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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 196/2025 R.G..L. promosse
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. TODARO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in via E. Notarbartolo, 5 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO resistente
Avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025 per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti in Parte_1 CP_1 relazione alla propria prestazione cat. INVCIV n. 07195711, indennità di frequenza, con particolare riferimento alla comunicazione di indebito CP_1
pari a € 295,99 in relazione al periodo dal 1.09.2019 al 30.09.2019, datata
10.07.2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. TODARO
FRANCESCO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/01/2025 parte ricorrente convenne in giudizio l' chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione CP_1
alla nota dell'Istituto datata 10.07.2024, con la quale le veniva comunicato che per il periodo dal 1.09.2019 al 30.09.2019, sulla sua pensione cat.
INVCIV n. 07195711, sarebbe stata corrisposta “indebitamente” la somma di € 295,99, per i seguenti motivi: “rata non dovuta per indennità di frequenza, in quanto mensilità “estiva””.
Dedusse che la questione era coperta da giudicato, atteso che, in relazione alla riliquidazione per l'indennità di frequenza in questione, già operata dall con nota del 29.10.2021, con conseguenti contestazioni di CP_1
indebito, si era già pronunciato questo Tribunale Sezione Lavoro, con sentenza n. 3984/2024 (in atti), passata in giudicato, che non aveva ritenuto l'esistenza di un indebito per il mese di settembre 2019.
Dedusse che, in ogni caso, era documentata la frequenza scolastica della ricorrente – all'epoca minorenne – a settembre 2019, sicché l'indebito era insussistente, e che, in ogni caso, esso era irripetibile, avendo la ricorrente percepito la somma in buona fede.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto: il mese di settembre è mese cd. estivo, per il quale non è dovuta l'indennità di frequenza;
l'indebito era già stato notificato nel novembre 2021.
Osserva, anzitutto, questa giudice che l non ha dimostrato di aver CP_1
notificato una nota di indebito per il settembre 2019 alla ricorrente (o ai suoi genitori esercenti la potestà) nel 2021, avendo prodotto la ricevuta di una raccomandata, con data di ricezione 10.05.2021 - anteriore a quella della nota cui farebbe riferimento del 3.11.2021 – e indirizzata a tale Persona_1
Tale comunicazione, in ogni caso, anche se non pervenuta alla ricorrente, ricollega l'indebito in oggetto alla sentenza passata in giudicato prodotta in atti da parte ricorrente, in cui si legge che “premesso che l' con nota del CP_1
29/10/2021 aveva ricalcolato l'indennità mensile di frequenza dal 1° Settembre
2019…”, con la conseguenza che anche l'indebito in oggetto sarebbe coperto da giudicato e che il giudizio sarebbe precluso da ne bis in idem.
Anche ritenendo che non sussista la preclusione di precedente giudicato, dedotta in ricorso e sulla quale l' non ha preso posizione nella memoria CP_1
di costituzione, l'indebito appare comunque insussistente e, in ogni caso, irripetibile.
Ed invero, anzitutto, la ricorrente nel 2019 ha iniziato la frequenza scolastica il 12 settembre, come da certificato di frequenza e calendario scolastico dell'Istituto frequentato, e, in secondo luogo, ha percepito la prestazione in buona fede, atteso che l le avrebbe (non vi è in realtà CP_1
prova del pagamento, tuttavia non specificamente contestato) erogato la prestazione in detta mensilità ed ella nel mese di settembre 2019 ha frequentato la scuola;
inoltre, in relazione alla riliquidazione dell'indennità di frequenza, con richiesta di restituzione da parte dell di indebiti CP_1
pagamenti, vi è già stato un giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e l ha dimostrato di averle notificato l'indebito in oggetto CP_1
solo con la nota datata 10.07.2024.
Ai sensi dell'art. 52 legge 88/1989, “le pensioni .. possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo quanto disposto dall'art. 13 legge 412/1991, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La ricorrente assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art 2033 cc individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L. n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato ed ora, a distanza di sei anni richieste all'erede ricorrente.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
«al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008,
n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018 ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale
- pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). …”.
Ritiene la giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla
Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento è immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia, 11 febbraio 2021,
r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità. Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non
è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione.”. La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – nella CP_1
sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
Orbene, non è dubbio che una richiesta di ripetizione effettuata solo a luglio 2024 di un indebito che si sarebbe verificato nel 2019, indebito mai comunicato alla ricorrente, nonostante la pendenza di un giudizio proprio sulla riliquidazione di quella stessa prestazione, operata dall con CP_2
decorrenza da settembre 2019, mensilità che solo ora l assume essere CP_2
stata indebitamente erogata, viola i suddetti principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che: “… va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art.
42), salvo il dolo comprovato.”.
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n.
8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma
5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
– in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando
l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
Nella fattispecie, come detto, la ricorrente – da minorenne – avrebbe percepito l'indennità di frequenza per il mese di settembre 2019, nel quale di fatto ha frequentato Istituto scolastico (come da documenti in atti), ma l'indebito – nonostante la pendenza di un giudizio relativo alla riliquidazione della prestazione, operata dallo stesso dal settembre 2019 – le veniva CP_1
contestato solo con la nota datata 10.07.2024. L'Istituto previdenziale non ha dato prova del dolo della ricorrente nella percezione della prestazione nel settembre 2019: detta prova non può essere costituita dal fatto che è noto che la prestazione non è dovuta nei mesi estivi, poiché settembre nel 2019 era mese quasi del tutto incluso nel calendario scolastico regionale, sicché la ricorrente – avendo di fatto frequentato in quel mese la scuola – non aveva ragione di non fare affidamento sull'erogazione della prestazione come effettuata dall CP_1
Alla luce dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle
Supreme Corti nazionali, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 196/2025 R.G..L. promosse
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. TODARO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in via E. Notarbartolo, 5 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO resistente
Avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025 per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti in Parte_1 CP_1 relazione alla propria prestazione cat. INVCIV n. 07195711, indennità di frequenza, con particolare riferimento alla comunicazione di indebito CP_1
pari a € 295,99 in relazione al periodo dal 1.09.2019 al 30.09.2019, datata
10.07.2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. TODARO
FRANCESCO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/01/2025 parte ricorrente convenne in giudizio l' chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione CP_1
alla nota dell'Istituto datata 10.07.2024, con la quale le veniva comunicato che per il periodo dal 1.09.2019 al 30.09.2019, sulla sua pensione cat.
INVCIV n. 07195711, sarebbe stata corrisposta “indebitamente” la somma di € 295,99, per i seguenti motivi: “rata non dovuta per indennità di frequenza, in quanto mensilità “estiva””.
Dedusse che la questione era coperta da giudicato, atteso che, in relazione alla riliquidazione per l'indennità di frequenza in questione, già operata dall con nota del 29.10.2021, con conseguenti contestazioni di CP_1
indebito, si era già pronunciato questo Tribunale Sezione Lavoro, con sentenza n. 3984/2024 (in atti), passata in giudicato, che non aveva ritenuto l'esistenza di un indebito per il mese di settembre 2019.
Dedusse che, in ogni caso, era documentata la frequenza scolastica della ricorrente – all'epoca minorenne – a settembre 2019, sicché l'indebito era insussistente, e che, in ogni caso, esso era irripetibile, avendo la ricorrente percepito la somma in buona fede.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto: il mese di settembre è mese cd. estivo, per il quale non è dovuta l'indennità di frequenza;
l'indebito era già stato notificato nel novembre 2021.
Osserva, anzitutto, questa giudice che l non ha dimostrato di aver CP_1
notificato una nota di indebito per il settembre 2019 alla ricorrente (o ai suoi genitori esercenti la potestà) nel 2021, avendo prodotto la ricevuta di una raccomandata, con data di ricezione 10.05.2021 - anteriore a quella della nota cui farebbe riferimento del 3.11.2021 – e indirizzata a tale Persona_1
Tale comunicazione, in ogni caso, anche se non pervenuta alla ricorrente, ricollega l'indebito in oggetto alla sentenza passata in giudicato prodotta in atti da parte ricorrente, in cui si legge che “premesso che l' con nota del CP_1
29/10/2021 aveva ricalcolato l'indennità mensile di frequenza dal 1° Settembre
2019…”, con la conseguenza che anche l'indebito in oggetto sarebbe coperto da giudicato e che il giudizio sarebbe precluso da ne bis in idem.
Anche ritenendo che non sussista la preclusione di precedente giudicato, dedotta in ricorso e sulla quale l' non ha preso posizione nella memoria CP_1
di costituzione, l'indebito appare comunque insussistente e, in ogni caso, irripetibile.
Ed invero, anzitutto, la ricorrente nel 2019 ha iniziato la frequenza scolastica il 12 settembre, come da certificato di frequenza e calendario scolastico dell'Istituto frequentato, e, in secondo luogo, ha percepito la prestazione in buona fede, atteso che l le avrebbe (non vi è in realtà CP_1
prova del pagamento, tuttavia non specificamente contestato) erogato la prestazione in detta mensilità ed ella nel mese di settembre 2019 ha frequentato la scuola;
inoltre, in relazione alla riliquidazione dell'indennità di frequenza, con richiesta di restituzione da parte dell di indebiti CP_1
pagamenti, vi è già stato un giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e l ha dimostrato di averle notificato l'indebito in oggetto CP_1
solo con la nota datata 10.07.2024.
Ai sensi dell'art. 52 legge 88/1989, “le pensioni .. possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo quanto disposto dall'art. 13 legge 412/1991, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La ricorrente assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art 2033 cc individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L. n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato ed ora, a distanza di sei anni richieste all'erede ricorrente.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
«al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008,
n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018 ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale
- pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). …”.
Ritiene la giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla
Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento è immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia, 11 febbraio 2021,
r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità. Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non
è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione.”. La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – nella CP_1
sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
Orbene, non è dubbio che una richiesta di ripetizione effettuata solo a luglio 2024 di un indebito che si sarebbe verificato nel 2019, indebito mai comunicato alla ricorrente, nonostante la pendenza di un giudizio proprio sulla riliquidazione di quella stessa prestazione, operata dall con CP_2
decorrenza da settembre 2019, mensilità che solo ora l assume essere CP_2
stata indebitamente erogata, viola i suddetti principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che: “… va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art.
42), salvo il dolo comprovato.”.
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n.
8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma
5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
– in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando
l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
Nella fattispecie, come detto, la ricorrente – da minorenne – avrebbe percepito l'indennità di frequenza per il mese di settembre 2019, nel quale di fatto ha frequentato Istituto scolastico (come da documenti in atti), ma l'indebito – nonostante la pendenza di un giudizio relativo alla riliquidazione della prestazione, operata dallo stesso dal settembre 2019 – le veniva CP_1
contestato solo con la nota datata 10.07.2024. L'Istituto previdenziale non ha dato prova del dolo della ricorrente nella percezione della prestazione nel settembre 2019: detta prova non può essere costituita dal fatto che è noto che la prestazione non è dovuta nei mesi estivi, poiché settembre nel 2019 era mese quasi del tutto incluso nel calendario scolastico regionale, sicché la ricorrente – avendo di fatto frequentato in quel mese la scuola – non aveva ragione di non fare affidamento sull'erogazione della prestazione come effettuata dall CP_1
Alla luce dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle
Supreme Corti nazionali, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025
La Giudice
Paola Marino