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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VIA MONTENAPOLEONE 8 P.IVA_1
20121 presso lo studio dell'avv. REALE RUFFINO GIUSI, che lo Pt_1
rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in VIA B. CELLINI 5 20100 presso lo studio dell'avv. CATAPANO Pt_1
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
pagina 1 di 5
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA BESANA 9 20122 presso lo P.IVA_2 Pt_1
studio dell'avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
(C.F. , residente in , in Controparte_3 C.F._2 Pt_1
Par
Via Degli Anemoni N.3
GIA' (C.F. ), Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. ZUCCARO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA SPERONI, 14 21100 VARESE
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_6
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente gravame, l'Appello proposto dal Parte_1
e per l'effetto, riformare la sentenza n° 8025/24 pronunciata dal Tribunale di Milano
[...]
Dott. Damiano Spera in data 10/10/24 nel giudizio RG 27055/21 notificata in data 10/10/24, nella parte in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese e i compensi processuali di primo grado, conseguentemente condannando il sig. – parte soccombente – e, ove Controparte_1 ritenuto di giustizia, ritenuta responsabile dei fenomeni infiltrativi nel giudizio di prime CP_7 cure, alla rifusione delle suddette spese a favore del , Controparte_8 parte vittoriosa nel presente giudizio.
Rigettare tutte le domande e le conclusioni formulate dai convenuti nei rispettivi atti di Costituzione.
pagina 2 di 5
Per Controparte_9
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel Merito
- rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 8825/2024 pubblicata il
10.10.2024 dal Tribunale di Milano, dott. Spera, repertorio n. 8025/2024 giudizio RGN 27055/2021. Con condanna alle spese processuali del grado di giudizio.
Per AVV. Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello proposto dal e confermare integralmente Parte_2 Pt_1 la Sentenza N. 8825/2024 del Tribunale di Milano impugnata.
2. Con vittoria di spese e competenze del grado, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.p.A., da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Controparte_1 [...]
, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti da un orologio a Parte_1 pendolo di sua proprietà, a causa delle infiltrazioni d'acqua - verificatesi il 27.14.2017 - provenienti dall'appartamento del piano superiore. Si costituiva il Condominio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa --già al fine Controparte_4 Controparte_10 di essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. La Compagnia si costituiva associandosi alle difese del e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Parte attrice, in ragione delle difese del Condominio, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva l' in qualità di proprietaria Controparte_11 dell'immobile sovrastante il proprio. Quest'ultima si costituiva chiedendo di chiamare in causa
[...] conduttore dell'appartamento, e di essere manlevato dallo stesso in ipotesi di condanna. CP_3
Questi, non costituendosi, veniva dichiarato contumace. All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice rinunciava alle domande svolte nei confronti del Parte_1
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8825/2024, pubblicata il 10.10.2024, dichiarava l'esclusiva responsabilità di nella causazione delle infiltrazioni del 27.12.2017 nell'appartamento locato CP_2 dall'attore, rigettando, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova del nesso di causa fra le infiltrazioni e i danni riportati dall'orologio a pendolo. Rigettava, altresì, le ulteriori domande.
In ordine alle spese: i) compensava interamente le spese tra tutte le parti costituite;
ii) poneva quelle di ctu a carico per metà di parte attrice e di;
iii) dichiarava irripetibili quelle del terzo contumace CP_2 [...]
Controparte_3
In particolare, per quanto di interesse, compensava integralmente le spese fra l'attore avv. il CP_1
in ragione della rinuncia dello stesso a tutte le domande proposte nei confronti di Parte_1 quest'ultimo.
pagina 3 di 5 3. Il ha interposto appello articolato in un unico motivo, con il quale censura la Parte_1 compensazione delle spese di giudizio, in ragione della soccombenza nei confronti dello stesso, sia dell'attore avv. che aveva chiamato in giudizio, sia di , posto che solo quest'ultima era CP_1 CP_2 stata ritenuta responsabile delle infiltrazioni.
Chiedeva, quindi, di condannare entrambi alla refusione delle spese di lite in proprio favore.
4. ed hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1 CP_2
5. e sono rimasti contumaci. Controparte_4 Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra il e Parte_1 l'avv. in ragione della rinuncia da parte dell'attore alle domande poste nei confronti del CP_1 primo -peraltro intervenuta solo all'esito delle due ctu che avevano accertato l'imputabilità esclusiva ad delle infiltrazioni e il difetto del nesso di causalità fra le stesse e i danni all'orologio di CP_2 proprietà dell'attore, peraltro, ritenuto di modesto valore-. Tale statuizione si pone in contrasto con il principio della causalità che disciplina la regolamentazione delle spese processuali. Ciò è assorbente rispetto a ogni considerazione svolta dall'appellato CP_1
Infatti, il Condominio è stato chiamato in giudizio dall'avv. CP_1
Pertanto, è stato costretto a sopportare le spese processuali per difendersi dalla domanda infondata della controparte che, conseguentemente, deve essere condannata a pagare le spese di lite in favore dello stesso – ex plurimis, Cass. n. 13430 del 08/06/2007 l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite-. La rinuncia alla domanda giustifica unicamente una liquidazione nel minimo dei soli compensi per la fase decisoria. Ciò posto, l'appello non è invece fondato quanto alla richiesta di condanna alle spese anche di CP_2
Infatti, non ha rivolto alcuna domanda nei confronti del svolto nei CP_2 Controparte_12 confronti delle stesse delle mere difese- e, pertanto, non è soccombente nei confronti del medesimo.
2. stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio in favore del , liquidate, quanto al giudizio di primo Controparte_13 grado, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso tra
€ 26.001,00 ed € 52.000,00, secondo il disputatum - ad eccezione della fase decisoria il cui compenso viene liquidato sulla base dei valori minimi in ragione di quanto esposto nel superiore paragrafo-, in complessivi € 6.163,00, - di cui € 1.701,00 per studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisoria e, per quanto riguarda il presente giudizio, liquidate, secondo i valori minimi - in ragione della semplicità delle questioni pagina 4 di 5 trattate- dello scaglione per le cause di valore compreso fra 5.200 € e 26.000 €, secondo l'attribuito, in complessivi € 1.984,00 – di cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale -.
Il , stante la soccombenza quanto all'appello proposto nei Controparte_6 confronti di deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_2 liquidate, come sopra in complessivi € 1.984,00. Nulla si dispone sulle spese del presente grado per le parti contumaci e Controparte_3 [...]
. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8825/2024, pubblicata il
10.10.2024 3. condanna a pagare al le spese di Controparte_1 Controparte_6 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 6.163,00, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 1.984,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna il a pagare a di le spese del presente Controparte_6 CP_2 Pt_1 grado che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. nulla dispone sulle spese in ordine alle parti contumaci;
6. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 21.5.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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