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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2723/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2723/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CELLAROSI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO ORIANI 58
48121 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BALLARDINI STEFANIA, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO
VOLTA 1 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. BALLARDINI STEFANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BALLARDINI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA
1 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. BALLARDINI STEFANIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno ottenuto da questo Tribunale il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 811/2022 del 01/08/2022, notificato in data 22/08/2022, con il quale è stata intimata ad – professionista di fiducia della società Parte_1 CP_1
(fino al 29/12/2021) per la tenuta delle scritture contabili, le dichiarazioni tributarie e la gestione previdenziale – la consegna della documentazione integrale in originale così come elencata alle pagine 5 e 6 del ricorso per ingiunzione (fatture, libri dei corrispettivi, corrispondenza, certificato di pagamento di contributi , dichiarazioni CP_3
fiscali, autorizzazioni all'emissione di fatture, modello di denuncia aziendale DA, copie di atto costitutivo e modifiche statutarie, mandato per sottoscrivere atto costitutivo e modifiche statutarie, deleghe, autorizzazioni e documenti presentati all'ufficio registro dell'agenzia delle entrate e camera di commercio, contratto di prestazione professionale firmato dal legale rappresentante della società e dal dott. registro fatture, Pt_1
documenti o mail da cui si evince autorizzazione ad emettere fatture, copia di bilanci, deleghe per operare sui conti correnti della società, autorizzazione ad emettere libro dei corrispettivi, autorizzazione ad operare con il CNS firmato per ogni carta CNS, autorizzazione o comunicazione di utilizzo della carta CNS per ogni operazione in cui necessitava della firma del rappresentante legale, autorizzazione per la gestione di firma digitale, autorizzazione o comunicazione di pagamenti, quietanze rilasciate a nome dei legali rappresentanti della società, fascicolo di studio cartaceo e digitale inerente alla società), in quanto detenuta dal professionista in violazione dell'art. 2235 c.c., oltre alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, notificato il 12/01/2023 unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il suddetto provvedimento monitorio, contestando la sussistenza della violazione dell'art. 2235 c.c. lamentata ex adverso, e chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 e si sono costituiti nel presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2
eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, in quanto proposta erroneamente con ricorso in base alla disciplina del rito del lavoro in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, anziché con atto di citazione, essendo stato detto ricorso notificato oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Come già rilevato con l'ordinanza di mutamento del rito del 01/02/2024, la controversia oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle in materia di protezione dei dati personali, contemplate dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, e conseguentemente non è soggetta al rito del lavoro, bensì al rito ordinario di cognizione.
È evidente, infatti, che non è sufficiente a rendere applicabile il rito del lavoro il mero richiamo – del tutto fuori luogo (come riconosciuto da entrambe le parti) – dell'art. 15, comma 3, del Reg. Europeo n. 679/2016, contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, spettando esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica della controversia ai fini dell'individuazione del rito applicabile.
La controversia in esame ha per oggetto semplicemente la pretesa di una società di ottenere da un professionista la consegna di documenti in forza del divieto di ritenzione previsto dall'art. 2235 c.c., e non rientra quindi in alcuna delle fattispecie previste dal D.
Lgs. n. 150/2011.
Devono pertanto trovare applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento ad analoghi casi di erronea introduzione del processo con ricorso, anziché con atto di citazione.
Si è affermato, in particolare, che “la soluzione adottata dal giudice di merito è pienamente condivisibile, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte – formatosi in tema di impugnazione avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 –
3 secondo cui l'appello, “… ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge
l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di spiegate mediante Parte_2
ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del
10/02/2014, Rv. 629584; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017, Rv.
643182)”; con la precisazione che “la soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, “… l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014, Rv. 630775, in tema di opposizione agli atti esecutivi, che a norma del testo dell'art. 617 c.p.c. vigente antecedentemente alle modifiche recate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80, doveva proporsi con ricorso da depositare entro cinque giorni dal compimento dell'atto che si intendeva impugnare). In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte. Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente
4 avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di prima istanza, il gravame è stato proposto tardivamente” (Cass. 14/07/2021
n. 20071).
Si è inoltre affermato che “in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria
a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata)” (Cass. 02/03/2023 n. 6237).
Nel caso in esame, come già detto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 811/2022, notificato in data 22/08/2022, è stata proposta con ricorso depositato in data 04/10/2022, ma notificato in data 12/01/2023, oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Deve poi rilevarsi (contrariamente a quanto ritenuto nella summenzionata ordinanza di mutamento del rito del 01/02/2024) che l'improcedibilità dell'opposizione proposta dal non è affatto esclusa dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. Pt_1
150/2011 (“Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”), poiché detta disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame.
La speciale sanatoria prevista dalla disposizione de qua è infatti applicabile solo alle controversie contemplate dal D. Lgs. n. 150/2011, quando una di tali controversie viene promossa in forme diverse da quelle previste dal medesimo decreto.
In questo senso v. Cass. S.U. 13/01/2022 n. 927, secondo la quale “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani,
5 soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs.
n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto –, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; nello stesso senso v. Cass. 12/03/2019
n. 7071, secondo la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di
cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle
prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'opposizione proposta dal va pertanto dichiarata improcedibile. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e conseguentemente Parte_1
dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 811/2022 del 01/08/2022;
2) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.000,00 per CP_2
compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 16/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2723/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CELLAROSI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO ORIANI 58
48121 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BALLARDINI STEFANIA, elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRO
VOLTA 1 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. BALLARDINI STEFANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BALLARDINI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA
1 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. BALLARDINI STEFANIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno ottenuto da questo Tribunale il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 811/2022 del 01/08/2022, notificato in data 22/08/2022, con il quale è stata intimata ad – professionista di fiducia della società Parte_1 CP_1
(fino al 29/12/2021) per la tenuta delle scritture contabili, le dichiarazioni tributarie e la gestione previdenziale – la consegna della documentazione integrale in originale così come elencata alle pagine 5 e 6 del ricorso per ingiunzione (fatture, libri dei corrispettivi, corrispondenza, certificato di pagamento di contributi , dichiarazioni CP_3
fiscali, autorizzazioni all'emissione di fatture, modello di denuncia aziendale DA, copie di atto costitutivo e modifiche statutarie, mandato per sottoscrivere atto costitutivo e modifiche statutarie, deleghe, autorizzazioni e documenti presentati all'ufficio registro dell'agenzia delle entrate e camera di commercio, contratto di prestazione professionale firmato dal legale rappresentante della società e dal dott. registro fatture, Pt_1
documenti o mail da cui si evince autorizzazione ad emettere fatture, copia di bilanci, deleghe per operare sui conti correnti della società, autorizzazione ad emettere libro dei corrispettivi, autorizzazione ad operare con il CNS firmato per ogni carta CNS, autorizzazione o comunicazione di utilizzo della carta CNS per ogni operazione in cui necessitava della firma del rappresentante legale, autorizzazione per la gestione di firma digitale, autorizzazione o comunicazione di pagamenti, quietanze rilasciate a nome dei legali rappresentanti della società, fascicolo di studio cartaceo e digitale inerente alla società), in quanto detenuta dal professionista in violazione dell'art. 2235 c.c., oltre alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, notificato il 12/01/2023 unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il suddetto provvedimento monitorio, contestando la sussistenza della violazione dell'art. 2235 c.c. lamentata ex adverso, e chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 e si sono costituiti nel presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2
eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, in quanto proposta erroneamente con ricorso in base alla disciplina del rito del lavoro in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, anziché con atto di citazione, essendo stato detto ricorso notificato oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Come già rilevato con l'ordinanza di mutamento del rito del 01/02/2024, la controversia oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle in materia di protezione dei dati personali, contemplate dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, e conseguentemente non è soggetta al rito del lavoro, bensì al rito ordinario di cognizione.
È evidente, infatti, che non è sufficiente a rendere applicabile il rito del lavoro il mero richiamo – del tutto fuori luogo (come riconosciuto da entrambe le parti) – dell'art. 15, comma 3, del Reg. Europeo n. 679/2016, contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, spettando esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica della controversia ai fini dell'individuazione del rito applicabile.
La controversia in esame ha per oggetto semplicemente la pretesa di una società di ottenere da un professionista la consegna di documenti in forza del divieto di ritenzione previsto dall'art. 2235 c.c., e non rientra quindi in alcuna delle fattispecie previste dal D.
Lgs. n. 150/2011.
Devono pertanto trovare applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento ad analoghi casi di erronea introduzione del processo con ricorso, anziché con atto di citazione.
Si è affermato, in particolare, che “la soluzione adottata dal giudice di merito è pienamente condivisibile, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte – formatosi in tema di impugnazione avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 –
3 secondo cui l'appello, “… ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge
l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di spiegate mediante Parte_2
ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del
10/02/2014, Rv. 629584; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017, Rv.
643182)”; con la precisazione che “la soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, “… l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014, Rv. 630775, in tema di opposizione agli atti esecutivi, che a norma del testo dell'art. 617 c.p.c. vigente antecedentemente alle modifiche recate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80, doveva proporsi con ricorso da depositare entro cinque giorni dal compimento dell'atto che si intendeva impugnare). In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte. Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente
4 avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di prima istanza, il gravame è stato proposto tardivamente” (Cass. 14/07/2021
n. 20071).
Si è inoltre affermato che “in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria
a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata)” (Cass. 02/03/2023 n. 6237).
Nel caso in esame, come già detto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 811/2022, notificato in data 22/08/2022, è stata proposta con ricorso depositato in data 04/10/2022, ma notificato in data 12/01/2023, oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Deve poi rilevarsi (contrariamente a quanto ritenuto nella summenzionata ordinanza di mutamento del rito del 01/02/2024) che l'improcedibilità dell'opposizione proposta dal non è affatto esclusa dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. Pt_1
150/2011 (“Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”), poiché detta disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame.
La speciale sanatoria prevista dalla disposizione de qua è infatti applicabile solo alle controversie contemplate dal D. Lgs. n. 150/2011, quando una di tali controversie viene promossa in forme diverse da quelle previste dal medesimo decreto.
In questo senso v. Cass. S.U. 13/01/2022 n. 927, secondo la quale “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani,
5 soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs.
n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto –, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; nello stesso senso v. Cass. 12/03/2019
n. 7071, secondo la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di
cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle
prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'opposizione proposta dal va pertanto dichiarata improcedibile. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e conseguentemente Parte_1
dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 811/2022 del 01/08/2022;
2) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.000,00 per CP_2
compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 16/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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