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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 9359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9359 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 24031/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 24031/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, pec: Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2134/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data
29.04.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_3 di Pace di Barra l' e il , Controparte_5 Controparte_4 proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento di cui alla cartella esattoriale n.
07120130050195441 000, lamentando l'omessa notifica della cartella, la prescrizione del credito e l'illegittimità dei conteggi e degli interessi.
L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accertare la nullità e/o l'invalidità della cartella esattoriale, dichiarando la cancellazione dei ruoli opposti, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
In via gradata, poi, domandava di riconoscere il pagamento del minimo edittale previsto nella cartella oggetto, ovvero con decurtazione di tutti gli aggi, le maggiorazioni e gli interessi, non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni, con compensazione di spese.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della istanza di sospensione proposta, la tardività della domanda per violazione dei termini ex lege previsti, l'inammissibilità della domanda di impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, la regolarità delle notifiche e la propria carenza di legittimazione passiva in merito a quanto non afferente la fase della riscossione.
Dunque, richiedeva in via preliminare l'inammissibilità della domanda, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, o per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva il che, deducendo l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'improponibilità della domanda, l'infondatezza della domanda per carenza di interesse, la regolarità delle notifiche e il proprio difetto di legittimazione passiva, domandava il rigetto della domanda proposta.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 2134/2022, depositata in data 29.04.2022, accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva la tardività della proposizione della domanda per violazione dei termini, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 cost., stante l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, la regolarità delle notifiche e pagina 2 di 5 l'ingiustizia della disposta condanna alle spese.
Pertanto, chiedeva in via principale di accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo, e, in ogni caso, la revoca della condanna alle spese di primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'inammissibilità della Controparte_4 domanda attorea di prime cure per carenza di interesse ad agire, secondo la sentenza delle Sezioni
Unite n. 26283/2022, e, in ogni caso, confermava le eccezioni con riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva.
Quindi, chiedeva l'accoglimento dell'appello prodotto dall' Controparte_6 dichiarando inammissibile la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado. Invece, in via gradata, e in caso di conferma della sentenza di primo grado, domandava di accertare la propria carenza di legittimazione passiva, con responsabilità in capo unicamente all'attività dell' Controparte_7
e conferma della condanna alla refusione delle spese di lite o, in subordine, con
[...] compensazione.
In ogni caso richiedeva la vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di . Controparte_3
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis pagina 3 di 5 all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va pagina 4 di 5 svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
2134/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 29.04.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 6920/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_3 cartella di pagamento n. 07120130050195441 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 18.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 24031/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, pec: Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2134/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data
29.04.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_3 di Pace di Barra l' e il , Controparte_5 Controparte_4 proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento di cui alla cartella esattoriale n.
07120130050195441 000, lamentando l'omessa notifica della cartella, la prescrizione del credito e l'illegittimità dei conteggi e degli interessi.
L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accertare la nullità e/o l'invalidità della cartella esattoriale, dichiarando la cancellazione dei ruoli opposti, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
In via gradata, poi, domandava di riconoscere il pagamento del minimo edittale previsto nella cartella oggetto, ovvero con decurtazione di tutti gli aggi, le maggiorazioni e gli interessi, non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni, con compensazione di spese.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della istanza di sospensione proposta, la tardività della domanda per violazione dei termini ex lege previsti, l'inammissibilità della domanda di impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, la regolarità delle notifiche e la propria carenza di legittimazione passiva in merito a quanto non afferente la fase della riscossione.
Dunque, richiedeva in via preliminare l'inammissibilità della domanda, mentre nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, o per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva, il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva il che, deducendo l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'improponibilità della domanda, l'infondatezza della domanda per carenza di interesse, la regolarità delle notifiche e il proprio difetto di legittimazione passiva, domandava il rigetto della domanda proposta.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 2134/2022, depositata in data 29.04.2022, accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva la tardività della proposizione della domanda per violazione dei termini, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 cost., stante l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, la regolarità delle notifiche e pagina 2 di 5 l'ingiustizia della disposta condanna alle spese.
Pertanto, chiedeva in via principale di accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo, e, in ogni caso, la revoca della condanna alle spese di primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'inammissibilità della Controparte_4 domanda attorea di prime cure per carenza di interesse ad agire, secondo la sentenza delle Sezioni
Unite n. 26283/2022, e, in ogni caso, confermava le eccezioni con riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva.
Quindi, chiedeva l'accoglimento dell'appello prodotto dall' Controparte_6 dichiarando inammissibile la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado. Invece, in via gradata, e in caso di conferma della sentenza di primo grado, domandava di accertare la propria carenza di legittimazione passiva, con responsabilità in capo unicamente all'attività dell' Controparte_7
e conferma della condanna alla refusione delle spese di lite o, in subordine, con
[...] compensazione.
In ogni caso richiedeva la vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di . Controparte_3
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis pagina 3 di 5 all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va pagina 4 di 5 svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
2134/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 29.04.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 6920/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_3 cartella di pagamento n. 07120130050195441 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 18.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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