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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.9/2023 (riunita R.G.N.10/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 gennaio 2023 che porta riunita la causa R.G. 10/2023 promossa con appello depositato in data
05 gennaio 2023 da
, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Cappelletto, C.F. , con domicilio C.F._1
digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2 - appellante R.G. 9/2023 / appellata causa riunita - contro
, C.F. , residente in [...]di Controparte_1 C.F._3
Piave (Ve), Via Triestina 156, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Michele
Agostini, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
e dall'avv. Roberto Vasapolli, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
- appellato / appellante causa riunita R.G. 10/2023 -
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n.538/21 e avverso la sentenza definitiva n.446/22 entrambe del Tribunale di Venezia – sezione
Lavoro
In punto: lavoro dipendente retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante R.G. 9/2023: “nel merito
- In riforma della sentenza non definitiva n. 538/2021, pubblicata in data
23.9.2021, e della sentenza definitiva n. 446/2022, pubblicata in data
6.7.2022, entrambe rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Venezia nel giudizio R.G.L. n. 1551/2020, non notificate, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria... (vedasi pag.28 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellante R.G. 10/2023: “in via preliminare
pag. 2/20 - Disporsi la riunione del presente appello con la causa R.G. n.9/2023 pendente avanti l'intestata Corte di Appello di Venezia. nel merito
- Rigettarsi l'appello promosso dal Sig. con ogni conseguente CP_1
statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria... (vedasi pag.26 della memoria)”
Conclusioni per parte appellata R.G. 9/2023: “respingersi l'appello proposto da e per l'effetto confermarsi le sentenze di primo Parte_1
grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 della memoria)”
Conclusioni per parte appellata R.G. 10/2023: “In riforma delle appellate sentenze accertarsi e dichiararsi che il sig. ha svolto da Controparte_1
giugno 2010, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, mansioni superiori, in via prevalente dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle di formale spettanza, e per l'effetto condannarsi Parte_1
ad inquadrare il ricorrente quale Tecnico Specializzato a partire da
[...]
settembre 2010 e, dal giugno 2010 ad oggi, alla retribuibilità delle superiori mansioni nella misura delle differenze retributive tra quanto ricevuto in forza del formale inquadramento posseduto e quanto dovuto in forza di quello realmente spettante. Pari, sino al deposito del ricorso di primo grado, ad € 42.770,64 tra l'inquadramento quale Tecnico
pag. 3/20 Specializzato e quello formalmente riconosciuto. Il tutto oltre le differenze retributive maturate successivamente al deposito del ricorso di primo grado oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario.
In via istruttoria... (vedasi pag.30 del ricorso R.G. 10/2023)”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositati entrambi in data 5 gennaio 2023
e hanno impugnato la sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n.538/21 e la sentenza definitiva n.446/22 del Tribunale di
Venezia – sezione Lavoro con le quali è stata parzialmente accolta la domanda del secondo, tesa al riconoscimento del superiore inquadramento, condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive pari ad €.9.989,86 a titolo di differenze retributive rivalutate al 30 aprile
2022, oltre ad €.122,72 a titolo di una tantum, €.396,15 a titolo di premio,
€.3.766,87 a titolo di salario di produttività ex art. 30.1 del contratto aziendale ed €.129,58 ex art. 30.2 del contratto aziendale, importi tutti rivalutati con gli interessi fino al 30 aprile 2022.
Con il proprio appello la società ha chiesto l'integrale riforma della sentenza, mentre il lavoratore ha chiesto l'accoglimento della domanda con riguardo al superiore livello ambito.
Si sono costituiti ritualmente gli appellati nei due giudizi chiedendo di respingere reciprocamente le impugnazioni.
Le cause, disposto un primo rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, a seguito di loro riunione, sono state discusse all'udienza del
20 marzo 2025 nel corso della quale, avendo il collegio esperito tentativo di pag. 4/20 conciliazione, sono state rinviate e, atteso il suo esito negativo, definitivamente discusse all'odierna udienza del 22 maggio 2025, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza non definitiva il giudice lagunare ha accolto parzialmente la domanda del lavoratore.
Per il periodo 2008–2010, infatti, ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per un maggiore inquadramento: il ricorrente aveva svolto attività di controllo e verifica delle pulizie, con abilitazione al sistema SUPER in modalità “supporto gestione operativa” per cui le sue mansioni erano riconducibili al livello F (nella declaratoria del successivo contratto collettivo, D) del CCNL, come “Operatore Specializzato Attività di
Supporto”; le mansioni svolte in tale periodo, pertanto, non giustificavano un inquadramento superiore in quanto rientranti tra quelle attività di mero supporto tecnico/amministrativo secondo procedure predefinite.
Invece, da maggio 2010, a seguito del trasferimento del precedente “RIP”
(Responsabile Impianto Pulizie) ha ritenuto che il signor avesse CP_1
assunto di fatto tale ruolo, con abilitazione alla “gestione operativa” (c.d. spunta) nel sistema SUPER. In tale modo le attività svolte da quel momento sono state ritenute riconducibili al livello E del CCNL 2003
(livello C del CCNL 2012/2016), in quanto implicavano autonomia operativa, controllo e coordinamento di personale. In tale contesto operativo, quindi, le mansioni svolte, caratterizzate da quella di “spunta” nel sistema SUPER avevano comportato un livello di responsabilità e autonomia compatibile con il livello E (ovvero C).
pag. 5/20 Non era stato riconosciuto, di contro, il livello D – Tecnico Specializzato, poiché mancavano elementi di elevata discrezionalità e responsabilità piena tipici di tale profilo.
Infine, ha ritenuto che dal 1° settembre 2018 a seguito dell'assegnazione al
“ ”, fosse applicabile al Parte_2
lavoratore l'accordo sindacale del 24/5/2017 che prevedeva l'inquadramento nel livello C – Tecnico, figura “Tecnico commerciale a terra/a bordo”.
Ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da “posto che Parte_1
con la modifica dell'art. 18 L. 300/1970 ad opera della legge 92/2012, a far data dal 18/7/2012 la reintegra anche nelle imprese sopra i 15 dipendenti ha carattere meramente residuale.”.
Con la sentenza definitiva (n.446/22), sulla scorta della consulenza tecnica contabile ha determinato la misura del credito come sopra indicato.
2) Appella la sentenza la società sulla scorta dei seguenti motivi.
2.1) Con primo ripropone l'eccezione di prescrizione.
La società pur “consapevole” della sopravvenuta pronuncia della Corte di
Cassazione (sentenza n. 26246/2022), osserva che la legge n. 92 del 2012 ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato
“Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della
pag. 6/20 retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria”.
Rammenta che secondo tale giurisprudenza costituzionale la disciplina dei licenziamenti illegittimi idonea ad eliminare il metus del lavoratore è quella che risponde ad un requisito sostanziale (la garanzia della stabilità del rapporto di lavoro) ed ad un requisito processuale (la predisposizione di rimedi giurisdizionali contro la risoluzione illegittima del contratto di lavoro). Si tratta di requisiti entrambi ancora presenti nell'art. 18 St. Lav..
Consegue dall'accoglimento del motivo “l'impossibilità di considerare i calcoli effettuati dalla CTU contabile svolta in primo grado, giacché essi sono avvenuti con riferimento al periodo dal maggio 2010, senza considerare l'intervenuta prescrizione”.
2.2) Col secondo motivo si duole della genericità del ricorso e del difetto di allegazione.
Lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione circa il difetto di allegazione delle mansioni svolte dal settembre 2018 presso il Parte_3
. Deduce, inoltre, che col ricorso non era stata operata la necessaria
[...]
comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie del livello superiore, “anche in termini di esercizio di poteri discrezionali da parte del ricorrente e della consequenziale assunzione di diretta responsabilità delle mansioni svolte.”.
2.3) Col terzo deduce l'errata valutazione sul diritto all'inquadramento superiore.
Formula la censura alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo svolgimento delle superiori mansioni nel livello E CCNL 2003
(corrispondente al livello C CCNL 2012/2016).
pag. 7/20 Afferma che le risultanze documentali, congiuntamente all'espletanda attività istruttoria orale (per la quale reitera le proprie istanze), consente di escludere per il periodo maggio 2010 – settembre 2018 che il lavoratore fosse stato abilitato alla spunta nel sistema informatico SUPER con conseguente abilitazione “di fatto” alle mansioni di RIP. Queste, infatti, erano state assegnate ad altro dipendente ( ), con funzioni di RIP anche per l'impianto Persona_1
di Venezia.
In realtà, sostiene la parte, il signor ha sempre svolto per tutto il CP_1
periodo di causa le mansioni di controllore di pulizie, come tempestivamente, operando nell'ambito dell'attività di manutenzione e pulizia utilizzando il sistema informatico SUPER (Sistema Unificato
Pulizie e Rotabili) e, tra le altre attività, provvedendo alla compilazione di una semplice scheda di verifica e nel suo inserimento nel sistema SUPER.
Non era di sua competenza, invece, la successiva autorizzazione tramite una “spunta”, al fine di poter procedere con i pagamenti della ditta stessa.
Si trattava, quindi, di attività meramente operative.
Ribadisce che il lavoratore non era mai stato autorizzato alla “spunta”, circostanza sempre negata da e non provata dal dipendente. In Parte_1
particolare, esclude che tale prova sia ricavabile dal documento 6 del ricorrente, non trattandosi di un provvedimento di “abilitazione”, ma una mera comunicazione via mail relativa ad una mera richiesta all'abilitazione.
Neppure provata era l'ulteriore allegazione del ricorrente di primo grado circa la modificazione della propria posizione da “supporto gestione operativa” a “gestione operativa”. Di talché le attività svolte rientravano tra quelle del profilo di suo inquadramento ossia quelle pag. 8/20 “tecnico/amministrative richiedente la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite” e tra i “compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore”.
Precisa anche che il signor non ha neppure mai svolto le ulteriori CP_1
attività che sono di esclusiva spettanza dei propri superiori gerarchici
(l'approvazione di turni di servizio) e di competenza del Capo Impianto
Lasala, con la supervisione del Capo Impianto Manutenzione Celebrin: la sola predisposizione dei turni non comportava anche la loro approvazione,
“attività quest'ultima che comporta l'assunzione della relativa responsabilità”. Valorizza in tale senso la stessa allegazione avversaria nella parte in cui era dedotto che la programmazione dei turni era sottoscritta da quando si recava presso l'impianto di Treviso. Per_1
Quanto alle mansioni svolte dal settembre 2018, ribadita la genericità delle allegazioni con riguardo al periodo di ricollocazione presso il Pt_2
Antievasione Territoriale Veneto/ Pool Antievasione Nazionale, contesta che per ciò solo operasse un automatismo per essere inquadrato superiore nel livello superiore C “Tecnico commerciale a terra/a bordo” in quanto l'Accordo Nazionale 24.5.2017 aveva disciplinato gli inquadramenti del personale già addetto, alla data di stipula dell'accordo (maggio 2017), al
“Pool Antievasione”. Per ciò solo reputa che tale accordo non riguardasse direttamente l'appellato che, né al maggio 2017 (data di stipula dell'accordo), né al luglio 2017 (data di entrata in vigore dei nuovi inquadramenti), era assegnato al . Parte_2
Richiama, in definitiva le declaratorie contrattuali relative alle mansioni dei
“Tecnici” inquadrati nell'attuale livello C CCNL 2012/2016, corrispondenti a quelle del precedente livello E – Tecnici CCNL 2003,
pag. 9/20 affermando che “L'attività svolta dal Sig. non è mai stata CP_1
caratterizzata da alcuno dei requisiti sopra elencati: non ha mai esercitato funzioni direttive richiedenti qualificate competenze e professionalità direttamente finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi né ha mai controllato o coordinato personale di livello pari o inferiore (circostanza neppure allegata dal ricorrente), né ha agito con margini di discrezionalità.”.
Pertanto, riafferma il corretto inquadramento nel profilo del livello D,
“Operatori Specializzati” CCNL 2012/2016 (già livello F CCNL
Rammenta che nel procedimento vòlto alla verifica dell'effettivo esercizio delle mansioni superiori è necessario accertare se il dipendente si sia accollato tutte le funzioni in cui si esplica l'attività di direzione e di coordinamento del settore, per cui in assenza di tale integrale svolgimento di funzione non è riconoscibile il superiore inquadramento (richiamando principio enunciato da giurisprudenza amministrativa: TAR Basilicata
29.12.1982 n. 199) e che le stesse abbaino carattere di prevalenza (Cass n.
5344/2002).
3) Con il proprio appello il signor impugna la sentenza non CP_1
definitiva nella parte in cui non ha riconosciuto l'esercizio ed il conseguente diritto all'ulteriore superiore inquadramento, respingendo la sua domanda di inquadramento come Tecnico Specializzato a partire da settembre 2010 e di condanna alle corrispondenti differenze retributive per
€.42.770,64.
Con l'unico articolato motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 2103
c.c..
pag. 10/20 Il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato l'autonomia e la responsabilità delle mansioni svolte dal ricorrente. Al riguardo rammenta che il livello F (Operatore Specializzato) prevede attività operative con autonomia limitata nell'ambito di procedure predefinite. Al contrario, il livello D (Tecnico Specializzato) richiede autonomia, discrezionalità, elevata professionalità, controllo dei processi e coordinamento del personale.
Le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in tale ultimo livello. Infatti, dal giugno 2010 ha svolto di fatto le funzioni di Responsabile Impianto
Pulizie (RIP), con accesso al sistema SUPER in modalità 'gestione operativa. Ha gestito la contabilità giornaliera e mensile, validato penali, coordinato il personale, programmato attività di micro-manutenzione e predisposto i turni di servizio. Ad avviso dell'appellante tali attività dimostrano un elevato grado di autonomia e responsabilità.
Rammenta, inoltre, di avere svolto attività progettuali aggiuntive, avendo partecipato al Pool di controllo nazionale, formato Capi Tecnici di livello superiore, e redatto i Registri M47 per la manovra nei depositi di Treviso,
Padova e Verona. Si tratta di attività evidenziano competenze specialistiche e capacità di coordinamento, coerenti con il profilo del Tecnico
Specializzato.
Reputa errata la motivazione del giudice in quanto il ragionamento poggia sui richiami ad esemplificazioni del livello di inquadramento del tutto estranee rispetto a quello ambìto, richiami che non possono costituire utile elemento di comparazione senza confrontarsi con la declaratoria di carattere generale, riferibile alle varie ed eterogenee figure professionali che hanno un tratto comune in tale declaratoria.
pag. 11/20 Reitera, quindi, le proprie istanze istruttorie a sostegno dei propri assunti.
4) Entrambi gli appelli non sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
5) Quanto all'appello proposto da l'eccezione di prescrizione nei Parte_1
termini in cui è articolata, pure prendendo in esame la giurisprudenza di legittimità da ultimo formatasi e sopra citata, non considera compiutamente tutta la portata dell'argomentazione spesa dalla Corte di Cassazione per escludere il corso della prescrizione con l'entrata in vigore della legge n.92 del 2012. In particolare, nella parte in cui si afferma: “5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela
e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro (instaurati con datori in possesso
pag. 12/20 dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l.
300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
6) Quanto al motivo relativo all'asserita genericità del ricorso introduttivo il collegio evidenzia che il ricorso introduttivo ha descritto in modo puntuale le mansioni svolte dal sig. sia nel periodo 2010–2018 che CP_1
successivamente al trasferimento presso il . Parte_2
Le allegazioni assumono adeguato contenuto al fine di assicurare il contraddittorio sia con riguardo all'esercizio di fatto di mansioni superiori sia con riguardo agli effetti che scaturiscono dall'assegnazione al “pool” da settembre 2018 del signor CP_1
Quanto al primo profilo , peraltro , in assenza di una specifica critica circa la carenza descrittiva delle mansioni (al contrario presente alle pagg. 6 e ss del ricorso di primo grado) e della riferibilità al diverso livello (pagg.17 e ss. dello stesso atto) si deve ritenere del tutto rispettosa del procedimento
“trifasico” (tra le molte Cass. n.2972 del 2021) la motivazione adottata.
Quanto all'ulteriore profilo inerente all'attribuzione del livello Superior in forza dell'applicazione dell'accordo del luglio 2018 è pure vero che non vi
è descrizione delle specifiche mansioni svolte, ma il presupposto che la contrattazione impone per tale inquadramento è dato nella prospettazione pag. 13/20 del ricorrente di primo grado dal solo dato dell'inserimento nel “pool”, per cui la doglianza circa la carenza allegatoria, si risolve in una critica di carattere interpretativo circa la portata applicativa di detto accordo, questione più sotto esaminata.
7) Nel merito assume rilievo centrale l'esercizio continuativo dell'attività di . Pt_4 Pt_5
Il dato, contrariamente, all'assunto difensivo della società appellante è provato.
Nel ricorso di primo grado il signor aveva allegato che a fine CP_1
Cont maggio 2010, il collega già , veniva trasferito per cui da tale Pt_6
data le attribuzioni del RIP erano state “di fatto ed informalmente trasferite al ricorrente”.
Tanto si ricava dal documento 6, che è pur vero è una richiesta del responsabile della Divisione passeggeri regionale per il , Pt_3 Persona_2
- ma anche dall'effettivo esercizio della spunta di cui dà conto lo
[...]
stesso ricorrente con la produzione da 8 a 8 ter. Sulla rilevanza e decisività di tale documentazione nulla ha obbiettato la società datrice di lavoro, limitandosi a dedurre che “Mai il ricorrente è stata autorizzato alla c.d.
“spunta”, necessaria per liquidare i pagamenti,…”. Con il che si deve ritenere che la liquidazione ed i conseguenti pagamenti degli appaltatori avvenissero in modo del tutto irregolare o non fossero mai avvenutati. Ma su tale circostanza nulla ha dedotto la parte, per cui si deve ritenere che i dati emersi siano convergenti al fine di giustificare la presunzione di esercizio delle funzioni di “spunta” in capo all'appellato.
Del tutto indimostrata, invece, è l'effettivo esercizio da parte del collega di tali incombenti, circostanza che la società avrebbe potuto Per_1
pag. 14/20 agevolmente documentare con adeguate produzioni similari a quelle di controparte, perlomeno al fine di provare il carattere non continuativo dell'attività dell'appellato.
Analoga considerazione vale per la predisposizione dei turni.
Il ricorrente di primo grado aveva allegato che “Per quanto concerne la predisposizione dei turni è opportuno precisare come gli stessi siano in via teorica assegnati dal sistema dovendo per altro essere di volta in volta adeguati (ed in ciò consisteva l'intervento del ricorrente) in relazione alla reale situazione del personale assegnato alla singola struttura, come nel caso di ferie, malattia, richiesta di permessi …”.
Lungi da contestare che l'attività di predisposizione dei turni fosse imputata al ricorrente la società si è limitata ad affermare che gli stessi erano sottoscritti da e successivamente da . Ciò che non Per_1 CP_3
coglie la difesa della società è che nessun esercizio di vigilanza o di sostanziale appropriazione dell'atto era operato dal formale responsabile che solo in tale veste operava, non interferendo mai con l'attività del signor CP_1
Mai risulta dedotto che tale predisposizione fosse soggetta ad una verifica ed un controllo effettivo ovvero che fosse oggetto di una variazione da parte dal formale responsabile.
La declaratoria contrattuale, invero, mira a ricondurre al corretto inquadramento colui che esercita le mansioni proprie del corrispondente livello. In tale prospettiva il dato meramente formale della “firma” sugli atti di contenuto organizzativo, pur costituendo un dato indicativo circa l'assunzione delle responsabilità connesse al compimento dell'atto, non preclude la prova della riferibilità dell'atto al soggetto che quell'atto pag. 15/20 compie: “l'art. 2103, c.c., non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse.
Appare, infatti, incontestabile che, ai fini di una norma di tutela, diretta con evidenza a privilegiare l'effettività, l'affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà se non coerenti con comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale.” (in motivazione Cass. n.4842 del 2006).
Nel caso di specie la declaratoria del livello E (del contratto collettivo del
2003), per quanto interessa con riguardo alla circostanza in esame, individua gli appartenenti a tale livello in coloro che “… svolgono con autonomia operativa, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”.
A fronte della specifica allegazione di avere regolarmente svolto quell'attività integrativa/correttiva dei turni di servizio rispetto alla loro elaborazione automatica, quindi, la società nulla ha opposto circa pag. 16/20 l'effettività di tale ruolo, limitandosi a riferire che il formale preposto provvedeva alla sottoscrizione di tali turni.
8) Con riguardo all'ulteriore passaggio della motivazione della sentenza censurata nel passaggio in cui afferma l'appartenenza al livello C (CCNL del 2012 E 2016, ossia il precedente livello E), a seguito dell'inserimento nel pool Antievasione Territoriale Veneto/ Pool Antievasione Nazionale, la critica di merito della società attiene al rilievo secondo cui la previsione dell'accordo del 24 maggio 2017 non sarebbe rilevante dal momento che la previsione pattizia ivi contenuta non riguarderebbe i lavoratori inseriti nel pool in un momento successivo alla sua stipula e alla sua applicazione. Da ciò l'ulteriore considerazione circa la carenza di deduzioni circa la riferibilità dell'operato del lavoratore al livello attribuito.
La disposizione che viene in esame ha il seguente tenore: “il personale ad oggi utilizzato nei suddetti “Pool Antievasione” sarà inquadrato, nel rispetto di quanto stabilito dalle declaratorie di cui all'art. 26 del vigente
CCNL Mobilità/Area AF e tenendo conto della certificata idoneità di ciascuno, nei livelli e nelle figure professionali riportati di seguito. In proposito, al fine di favorire la migliore operatività del progetto in funzione delle attività da svolgere, si specifica che a decorrere dal 1 luglio
2017: - i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale E
“Operatori” saranno inquadrati nel livello professionale D “Operatori
Specializzati figura professionale “Operatore specializzato commerciale”
e svolgeranno l'attività operativa di “addetto” a terra” – i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale D “Operatori
Specializzati”, saranno inquadrati nel livello professionale C “Tecnici”, figura professionale “Tecnico commerciale a terra/a bordo” e i lavoratori
pag. 17/20 ad oggi già inquadrati nel predetto livello C “Tecnici” saranno uniformemente inquadrati, mantenendo l'attuale livello, nella figura professionale “Tecnico commerciale a terra/a bordo”. Tutti i predetti lavoratori inquadrati nel suddetto livello C “Tecnici”, figura professionale
“Tecnico commerciale a terra/a bordo”, svolgeranno l'attività operativa di
“addetto”, sia a terra, sia a bordo”.
Orbene, la sola circostanza che il testo faccia riferimento ai lavoratori “ad oggi utilizzati” costituisce un effetto di una determinata situazione operativa al momento della stipula dell'accordo, ma per ciò solo non individua alcun limite temporale o soggettivo che imponga di considerare la categoria dei lavoratori a cui attribuire il meccanismo di inquadramento limitandola a coloro che già erano inseriti nel pool.
In realtà, in assenza di ragioni di carattere operativo che giustifichino un discrimine temporale tra coloro che già erano inseriti nel pool e coloro che lo siano stati successivamente alla stipula dell'accordo, l'unico dato rilevante è l'inserimento nel pool poiché in tale modo viene individuata una categoria di lavoratori, ossia coloro che in funzione incentivante del ruolo di cui erano investiti, a seguito di “certificata idoneità di ciascuno” e “al fine di favorire la migliore operatività del progetto in funzione delle attività da svolgere”, era ritenuti meritevoli del passaggio di livello.
Una diversa lettura, limitativa con riguardo al personale già inserito nel pool avrebbe avuto, evidentemente un effetto opposto non favorendo il passaggio di lavoratori nel settore che per l'azienda aveva un particolare rilievo strategico, e per questo incentivante con il passaggio di livello.
Si rinvia, a tal proposito, alla superiore declaratoria testualmente riportata.
pag. 18/20 9) Da ultimo va osservato che non è in discussione il carattere prevalente o meno delle competenze di livello superiore del lavoratore: il signor CP_1
ha continuato ad operare nell'ambito dello stesso servizio assommando su di sé le precedenti e le nuove attribuzioni tra di loro inscindibilmente integrate dal momento che l'attività preparatoria ed istruttoria propria dell'originario livello di inquadramento veniva definita e “validata” ai fini liquidatori.
Né è possibile ritenere che ogni assetto della declaratoria contrattuale superiore dovesse essere ritenuto integrato dal momento che la stessa fornisce un elenco di criteri tra di loro alternativi rispetto ai quali è sufficiente che uno di quelli qualificanti risulti integrato.
10) Va pure ritenuto infondato l'appello del lavoratore.
La critica alla sentenza è posta con riguardo al riferimento compiuto dal primo giudice a figure professionali appartenenti al medesimo livello ambìto, ma del tutto estranee al contenuto qualificante l'attività dell'appellante.
Si tratta di una lettura riduttiva dell'argomenti utilizzati dal giudice di primo grado con la sentenza. In essa una volta richiamata la declaratoria contrattuale di riferimento e, quindi, evidenziati gli elementi caratterizzanti il superiore livello preteso dal lavoratore rispetto a quello riconosciuto, il giudice ha osservato che “L'attività svolta dal ricorrente certamente non riconducibile da maggio 2010 a quella di operatore specializzato, non è tuttavia ascrivibile nemmeno a quella di Tecnico Specializzato che prevede un livello di autonomia, responsabilità e discrezionalità che il ricorrente comunque non ha mai avuto…”. E' solo con riferimento a tale rilievo che pag. 19/20 sono state richiamate in chiave comparative le figure professionali appartenenti a quel livello.
Né può avere rilievo il richiamo ad una serie di aggiuntive attività del lavoratore che, proprio per il carattere occasionale e non sistematico non possono ulteriormente qualificare il suo operato.
11) Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza, vengono compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti;
- compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi le parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 05 gennaio 2023 che porta riunita la causa R.G. 10/2023 promossa con appello depositato in data
05 gennaio 2023 da
, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Cappelletto, C.F. , con domicilio C.F._1
digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2 - appellante R.G. 9/2023 / appellata causa riunita - contro
, C.F. , residente in [...]di Controparte_1 C.F._3
Piave (Ve), Via Triestina 156, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Michele
Agostini, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
e dall'avv. Roberto Vasapolli, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
- appellato / appellante causa riunita R.G. 10/2023 -
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n.538/21 e avverso la sentenza definitiva n.446/22 entrambe del Tribunale di Venezia – sezione
Lavoro
In punto: lavoro dipendente retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante R.G. 9/2023: “nel merito
- In riforma della sentenza non definitiva n. 538/2021, pubblicata in data
23.9.2021, e della sentenza definitiva n. 446/2022, pubblicata in data
6.7.2022, entrambe rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Venezia nel giudizio R.G.L. n. 1551/2020, non notificate, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria... (vedasi pag.28 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellante R.G. 10/2023: “in via preliminare
pag. 2/20 - Disporsi la riunione del presente appello con la causa R.G. n.9/2023 pendente avanti l'intestata Corte di Appello di Venezia. nel merito
- Rigettarsi l'appello promosso dal Sig. con ogni conseguente CP_1
statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria... (vedasi pag.26 della memoria)”
Conclusioni per parte appellata R.G. 9/2023: “respingersi l'appello proposto da e per l'effetto confermarsi le sentenze di primo Parte_1
grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 della memoria)”
Conclusioni per parte appellata R.G. 10/2023: “In riforma delle appellate sentenze accertarsi e dichiararsi che il sig. ha svolto da Controparte_1
giugno 2010, o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, mansioni superiori, in via prevalente dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle di formale spettanza, e per l'effetto condannarsi Parte_1
ad inquadrare il ricorrente quale Tecnico Specializzato a partire da
[...]
settembre 2010 e, dal giugno 2010 ad oggi, alla retribuibilità delle superiori mansioni nella misura delle differenze retributive tra quanto ricevuto in forza del formale inquadramento posseduto e quanto dovuto in forza di quello realmente spettante. Pari, sino al deposito del ricorso di primo grado, ad € 42.770,64 tra l'inquadramento quale Tecnico
pag. 3/20 Specializzato e quello formalmente riconosciuto. Il tutto oltre le differenze retributive maturate successivamente al deposito del ricorso di primo grado oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario.
In via istruttoria... (vedasi pag.30 del ricorso R.G. 10/2023)”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositati entrambi in data 5 gennaio 2023
e hanno impugnato la sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n.538/21 e la sentenza definitiva n.446/22 del Tribunale di
Venezia – sezione Lavoro con le quali è stata parzialmente accolta la domanda del secondo, tesa al riconoscimento del superiore inquadramento, condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive pari ad €.9.989,86 a titolo di differenze retributive rivalutate al 30 aprile
2022, oltre ad €.122,72 a titolo di una tantum, €.396,15 a titolo di premio,
€.3.766,87 a titolo di salario di produttività ex art. 30.1 del contratto aziendale ed €.129,58 ex art. 30.2 del contratto aziendale, importi tutti rivalutati con gli interessi fino al 30 aprile 2022.
Con il proprio appello la società ha chiesto l'integrale riforma della sentenza, mentre il lavoratore ha chiesto l'accoglimento della domanda con riguardo al superiore livello ambito.
Si sono costituiti ritualmente gli appellati nei due giudizi chiedendo di respingere reciprocamente le impugnazioni.
Le cause, disposto un primo rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, a seguito di loro riunione, sono state discusse all'udienza del
20 marzo 2025 nel corso della quale, avendo il collegio esperito tentativo di pag. 4/20 conciliazione, sono state rinviate e, atteso il suo esito negativo, definitivamente discusse all'odierna udienza del 22 maggio 2025, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza non definitiva il giudice lagunare ha accolto parzialmente la domanda del lavoratore.
Per il periodo 2008–2010, infatti, ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per un maggiore inquadramento: il ricorrente aveva svolto attività di controllo e verifica delle pulizie, con abilitazione al sistema SUPER in modalità “supporto gestione operativa” per cui le sue mansioni erano riconducibili al livello F (nella declaratoria del successivo contratto collettivo, D) del CCNL, come “Operatore Specializzato Attività di
Supporto”; le mansioni svolte in tale periodo, pertanto, non giustificavano un inquadramento superiore in quanto rientranti tra quelle attività di mero supporto tecnico/amministrativo secondo procedure predefinite.
Invece, da maggio 2010, a seguito del trasferimento del precedente “RIP”
(Responsabile Impianto Pulizie) ha ritenuto che il signor avesse CP_1
assunto di fatto tale ruolo, con abilitazione alla “gestione operativa” (c.d. spunta) nel sistema SUPER. In tale modo le attività svolte da quel momento sono state ritenute riconducibili al livello E del CCNL 2003
(livello C del CCNL 2012/2016), in quanto implicavano autonomia operativa, controllo e coordinamento di personale. In tale contesto operativo, quindi, le mansioni svolte, caratterizzate da quella di “spunta” nel sistema SUPER avevano comportato un livello di responsabilità e autonomia compatibile con il livello E (ovvero C).
pag. 5/20 Non era stato riconosciuto, di contro, il livello D – Tecnico Specializzato, poiché mancavano elementi di elevata discrezionalità e responsabilità piena tipici di tale profilo.
Infine, ha ritenuto che dal 1° settembre 2018 a seguito dell'assegnazione al
“ ”, fosse applicabile al Parte_2
lavoratore l'accordo sindacale del 24/5/2017 che prevedeva l'inquadramento nel livello C – Tecnico, figura “Tecnico commerciale a terra/a bordo”.
Ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da “posto che Parte_1
con la modifica dell'art. 18 L. 300/1970 ad opera della legge 92/2012, a far data dal 18/7/2012 la reintegra anche nelle imprese sopra i 15 dipendenti ha carattere meramente residuale.”.
Con la sentenza definitiva (n.446/22), sulla scorta della consulenza tecnica contabile ha determinato la misura del credito come sopra indicato.
2) Appella la sentenza la società sulla scorta dei seguenti motivi.
2.1) Con primo ripropone l'eccezione di prescrizione.
La società pur “consapevole” della sopravvenuta pronuncia della Corte di
Cassazione (sentenza n. 26246/2022), osserva che la legge n. 92 del 2012 ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato
“Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della
pag. 6/20 retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria”.
Rammenta che secondo tale giurisprudenza costituzionale la disciplina dei licenziamenti illegittimi idonea ad eliminare il metus del lavoratore è quella che risponde ad un requisito sostanziale (la garanzia della stabilità del rapporto di lavoro) ed ad un requisito processuale (la predisposizione di rimedi giurisdizionali contro la risoluzione illegittima del contratto di lavoro). Si tratta di requisiti entrambi ancora presenti nell'art. 18 St. Lav..
Consegue dall'accoglimento del motivo “l'impossibilità di considerare i calcoli effettuati dalla CTU contabile svolta in primo grado, giacché essi sono avvenuti con riferimento al periodo dal maggio 2010, senza considerare l'intervenuta prescrizione”.
2.2) Col secondo motivo si duole della genericità del ricorso e del difetto di allegazione.
Lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione circa il difetto di allegazione delle mansioni svolte dal settembre 2018 presso il Parte_3
. Deduce, inoltre, che col ricorso non era stata operata la necessaria
[...]
comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie del livello superiore, “anche in termini di esercizio di poteri discrezionali da parte del ricorrente e della consequenziale assunzione di diretta responsabilità delle mansioni svolte.”.
2.3) Col terzo deduce l'errata valutazione sul diritto all'inquadramento superiore.
Formula la censura alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo svolgimento delle superiori mansioni nel livello E CCNL 2003
(corrispondente al livello C CCNL 2012/2016).
pag. 7/20 Afferma che le risultanze documentali, congiuntamente all'espletanda attività istruttoria orale (per la quale reitera le proprie istanze), consente di escludere per il periodo maggio 2010 – settembre 2018 che il lavoratore fosse stato abilitato alla spunta nel sistema informatico SUPER con conseguente abilitazione “di fatto” alle mansioni di RIP. Queste, infatti, erano state assegnate ad altro dipendente ( ), con funzioni di RIP anche per l'impianto Persona_1
di Venezia.
In realtà, sostiene la parte, il signor ha sempre svolto per tutto il CP_1
periodo di causa le mansioni di controllore di pulizie, come tempestivamente, operando nell'ambito dell'attività di manutenzione e pulizia utilizzando il sistema informatico SUPER (Sistema Unificato
Pulizie e Rotabili) e, tra le altre attività, provvedendo alla compilazione di una semplice scheda di verifica e nel suo inserimento nel sistema SUPER.
Non era di sua competenza, invece, la successiva autorizzazione tramite una “spunta”, al fine di poter procedere con i pagamenti della ditta stessa.
Si trattava, quindi, di attività meramente operative.
Ribadisce che il lavoratore non era mai stato autorizzato alla “spunta”, circostanza sempre negata da e non provata dal dipendente. In Parte_1
particolare, esclude che tale prova sia ricavabile dal documento 6 del ricorrente, non trattandosi di un provvedimento di “abilitazione”, ma una mera comunicazione via mail relativa ad una mera richiesta all'abilitazione.
Neppure provata era l'ulteriore allegazione del ricorrente di primo grado circa la modificazione della propria posizione da “supporto gestione operativa” a “gestione operativa”. Di talché le attività svolte rientravano tra quelle del profilo di suo inquadramento ossia quelle pag. 8/20 “tecnico/amministrative richiedente la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite” e tra i “compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore”.
Precisa anche che il signor non ha neppure mai svolto le ulteriori CP_1
attività che sono di esclusiva spettanza dei propri superiori gerarchici
(l'approvazione di turni di servizio) e di competenza del Capo Impianto
Lasala, con la supervisione del Capo Impianto Manutenzione Celebrin: la sola predisposizione dei turni non comportava anche la loro approvazione,
“attività quest'ultima che comporta l'assunzione della relativa responsabilità”. Valorizza in tale senso la stessa allegazione avversaria nella parte in cui era dedotto che la programmazione dei turni era sottoscritta da quando si recava presso l'impianto di Treviso. Per_1
Quanto alle mansioni svolte dal settembre 2018, ribadita la genericità delle allegazioni con riguardo al periodo di ricollocazione presso il Pt_2
Antievasione Territoriale Veneto/ Pool Antievasione Nazionale, contesta che per ciò solo operasse un automatismo per essere inquadrato superiore nel livello superiore C “Tecnico commerciale a terra/a bordo” in quanto l'Accordo Nazionale 24.5.2017 aveva disciplinato gli inquadramenti del personale già addetto, alla data di stipula dell'accordo (maggio 2017), al
“Pool Antievasione”. Per ciò solo reputa che tale accordo non riguardasse direttamente l'appellato che, né al maggio 2017 (data di stipula dell'accordo), né al luglio 2017 (data di entrata in vigore dei nuovi inquadramenti), era assegnato al . Parte_2
Richiama, in definitiva le declaratorie contrattuali relative alle mansioni dei
“Tecnici” inquadrati nell'attuale livello C CCNL 2012/2016, corrispondenti a quelle del precedente livello E – Tecnici CCNL 2003,
pag. 9/20 affermando che “L'attività svolta dal Sig. non è mai stata CP_1
caratterizzata da alcuno dei requisiti sopra elencati: non ha mai esercitato funzioni direttive richiedenti qualificate competenze e professionalità direttamente finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi né ha mai controllato o coordinato personale di livello pari o inferiore (circostanza neppure allegata dal ricorrente), né ha agito con margini di discrezionalità.”.
Pertanto, riafferma il corretto inquadramento nel profilo del livello D,
“Operatori Specializzati” CCNL 2012/2016 (già livello F CCNL
Rammenta che nel procedimento vòlto alla verifica dell'effettivo esercizio delle mansioni superiori è necessario accertare se il dipendente si sia accollato tutte le funzioni in cui si esplica l'attività di direzione e di coordinamento del settore, per cui in assenza di tale integrale svolgimento di funzione non è riconoscibile il superiore inquadramento (richiamando principio enunciato da giurisprudenza amministrativa: TAR Basilicata
29.12.1982 n. 199) e che le stesse abbaino carattere di prevalenza (Cass n.
5344/2002).
3) Con il proprio appello il signor impugna la sentenza non CP_1
definitiva nella parte in cui non ha riconosciuto l'esercizio ed il conseguente diritto all'ulteriore superiore inquadramento, respingendo la sua domanda di inquadramento come Tecnico Specializzato a partire da settembre 2010 e di condanna alle corrispondenti differenze retributive per
€.42.770,64.
Con l'unico articolato motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 2103
c.c..
pag. 10/20 Il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato l'autonomia e la responsabilità delle mansioni svolte dal ricorrente. Al riguardo rammenta che il livello F (Operatore Specializzato) prevede attività operative con autonomia limitata nell'ambito di procedure predefinite. Al contrario, il livello D (Tecnico Specializzato) richiede autonomia, discrezionalità, elevata professionalità, controllo dei processi e coordinamento del personale.
Le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in tale ultimo livello. Infatti, dal giugno 2010 ha svolto di fatto le funzioni di Responsabile Impianto
Pulizie (RIP), con accesso al sistema SUPER in modalità 'gestione operativa. Ha gestito la contabilità giornaliera e mensile, validato penali, coordinato il personale, programmato attività di micro-manutenzione e predisposto i turni di servizio. Ad avviso dell'appellante tali attività dimostrano un elevato grado di autonomia e responsabilità.
Rammenta, inoltre, di avere svolto attività progettuali aggiuntive, avendo partecipato al Pool di controllo nazionale, formato Capi Tecnici di livello superiore, e redatto i Registri M47 per la manovra nei depositi di Treviso,
Padova e Verona. Si tratta di attività evidenziano competenze specialistiche e capacità di coordinamento, coerenti con il profilo del Tecnico
Specializzato.
Reputa errata la motivazione del giudice in quanto il ragionamento poggia sui richiami ad esemplificazioni del livello di inquadramento del tutto estranee rispetto a quello ambìto, richiami che non possono costituire utile elemento di comparazione senza confrontarsi con la declaratoria di carattere generale, riferibile alle varie ed eterogenee figure professionali che hanno un tratto comune in tale declaratoria.
pag. 11/20 Reitera, quindi, le proprie istanze istruttorie a sostegno dei propri assunti.
4) Entrambi gli appelli non sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
5) Quanto all'appello proposto da l'eccezione di prescrizione nei Parte_1
termini in cui è articolata, pure prendendo in esame la giurisprudenza di legittimità da ultimo formatasi e sopra citata, non considera compiutamente tutta la portata dell'argomentazione spesa dalla Corte di Cassazione per escludere il corso della prescrizione con l'entrata in vigore della legge n.92 del 2012. In particolare, nella parte in cui si afferma: “5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela
e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro (instaurati con datori in possesso
pag. 12/20 dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l.
300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
6) Quanto al motivo relativo all'asserita genericità del ricorso introduttivo il collegio evidenzia che il ricorso introduttivo ha descritto in modo puntuale le mansioni svolte dal sig. sia nel periodo 2010–2018 che CP_1
successivamente al trasferimento presso il . Parte_2
Le allegazioni assumono adeguato contenuto al fine di assicurare il contraddittorio sia con riguardo all'esercizio di fatto di mansioni superiori sia con riguardo agli effetti che scaturiscono dall'assegnazione al “pool” da settembre 2018 del signor CP_1
Quanto al primo profilo , peraltro , in assenza di una specifica critica circa la carenza descrittiva delle mansioni (al contrario presente alle pagg. 6 e ss del ricorso di primo grado) e della riferibilità al diverso livello (pagg.17 e ss. dello stesso atto) si deve ritenere del tutto rispettosa del procedimento
“trifasico” (tra le molte Cass. n.2972 del 2021) la motivazione adottata.
Quanto all'ulteriore profilo inerente all'attribuzione del livello Superior in forza dell'applicazione dell'accordo del luglio 2018 è pure vero che non vi
è descrizione delle specifiche mansioni svolte, ma il presupposto che la contrattazione impone per tale inquadramento è dato nella prospettazione pag. 13/20 del ricorrente di primo grado dal solo dato dell'inserimento nel “pool”, per cui la doglianza circa la carenza allegatoria, si risolve in una critica di carattere interpretativo circa la portata applicativa di detto accordo, questione più sotto esaminata.
7) Nel merito assume rilievo centrale l'esercizio continuativo dell'attività di . Pt_4 Pt_5
Il dato, contrariamente, all'assunto difensivo della società appellante è provato.
Nel ricorso di primo grado il signor aveva allegato che a fine CP_1
Cont maggio 2010, il collega già , veniva trasferito per cui da tale Pt_6
data le attribuzioni del RIP erano state “di fatto ed informalmente trasferite al ricorrente”.
Tanto si ricava dal documento 6, che è pur vero è una richiesta del responsabile della Divisione passeggeri regionale per il , Pt_3 Persona_2
- ma anche dall'effettivo esercizio della spunta di cui dà conto lo
[...]
stesso ricorrente con la produzione da 8 a 8 ter. Sulla rilevanza e decisività di tale documentazione nulla ha obbiettato la società datrice di lavoro, limitandosi a dedurre che “Mai il ricorrente è stata autorizzato alla c.d.
“spunta”, necessaria per liquidare i pagamenti,…”. Con il che si deve ritenere che la liquidazione ed i conseguenti pagamenti degli appaltatori avvenissero in modo del tutto irregolare o non fossero mai avvenutati. Ma su tale circostanza nulla ha dedotto la parte, per cui si deve ritenere che i dati emersi siano convergenti al fine di giustificare la presunzione di esercizio delle funzioni di “spunta” in capo all'appellato.
Del tutto indimostrata, invece, è l'effettivo esercizio da parte del collega di tali incombenti, circostanza che la società avrebbe potuto Per_1
pag. 14/20 agevolmente documentare con adeguate produzioni similari a quelle di controparte, perlomeno al fine di provare il carattere non continuativo dell'attività dell'appellato.
Analoga considerazione vale per la predisposizione dei turni.
Il ricorrente di primo grado aveva allegato che “Per quanto concerne la predisposizione dei turni è opportuno precisare come gli stessi siano in via teorica assegnati dal sistema dovendo per altro essere di volta in volta adeguati (ed in ciò consisteva l'intervento del ricorrente) in relazione alla reale situazione del personale assegnato alla singola struttura, come nel caso di ferie, malattia, richiesta di permessi …”.
Lungi da contestare che l'attività di predisposizione dei turni fosse imputata al ricorrente la società si è limitata ad affermare che gli stessi erano sottoscritti da e successivamente da . Ciò che non Per_1 CP_3
coglie la difesa della società è che nessun esercizio di vigilanza o di sostanziale appropriazione dell'atto era operato dal formale responsabile che solo in tale veste operava, non interferendo mai con l'attività del signor CP_1
Mai risulta dedotto che tale predisposizione fosse soggetta ad una verifica ed un controllo effettivo ovvero che fosse oggetto di una variazione da parte dal formale responsabile.
La declaratoria contrattuale, invero, mira a ricondurre al corretto inquadramento colui che esercita le mansioni proprie del corrispondente livello. In tale prospettiva il dato meramente formale della “firma” sugli atti di contenuto organizzativo, pur costituendo un dato indicativo circa l'assunzione delle responsabilità connesse al compimento dell'atto, non preclude la prova della riferibilità dell'atto al soggetto che quell'atto pag. 15/20 compie: “l'art. 2103, c.c., non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse.
Appare, infatti, incontestabile che, ai fini di una norma di tutela, diretta con evidenza a privilegiare l'effettività, l'affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà se non coerenti con comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale.” (in motivazione Cass. n.4842 del 2006).
Nel caso di specie la declaratoria del livello E (del contratto collettivo del
2003), per quanto interessa con riguardo alla circostanza in esame, individua gli appartenenti a tale livello in coloro che “… svolgono con autonomia operativa, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”.
A fronte della specifica allegazione di avere regolarmente svolto quell'attività integrativa/correttiva dei turni di servizio rispetto alla loro elaborazione automatica, quindi, la società nulla ha opposto circa pag. 16/20 l'effettività di tale ruolo, limitandosi a riferire che il formale preposto provvedeva alla sottoscrizione di tali turni.
8) Con riguardo all'ulteriore passaggio della motivazione della sentenza censurata nel passaggio in cui afferma l'appartenenza al livello C (CCNL del 2012 E 2016, ossia il precedente livello E), a seguito dell'inserimento nel pool Antievasione Territoriale Veneto/ Pool Antievasione Nazionale, la critica di merito della società attiene al rilievo secondo cui la previsione dell'accordo del 24 maggio 2017 non sarebbe rilevante dal momento che la previsione pattizia ivi contenuta non riguarderebbe i lavoratori inseriti nel pool in un momento successivo alla sua stipula e alla sua applicazione. Da ciò l'ulteriore considerazione circa la carenza di deduzioni circa la riferibilità dell'operato del lavoratore al livello attribuito.
La disposizione che viene in esame ha il seguente tenore: “il personale ad oggi utilizzato nei suddetti “Pool Antievasione” sarà inquadrato, nel rispetto di quanto stabilito dalle declaratorie di cui all'art. 26 del vigente
CCNL Mobilità/Area AF e tenendo conto della certificata idoneità di ciascuno, nei livelli e nelle figure professionali riportati di seguito. In proposito, al fine di favorire la migliore operatività del progetto in funzione delle attività da svolgere, si specifica che a decorrere dal 1 luglio
2017: - i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale E
“Operatori” saranno inquadrati nel livello professionale D “Operatori
Specializzati figura professionale “Operatore specializzato commerciale”
e svolgeranno l'attività operativa di “addetto” a terra” – i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale D “Operatori
Specializzati”, saranno inquadrati nel livello professionale C “Tecnici”, figura professionale “Tecnico commerciale a terra/a bordo” e i lavoratori
pag. 17/20 ad oggi già inquadrati nel predetto livello C “Tecnici” saranno uniformemente inquadrati, mantenendo l'attuale livello, nella figura professionale “Tecnico commerciale a terra/a bordo”. Tutti i predetti lavoratori inquadrati nel suddetto livello C “Tecnici”, figura professionale
“Tecnico commerciale a terra/a bordo”, svolgeranno l'attività operativa di
“addetto”, sia a terra, sia a bordo”.
Orbene, la sola circostanza che il testo faccia riferimento ai lavoratori “ad oggi utilizzati” costituisce un effetto di una determinata situazione operativa al momento della stipula dell'accordo, ma per ciò solo non individua alcun limite temporale o soggettivo che imponga di considerare la categoria dei lavoratori a cui attribuire il meccanismo di inquadramento limitandola a coloro che già erano inseriti nel pool.
In realtà, in assenza di ragioni di carattere operativo che giustifichino un discrimine temporale tra coloro che già erano inseriti nel pool e coloro che lo siano stati successivamente alla stipula dell'accordo, l'unico dato rilevante è l'inserimento nel pool poiché in tale modo viene individuata una categoria di lavoratori, ossia coloro che in funzione incentivante del ruolo di cui erano investiti, a seguito di “certificata idoneità di ciascuno” e “al fine di favorire la migliore operatività del progetto in funzione delle attività da svolgere”, era ritenuti meritevoli del passaggio di livello.
Una diversa lettura, limitativa con riguardo al personale già inserito nel pool avrebbe avuto, evidentemente un effetto opposto non favorendo il passaggio di lavoratori nel settore che per l'azienda aveva un particolare rilievo strategico, e per questo incentivante con il passaggio di livello.
Si rinvia, a tal proposito, alla superiore declaratoria testualmente riportata.
pag. 18/20 9) Da ultimo va osservato che non è in discussione il carattere prevalente o meno delle competenze di livello superiore del lavoratore: il signor CP_1
ha continuato ad operare nell'ambito dello stesso servizio assommando su di sé le precedenti e le nuove attribuzioni tra di loro inscindibilmente integrate dal momento che l'attività preparatoria ed istruttoria propria dell'originario livello di inquadramento veniva definita e “validata” ai fini liquidatori.
Né è possibile ritenere che ogni assetto della declaratoria contrattuale superiore dovesse essere ritenuto integrato dal momento che la stessa fornisce un elenco di criteri tra di loro alternativi rispetto ai quali è sufficiente che uno di quelli qualificanti risulti integrato.
10) Va pure ritenuto infondato l'appello del lavoratore.
La critica alla sentenza è posta con riguardo al riferimento compiuto dal primo giudice a figure professionali appartenenti al medesimo livello ambìto, ma del tutto estranee al contenuto qualificante l'attività dell'appellante.
Si tratta di una lettura riduttiva dell'argomenti utilizzati dal giudice di primo grado con la sentenza. In essa una volta richiamata la declaratoria contrattuale di riferimento e, quindi, evidenziati gli elementi caratterizzanti il superiore livello preteso dal lavoratore rispetto a quello riconosciuto, il giudice ha osservato che “L'attività svolta dal ricorrente certamente non riconducibile da maggio 2010 a quella di operatore specializzato, non è tuttavia ascrivibile nemmeno a quella di Tecnico Specializzato che prevede un livello di autonomia, responsabilità e discrezionalità che il ricorrente comunque non ha mai avuto…”. E' solo con riferimento a tale rilievo che pag. 19/20 sono state richiamate in chiave comparative le figure professionali appartenenti a quel livello.
Né può avere rilievo il richiamo ad una serie di aggiuntive attività del lavoratore che, proprio per il carattere occasionale e non sistematico non possono ulteriormente qualificare il suo operato.
11) Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza, vengono compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti;
- compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi le parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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