteso svolgimento di mansioni superiori occorre rifarsi ai condivisibili principi espressi dalla autorevole giurisprudenza in materia, secondo i quali nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n.
8025 del 21/05/2003).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale
attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della
pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova
incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass., Sez. Lav., n. 20748 del 16/08/2018).
E' noto d'altra parte che, agli effetti del riconoscimento della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., è necessario che l'assegnazione delle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25837 del 11/12/2007;
Cass. n. 30811/2018; Cass. n. 9646/2019).
Nel caso di specie, occorre comparare le categorie contrattuali B1 e C2 del CCNL di riferimento.
Appartengono alla categoria B1, di formale assegnazione del ricorrente le mansioni della seguente figura:
“È un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.
Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate di aiuto domestico,
di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle
attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati e/o che coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare”.
Al lavoratore della categoria C2 (richiamata nell'atto introduttivo da parte ricorrente), corrisponde, invece, la figura così delineata:
“L'Operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, in servizi
di tipo socio-assistenziale, educativo e sociosanitario, residenziale, semiresidenziale e
domiciliare, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, emerge come le differenze tra le categorie attengano di fatto al livello di assistenza prestato alla persona, che per la prima è “generica” e limitata ad attività assistenziali “di semplice attuazione” - ossia deve avere contenuti professionali concernenti una conoscenza appunto solo generalistica - mentre per la seconda deve essere un'attività “di cura e di assistenza […] sul piano fisico e/o psichico” nell'ambito di servizi specifici rivolti alla persona, proprio in relazione alle conoscenze specialistiche possedute dal lavoratore.
Inoltre, dalla lettura delle definizioni riportate dal CCNL di riferimento si evince, quanto al grado di autonomia richiesto, che nella prima categoria professionale l'attività di assistenza espletata dal lavoratore è caratterizzata da un grado di specializzazione assimilabile a quello dell'attività di assistenza svolta ordinariamente da un familiare, presentando altresì il carattere della complementarità rispetto alle attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati, mentre nella seconda categoria l'attività richiesta si connota di competenze di grado maggiormente specialistico.
In merito al profilo professionale, il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel livello
C2, quale “operatore socio sanitario”, avendone conseguito la relativa qualifica in data
20/03/2022.
Quanto alle competenze specificamente richieste da tale profilo professionale, nel CCNL si legge che per lo stesso occorrano:
“Competenze di base e trasversali: Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti
dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i
supporti informatici di base.
Competenze professionalizzanti:
1- Promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona;
2- Adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona;
3- Assistere e curare la persona in osservanza del Piano di Assistenza Individualizzato nel lavoro d'équipe;
4- Soddisfare i bisogni primari della persona.”
Ciò premesso occorre verificare, alla luce dell'istruttoria orale, l'effettivo svolgimento delle richieste mansioni superiori nella categoria C2, nel profilo di operatore socio sanitario, nell'arco temporale che va dalla data di conferimento della qualifica di O.S.S. da parte del ricorrente
(20/03/2022) all'attualità.
Dal confronto tra le mansioni concretamente svolte - come ricostruite all'esito dell'istruttoria
- e le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche rivendicate emerge in primo luogo, che i compiti svolti da sono privi dei caratteri qualificanti la categoria C2, ravvisabili Pt_1
nell'esercizio di elevate conoscenze specialistiche, di un grado elevato di autonomia e di responsabilità in più ambiti di intervento e soprattutto, non è emerso, in maniera univoca, in nessuna delle testimonianze rese, un riferimento temporale in merito allo svolgimento delle mansioni riferite. Peraltro, l'attività svolta dal ricorrente ha carattere prettamente esecutivo (consistendo essenzialmente in svolgimento di funzioni regolate da metodologie interne e già prestabilite) e non si esplica nello svolgimento di mansioni con grado elevato di autonomia operativa e di specializzazione, come invece previsto dalla declaratoria contrattuale.
In sede di interrogatorio formale, deferito all'udienza del 23/04/2024, il ricorrente Parte_1
ha confermato che le attività dal medesimo svolte sono limitate alla cura “dell'igiene
[...]
dei pazienti, nelle attività di loro vestizione e svestizione, di praticare le barbe, di aiutarli nella somministrazione dei pasti”, “di sistemare il letto, nonché i contigui comodino e armadio”, restando compito di altro personale specializzato lo svolgimento delle attività di somministrazione di farmaci, di supporto alle attività sanitarie e tecnico-infermieristiche, di sanificazione degli ambienti e di smaltimento dei rifiuti.
Anche dalla prova testimoniale ammessa ed espletata non sono emersi i caratteri propri del profilo professionale di “operatore socio sanitario”: il teste , ex lavoratore Testimone_1 della medesima resistente, escusso all'udienza del 23/07/2024, ha precisato che, CP_1
“per quanto riguarda la somministrazione delle terapie, riceveva indicazioni precise Pt_1 dalle infermiere. […] dava al paziente la terapia preparata dall'infermiere, e Pt_1 somministrava l'insulina predisposta dall'infermiere. […] non praticava manovre Pt_1 fisioterapiche.”
Ne emerge pertanto un'autonomia esecutiva fortemente limitata a compiti di semplice attuazione e l'espletamento, nel caso di attività afferenti alle prestazioni sanitarie/infermieristiche, di una funzione di mero supporto materiale di altre figure professionali specializzate nell'ambito di procedure sostanzialmente definite (ad esempio, quanto alla somministrazione di farmaci, il passaggio della medicina preparata appositamente dall'infermiere al paziente).
La teste , lavoratrice ausiliaria nella resistente, escussa Testimone_2 CP_1 all'udienza del 17/09/2024, ha dichiarato che l'attività del ricorrente si concretizza nell'igiene e nella cura degli anziani, per lo più non autosufficienti, nei movimenti e nella preparazione necessaria allo svolgimento delle abitudini quotidiane.
Infine, le testimoni e , infermiere presso la Testimone_3 Testimone_4 CP_1
resistente – e dunque dipendenti aventi un controllo e una cognizione diretta sulla somministrazione delle terapie –, escusse alla medesima udienza, hanno negato recisamente che il ricorrente si occupi di attività quali la somministrazione di terapie ovvero di supporto agli infermieri, limitandosi la sua prestazione lavorativa a “igiene dei pazienti, alzata, vestizione, portare i pasti, aiutare a fare i letti, a fare la barba”. Dal tenore delle deposizioni discende che il ricorrente effettua operazioni (quali igiene dei pazienti, alzata, vestizione, portare i pasti, aiutare a fare i letti, a fare la barba) di carattere ordinario, di mera operatività manuale, comunque sotto direttive di altro personale specializzato.
Di conseguenza, l'autonomia di cui ha disposto il ricorrente è sempre stata correlata ad aspetti meramente esecutivi, con riferimento a procedure di semplice attuazione, senza che a tali attività fosse connesso alcun tipo di responsabilità superiore.
Non emerge, pertanto, in modo prevalente ed esclusivo sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e soprattutto temporale (essendo la domanda del ricorrente svolta al riconoscimento dell'inquadramento superiore dal 20/03/2022), lo svolgimento di mansioni da parte di Parte_1
riconducibili alla categoria C2 (qualifica di operatore socio sanitario) del CCNL per le
[...]
lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente, in relazione al rapporto tra questi e la resistente e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei CP_1 livelli medi del D.M. n. 147/2022 per il valore della domanda, mentre sono integralmente compensate – in assenza di una effettiva soccombenza - in relazione al rapporto tra e Pt_1
l' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente , a pagare in favore di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. le spese di lite, liquidate in € 5.388,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. Compensa le spese di lite tra e l . Parte_1 CP_3
Larino, 08 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella