Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 1477/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
1477/2023
Oggi 16.1.2025, alle ore 10:57 innanzi al Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, assistita dal dr.
Facelli Luca, addetto all'Ufficio del Processo, sono comparsi:
l'Avvocato COMETTO ENRICO , per l'attrice;
l'Avvocato MARRAFFA TIZIANA, quale nuovo difensore di parte convenuta, in forza di procura alle liti depositata in data 15.1.2025;
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Cometto si riporta alle note depositate, precisando l'intenzione, in virtù dell'accordo stragiudiziale già raggiunto, di rinunciare agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, chiedendo ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
L'Avv.to Marraffa si associa alla richiesta, accettando la rinuncia agli atti di controparte e rinunciando a sua volta, chiedendo estinguersi il giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese di lite compensate, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
Il giudice alla presenza delle parti pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1477 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divisione ordinaria
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. COMETTO ENRICO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo (CN), Piazza Galimberti n. 9 ;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._3 atti, dall'Avv. MARRAFFA TIZIANA (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Piazza Galimberti n. 1;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria insistente su immobile censito
[...]
presso il Catasto Fabbricati del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) al Foglio 11, particella
345, sub. 12, categoria Area Urbana (F/1), consistenza 29 mq, indirizzo Via Camillo Benso 3
Conte di Cavour n. 177, piano T, attualmente ascritto alla comproprietà indivisa della sig.ra e del Sig. pro quota indivisa di 500/1000 (ovvero, 1/2) ciascuno. Parte_1 CP_1
Con comparsa dell'11.10.2023 si è costituito il convenuto.
Istruita la causa a mezzo di TU, con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2024 parte attrice ha dato atto dell'intervenuta conciliazione e della intervenuta divisione del bene immobile oggetto del presente giudizio, come da accordo conciliativo
(datato 11 giugno 2024) ed atto notarile di divisione (a Rogito del Notaio Dott. Persona_1
rep. 5325, racc. 4530) già depositati nel fascicolo telematico dal C.T.U. nominato
(rispettivamente in data 02 e 08 agosto 2024), chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del sopra citato sopravvenuto accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo, disponendo/ordinando altresì contestualmente la cancellazione, con tutte le eventuali relative spese/imposte/tasse/oneri a carico dei sigg.ri e pro quota del Parte_1 CP_1
50% cadauno, (come da accordo conciliativo dell'11 giugno 2024 in atti), presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio civile di divisione/scioglimento della comunione”, con compensazione delle spese legali ed il convenuto si è associato a detta richiesta.
Alla odierna udienza le parti, per il tramite dei rispettivi difensori muniti dei necessari poteri, hanno espressamente formulato dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio e di reciproca accettazione, ribadendo l'avvenuta conciliazione della lite in virtù di separato accordo stragiudiziale intervenuto tra le stesse (anche grazie all'apporto del nominato TU) e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite nonché di ordinare, ex artt. 2668 c.c., al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Diritto
Tanto premesso, non v'è dubbio sulla necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la regolarità della rinuncia e dell'accettazione.
Deve inoltre darsi atto che, per costante orientamento della Suprema Corte, davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria (cfr. Cass. civ., n. 21707/2006;
Cass. civ., n.2004/2002). 4
Stante l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., in combinato disposto con l'art. 2646, co. 2 c.c., dev'essere ordinata al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (in tal senso, cfr. Cass. civ. sentenza n. 7323/2020; Cass. civ. ordinanza n. 15656/2020).
Spese
Non vi è necessità di disporre alcunché in ordine alle spese di lite, stante il separato accordo intervenuto fra le parti medesime in tal senso (art. 306, co. 4, c.p.c.) e tenuto conto che il TU nominato ha dichiarato di “essere già stato saldato per le prestazioni professionali svolte direttamente dalle parti” (cfr. deposito del 2.8.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2. ordina alla Conservatoria dei RR.II. di Cuneo la cancellazione della nota di trascrizione della domanda giudiziale presentazione n. 5 del 6.7.2023 (registro generale n. 6678, registro particolare n. 5501);
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Cuneo il 16/01/2025
Verbale chiuso alle ore 11:06
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa