Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3345 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. DE ROSIS MARCO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] con l'Avv. FERRATO UMBERTO '
( C.F. 1
) P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Castrovillari, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura nel 2020, per un numero complessivo di 113 giornate, lamentando l'illegittimità del provvedimento di diniego della richiesta dell'indennità c.d. "Covid 19" di cui all'art.69 d. I. 73/2021, per un importo pari ad euro 800,00, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio e la condanna dell'istituto di previdenza al pagamento dello stesso.
Si è costituito l'CP_1 che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità e l'improcedibilità della promossa azione giudiziaria per mancanza di domanda e ricorso amministrativo;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, risultando il nucleo familiare della ricorrente beneficiario di Reddito
di cittadinanza ed essendo tale prestazione incompatibile con la fruizione dell'indennità per cui è causa.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.
§§§§
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del proposto ricorso per omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, avendo parte ricorrente provato documentalmente la sussistenza degli atti prodromici al giudizio.
Ciò posto il ricorso va accolto sulla base delle seguenti motivazioni.
Ebbene, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-
19. In tale quadro si inserisce l'art. 69 del DL 73/2021, il quale ha previsto per i lavoratori del settore agricolo un'indennità una tantum pari ad euro 800,00.
Si legge in tal senso nel testo della norma:
"1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41 e di cui al presente decreto;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222.
4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall' CP_1 nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità
è presentata all' CP_1 entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'CP_1 provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77..."
Tanto premesso, la parte ricorrente ha dato prova, a mezzo produzione documentale e, segnatamente, dell'estratto conto previdenziale, di aver prestato nell'anno 2020, attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo determinato per un numero complessivo di 113 giornate, così integrando il requisito minimo
(50 giorni di lavoro agricolo effettivo) di cui all'art. 69 d. l. 73/2021.
Per contro, l' CP_1 ha dedotto, nella memoria di costituzione, di aver negato la prestazione alla ricorrente in quanto il suo nucleo familiare sarebbe risultato beneficiario del reddito di cittadinanza, prestazione incompatibile con quella di cui è causa, secondo quanto previsto dall'art. 69 n. 3 lett. b) d. l. 73/2021.
Tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione chiara a sostegno della sua prospettazione: infatti, produce una schermata dal quale dovrebbe desumersi la percezione del Reddito di cittadinanza nel periodo dal 01/04/2019 al
26/05/2021, ma tale documento non prova né l'effettiva presentazione della domanda del reddito di cittadinanza né l'accoglimento della richiesta né a fortiori la riscossione della provvidenza e il periodo di percezione.
Inoltre, è evidente l'impossibilità di riferire alla ricorrente il documento allegato da CP 1 (posto che il medesimo non risulta contenere nessun dato identificativo della beneficiaria).
Pertanto, posto che nella prospettazione del resistente, l'unica ragione ostativa alla liquidazione dell'indennità, per cui è causa, è rappresentata da tale incompatibilità, l'ente previdenziale avrebbe dovuto provare sia l'accesso concreto del nucleo familiare alla misura del reddito di base sia l'epoca dell'effettiva riscossione.
Data, dunque, la carenza nell'allegazione e nella prova da parte dell' CP_1 circa
l'asserita ragione impeditiva al conseguimento della prestazione di cui è causa,
e avendo, per contro, la ricorrente dato prova del fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'accredito di 113 contributi giornalieri nell'anno 2020, il diritto della parte ricorrente alla stessa deve essere riconosciuto, con conseguente condanna di
CP_1 al pagamento.
Le spese processuali, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
accoglie la domanda azionata dichiarando il diritto della ricorrente a conseguire la indennità covid per lavoratori agricoli ex art. 69 d.l. 73/2021;
per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento della relativa prestazione, determinata in EURO 800,00 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge
412/1991 e fino al soddisfo;
- condanna l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 341,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO