Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/02/2026, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13934 del 2025, proposto da
Progetti ecosportivi s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Neri, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento relativamente all'assegnazione del lotto A18 di cui all’Avviso pubblico per l'affidamento di n. 31 concessioni per finalità turistiche e ricreative dei beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale (determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486);
nonché per la condanna
dell’amministrazione a provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. PI NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 12.11.2025 (dep. il 13.11) la Progetti ecosportivi, deducendo di essersi aggiudicata il lotto A18 nella procedura indicata in epigrafe e di avere diffidato Roma Capitale all’assegnazione della concessione con plurime missive (la prima dell’1.7.2025, invero preceduta da due “richieste di informazioni” del 28.5 e 25.6, e poi seguita dagli ulteriori solleciti del 7.8, 9.9 e 16.10), ha chiesto di accertare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione con conseguente condanna dell’ente a provvedere;
- che Roma Capitale si è costituita in resistenza e con apposita memoria (dep. l’8.1.2026) ha contestato la sussistenza del prospettato silenzio;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che con determinazione dirigenziale dell’8.8.2025 (all. 10 res.), successiva all’istanza presentata dalla società per il rilascio della concessione, Roma Capitale ha deciso “di procedere alla sottoscrizione delle concessioni demaniali marittime […] per la stagione balneare 2026”;
- che tale determina è stata giustificata dall’ente sulla base di due rilievi: (i) richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2526 del 9.7.2025, nella parte in cui rileva che “stante ormai l’avvio della stagione balneare giunta quasi a metà di luglio, deve ritenersi prevalente l’interesse dell’operatore appellante a permanere nella gestione provvisoria già intrapresa dello stabilimento balneare fino allo sgombero dell’area demaniale ordinato dal Comune di Roma per immettere l’operatore vincitore della gara nel possesso dell’area stessa [e] considerato che, in ogni caso, la durata della concessione decorrerà dal momento in cui avverrà l’effettivo sgombero dell’area e dunque, eventualmente, consentendole la fruizione di esso in una stagione estiva successiva a quella in corso, laddove il rilascio dovesse avvenire a stagione balneare già ampiamente decorsa o conclusa"; (ii) evidenziando che “l' iter istruttorio e le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ancora in corso, relativamente agli operatori aggiudicatari, anche tenuto conto dei plurimi ricorsi e segnalazioni pervenute, ha comportato un rilevante e imprevedibile allungamento delle tempistiche per l'assegnazione dei lotti” ;
- che, pertanto, a prescindere dalla legittimità o meno della predetta determina (tema estraneo all’odierno thema decidendum ), non sussiste il dedotto silenzio dell’ente, avendo questi provveduto, ancorché con un atto diretto a tutti gli aggiudicatari, a manifestare la propria posizione in relazione alla conduzione dell’ iter procedimentale;
Ritenuto :
- conseguentemente di respingere il ricorso;
- di compensare le spese del giudizio in ragione delle peculiarità del caso emergenti in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge il ricorso in epigrafe;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ER di ZZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
PI NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI NN | RI ER di ZZ |
IL SEGRETARIO